Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25. Definizione degli interventi edilizi

1. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi i seguenti tipi di interventi edilizi:

  • a) TIPO A - manutenzione ordinaria
  • b) TIPO B - manutenzione straordinaria
  • c) TIPO C - restauro e risanamento conservativo
  • d) TIPO D - ristrutturazione edilizia di tipo conservativo
  • e) TIPO E - ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo

2. L’attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all’atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

DEFINIZIONE DEI GRADI DI INTERVENTO
Interventi edilizi di TIPO A

3. Gli interventi di TIPO A consistono nelle opere di Manutenzione Ordinaria di cui all’articolo 136 comma 1 della LR 65/2014. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici né recare mutamento all'aspetto esteriore degli stessi edifici.

4. Qualora interessino edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), devono mantenere la distribuzione, le forme e i materiali e seguire modalità esecutive appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni.

Interventi edilizi di TIPO B

5. Gli interventi di TIPO B consistono nelle opere di Manutenzione Straordinaria di cui all’articolo 135 comma 2 lettera a) e b) della LR 65/2014.

6. Gli interventi di TIPO B relativi a edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), devono mantenere la distribuzione, le forme e i materiali e seguire modalità esecutive appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni.

7. In particolare, a specificazione di quanto indicato nel precedente comma, detti interventi non devono comportare: alterazioni della tipologia e della pendenza delle coperture, modifica dei caratteri e del tipo di materiali originali costituenti l’edificio, modifica delle tinteggiature, delle forme e delle posizioni delle aperture verso l’esterno (se non per riportare l’edificio alla sua configurazione originaria, questa ultima deve essere documentata con adeguata analisi storica). Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza, opportunamente documentata e non affrontabili altrimenti, possono essere consentiti l’uso di tecniche difformi e l’impiego di elementi diversi. In questo caso le tecniche, i materiali e gli elementi utilizzati devono essere oggetto di qualità progettuale nettamente “riconoscibile” come apporto attuale.

Interventi edilizi di TIPO C

8. Gli interventi di TIPO C consistono nelle opere di Restauro e di Risanamento Conservativo di cui all’articolo 135 comma 2 lettera c) della L.R. 65/2014.

9. Gli interventi di TIPO C dovranno comunque mantenere la distribuzione esistente; se tuttavia questa nel progetto di intervento risultasse variata per l’inserimento di nuove o diverse destinazioni, la proposta dovrà essere compatibile con l’organismo edilizio, nel pieno rispetto della sua impostazione e configurazione storico-ambientale, sedimentatasi nel tempo. Gli interventi di TIPO C possono riguardare, in alcuni casi, anche solo parti o documenti o reperti storici interni od esterni all’immobile. E’ pertanto utile una relazione storico-critica, relativa all’edificio od al complesso storico oggetto della richiesta di intervento, per adeguare coerentemente il restauro alle emergenze segnalate.

Interventi edilizi di TIPO D

10. Gli interventi di TIPO D consistono nelle opere di Ristrutturazione Edilizia Conservativa di cui all’articolo 135 comma 2 lettera d) ossia quegli interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

11. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

12. Sono compresi altresì gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

13. Gli interventi di TIPO D si distinguono in:

  • a) Interventi edilizi di TIPO D1
    Gli interventi di TIPO D1 sono quelli suscettibili di comportare la complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari. Sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie, purché non comportino variazione della sagoma, ove compatibili con la conservazione dei valori storico architettonici dell'edificio e sono previsti dal tessuto in cui sono collocati. Non sono ammessi interventi che comportano alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Non sono ammesse modifiche degli elementi verticali strutturali e della quota dei solai se riferiti all'impianto originario; sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici dell'edificio. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione dovranno prevedere, ove possibile, il ripristino dei caratteri originari. Sono ammesse le innovazioni indispensabili e necessarie all’adeguamento della normativa antisismica da attuarsi con il mantenimento delle preesistenti quote di gronda e di colmo. La sistemazione degli spazi e dei manufatti pertinenziali deve tutelarne i caratteri originari e di pregio, ove presenti. Sono compresi negli interventi di TIPO D1 anche gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purché si tratti di crolli e demolizioni parziali.
  • b) Interventi edilizi di TIPO D2
    Gli interventi di TIPO D2 sono quelli che, oltre alla complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e dell'edificio del suo insieme previsti per gli interventi di TIPO D1, possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore. Il tipo di intervento comprende le modifiche degli elementi verticali strutturali e delle quote dei solai e, in assenza di elementi di specifico valore, lo svuotamento dell'involucro edilizio. Sono ammesse modifiche della facciate nel rispetto comunque dei caratteri architettonici e decorativi di valore. Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm) ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE ed a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati. L’intervento di TIPO D2 prevede inoltre il ripristino di edifici o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, con anche la ricostruzione di coperture e solai parzialmente o totalmente crollati, purché documentati attraverso documentazione grafica e fotografica inequivocabile.

