Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

CAPO 1 : Interventi di trasformazione urbana

Art. 41. Territorio urbanizzato e le sue parti

1. Il perimetro degli insediamenti urbani come rappresentati nelle tavole del territorio extraurbano – scala 1:10.000 e delle tavole della Disciplina dei suoli – scala 1:2.000, identifica il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 65/2014.

2. Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di intervento ed in attuazione delle disposizioni del D.M. 1444/68 il Piano Operativo perimetra e classifica le aree poste all’interno degli insediamenti urbani.

3. Fanno parte del territorio urbanizzato, la residenza e i luoghi dell’abitare, delle attività compatibili e dei servizi, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio della residenza, le attività turistiche e produttive.

4. Il Piano Operativo assume come territorio urbanizzato, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 65/2014 ed in coerenza al P.S.I.M., i seguenti insediamenti:

  • - Barberino di Mugello
  • - Casello
  • - Cavallina
  • - Galliano
  • - Latera
  • - Montecarelli
  • - Santa Lucia
  • - Ruzza

4. Il territorio urbanizzato risulta suddiviso in:

  • - territorio urbanizzato consolidato
  • - territorio urbanizzato suscettibile di trasformazione degli assetti insediativi.

Art. 42. Territorio urbanizzato consolidato

1. Esso è costituito da:

  • - Morfotipi urbani della Città Storica
    • a) TS.1 - Morfotipo urbano storico compatto
    • b) TS.2 - Morfotipo storicizzato
  • - Morfotipi urbani della Città Contemporanea
    • - Morfotipi urbani a prevalente funzione residenziale e mista
      • c) TR.3 - Morfotipo ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali
      • d) TR.4 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata
      • e) TR.5 - Morfotipo puntiforme
      • f) TR.6 - Morfotipo a tipologie miste
      • g) TR.7 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine
      • h) TR12 - Morfotipo a piccoli agglomerati minori
    • - Morfotipi della città produttiva e specialistica
      • i) TPS.1 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva
      • j) TPS.2 - Morfotipo a piattaforme produttive – commerciali – direzionali
      • k) TPS.3 - Insule specializzate

42.1. Morfotipo urbano storico compatto – TS.1

1. Il morfotipo TS.1 è caratterizzato da tessuti compatti di matrice storica medioevale, organizzati prevalentemente in relazione alla morfologia orografica e alla fase di territorializzazione basso medievale in cui sono state realizzate le città di murate a cura della Repubblica fiorentina. Il margine è sovente ben definito dalla cinta muraria ed è può essere in contatto o con il territorio rurale, o con aree cuscinetto a carattere rurale e o con le aree di espansione successive. Tali tessuti è più difficile riscontrarli nei centri minori. Le strutture edilizie sono edificate con cortina edilizia prevalentemente continua ed edifici allineati al fronte stradale. E’ forte il rapporto diretto con la strada e la presenza di mixitè funzionale adeguata, con collocazione di servizi ai piani terra degli edifici. E’ possibile riscontrare la presenza di edifici con funzioni specialistiche. Il tipo edilizio prevalente è abbastanza omogeneo con edifici pluripiano in linea di differenti altezze.

2. Il morfotipo TS.1 è classificato “zona omogenea A” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue per il seguente morfotipo i seguenti obiettivi specifici:

  • a) tutelare la struttura della cortina muraria continua lungo strada incrementando nel contempo la dotazione e la qualità dei servizi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano;
  • b) mantenere e creare dei varchi nella cortina edilizia continua per favorire l’utilizzo pubblico e semipubblico degli spazi interni con la creazione di una rete continua di spazi fruibili (percorsi ciclopedonali, ecc.);
  • c) progettare la “rete degli spazi pubblici”, in connessione ai servizi a scala di quartiere localizzati ai piani terra degli edifici, prevedendo la trasformazione delle aree aperte presenti (marciapiedi, slarghi, parcheggi, ecc) come occasioni per incrementare la dotazione e la qualità della rete dello spazio pubblico e del tessuto connettivo ciclo-pedonale.

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato
  • d) direzionali e di servizio
  • e) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • f) pubbliche o di interesse pubblico.
  • g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi

5. Ogni tipo di intervento all’interno del TS.1 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • a) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della classificazione di cui al precedente articolo 27, devono:
    • - conservare i caratteri architettonici, tipologici ed ambientali presenti;
    • - utilizzare materiali, tecniche e colori tradizionali, tipo intonaco a calce e pittura silossanica, pietra, tetti a falde con pendenze limitate e manti di copertura in cotto, tinteggiature a calce nei colori che caratterizzano le preesistenze;
    • - le canne fumarie esterne ed i comignoli dovranno essere in rame, e/o rivestiti in muratura, possibilmente ubicati in posizioni tergali e non sui fronti principali, fatta salva la possibilità di ubicazione su fronti principali qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica di soluzioni alternative;
  • b) l'installazione sulla copertura del tetto di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio degli edifici e/o delle unità immobiliari è consentita a condizione che i pannelli (solari, fotovoltaici) siano realizzati a completa integrazione architettonica privilegiando soluzioni innovative che possano anche garantire una minore occupazione della copertura degli edifici ricorrendo a tecnologie che meglio si adattino all'architettura dell'edificio nel rispetto della salvaguardia delle visuali e degli scorci panoramici dai quali sia visibile la copertura;
  • c) le pavimentazioni esterne dei resedi e delle terrazze aperte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze e comunque essere realizzati sempre con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
  • d) in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 50 mq di Superficie Utile (SU).
  • e) È ammessa la realizzazione di manufatti pertinenziali nella misura massima di 10 mq di SE e un’altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml, per unità immobiliare, ma ciò esclusivamente in assenza di opere pertinenziali già esistenti. Tali manufatti non dovranno essere realizzati in aderenza all’edificio principale né sul fronte principale. Dovranno essere utilizzati materiali e finiture coerenti con quelli dell’edificio principale e nel rispetto dei caratteri architettonici e storico-culturali degli edifici e del contesto.
  • f) Nell’ipotesi di manufatti impropri esistenti all’interno del resede di riferimento, è ammessa, previa loro demolizione, la realizzazione di manufatti pertinenziali aventi superficie utile pari a quella esistente demolita con l’osservanza di quanto previsto alla precedente lettera e);
  • g) È vietata la realizzazione di terrazze a tasca.

42.2. Morfotipo storicizzato – TS.2

1. Il morfotipo TS.2 è caratterizzato da tessuti continui a bassa o media densità con lotti residenziali disposti lungo le diramazioni viarie lineari, generati da un’arteria stradale di scorrimento o di distribuzione locale. Il tessuto lineare si sviluppa prevalentemente da aggregazioni insediative storiche del morfotipo TS.1 attestate su percorsi fondativi di connessione tra centri urbani. In molti casi la matrice storica è riconoscibile, sia per la rilevanza di manufatti di valore architettonico, sia per il rapporto diretto tra edificio e strada. Negli sviluppi successivi anche se la matrice storica (strada fondativa) è ancora riconoscibile (ma solo dal punto di vista topografico), la tipologia edilizia prevalente è quella della casa con duplicazione sui retri. Tale tessuto è collocato al centro delle espansioni urbane più compatte, oppure rappresenta il centro stesso dell’insediamento innervato a partire dalle principali direttrici stradali. Il margine urbano è rappresentato o dagli spazi tergali verso il territorio rurale o dagli spazi tergali rivolti verso i tessuti storici o contemporanei. Nei tessuti di matrice storicizzata la destinazione è prevalentemente residenziale ma sono presenti anche funzioni diverse dalla residenza (per lo più servizi di vicinato). Il tipo edilizio prevalente è rappresentato da edifici in linea pluripiano di modeste altezze (mediamente tre piani fuori terra).

2. Il morfotipo TS.2 è classificato “zona omogenea A” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) Tutelare la struttura ad isolati, chiusi o semichiusi, incrementando nel contempo la dotazione e la qualità dei servizi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano, e riqualificare le relazioni funzionali, visive e paesaggistiche tra gli insediamenti e la campagna, prevedendo, anche per le edificazioni stradali esistenti, il mantenimento o l’apertura di varchi;
  • b) evitare la saturazione delle corti e spazi interni con interventi di nuova edificazione;
  • c) evitare l’inserimento di architetture fuori scala e monofunzionali specialistiche;
  • d) mantenere e creare dei varchi nella cortina edilizia continua per favorire l’utilizzo pubblico e semipubblico degli spazi interni con la creazione di una rete continua di spazi fruibili (percorsi ciclopedonali, ecc.);
  • e) progettare la “rete degli spazi pubblici”, in connessione ai servizi a scala di quartiere localizzati ai piani terra degli edifici, prevedendo la trasformazione delle aree aperte presenti (marciapiedi, slarghi, parcheggi, ecc) come occasioni per incrementare la dotazione e la qualità della rete dello spazio pubblico e del tessuto connettivo ciclo-pedonale.
  • f) Progettare la delocalizzazione degli edifici produttivi dismessi o sottoutilizzati.
  • g) riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica valorizzando gli elementi costitutivi degli ambiti periurbani là dove identificati
  • h) Migliorare i fronti urbani (prospetti tergali) verso lo spazio agricolo a filtro con il nucleo medioevale, là dove presente, chiudendo alcune maglie per dare unitarietà all’edificato.
  • i) Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica con gli spazi verdi della cintura verde a filtro con il territorio urbanizzato (ambiti periurbani là dove identificati).

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato
  • d) direzionali e di servizio
  • e) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • f) pubbliche o di interesse pubblico.
  • g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi

5. Ogni tipo di intervento all’interno del TS.2 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli interventi sugli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 42.1, comma 5 salvo quanto di seguito specificato;
  • b) in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq di Superficie Utile (SU).
  • c) quando consentiti dalla classificazione dell'edificio, di cui al precedente articolo 27, sono ammessi ampliamenti una tantum fino al 15% della Superficie Edificata (SE) esistente;
  • d) gli interventi di TIPO E e di TIPO F di cui ai precedenti articoli 25 e 26, quando ammessi dalla classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, devono essere accompagnati da una progettazione estesa a tutta l'area di pertinenza e con l’obbligo di non superare le altezze degli edifici preesistenti o se superiori degli edifici limitrofi;
  • e) gli interventi di TIPO F e di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, devono prevedere il riordino e la bonifica delle pertinenze.