Interventi edilizi di TIPO E
14. Gli interventi di TIPO E sono quelli rivolti:

  • a) alla demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con materiali analoghi e con un ingombro planimetrico che si sovrapponga almeno parzialmente con quello esistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
  • b) alla demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché la ricostruzione non determini aumenti alla SE esistente, fatti salvi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 3/2017.
  • c) ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione mediante interventi di ricostruzione anche comportanti modeste modifiche della sagoma, da attuare nel rispetto degli elementi storico-culturali presenti o accertati nell’ambito della ricostruzione dell’originaria consistenza. Al fine di documentare l'originaria consistenza e configurazione degli edifici o delle parti da ripristinare valgono documenti di archivio, fotografici e catastali, titoli edilizi e rilievi originari dei volumi demoliti o crollati.

15. La ricostruzione degli edifici esistenti al 1940 dovrà essere effettuata nel rispetto dei caratteri architettonici e tipologici originari, anche comportanti modeste modifiche della sagoma, e con gli stessi materiali o con materiali analoghi fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 26. Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di tipo F, di tipo G, di tipo H e di tipo I

Interventi edilizi di TIPO F

1. Gli interventi di TIPO F sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volumetria, calcolata nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione, comportanti anche modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.

2. Gli interventi di TIPO F devono essere collocati all’interno dell’area di pertinenza di cui al successivo articolo 36.1, nel caso di interventi in zona agricola o all’interno del lotto di riferimento in caso di intervento all’interno del territorio urbanizzato.

Interventi edilizi di TIPO G

3. Gli interventi di TIPO G sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'invertenti edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Interventi edilizi di TIPO H

4. Gli interventi di TIPO H sono quelli rivolti alle addizioni volumetriche, così come definite all’articolo 134, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014, e sono consentiti laddove espressamente indicati nei singoli morfotipi urbani e nel territorio rurale.

5. Gli interventi di addizione volumetrica si attuano "una tantum", con riferimento alla situazione immobiliare legittima alla data di adozione del presente Piano Operativo, con interventi unitari oppure con interventi distinti ma valutati complessivamente nel loro insieme entro i limiti dimensionali stabiliti sia nei singoli morfotipi urbani che nel territorio rurale. Nella realizzazione sulla stessa unità immobiliare, ovvero sullo stesso edificio di riferimento, di più tipologie di interventi configurabili come addizione volumetrica, dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento.

6. Laddove espressamente consentito nei singoli morfotipi urbani e nel territorio rurale, nonché nei limiti eventualmente ivi previsti, sono inoltre realizzabili in addizione volumetrica:

  • a) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, anche con contestuale aumento di unità immobiliari, sempreché l’Altezza Utile media ponderata, senza considerare eventuali tramezzature, non sia inferiore a 1,50 ml e l’Altezza Utile media ponderata di progetto non risulti superiore a 2,40 metri misurata, e comunque non risulti superiore quella degli edifici circostanti;
  • b) cantine o altri locali totalmente o prevalentemente interrati (collocati in prevalenza al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione ), non destinati alla presenza di persone, entro il limite del 20% della Superficie Edificata (SE) dell’unità immobiliare di riferimento, esclusivamente compresi entro la proiezione della Superficie coperta del fabbricato;
  • c) la costruzione di autorimesse qualora, alla data di adozione del Piano Operativo, l’unità immobiliare di riferimento a destinazione residenziale risulti carente delle dotazioni di parcheggi minima prevista di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, considerando anche eventuali autorimesse già esistenti, nella misura massima non superiore alla carenza rispetto alla dotazione minima 1 mq ogni 10 mc di costruzione ed in ogni caso non superiore a 30 mq di superficie interna calpestabile per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale. L’autorimessa potrà essere realizzata in aderenza ovvero in posizione distaccata dal fabbricato principale ma comunque ad esso prossima nonché esclusivamente all’intero del resede di riferimento dell’unità immobiliare e legata con vincolo di pertinenzialità a quest’ultima, e potrà essere interrata, seminterrata o fuori terra. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti condizioni:
    • 1. altezza massima della nuova costruzione non superiore a 2,40 ml;
    • 2. localizzazione defilata dal fronte principale e, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti;
    • 3. localizzazioni interrate o seminterrate potranno essere realizzate solo in presenza di terrapieni o dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
    • 4. localizzazioni seminterrate o fuori terra potranno essere realizzate a condizione che l’intervento non determini il superamento del Indice di Copertura massimo del 50 %.

7. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 6 e 7 è consentita nel rispetto delle norme sulle distanze, delle dotazioni di parcheggi, del Regolamento Edilizio, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice del Beni culturali e del Paesaggio, ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • a) gli edifici siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
  • b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geologica elevata o molto elevata;
  • c) dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento in particolare e con il tessuto urbanistico di riferimento in generale. A tal fine dovrà essere presentato un progetto generale esteso all'intera unità edilizia ivi compresa la correlata area di pertinenza urbanistica, nel quale sia documentato lo stato dei diversi manufatti esistenti e la loro consistenza plano-volumetrica, il progetto di riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esistenti e delle addizioni ammesse ivi comprese le sistemazioni esterne.

Interventi edilizi di TIPO I

8. Gli interventi di TIPO I sono quelli rivolti alla sola demolizione dell’edificio senza ricostruzione, da attuare nel rispetto della normativa in materia, e nella risistemazione dell’area interessata dalla costruzione, qualora interessi un ambito territoriale agricolo, dovrà essere contestualmente eseguito un intervento di rinaturalizzazione.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40