42.3. Morfotipo ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali – TR.3

1. Il morfotipo TR.3 si caratterizza per la sua densità variabile, propria delle espansioni dagli anni ’50/‘60 in poi, organizzati in isolati irregolari per forme e dimensioni, con cortina edilizia discontinua ed edifici anche isolati su lotto e/o caratterizzati da edifici in blocchi di diverse forme e volumetrie, collocati su lotti con geometrie e dimensioni diversificate, con ampi spazi di pertinenza, distribuiti tra superfici di servizio all’edificio (accessi carrabili e corti di servizio) e spazi semi pubblici sistemati a verde o pavimentati. La maglia è strutturata con assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna irregolare. Tali tessuti sono posizionati in prossimità della città storica come seconda corona di espansione.
Nel centro urbano principale sono a contatto con i tessuti ad isolato chiuso, mentre nei centri minori spesso sono a diretto contatto con la città storica o storicizzata. Tale tessuto è riscontrabile anche in casi di espansioni lineari e in aree periurbane o di confine. Il margine è anche rappresentato da una strada o dalla ferrovia. Nei casi di interventi inglobati da edificato tale strada pone in relazione tale tessuto con gli altri tipi di urbanizzazione.
Il rapporto con la strada è mediato dagli spazi pertinenza che circondano gli edifici. Sono presenti i servizi ai piani terra e gli edifici specialistici, ma frequentemente la dotazione di funzioni di servizio alla residenza ed il grado di complessità funzionale risulta comunque carente. Il tipo edilizio è caratterizzato da blocchi o da stecche, ma disomogeneo per la varietà di forme e gli edifici isolati si localizzano senza regole ordinative su lotti di forme e geometrie irregolari.

2. Il morfotipo TR.3 è classificato “zona omogenea B” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione e dalla qualità dei servizi e della rete degli spazi pubblici e definire un disegno urbano compiuto, cercando di conferire al tessuto una nuova identità e centralità urbana dal punto di vista morfologico, funzionale e sociale;
  • b) rileggere e riprogettare allineamenti, tracciati, relazioni con la strada e la rete degli spazi aperti;
  • c) dotare i tessuti insediativi di servizi adeguati e attrezzature specialistiche, realizzando anche nuove centralità e aree attrezzate ad elevata specializzazione, accessibili dalla città e dallo spazio periurbano;
  • d) ricostruire le relazioni con la città e con lo spazio aperto periurbano (agricolo o naturale);

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato per il settore alimentare ed alle medie strutture di vendita fino a 300 mq di superficie di vendita per il settore non alimentare
  • d) direzionali e di servizio
  • e) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • f) pubbliche o di interesse pubblico
  • g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi

Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non siano nocive, non siano rumorose e non recano molestia alle residenze.

5. Ogni tipo di intervento all’interno del TR.3 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • a) nel rispetto di quanto previsto dalla classificazione dell’edificio, di cui al precedente articolo 27, qualora siano consentiti interventi pertinenziali di cui all’articolo 28.3 questi sono attuabili nel limite dell’Indice di Copertura (IC) del 50%;
  • b) quando consentiti dalla classificazione dell'edificio, di cui al precedente articolo 27, sono ammessi ampliamenti una tantum fino al 20% della Superficie Edificata (SE) esistente;
  • c) per gli interventi definiti da specifici progetti norma di cui al successivo articolo 43 valgono i parametri dimensionali e le tipologie indicati nell’Allegato B - Schede Norma alle Norme Tecniche di Attuazione;
  • d) in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di Superficie Utile (SU);
  • e) le destinazioni commerciali, di servizio e artigianali, sono consentite solo ai locali siti ai piani terra;
  • f) nell’ipotesi di edifici aventi destinazione d’uso diversa da quanto indicato al comma 4 sono ammessi gli interventi che non eccedono il TIPO D1 di cui al precedente articolo 25.

42.4. Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata – TR.4

1. Il morfotipo TR.4 è organizzato in lotti di grandi dimensioni con disegno omogeneo derivante da un progetto unitario, caratterizzato dalla ripetizione dello stesso tipo edilizio a blocchi, o da una composizione di tipi edilizi, isolato su lotto e arretrato dal fronte stradale. I blocchi residenziali sono sistemati conformemente al progetto su lotti di forme e geometrie pianificate. Tale tessuto è posizionato spesso in aree periurbane, o come quartiere satellite dei centri maggiori. Il margine è ben definito sia nei casi di interventi inglobati da edificato che nei casi di contatto con aree aperte, ed è rappresentato da una strada. Le relazioni con il territorio aperto sono assenti. Il rapporto con la strada è mediato dagli spazi di pertinenza che circondano gli edifici, e che sono abitualmente posti in diretta relazione con gli spazi aperti ad uso pubblico. Gli spazi pubblici ed aperti presentano un grado di organizzazione adeguato a strutturare una rete. In molti casi il progetto prevede l’inserimento di edifici destinati ad ospitare funzioni pubbliche e servizi. Spesso però la dotazione di servizi alla scala di quartiere e di funzioni accessorie alla residenza è scarsa o assente. Il tessuto si presenta con una netta strutturazione viaria elementare, ma molte volte disgiunta e addirittura giustapposta a quella dei tessuti vicini. Tipo edilizio a blocchi o stecche, nella maggior parte dei casi di dimensioni maggiori rispetto a quello tipico dei tessuti limitrofi, isolato su lotto e arretrato dal fronte stradale. Dal punto di vista morfotipologico è progettato con regole compositive e tipologiche autonome e risulta decontestualizzato sia da preesistenti trame agrarie sia dai caratteri del tessuto urbano circostante.

2. Il morfotipo TR.4 è classificato “zona omogenea B” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) attivare progetti di riqualificazione e di rigenerazione urbana orientati a valorizzare e favorire la qualità e riconoscibilità dell’architettura contemporanea e la qualità degli spazi aperti urbani, congiuntamente alla realizzazione di nuove relazioni funzionali, ambientali e paesaggistiche tra il presente tessuto e i tessuti adiacenti, la città ed il territorio rurale;
  • b) incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi della contemporaneità ed attivare occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo (efficienza e produzione energetica, qualità dei fronti urbani);
  • c) costruire permeabilità tra città e campagna valorizzando e creando relazioni e rapporti di continuità spaziale, visuale e percettiva tra spazio aperto urbano e campagna periurbana (coni visivi e connessioni in chiave paesaggistica);
  • d) realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate, accessibili dalla città e dallo spazio periurbano, conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane;
  • e) Riprogettare il margine urbano con interventi di qualificazione paesaggistica (costruire permeabilità tra spazio urbano e extraurbano, ridisegnare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, progettare percorsi di connessione/attraversamento, fasce alberate, orti, frutteti e giardini periurbani).

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato per il settore alimentare ed alle medie strutture di vendita fino a 300 mq di superficie di vendita per il settore non alimentare
  • d) direzionali e di servizio
  • e) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • f) pubbliche o di interesse pubblico.
  • g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi

Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non siano nocive, non siano rumorose e non recano molestia alle residenze.

5. Ogni tipo di intervento all’interno del TR.4 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli interventi sugli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 27 salvo quanto indicato dal presente comma;
  • b) per gli interventi definiti da specifici progetti norma di cui al successivo articolo 43 valgono i parametri dimensionali e le tipologie indicati nell’Allegato B - Schede Norma alle Norme Tecniche di Attuazione;
  • c) in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di Superficie Utile (SU);
  • d) le destinazioni commerciali, di servizio e artigianali, sono consentite solo ai locali siti ai piani terra;
  • e) per il periodo di permanenza delle attività non consentite nel presente morfotipo sono ammessi gli interventi che non eccedono il TIPO D1 di cui al precedente articolo 25;

6. Nell’ipotesi di assenza di specifiche schede norma, gli interventi di TIPO H di cui al precedente articolo 26, possono comportare un aumento della Superficie Utile abitabile dell’unità immobiliare di riferimento nel limite del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente. Gli interventi di addizione volumetrica non devono comportare superfetazioni, ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell’edificio esistente, ed essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio nonché del contesto di riferimento esito di una progettazione unitaria.

42.5. Morfotipo puntiforme – TR.5

1. Il morfotipo TR.5 è caratterizzato da tessuti a bassa densità, localizzati ai margini degli insediamenti, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di modeste altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze private liberamente sistemate a verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario genere. La formazione di tali tessuti avviene prevalentemente per addizioni singole con debole o assente organizzazione in isolati e con parziale o assente gerarchizzazione dei percorsi viari. Hanno un rapporto con la strada non diretto ma mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Totale prevalenza di funzioni residenziali e assenza di spazi pubblici e di servizi.

2. Il morfotipo TR.5 è classificato “zona omogenea B” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio urbano poroso a partire da un tessuto a bassa densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice urbana e nel contempo valorizzando il passaggio e le relazioni da campagna a città;
  • b) progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei retri urbani;
  • c) utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento (qualitativo e quantitativo) dello spazio aperto pubblico creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica;
  • d) riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità esistenti (direttrici viarie principali, slarghi, parcheggi, marciapiedi, aree non costruite, brandelli di tessuto agricolo interclusi) per creare connessioni funzionali e percettive nel tessuto, con la città e con il territorio aperto;
  • e) dotare il tessuto di “boulevards urbani”, trasformando le direttrici viarie principali in “assi attrezzati” dotati di funzioni pubbliche o accessorie alla residenza.

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) direzionali e di servizio
  • d) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • e) pubbliche o di interesse pubblico.
  • f) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi

Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non siano nocive, non siano rumorose e non recano molestia alle residenze.

5. Ogni tipo di intervento all’interno del TR.5 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli interventi sugli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 27 salvo quanto indicato dal presente comma;
  • b) per gli interventi definiti da specifici progetti norma di cui al successivo articolo 43 valgono i parametri dimensionali e le tipologie indicati nell’Allegato B - Schede Norma alle Norme Tecniche di Attuazione;
  • c) in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di Superficie Utile (SU);
  • d) le destinazioni di servizio e artigianali, sono consentite solo ai locali siti ai piani terra;
  • e) per il periodo di permanenza delle attività non consentite nel presente morfotipo sono ammessi gli interventi che non eccedono il TIPO D1 di cui al precedente articolo 25;

6. Nell’ipotesi di assenza di specifiche schede norma, gli interventi di TIPO H di cui al precedente articolo 26, possono comportare un aumento della Superficie Utile abitabile dell’unità immobiliare di riferimento nel limite del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente. Tali interventi non devono comportare superfetazioni, ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell’edificio esistente, ed essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio nonché del contesto di riferimento esito di una progettazione unitaria.

42.6. Morfotipo a tipologie miste – TR.6

1. Il morfotipo TR.6 è organizzato da tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di attività secondarie e terziarie, sia produttive e commerciali, che direzionali, con attrezzature di interesse collettivo e quote di residenza. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di forma e dimensione disparata, ancorché spesso esito di interventi unitari pianificati. Rispetto alla mixitè dei tessuti storici dove il tessuto produttivo si inserisce nella struttura compatta degli isolati urbani, nelle urbanizzazioni contemporanee il tessuto misto, date le esigenze dimensionali e tipologiche delle strutture produttive (con ampie aree non edificate di servizio alle attività di produzione-commercio) e la loro bassa qualità architettonica, è caratterizzato dalla rottura di qualsiasi relazione compositiva fra tessuto produttivo e residenziale, con il risultato di un’urbanizzazione caotica e di un paesaggio urbano di bassa qualità. Tale tessuto è collocato prevalentemente in aree periurbane, al confine degli insediamenti, ma non è raro riscontrarlo all’interno dell’area urbana, soprattutto negli insediamenti di dimensioni maggiori. Il margine non è chiaramente definito, ed è rappresentato nella maggioranza dei casi da infrastrutture/strade di collegamento, piazzali di servizio, depositi, parcheggi. Rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto talvolta mediato da spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Alta complessità funzionale. Assenza o carenza di spazi pubblici, spesso limitati ad aree destinate al parcheggio. Tipi edilizi diversificati per tipologia e dimensione, con destinazioni funzionali talvolta incompatibili, disposti senza ordine o regola l’uno accanto all’altro.

2. Il morfotipo TR.6 è classificato “zona omogenea B” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) attivare progetti di rigenerazione urbana, privilegiando interventi unitari complessi, capaci di incidere sulla forma urbana, indirizzandoli alla sostenibilità architettonica, sociale, energetica e ambientale, e connotandoli dal punto di vista dell’architettura e del disegno urbanistico complessivo;
  • b) incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi della contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi;
  • c) prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad ospitare funzioni civiche o destinate alla collettività o funzioni ambientali. Attivare occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo;
  • d) eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico;
  • e) ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e la qualità;
  • f) riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire permeabilità) tra spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, progettare percorsi di connessione/attraversamento, collocare fasce alberate);
  • g) favorire la depermeabilizzazione della superficie asfaltata;
  • h) verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo interventi di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti;
  • i) Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive incompatibili in aree dedicate alla produzione.

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato per il settore alimentare ed alle medie strutture di vendita fino a 300 mq di superficie di vendita per il settore non alimentare
  • d) direzionali e di servizio
  • e) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • f) pubbliche o di interesse pubblico.
  • g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi

Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non siano nocive, non siano rumorose e non recano molestia alle residenze.

5. Ogni tipo di intervento all’interno del TR.6 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli interventi sugli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 27 salvo quanto indicato dal presente comma;
  • b) per gli interventi definiti da specifiche schede norma di cui al successivo articolo 43 valgono i parametri dimensionali e le tipologie indicati nell’Allegato B - Schede Norma alle Norme Tecniche di Attuazione;
  • c) in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di Superficie Utile (SU);
  • d) le destinazioni commerciali, di servizio e artigianali, sono consentite solo ai locali siti ai piani terra;
  • e) per il periodo di permanenza delle attività non consentite nel presente morfotipo sono ammessi gli interventi che non eccedono il TIPO D1 di cui al precedente articolo 25;

6. Nell’ipotesi di assenza di specifiche schede norma, gli interventi di TIPO H di cui al precedente articolo 26, possono comportare un aumento della Superficie Utile abitabile dell’unità immobiliare di riferimento nel limite del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente. Tali interventi non devono comportare superfetazioni, ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell’edificio esistente, ed essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio nonché del contesto di riferimento esito di una progettazione unitaria.

42.7. Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine – TR.7

1. Il morfotipo TR.7 è caratterizzato da insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano disordinatamente nel territorio rurale, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti, prevalentemente localizzati e dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di accesso dedicati, sovente inseriti nella trama agraria preesistente. La caratteristica saliente è la frammentarietà ed incompletezza di tali espansioni, tanto da non essere percepite come tessuti, ma come sfrangiamenti della città nel territorio rurale. Tale tessuto è collocato ai margini delle espansioni urbane più compatte dei centri maggiori o delle espansioni insediative dei centri minori. Assenza di margine urbano. Rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto talvolta mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non completo e casuale ed assenza di spazi pubblici e servizi. Il tipo edilizio prevalente è caratterizzato da edifici mono e bifamiliari ed edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto. Raramente edifici a blocco o stecche.

2. Il morfotipo TR.7 è classificato “zona omogenea B” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano anche di riqualificazione o rigenerazione, sugli spazi pubblici, sulle relazioni con la città da un lato ed il territorio aperto dall’altro, finalizzando gli interventi alla trasformazione di un tessuto amorfo di case in un quartiere a bassa densità in stretta relazione con il territorio aperto adiacente;
  • b) bloccare i processi di dispersione insediativa. Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura verde” periurbana che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna;
  • c) migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie frammentate per dare unitarietà all’edificato;
  • d) Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico, creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e ambientale con gli spazi verdi della “cintura” e dell’aperta campagna e con la città compatta;
  • e) riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere come spazi pubblici integrati, flessibili e multiuso, destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, parchi, giardini, ecc. connettendoli con percorsi di mobilità dolce alla “cintura verde” periurbana;
  • f) dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartiere.

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) direzionali e di servizio
  • d) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • e) pubbliche o di interesse pubblico.
  • f) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi

Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non siano nocive, non siano rumorose e non recano molestia alle residenze.

5. Ogni tipo di intervento all’interno del TR.7 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli interventi sugli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 27 salvo quanto indicato dal presente comma;
  • b) per gli interventi definiti da specifici schede norma di cui al successivo articolo 43 valgono i parametri dimensionali e le tipologie indicati nell’Allegato B - Schede Norma alle Norme Tecniche di Attuazione;
  • c) in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di Superficie Utile (SU);
  • d) le destinazioni di servizio e artigianali, sono consentite solo ai locali siti ai piani terra;
  • e) per il periodo di permanenza delle attività non consentite nel presente morfotipo sono ammessi gli interventi che non eccedono il TIPO B di cui al precedente articolo 25;

6. Nell’ipotesi di assenza di specifiche schede norma, gli interventi di TIPO H di cui al precedente articolo 26, possono comportare un aumento della Superficie Utile abitabile dell’unità immobiliare di riferimento nel limite del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente. Tali interventi non devono comportare superfetazioni, ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell’edificio esistente, ed essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio nonché del contesto di riferimento esito di una progettazione unitaria.

42.8. Morfotipo a piccoli agglomerati minori – TR.12

1. Il morfotipo TR.12 è caratterizzato da nuclei di piccola dimensione, borghi in territorio rurale, esclusivamente residenziali e di nuova edificazione diffusi sul territorio. Talvolta nati come espansione di insediamenti rurali. Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità, che si struttura sul territorio seguendo logiche funzionali in totale assenza di relazioni con il contesto rurale. Formazione solo in parte pianificata con crescita incrementale per singoli lotti. Caratteristica saliente è la rottura dei legami con il territorio rurale e le sue funzioni socio-produttive e la trasformazione del tessuto insediativo rurale in modelli di tipo urbano. Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati, sistemati a verde o pavimentati. Destinazione prevalentemente residenziale e bassa dotazione di spazi pubblici e servizi. Tipo edilizio prevalente della casa uni-bifamiliare e del piccolo condominio isolato su lotto nei casi di destinazione residenziale. Piccoli capannoni isolati nel caso di destinazione produttivo-commerciale, direzionali e ad uso specialistico. Tale tessuto è diffuso nel territorio rurale, sia in continuità con i tessuti urbani che verso il territorio rurale, per lo più come insediamento satellite. Nella maggior parte dei casi non esiste un margine definito.

2. Il morfotipo TR.12 è classificato “zona omogenea B” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) bloccare questa forma di urbanizzazione e riqualificare gli insediamenti discontinui verso una rete di piccoli centri urbani con dotazione di servizi;
  • b) arrestare il processo di dispersione insediativa, bloccando il consumo di suolo agricolo;
  • c) promuovere progetti di polarizzazione urbana (spazi pubblici servizi) nei nuclei più densi e progetti di delocalizzazione degli edifici singoli sparsi nel tessuto rurale a carattere produttivo o residenziale, verso aree specialistiche e urbane (i capannoni delocalizzati nelle aree produttive esistenti; abitazioni in nuclei urbani da densificare);
  • d) realizzare spazi pubblici e inserire servizi per la residenza nel rispetto dei caratteri compositivi e tecnologici della ruralità;
  • e) utilizzare nei processi di trasformazione, recupero e riqualificazione edilizia forme e materiali ecocompatibili con l’ambiente;
  • f) provvedere alla conservazione, recupero e restauro dell’edilizia rurale monumentale e diffusa e recuperare la continuità, anche visiva e percettiva, dei tracciati storici extra-urbani.

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) residenziali
  • b) turistico ricettive
  • c) commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato
  • d) direzionali e di servizio
  • e) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • f) pubbliche o di interesse pubblico.
  • g) centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi

Gli usi non residenziali sono consentiti solo se compatibili con la funzione abitativa, ovvero quando non generano inquinamenti, non siano nocive, non siano rumorose e non recano molestia alle residenze.

5. Ogni tipo di intervento all’interno del TR.7 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli interventi sugli edifici esistenti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 27 salvo quanto indicato dal presente comma;
  • b) per gli interventi definiti da specifici progetti norma di cui al successivo articolo 43 valgono i parametri dimensionali e le tipologie indicati nell’Allegato B - Schede Norma alle Norme Tecniche di Attuazione;
  • c) in caso di frazionamento e/o mutamento delle destinazioni d’uso, non sono ammesse unità immobiliari residenziali inferiori a 60 mq. di Superficie Utile (SU);
  • d) le destinazioni di servizio e artigianali, sono consentite solo ai locali siti ai piani terra;
  • e) per il periodo di permanenza delle attività non consentite nel presente morfotipo sono ammessi gli interventi che non eccedono il TIPO D1 di cui al precedente articolo 25;

6. Nell’ipotesi di assenza di specifiche schede norma, gli interventi di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, possono comportare un aumento della Superficie Utile abitabile dell’unità immobiliare di riferimento nel limite del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente. Gli interventi di addizione volumetrica non devono comportare superfetazioni, ovvero parti non organiche con i caratteri tipologici dell’edificio esistente, ed essere realizzati nel rispetto dell’impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell’edificio nonché del contesto di riferimento esito di una progettazione unitaria.

42.9. Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva – TPS.1

1. Il morfotipo TPS.1 è caratterizzato da tessuto prevalentemente produttivo e/o commerciale con lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni disposti lungo un’arteria stradale di scorrimento, in pianura, fondovalle e/o su riviera fluviale, su un solo lato dell’arteria o su entrambi, spesso d’ingresso ai centri abitati, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti. In alcuni casi i lotti edificati risultano radi e intervallati da aree libere, in altri la disposizione lungo strada dei capannoni ha generato un ispessimento ed un’iterazione del principio insediativo fino alla saturazione dei lotti. Talvolta sono presenti lotti residenziali isolati inglobati. Tessuti in netta discontinuità con il tessuto urbano circostante e con il territorio rurale. Il margine è talvolta assente e talvolta è costituito da una strada di servizio che da un lato affaccia direttamente sul territorio rurale. La strada funziona da fulcro attrattore e asse di orientamento con gli edifici disposti perpendicolarmente ad essa. Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza recintati e prevalentemente pavimentati, adibiti a funzioni complementari alla produzione. Spesso l’accesso ai singoli lotti è diretto sulla strada, anche se ad alto scorrimento. Destinazione esclusivamente commerciale/produttiva, con presenza sporadica di residenze nate a servizio delle attività produttive. Totale assenza di spazi pubblici, fatto salvo i piazzali adibiti a parcheggio. Talvolta sono presenti minimi servizi legati ai lavoratori che gravitano nell’area. Tipo edilizio prevalente del grande capannone prefabbricato, isolato su lotto e arretrato rispetto al fronte stradale, con assetti di facciata spesso variati e individualizzanti.

2. Il morfotipo TPS.1 è classificato “zona omogenea D” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) riqualificare gli insediamenti produttivi ricostruendo le relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo e il territorio rurale e tra il tessuto produttivo e la città;
  • b) impedire ulteriori processi di edificazione lungo le strade;
  • c) progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione paesistica;
  • d) riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e architettonica.
  • e) provvedere alla messa in sicurezza della viabilità.

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) artigianale e industriale
  • b) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali
  • c) commerciale all'ingrosso e depositi
  • d) commerciale fino alla media distribuzione di vendita
  • e) direzionali e di servizio
  • f) attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
  • g) residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività

Le destinazioni commerciali non possono superare complessivamente il 20% della SE totale sull’intero comparto produttivo di riferimento.

5. Nel presente morfotipo sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino al TIPO G di cui al precedente articolo 26;
  • - gli incrementi di SU ove ammessi per il singolo edifico potranno essere attuati fino ad un massimo del 20% della SE esistente alla data di adozione del Piano Operativo e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.

6. E’ ammessa la realizzazione di una residenza dei titolari, gestori o custodi dell’attività, fino ad un massimo di 120 mq di SE per unità produttiva. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione occorre che la SE, per la parte produttiva di riferimento, da realizzare o esistente non sia inferiore ai 1.000 mq. L’intervento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’avente titolo si impegni a non alienare separatamente l’alloggio dall’immobile produttivo.

7. Nei tessuti TPS.1 le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto fatti salvi i seguenti casi:

  • - quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
  • - per gli interventi di TIPO G, di cui al precedente articolo 26, per i quali è prescritto il piano di recupero.

8. Negli interventi di TIPO E e di TIPO F, di cui ai precedenti articoli 25 e 26, e nelle ipotesi di ampliamento è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.

42.10. Morfotipo a piattaforma produttive - commerciali - direzionali – TPS.2

1. Il morfotipo TPS.2 è caratterizzato da aree specializzate per grandi attrezzature, destinate all’insediamento di funzioni specialistiche, commerciali/produttive e servizi di interesse locale e territoriale autonome e separate dal contesto urbano di riferimento. Possono essere inglobati nelle aree urbane o localizzati all’esterno degli insediamenti, la caratteristica è comunque la giustapposizione e l’assenza di relazioni con il contesto urbano o ambientale in cui sono inseriti. Il margine è netto, i tessuti sono spesso recintati. Destinazione esclusivamente commerciale/produttiva, con presenza sporadica di residenze nate a servizio delle attività produttive. Totale assenza di spazi pubblici, fatto salvo i piazzali adibiti a parcheggio. Talvolta sono presenti minimi servizi legati ai lavoratori che gravitano nell’area. Rapporto con la strada di solito assente fatto salvo l’accesso all’insediamento. Prevalentemente complessi monofunzionali specialistici. Tipologie di insediamento molto diversificate e specifiche in base al tipo di funzione da insediare.

2. Il morfotipo TPS.2 è classificato “zona omogenea D” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.

3. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi specifici:

  • a) integrare i tessuti nei contesti urbani e rurali/naturali con interventi di inserimento e mitigazione paesaggistica;
  • b) creare relazioni con il contesto urbano di riferimento (riqualificare gli accessi alla città, ecc.);
  • c) progettare il margine con il territorio rurale attraverso gli interventi mirati alla salvaguadia di varchi e visuali;
  • d) mascherare con vegetazione idonea i margini e curare paesaggisticamente il rapporto visivo con il contesto;
  • e) incrementare la superficie a verde disimpermeabilizzando il suolo soprattutto in corrispondenza delle aree parcheggio e degli altri spazi aperti;
  • f) sfruttare le superfici pavimentate e le coperture di edifici, tettoie, ecc per la produzione di energie alternative.

4. Nel presente morfotipo sono consentite le seguenti destinazioni:

  • a) artigianale e industriale
  • b) artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali
  • c) commerciale all'ingrosso e depositi
  • d) commerciale fino alla media distribuzione di vendita
  • e) direzionali e di servizio
  • f) attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
  • g) residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività
  • h) impianti solari per la produzione di energia.

Le destinazioni commerciali non possono superare complessivamente il 50% della SE totale sull’intero comparto produttivo di riferimento.

5. Nel presente morfotipo sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino al TIPO I di cui al precedente articolo 26;
  • - gli incrementi di Superficie Utile (SU) ammessi nella misura massima del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente alla data di adozione del Piano Operativo possono essere attuate nel rispetto dei seguenti parametri:
    • - Indice di Copertura massimo (IC) = 50%
    • - Indice di Edificabilità Fondiaria (IF) = 0,60 mq / mq
    • - Altezza Massima del fronte (Hmax) = 10 ml
    • - Parcheggi privati = 10 mq / 100 mc
    • - Distanza minima tra fabbricati = 10 ml
    • - Distanza minima dalle strade pubbliche = 10 ml
    • - Superficie permeabile minima = 25%

6. E’ ammessa la realizzazione di una residenza dei titolari, gestori o custodi dell’attività, fino ad un massimo di 120 mq di SE per unità produttiva. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione occorre che la SE, per la parte produttiva di riferimento, da realizzare o esistente, non sia inferiore ai 1.000 mq. L’intervento è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’avente titolo si impegni a non alienare separatamente l’alloggio dall’immobile produttivo.

7. Nei tessuti TPS.2 le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto fatti salvi i seguenti casi:

  • - quando si renda necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione, nel qual caso è prescritto il progetto unitario convenzionato,
  • - per gli interventi di TIPO G, di cui al precedente articolo 26, per i quali è prescritto il piano di recupero.

8. Negli interventi di TIPO E e di TIPO F, di cui ai precedenti articoli 25 e 26, e nelle ipotesi di ampliamento è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.

42.11. Insule specializzate – TPS.3

1. Il morfotipo TPS.3 è caratterizzato da aree specializzate per grandi attrezzature, destinate all’insediamento di funzioni specialistiche e servizi di interesse locale e territoriale autonome e separate dal contesto urbano di riferimento. Comprendono i complessi scolastici, i servizi privati di interesse pubblico, i servizi di livello sovracomunale (Protezione Civile), le aree sportive e l’Outlet di Barberino store e grandi strutture commerciali isolate. Si caratterizzano per essere dei complessi monofunzionali specialistici con rapporti con la strada di solito assenti fatto salvo l’accesso all’insediamento. Le tipologie di insediamento sono molto diversificate e specifiche in base al tipo di funzione da insediare. Possono essere inglobati nelle aree urbane o localizzati all’esterno dei nuclei abitati, la caratteristica è comunque la giustapposizione e l’assenza di relazioni con il contesto urbano o ambientale in cui sono inseriti. Il margine è netto, i tessuti sono spesso recintati.

  • a) OUTLET DI BARBERINO
  • a1. Il morfotipo TPS.3 di Outlet Barberino è classificato “zona omogenea D” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.
  • a2. Sono consentite le seguenti destinazioni:
    • a) commerciale
    • b) direzionali e di servizio
  • a3. Negli edifici esistenti sono ammesse tutte le categorie d’intervento di cui agli articoli 26 e 27 delle presenti norme ad esclusione degli interventi di TIPO H.
  • a4. Sono ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
    • - Nuova Superficie Edificabile (SE) = 3.000 mq
    • - Altezza Massima del fronte (Hmax) = 10 ml
    • - Distanza minima tra fabbricati = 10 ml
    • - Distanza minima dalle strade pubbliche = 10 ml
  • a5. L’intervento di nuova edificazione di completamento si attua mediante Piano Attuativo esteso all’intera area TPS.3.

  • b) APA BOUTURLIN DI BARBERINO
  • b1. Il morfotipo TPS.3 di APA Bouturlin è classificato “zona omogenea F” ai sensi dell’articolo 2 del DM 1444 del 02.04.1968.
  • b2. Sono consentite le seguenti destinazioni:
    • a) attrezzature di servizio pubbliche limitatamente ai servizi per l’assistenza sanitaria e ai servizi sociali e ricreativi
    • b) direzionali e di servizio
  • b3. Nel presente morfotipo sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
    • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino al TIPO I di cui al precedente articolo 26;
    • - ampliamento della SU (superficie utile) fino ad un massimo del 20% della Superficie Edificata (SE) esistente alla data di adozione del Piano Operativo, da attuarsi anche nelle aree di pertinenza e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze esistenti.
    • - nuova edificazione pari a 520 mq di SE, SC (superficie coperta) non superiore a 260 mq e HF (altezza del fronte) non superiore a 2 piani, da realizzarsi nell’area catastalmente individuata nel foglio 80 particella 714.
  • b4. Nel presente tessuto TPS.3 le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante intervento diretto. Per gli interventi di TIPO G, di cui al precedente articolo 26, è prevista la redazione di uno specifico piano di recupero.

42.12. Interventi convenzionati e/o in fase di realizzazione – STC

1. Sono aree soggette a piani attuativi o a interventi diretti convenzionati, per le quali sono ancora vigenti le convenzioni stipulate.

2. In queste aree si attuano gli interventi previsti all’interno del piano attuativo o del progetto convenzionato con le modalità previste dalla convenzione, fino alla scadenza dei detti strumenti.

3. Nel periodo di efficacia del piano attuativo o della convenzione sono ammesse varianti, purché non in contrasto con la disciplina delle presenti norme.

4. A seguito della completa attuazione e correlate attestazioni di abitabilità/agibilità, e verifica della regolare esecuzione delle opere infrastrutturali  previste le aree in oggetto assumeranno implicitamente il tessuto TR.4 per i piani e gli interventi a prevalente destinazione residenziale e TPS.2 per quelli a prevalente destinazione produttiva.

Art. 43. Territorio urbanizzato suscettibile di trasformazione degli assetti insediativi

1. Il Piano Operativo individua e disciplina le trasformazioni degli assetti insediativi e infrastrutturali ed edilizi del territorio con valenza quinquennale con specifiche schede normative indicate nelle tavole grafiche e disciplinati negli articoli seguenti o nell’Allegato B - Schede Norma, suddivisi in :

  • - ID n. : Interventi Diretti
  • - PUC n. : Progetti Unitari Convenzionati
  • - AT n. : Aree di Trasformazione
  • - RQ n. : Aree di riqualificazione urbanistica
  • - OP n. : Progetto di opera pubblica

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 e disciplinati nell’Allegato B - Schede Norma e valgono esclusivamente i parametri e le prescrizioni ivi riportate. Le indicazioni progettuali riportate nelle schede normative di cui sopra, prevalgono anche sulle categorie di intervento dei fabbricati esistenti schedati all’Allegato A1 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente rurale e all’Allegato A2 - Schedatura del Patrimonio Edilizio esistente urbano delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

3. Nelle schede normative assumono valore vincolante:

  • 1) i parametri prescrittivi indicati: i dati quantitativi (la SE di progetto, l’indice di copertura, l’altezza massima del fronte, la tipologia edilizia e la superficie minima soggetta a cessione gratuita per la realizzazione degli standard, al quantità di edilizia sociale);
  • 2) gli elementi grafici prescrittivi;
  • 3) le prescrizioni progettuali;
  • 4) le prescrizioni della disciplina dei Beni Paesaggistici;
  • 5) le mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse della VAS.

4. Assumo, inoltre, valore vincolante le fattibilità geologiche, sismiche ed idrauliche individuate per ogni intervento di trasformazione.

5. Per i fabbricati esistenti all’interno delle schede normative sono ammessi, nelle more dell’attuazione delle previsioni contenute nelle schede normative, esclusivamente interventi fino al TIPO D, di cui al precedente articolo 25, fatti salvi i minori tipi di intervento previsti dalla classificazione del singolo edificio.

43.1. ID – Area di trasformazione soggetta a intervento diretto

1. Tali zone individuano i lotti liberi dove, in base al Piano Operativo è ammessa l’edificazione di nuove unità edilizie secondo i parametri dimensionali e le tipologie indicate nell’Allegato B - Schede Norma alle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno delle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma.

3. In queste zone le previsioni del Piano Operativo si attuano di norma per intervento diretto.

4. Ciascuna zona soggetta a Intervento Diretto è individuata nelle tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale e nelle tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato con un numero che consente di individuare i parametri urbanistico-edilizi e gli eventuali vincoli tipologici nell’Allegato B - Schede Norma.

5. Nei lotti a destinazione residenziale, individuati nell’Allegato B - Schede Norma, dove non è prescritta la tipologia, non sono ammesse unità abitative inferiori a 60 mq. di Superficie Utile (SU).

6. Qualora il lotto edificabile insista su più proprietà, le superfici edificabili ammesse dal piano sono ripartite fra le singole proprietà in misura proporzionata alle relative superfici fondiarie inserite nel singolo lotto, salvo diversi accordi fra i proprietari. Nei casi in cui la scheda normativa preveda differenti tipologie edilizie è ammessa la presentazione di Permessi di Costruire per singola proprietà.

43.2. PUC – Area di trasformazione soggetta progetto unitario convenzionato

1. Tali zone individuano le aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all’intervento. In queste aree sono individuati lotti liberi dove in base al Piano Operativo è ammessa l’edificazione di nuove unità edilizie secondo i parametri dimensionali e le tipologie indicate nell’apposito elenco Allegato B - Schede Norma alle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno delle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma.

3. In queste zone, per le quali si applica l’articolo 121 della LR 65/2014, le previsioni del Piano Operativo sono sempre subordinate alla stipula di una convenzione, finalizzata alla realizzazione e cessione di opere pubbliche, e secondo le modalità di cui al successivo punto.

4. Ciascuna zona soggetta a Progetto Unitario Convenzionato Intervento è individuata nelle tavole della tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale e nelle tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato con un numero che consente di individuare i parametri dimensionali e gli eventuali vincoli tipologici nell’Allegato B - Schede Norma.

5. Qualora il lotto edificabile insista su più proprietà, le superfici edificabili ammesse dal piano sono ripartite fra le singole proprietà in misura proporzionata alle relative superfici fondiarie inserite nel singolo lotto, salvo diversi accordi fra i proprietari.

6. Nei lotti PUC appositamente perimetrati sulle tavole del Piano Operativo, contestualmente alla presentazione della prima domanda di permesso a costruire, deve essere presentato un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale di tutta l’area che, una volta approvato dalla Giunta Comunale costituirà la base per la convenzione da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale. Nel caso che il lotto edificabile insista su più proprietà, è ammessa la presentazione del primo Permesso a Costruire anche per una singola proprietà, a condizione che vengano eseguite tutte le opere di urbanizzazione previste dagli elaborati di Piano e definite nella convenzione. E’ ammessa comunque la realizzazione anche del solo comparto funzionale corrispondente almeno al 50% dell’intera superficie territoriale.

7. Nella Convenzione dovranno essere contenuti i seguenti elementi fondamentali:

  • a) il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con il computo metrico estimativo e il capitolato speciale delle medesime;
  • b) l’impegno e cessione delle opere e dell’area entro il termine di validità del permesso, con l’assunzione di tutti gli oneri connessi al passaggio di proprietà a favore del Comune;
  • c) polizza fidejussoria a prima richiesta e senza condizioni di importo idoneo a garantire l’adempimento degli obblighi;
  • d) eventuali specifiche misure perequative, finalizzate alla realizzazione opere pubbliche anche all’esterno del perimetro dell’area oggetto di intervento.

8. Per la realizzazione delle opere suddette, il titolare del permesso di costruire avrà diritto allo scomputo degli oneri connessi fino al raggiungimento dell’importo delle opere. Qualora il costo delle suddette opere sia superiore agli oneri del permesso, il titolare avrà comunque l’onere di realizzare l’intera opera.

9. Le opere di urbanizzazione da realizzare sono indicate nelle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma, nei casi in cui la perimetrazione non comprenda tutta l’opera di urbanizzazione primaria, il titolare dovrà realizzare solo quella contenuta all’interno di tale perimetro, è tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere la realizzazione anche di opere esterne al perimetro dell’intervento edilizio convenzionato individuato sulle tavole del Piano Operativo e nelle specifiche schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma.

10. Lo schema progettuale individuato nelle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma, è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto non vincolante in sede di progetto degli interventi, salvo specifiche prescrizioni nelle relative schede.

11. Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti all’interno del perimetro della scheda normativa, per gli edifici e le aree di pertinenza saranno ammessi gli interventi previsti dallo specifico tessuto insediativo all’interno del quale si inseriscono.

43.3. AT – Area di trasformazione soggetta a piano attuativo

1. Le porzioni di territorio, alle quali il Piano Operativo assegna un ruolo rilevante nei processi di trasformazione, sono articolate in aree di trasformazione disciplinate con apposite schede normative .

2. Ciascuna area di trasformazione classificata AT è individuata nelle tavole della “disciplina del suolo” con apposita perimetrazione e sigla identificativa alla quale corrisponde, nell’Allegato B - Schede Norma, la relativa scheda normativa. Il Piano Operativo, attraverso le schede normative, detta prescrizioni ed indicazioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.

3. La scheda norma delle area di trasformazione è il risultato di una progettazione urbanistica che, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche delle aree oggetto di intervento, mira a completare il disegno dei tessuti edilizi esistenti, considerando in via prioritaria le esigenze di carattere pubblico.

4. Le schede norma classificate con AT_R e perimetrate con apposito segno grafico, prevedono specifiche misure relative alla riqualificazione urbana la cui disciplina è definita al successivo art. 43.5.

5. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno delle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma.

6. Le aree di trasformazione sono costituite da una superficie fondiaria (data dalla superficie del sedime dell'edificio e dal relativo resede di pertinenza) e da una superficie, da cedere gratuitamente al Comune, destinata alla realizzazione della viabilità e dei servizi urbani necessari al soddisfacimento del fabbisogno espresso dalla nuova edificazione e dal fabbisogno pregresso interno ai tessuti circostanti. La quantità e l'ubicazione delle suddette superfici sono stabilite nella corrispondente scheda norma.

7. Le aree di trasformazione si attuano mediante piano attuativo.

8. L’attuazione delle aree di trasformazione per sub-comparti è ammessa solo se espressamente indicato nella scheda norma. In tal caso, la realizzazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie, è ammessa purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento, qualora lo stralcio anche del solo comparto funzionale corrispondente almeno al 50% dell’intera superficie territoriale.

9. Le aree di trasformazione devono rispettare gli elementi prescrittivi contenuti nelle relative Schede. Per le aree di trasformazione AT_R la quota di Superficie Edificabile assegnata dal Piano Operativo potrà essere realizzata solo ed esclusivamente a seguito della demolizione degli edifici esistenti e le aree di sedime dovranno essere rinaturalizzate. Tale rinaturalizzazione è da considerare elemento imprescindibile per l’attuazione ed il completamento della riqualificazione stessa e, pertanto, da eseguirsi prima della ricostruzione dei volumi demoliti.

10. Nei comparti AT e AT_R appositamente perimetrati sulle tavole del Piano Operativo, ai fini della approvazione del piano attuativo, dovrà essere presentato un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale di tutta l’area che costituirà la base per la convenzione da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale.

11. Nella Convenzione dovranno essere contenuti i seguenti elementi fondamentali:

  • a) modalità di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste per il comparto sulla base del progetto esecutivo corredato dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale;
  • b) l’impegno all’esecuzione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione e delle relative aree sulle quali le stesse insistono entro i tempi indicati, con l’assunzione di tutti gli oneri connessi al trasferimento di proprietà a favore del Comune;
  • c) presentazione polizza fidejussoria avente le caratteristiche stabilite nel Regolamento Edilizio comunale di importo idoneo a garantire l’adempimento degli obblighi;
  • d) eventuali specifiche misure perequative, finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche anche all’esterno del perimetro dell’area oggetto di intervento.

12. A seguito della corretta esecuzione delle opere suddette, il titolare del permesso di costruire avrà diritto allo scomputo degli oneri connessi fino al raggiungimento dell’importo delle opere. Qualora il costo delle suddette opere sia superiore agli oneri del permesso, il titolare avrà comunque l’onere di realizzare l’intera opera senza poter vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune. Nel caso che il lotto edificabile insista su più proprietà, è ammessa la presentazione del primo Permesso a Costruire anche per una singola proprietà, a condizione che vengano eseguite tutte le opere di urbanizzazione previste nella scheda norma dell’area di trasformazione (AT e AT_R).

43.4. RQ – Aree di Riqualificazione urbanistica

1. Le aree di riqualificazione urbanistica corrispondono alle zone del tessuto insediativo interessate da edificazione concentrata in stato di abbandono o di sottoutilizzo o di fabbricati incongrui. In queste zone è obbligatorio l’intervento urbanistico preventivo, che si attuerà mediante piani attuativi previsti dalla legge secondo le prescrizioni delle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.

2. Ciascuna area di riqualificazione urbanistica classificata RQ è individuata nelle tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale e nelle tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato con apposita perimetrazione e sigla identificativa alla quale corrisponde nell’Allegato B - Schede Norma la relativa scheda norma. Il Piano Operativo, attraverso le schede norma, detta prescrizioni ed indicazioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.

3. Le schede norma classificate con RQ_R, possono prevedere specifici interventi di riqualificazione urbana la cui disciplina è definita al successivo articolo 43.5.

4. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno della scheda norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.

5. L’indicazione numerica, individua i singoli comparti di recupero RQ, e le schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma definiscono i parametri urbanistici riferiti alle singole aree edificabili, la tipologia edilizia, gli spazi pubblici relativi agli standard urbanistici e le varie prescrizioni.

6. I comparti di recupero RQ devono rispettare gli elementi prescrittivi contenuti nelle relative schede norma. Per i comparti di recupero RQ_R la quota di Superficie Edificabile assegnata dal Piano Operativo potrà essere realizzata solo ed esclusivamente a seguito della demolizione degli edifici esistenti e le aree di sedime dovranno essere rinaturalizzate. Tale rinaturalizzazione è da considerare elemento imprescindibile per l’attuazione ed il completamento della riqualificazione stessa e, pertanto, da eseguirsi prima della ricostruzione dei volumi demoliti.

7. Nei comparti RQ e RQ_R appositamente perimetrati sulle tavole del Piano Operativo, ai fini della approvazione del Piano di Recupero, dovrà essere presentato un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale di tutta l’area che costituirà la base per la convenzione da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale.

8. Sugli edifici esistenti all’interno delle aree di riqualificazione urbanistica RQ sono ammessi esclusivamente interventi di TIPO A e di TIPO B. Non sono ammessi interventi di frazionamento delle unità immobiliari ovvero il mutamento della destinazione d’uso esistente. Nei casi in cui siano ricomprese unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale, ivi comprese le residenze dei titolari, gestori o custodi dell’attività, sono ammessi tutti gli interventi consentiti in riferimento alla classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27.

43.5. Interventi di riqualificazione

1. Gli interventi di riqualificazione interessano le aree agricole, i tessuti urbani ed i fabbricati connotati da condizioni di degrado e che, per la localizzazione e le specifiche caratteristiche, costituiscono dei punti di criticità per il paesaggio rurale e di negativa discontinuità del sistema insediativo. Gli interventi di riqualificazione sono pertanto finalizzati a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale sia di parti significative del tessuto urbano che di specifici ambiti rurali, mediante interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione di aree agricole degradate, di riordino urbanistico, di completamento e densificazione degli insediamenti e mediante la costituzione di forti connessioni urbane ed il potenziamento e la qualificazione degli spazi e delle attrezzature della città pubblica.

2. Il presente Piano Operativo promuove gli interventi di riqualificazione urbana e le disciplina mediante l’individuazione con la sigla R di specifiche aree di trasformazione AT e RQ e come rappresentate nell’Allegato B - Schede Norma;
Gli ambiti di riqualificazione urbana sono soggetti alle seguenti condizioni generali:

  • - le destinazioni d’uso devono rispettare la disciplina dei tessuti, destinazioni diverse saranno ammissibili previa variante al Piano Operativo;
  • - gli interventi devono prevedere un incremento, quantitativo e qualitativo, degli spazi e delle attrezzature pubblici o di interesse pubblico;
  • - agli interventi devono essere associati organici progetti di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione dei margini urbani.

3. Gli interventi saranno attuati attraverso l’utilizzazione dei crediti edilizi, e con le modalità disciplinate dai successivi articoli.

43.5.1 – Trasferimenti consistenze - Decollo e Atterraggio

1. Il trasferimento della Superficie Edificata (SE) è una delle procedure individuate dal Piano Operativo per favorire da un lato la demolizione e/o delocalizzazione di immobili di scarso pregio, incoerenti o degradati e diruti, collocati in contesti impropri, all’esterno del Territorio Urbanizzato, e dall’altro per perseguire ed attuare l’obiettivo di una diffusa ed efficace riqualificazione delle aree degradate e di un’ordinata trasformazione di luoghi di valore strategico per la struttura urbana.

2. Decollo: è rappresentato dall’ambito territoriale composto dagli edifici e relative aree di pertinenza specificatamente elencati al precedente articolo 27.8 comma 1 ai quali è stata attribuita la Classe 8 (E. Inc.). Nei limiti indicati al precedente articolo 27.8 comma 1 è consentito il trasferimento della consistenza ammessa, se legittima, che potrà avvenire esclusivamente negli ambiti specificatamente individuati nel presente Piano Operativo (AT_R e RQ_R ) ed indicati nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.

3. Le aree dove insistono gli edifici di cui al precedente comma sono definite aree di decollo. Queste, affinché possa ritenersi efficace la possibilità di riedificazione e quindi la generazione del credito edilizio, oltre alla totale demolizione della Superficie Edificata (SE) esistente, dovranno essere rinaturalizzate. Tale rinaturalizzazione è da considerarsi elemento imprescindibile per l’attuazione ed il completamento della riqualificazione stessa.

4. Atterraggio: Sono le aree all’interno delle quali è consentita l’utilizzazione della Superficie Edificata (SE) che deriva dalle aree di decollo. Esse sono definite quali aree di trasformazione AT e RQ che riportano la lettera R.

5. La Superficie Edificata (SE) da trasferire è assimilata ai crediti edilizi ed è pertanto commerciabile ai sensi della vigente normativa.

6. I crediti edilizi derivanti dagli immobili di Classe 8 (E.Inc.) sono definiti al precedente articolo 27.8 comma 2, tenendo conto delle schede analitiche di cui all’Allegato E - Immobili ed aree soggette a rigenerazione.

7. L’attuazione degli ambiti qualificati AT_R e RQ_R è soggetta a piano attuativo.

8. Il Comune può con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, disciplinare nel dettaglio ulteriori aspetti e modalità connesse al trasferimento delle attuali consistenze.

43.5.2 – Compensazione urbanistica e credito edilizio

1. La compensazione urbanistica attribuisce, nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo, facoltà edificatorie o permuta di aree ai proprietari di immobili che, a seguito di accordo convenzionale tra il Comune e l’avente titolo, sono interessati da interventi pubblici o di interesse pubblico. La compensazione urbanistica trova una pluralità di applicazioni nelle previsioni individuate dal Piano Operativo, ed in particolare negli interventi di trasformazione urbana di cui alla presente Parte Terza, Titolo V delle presenti norme. La disciplina dei tessuti e le schede norma contenute nell'Allegato B - Schede Norma dettagliano, ove necessario, le procedure e le modalità di applicazione dei meccanismi compensativi.

2. Costituisce una specifica fattispecie della compensazione urbanistica il credito edilizio che è assimilabile alla facoltà edificatoria, come previsto al precedente articolo 43.5.1

3. Le facoltà edificatorie attribuite dal presente Piano Operativo attraverso compensazione urbanistica e il credito edilizio sono assoggettate alle seguenti condizioni:

  • - sono esercitabili solo dall’esterno del territorio urbanizzato verso l'interno del perimetro del territorio urbanizzato e non viceversa e sono sempre possibili qualora abbiano ad oggetto trasferimenti edificatori all’interno del territorio urbanizzato;
  • - sono attuabili solo nelle aree ricomprese negli ambiti nei quali sono previsti specificatamente interventi di riqualificazione urbana, e sono soggetti a piano attuativo.

4. Il Comune potrà, a seguito dell’attivazione di interventi che generano “credito edilizio”, definire un apposito regolamento che monitori i crediti maturati, i quali potranno essere utilizzati anche in modo differito rispetto all’intervento originario.

43.5.3 – Perequazione territoriale e compensazione

1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Essa si applica in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 della LR 65/2014, e costituisce parte contenutistica obbligatoria del P.S.I.M., e si attua attraverso la formalizzazione di accordi tra gli enti locali, nella forma degli accordi procedimentali.

43.5.4 – Registro dei crediti edilizi

1. Il credito edilizio è “una quantità dimensionale” espressa in termini di Superficie Edificata o Edificabile (SE). Esso è riconosciuto dall’Amministrazione Comunale ed attribuito in relazione ad ambiti territoriali ove insistono gli edifici identificati al precedente dall’articolo 27.8 comma 1, ai quali è stata attribuita la Classe 8 (E.Inc.).

2. Il Credito Edilizio è riconosciuto a seguito delle seguenti tipologie di interventi:

  • a) la demolizione delle opere incongrue e l’eliminazione di elementi di degrado;
  • b) la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ed ambientale;
  • c) il riordino della zona agricola.

3. I crediti edilizi possono essere riconosciuti dall’Amministrazione Comunale anche quali compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione gratuita all’Amministrazione dell’area oggetto di vincolo.

4. Può costituire credito edilizio anche la demolizione di altri edifici, diversi da quelli indicati al precedente articolo 27.8 comma 1, ed in particolare quelli ai quali il Piano Operativo attribuisce la Classe 4 (E.S.V.) o la Classe 5 (edifici degradati e diruti) o la Classe 8 (E.Inc.), e la Superficie Edificata (SE) non utilizzata nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione ove specificatamente previsti dalle schede norma di cui Allegato B - Schede Norma. In tali ipotesi, nell’ambito del procedimento di autorizzazione, verrà contestualmente indicata la quantità del credito riconoscibile a seguito dell'integrale demolizione e rinaturalizzazione dell'area interessata dall'edificio. L’Amministrazione Comunale, con variante al Piano Operativo, potrà individuare altre aree di atterraggio o attingere a tale dimensionamento per interventi di trasformazione.

5. Nel Registro dei crediti edilizi sono annotati i seguenti elementi:

  • a) dati identificativi catastali della particella cui afferiscono i Crediti Edilizi;
  • b) quantità e destinazione urbanistica indicativa dei Crediti Edilizi riconosciuti dal Comune alla particella catastale;
  • c) quantità e destinazione urbanistica indicativa dei Crediti Edilizi, connessi ad una particella catastale, acquistati o ceduti;
  • d) estremi degli atti comunali attinenti al riconoscimento dei Crediti Edilizi ovvero degli atti notarili attinenti all’acquisto o alla cessione di Crediti Edilizi;
  • e) volturazioni inerenti le acquisizioni o le cessioni di Crediti Edilizi avvenute nel tempo.

6. L’annotazione dei Crediti Edilizi nel Registro ha pertanto natura certificativa circa lo stato di diritto delle proprietà immobiliari per quanto attiene al credito edilizio sotto il profilo della disciplina urbanistica, fermo restando che i profili civilistici relativi ai contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, sono normati dall’art. 2643 del Codice Civile.

7. I Crediti Edilizi sono liberamente commerciabili. I Crediti Edilizi sono trasferibili da terreni identificati come particelle nel Catasto dei Terreni o nel Catasto Fabbricati ad altri terreni anch’essi identificati come particelle nel medesimo Catasto. Il trasferimento dei crediti edilizi è definito dalle parti interessate ed avviene con atto notarile. L’Amministrazione rilascia il Certificato dei Crediti edilizi, che ne indica la quantità in relazione alla localizzazione ed alla destinazione urbanistica, anche contestualmente al rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica.

8. L’amministrazione Comunale riconosce i Crediti Edilizi trasferiti tra proprietà. I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, sono normati dall’art. 2643 del Codice Civile.

9. Ove non diversamente disposto nell’atto di compravendita della particella catastale cui i Crediti Edilizi sono annotati, il trasferimento della proprietà del terreno include quello della proprietà dei Crediti Edilizi ad esso afferenti. Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che trasferiscano, costituiscano o modifichino i Crediti Edilizi, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno l'obbligo di richiedere al Comune le conseguenti volture da inserire nel Registro dei crediti edilizi. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

10. Le volture devono essere richieste mediante la presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio comunale competente. Alle domande di voltura vanno allegati copia in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento, per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione.

11. La titolarità dei Crediti Edilizi riconosciuti dall’Amministrazione Comunale non è sottoposta ai limiti in merito l’efficacia temporale delle previsioni urbanistiche, e la possibilità di riutilizzazione del credito dovrà essere obbligatoriamente riconosciuta nell’ipotesi di variante al presente strumento di pianificazione urbanistica o di nuovo Piano Operativo.

43.6. OP – Progetto di opera pubblica

1. I Progetti di Opera Pubblica corrispondono a specifiche aree all’interno dei tessuti urbani interessate dalla previsione di opere pubbliche anche preordinate all’esproprio, che per la loro complessità necessitano di una specifica Scheda Norma.

2. Ciascun Progetto di Opera Pubblica classificato OP è individuato nelle tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale e nelle tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato con apposita perimetrazione e sigla identificativa alla quale corrisponde nell’Allegato B - Schede Norma la relativa scheda norma.

3. Attraverso le schede norma il Piano Operativo detta prescrizioni ed indicazioni finalizzate a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.

3. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno delle schede di cui all’Allegato B - Schede Norma e comunque sempre destinate per attrezzature di servizio pubbliche.

4. Gli interventi previsti nelle schede di cui all’Allegato B - Schede Norma sono sempre soggette a progetto di opera pubblica.

Art. 44. Aree di verde ambientale: Va

1. Sono le aree libere poste all’interno del territorio urbanizzato o all’interno dei perimetri delle previsioni oggetto di conferenza di copianificazione o facenti parte di aree destinate alla trasformazione edilizia od urbanistica, non interessate da interventi di espansione e/o trasformazione. Le aree di verde ambientale sono rappresentate sulle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla Va.

2. Tali aree costituiscono elementi verdi che concorrono alla qualificazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti e, in relazione a specifiche localizzazioni, elementi di connessione tra i tessuti urbani e il territorio rurale.

3. In queste aree è ammessa, salvo quanto diversamente indicato nell’Allegato B - Schede Norma, la realizzazione di aree per attività ludico-sportive, attività agricole complementari alla residenza legate all’autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero. È altresì ammesso il mantenimento della viabilità esistente, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, il posizionamento dei sottoservizi.

4. Per gli edifici esistenti sono consentiti in relazione alla classificazione di valore, tutti gli interventi previsti dal Titolo III delle presenti norme.

5. Nelle more della definizione di specifica disciplina edificatoria mediante variante urbanistica, su tali aree, che nella generalità dei casi continuano a svolgere una marginale funzione agricola, si applica la L.R. 65/2014 ai fini della determinazione delle superfici aziendali.

Art. 45. Aree di verde privato: Vpr

1. Sono le aree inedificate interne al perimetro del territorio urbanizzato o all’interno dei perimetri delle previsioni oggetto di conferenza di copianificazione o di pertinenza di edifici esistenti o facenti parte di aree destinate alla trasformazione edilizia od urbanistica, che non risultano idonee all’edificazione e che devono essere mantenute a verde di uso privato. Le aree a verde privato sono rappresentate sulle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla Vpr.

2. Le aree a verde privato sono inedificabili ed esse non concorrono alla determinazione della capacità edificatoria delle zone dove sono collocate. Nelle porzioni di dette aree non occupate da piante di alto fusto e da verde ornamentale, fatte salve specifiche disposizioni dei tessuti e delle schede norma, di cui all’Allegato B - Schede Norma, sono ammesse, oltre alle sistemazioni necessarie al loro utilizzo quali orti, giardini e simili, le seguenti in opere pertinenziali:

  • - realizzazione di parcheggi a raso di uso pertinenziale privato di edifici esistenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: la superficie del parcheggio non può eccedere il 35% della superficie dell’area; la porzione residua deve essere sistemata a verde con alberature di alto fusto, con particolare attenzione ai confini con il territorio rurale; deve essere assicurato il rispetto delle norme in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale.
  • - realizzazione di piccole opere e manufatti, privi di rilevanza edilizia, di arredo dei giardini e degli spazi pertinenziali,
  • - realizzazione, esclusivamente nelle aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale o turistico -ricettiva, di piccole attrezzature scoperte per attività sportive o ricreative purché compatibili con l'ambiente circostante ed a condizione che non comportino la realizzazione di manufatti fuori terra.

Art. 46. Albergo diffuso

1. Il Piano Operativo riconosce nell'albergo diffuso di cui alla LR 86/2016, una tipologia di struttura ricettiva coerente con le caratteristiche insediative del territorio di Barberino di Mugello ed idonea a perseguire gli obiettivi di valorizzazione turistica del territorio.

2. Come indicato nella citata LR 86/2016, l'albergo diffuso può essere localizzato nei centri storici e nei borghi rurali. Nel territorio comunale presentano caratteristiche idonee a tale localizzazione i seguenti insediamenti:

  • - TS.1 – Morfotipo urbano storico compatto
  • - TS.2 – Morfotipo storicizzato

3. La realizzazione dell'albergo diffuso è consentito nel rispetto della disciplina relativa a ciascun tessuto.

CAPO 2 : Spazi, servizi ed infrastrutture della città pubblica

Art. 47. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all’articolo 2 ed all’articolo 4 punto 5 del D.M. 1444/68.

2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole grafiche del Piano Operativo e si suddividono in:
F1: Zone per l’istruzione prescolastica e d’obbligo
F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi
F3: Zone per servizi di interesse comune e generale
F4: Impianti tecnologici di interesse generale
F5: Ambito fluviale

47.1. Zone per l’istruzione prescolastica e dell’obbligo: F1

1. Sono zone destinate alle attrezzature per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo: sulle tavole del Piano Operativo vengono distinte in zone esistenti (F1.1) e di progetto (F1.2).

2. Esse sono: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Il mutamento della tipologia di scuola non costituisce variante al Piano Operativo.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione Comunale, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Per i nuovi interventi e/o gli adeguamenti ed ampliamenti, si deve tenere conto dell’inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell’opera e delle sistemazioni esterne relative all’area di pertinenza degli edifici.

47.2. Zone a verde pubblico e per impianti sportivi: F2

1. Sono aree destinate a verde e spazio di incontro, per attività spontanee e del tempo libero ivi comprese attrezzature sportive di quartiere: sulle tavole del Piano Operativo vengono distinte in zone esistenti (F2.1), di progetto (F2.2). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.

2. All'interno delle aree a verde pubblico possono essere realizzati:

  • - spazi attrezzati per il gioco e per la pratica sportiva di base;
  • - strutture ed attrezzature per attività didattiche all'aperto e/o per l'osservazione dell'ambiente naturale;
  • - strutture per spettacoli e manifestazioni all'aperto.

3. Nell’ipotesi di impianti sportivi all’aperto è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se funzionali all'impianto sportivo. I parametri edilizi ed urbanistici saranno definiti nel progetto dell’opera pubblica.

4. Gli interventi previsti saranno attuati da parte dell'Amministrazione Comunale, e programmati attraverso gli atti del bilancio pluriennale del Comune, con possibilità di affidamento a terzi della loro gestione.

5. I servizi potranno essere realizzati e gestiti anche da soggetti privati, proprietari delle aree, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Comunale che recepisca il progetto e il programma di utilizzazione e definisca modalità, tempi d’attuazione e che obblighi i proprietari al mantenimento delle destinazioni d’uso delle strutture esistenti e di quelle da realizzare per almeno 10 anni dalla stipula della stessa.

6. I servizi sia di iniziativa pubblica che privata, qualora non specificato in dettaglio nelle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma, sono realizzati previo progetto e programma di utilizzazione approvati dal Consiglio Comunale.

47.3. Zone per servizi di interesse comune e generale: F3

1. Sono zone destinate alla realizzazione di strutture per attività amministrative ed istituzionali, politico/sociali, culturali, religiose, ricreative, socio-sanitarie, per la difesa dell’ordine pubblico, sono individuate negli elaborati grafici del Piano Operativo con apposito simbolo e sono distinte in zone esistenti (F3.1), di progetto (F3.2).

2. L’attuazione potrà essere pubblica o privata, in tale ultima ipotesi il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, che regolamenterà le modalità di realizzazione delle opere e l’uso delle stesse al fine di garantire l’interesse comune e generale dell’intervento.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, che dovrà tenere conto, oltre che della normativa statale e regionale, dell'inserimento architettonico e paesaggistico dell'opera.

4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi, di cui ai precedenti articoli 25 e 26, sulla base della classificazione di cui al precedente articolo 27.

5. Sono ammessi interventi in ampliamento o di nuova costruzione che dovranno essere oggetto di un progetto di opera pubblica da approvare dall’Amministrazione Comunale.

6. Tutti gli interventi dovranno prevedere, qualora non definite nel piano, adeguate aree a parcheggio commisurate alle caratteristiche del servizio svolto.

47.4. Impianti tecnologici di interesse generale: F4

1. Le zone F4 includono le strutture e gli impianti per i servizi dell’acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni: sulle tavole del Piano Operativo sono individuate le zone esistenti (F4.1) e di progetto (F4.2) con apposito simbolo per le diverse tipologie di impianti.

2. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte dell’Amministrazione Comunale e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi, di cui ai precedenti articoli 25 e 26, sulla base della classificazione di cui al precedente articolo 27, previo adeguamento alle prescrizioni tecniche disposte dalle specifiche normative.

5. I nuovi interventi dovranno tener conto del corretto inserimento architettonico, paesaggistico e ambientale dell'opera.

47.4.1 – Linee guida per nuove linee elettriche, costruzione di nuove cabine elettriche e ricettori di segnale radio-televisivo

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni atte a recepire la realizzazione di nuove linee o cabine elettriche, o impianti recettori segnali.

2. La realizzazione degli impianti di cui al comma che precede anche in sostituzione delle esistenti, avverrà in conformità delle procedure previste dalla vigente legislazione in materia, a cura dell’ente competente o suo concessionario.

3. La realizzazione di nuove linee elettriche in sostituzione di linee non più idonee o obsolete dovrà essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti ed elementi costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto a discarica o deposito autorizzato e i luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati.

4. Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, dovrà possibilmente seguire o allinearsi a elementi e componenti l'organismo del territorio aperto quali: strade, muri a retta, ciglioni, fossi, filari alberati, ecc. ecc..

5. In adiacenza dei nuclei storici, nuclei rurali e complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di edifici in Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va.), Classe 3 (E.E.V.) e in Classe 6 (E.I.A.), di cui al precedente articolo 27, le linee elettriche dovranno essere interrate fino al punto di erogazione.

6. Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale. Non potranno comunque essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né su vedute panoramiche o architettoniche.

7. In considerazione di campi magnetici che si determinano sia lungo le linee elettriche che intorno alle relative cabine, le nuove linee elettriche e cabine elettriche dovranno essere localizzate a debita distanza dagli insediamenti residenziali e comunque da insediamenti dove è previsto soggiornamento per lungo tempo. Dovranno altresì essere ubicate in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora specie arboree ed arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento.

8. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:

  • a) fuori terra: con manufatti prefabbricati di forme estremamente semplici e regolari, tinteggiate utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.
  • b) interrate o seminterrate: con manufatti prefabbricati o in muratura tradizionale in pietra a facciavista o mattoni a facciavista. I fronti di accesso e le eventuali porzioni di murature laterali su paramento murario in mattoni a facciavista, dovranno essere realizzate con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

9. La localizzazione degli impianti recettori di segnali è demandata ad uno specifico Piano Comunale degli Impianti.

47.5. Ambito fluviale - F5

1. Gli ambiti fluviali dei corsi d’acqua sono evidenziati con un apposito areale nelle tavole QP_URB - “Disciplina dei suoli nel territorio Urbanizzato” del Piano Operativo: questi rappresentano le fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico.

2. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PIT/PPR e dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi finalizzati alla tutela dei corsi d’acqua e dei relativi ambiti fluviali:

  • - conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;
  • - salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell’alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;
  • - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;
  • - conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale).

3. Lungo i corsi d’acqua deve essere mantenuta e qualificata la vegetazione igrofila ripariale, accanto all’integrità ambientale e paesaggistica degli ecosistemi fluviali e torrentizi, allo scopo di creare una continuità longitudinale della componente vegetazionale e dare spessore alle fasce tampone, rinaturalizzare le sponde fluviali, mitigare gli impatti di opere trasversali al corso d’acqua.

4. Fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde, gli interventi che interessino i corsi d’acqua devono salvaguardare la vegetazione ripariale garantendo la conservazione degli habitat faunistici presenti e facendo ricorso alle tecniche dell’ingegneria naturalistica.

5. All’interno di tali ambiti è consentita solo la realizzazione di sentieri e piste ciclo-pedonali finalizzati a favorirne la fruizione. Tali percorsi dovranno essere opportunamente accompagnati da elementi verdi allo scopo di costituire una continuità longitudinale lungo l’asse del corso d’acqua, con spessori variabili, e una continuità trasversale con le aree verdi urbane limitrofe, utilizzando specie vegetali arbustive e/o arboree autoctone e, laddove necessario, eliminando specie invasive da sostituire con specie autoctone.

6. Nelle aree di ambito fluviale è vietato:

  • - ogni nuova costruzione anche se di tipo precario;
  • - la realizzazione di depositi all'aperto;
  • - l’esecuzione di intervento che compromettano i caratteri dei paesaggi fluviali, le visuali di valore estetico-percettivo, la qualità delle acque e degli ecosistemi, e di quanto previsto dal P.I.T./P.P.R.

7. Nelle aree di ambito fluviale sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente legittimo, se compatibile con la classificazione di cui al precedente articolo 27 fino al TIPO D1, senza mutamento della destinazione d’uso.

47.6. Casse di espansione e di laminazione - F6

1. Le zone F6 individuano le opere per la mitigazione del rischio idraulico: sulle tavole del Piano Operativo sono indicate le opere esistenti (F6.1) e quelle di progetto (F6.2).

2. Nelle zone F6.1 sono consentiti gli interventi previsti nel quadro normativo Nazionale e Regionale vigente (R.D. n.523 R/1904, R.D. n. 1775 1933, L.R.41/2018) nonché gli interventi sull’opera idraulica esistente.

CAPO 3 : Infrastrutture per la mobilità

Art. 48. Caratteri generali

1. Il sistema infrastrutturale della mobilità nel Comune di Barberino di Mugello comprende le zone destinate alla viabilità carrabile, le aree ed i percorsi per le mobilità ciclopedonale, le aree a verde di arredo stradale ed i viali alberati.

Art. 49. Zone destinate alla viabilità veicolare

1. Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di rispetto, i parcheggi pubblici e gli impianti di distribuzione carburanti.

49.1. Strade

1. Negli elaborati grafici del Piano Operativo sono individuati i nuovi tracciati e nodi stradali e quelli esistenti.

2. Per la viabilità di progetto i tracciati sono riportati sulle tavole del Piano Operativo: il tracciato definitivo sarà definito con compiutezza dal progetto esecutivo dell’opera.

3. Tutte le nuove opere stradali e quelle di ristrutturazione dell’esistente, dovranno tendere a minimizzare i movimenti di terra e, in generale, a ridurre l’impatto visivo; le eventuali opere di sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con tecniche di bioingegneria; i muri a retta in cemento armato, dovranno essere rivestiti con pietrame locale.

49.2. Fasce di rispetto stradale

1. Sono le aree adiacenti alla viabilità esistente destinate alla sua tutela: su tali aree non è consentito la costruzione di edifici permanenti ed è ammessa soltanto la realizzazione di attrezzature di servizio delle strade, di stazioni di rifornimento e di impianti di distribuzione di carburante di cui al successivo articolo 49.4.

2. Fuori dei centri abitati, in presenza di viabilità esistente, le nuove costruzioni dovranno osservare la distanza minima prevista dal Codice della Strada.

3. All’interno dei centri abitati valgono le distanze minime indicate al comma 12 dell’articolo 19.

4. Le fasce di rispetto stradale, con destinazione diversa da quella agricola, dovranno per quanto possibile essere sistemate a verde ed alberate: in esse è compatibile la realizzazione di parcheggi, piste pedonali e ciclabili, spazi a verde anche attrezzato.

49.3. Parcheggi pubblici

1. I parcheggi pubblici (esistenti e di progetto) sono individuati con apposito simbolo nelle tavole grafiche del Piano Operativo.

2. Nelle tavole grafiche del Piano Operativo i parcheggi posti all’esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto, sono distinti fra parcheggi pubblici esistenti (PP1) e parcheggi pubblici di progetto (PP2).

3. Nelle aree destinate a parcheggio PP1 e PP2 possono essere realizzati anche parcheggi interrati.

4. In sede di approvazione dei progetti volti alla realizzazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, che debbono preferibilmente interessare nelle aree di rispetto stradale.

5. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui al precedente articolo 20.

6. Nelle nuove aree destinate a parcheggio pubblico (PP2) poste al di fuori dalle aree urbanizzate gli interventi non devono comportare aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e le opere devono essere realizzate con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.

49.4. Impianti di distribuzione carburante

1. La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione è ammessa negli ambiti a destinazione produttiva, industriale e artigianale nonché, all’esterno del territorio urbanizzato, lungo le principali vie di comunicazione, in conformità alla vigente normativa in materia.

2. L’insediamento di tali impianti lungo le suddette vie di comunicazione dovrà comunque risultare compatibile sotto il profilo viabilistico e della sicurezza stradale e non dovrà interessare zone destinate a funzioni residenziali, turistico-ricettive. L’area interessata complessivamente dall’impianto potrà avere una profondità massima di 40 ml dal limite di proprietà dell’ente gestore della strada ed un fronte della lunghezza massima di 180 ml.

3. In tali aree, oltre alle pompe di erogazione inerenti le specifiche tipologie di carburante (compresi installazioni di ricarica elettrica) possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita al dettaglio (entro il limite degli esercizi di vicinato), locali di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto di carburante, con una Superficie Coperta (SC) non superiore al 10% della superficie complessiva dell’impianto stesso, esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione. Gli edifici a servizio degli impianti di distribuzione di carburanti non potranno essere superiori ad un piano fuori terra e dovranno rispettare il limite massimo dell’altezza del fronte (HF) di 4,00 ml. Tali servizi dovranno in ogni caso prevedere idonee misure di separazione con altre attività.

4. L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio debbono essere distinti e separati.

Art. 50. Viabilità e percorsi di interesse storico-naturalistico e mobilità ciclo-pedonale

1. Il Piano Operativo, nelle tavole QP_RUR – Disciplina di suoli nel territorio rurale, individua con apposito segno grafico:

  • - la viabilità storicizzata principale
  • - la viabilità storicizzata secondaria
  • - i sentieri
  • - i percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto
  • - la Ciclovia della Sieve

2. La viabilità storicizzata principale e secondaria è costituita dalla rete viaria in genere di antica formazione, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri e delle frazioni rappresentante la rete capillare delle relazioni. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

3. Per la viabilità storicizzata è prescritta la permanenza e la non alterazione dei tracciati viari salvo opere di ampliamento per esigenze di viabilità (allargamenti delle carreggiate, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc) ovvero opere necessarie per il mantenimento dei requisiti di percorribilità in sicurezza dei tracciati stessi.

4. E' inoltre prescritta la conservazione dei filari alberati e delle alberature comunque presenti ai lati delle strade, salvo la vegetazione infestante (Robinia pseudoacacia, Ailantus altissima, ecc.) .

5. I sentieri costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale e secondaria, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati, nonché gli ambiti di paesaggio agrario storico, i siti archeologici e storici, le aree boscate, i luoghi di visuali aperte e gli ambienti di rilevanza paesaggistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

7. Per i sentieri è prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino di eventuali tratti in lastrico o in acciottolato e di tutte le opere e manufatti connessi (muri a retta in pietra, ecc.).

8. I percorsi ciclo-pedonali sono destinati e/o riservati al movimento dei pedoni e delle biciclette e comprendono i percorsi ciclabili e pedonali. La funzione pedonale e ciclabile delle strade e dei percorsi di questa categoria dovrà essere assicurata tramite opportune soluzioni di arredo nonché di accorgimenti segnaletici adeguati. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale predisporre uno specifico progetto per il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili. E’ consentita la realizzazione di passerelle pedonali e/o ciclabili con strutture in legno ovvero in acciaio, con piano di calpestio sopraelevato rispetto al piano di campagna.

9. La Ciclovia della Sieve (Itinerario dei tre laghi) costituisce un tratto strategico della “Ciclovia degli Appennini e delle Aree interne” e contribuisce al collegamento dei territori compresi tra Barberino di Mugello e Londa.

Art. 51. Verde di arredo stradale

1. Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali alberati e spazi di corredo generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono funzioni di attrezzature secondo quanto previsto dall’articolo 3 lettera c) del D.M. 1444/68, ma che hanno un ruolo significativo nell’immagine e nel decoro urbani e nella fruizione degli spazi e dei percorsi carrabili pedonali e ciclabili.

2. Nelle aree a verde stradale è ammessa la realizzazione di chioschi e strutture temporanee per l’esercizio di attività ambulanti. Tali interventi, qualora ne ricorra il caso, dovranno necessariamente essere preventivamente autorizzati dall’Ente gestore e proprietario della viabilità pubblica.

Art. 52. Viabilità autostradale

1. E' costituita dall'autostrada A1, dalle aree di stretta pertinenza di essa, e dal complesso degli interventi in corso e/o in progetto per la realizzazione della Variante autostradale di Valico nel tratto toscano, e per l'adeguamento alla terza corsia nel tratto Barberino-Calenzano.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40