Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo I: PRINCIPI E RIFERIMENTI GENERALI

CAPO I: Efficacia e riferimenti generali

Art. 1. Definizioni

1. Il presente Piano Operativo (di seguito anche P.O.), formato ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014, è l’atto di governo che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale di Barberino di Mugello, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Strutturale Intercomunale del Mugello.

Art. 2. Contenuti del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo è redatto ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica e contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, in particolare:

  • - definisce le trasformazioni fisiche ammesse e le utilizzazioni compatibili, sia nel territorio rurale, sia nel territorio urbanizzato;
  • - definisce la rete delle infrastrutture per la mobilità e la relativa disciplina;
  • - individua gli ambiti da attuare mediante piani attuativi, progetti unitari convenzionati, interventi diretti, progetti di opere pubbliche, e stabilisce le disposizioni, anche di carattere quantitativo, che devono essere osservate da tali strumenti;
  • - determina per alcuni immobili, o complessi di immobili, specifiche e vincolanti destinazioni d'uso, particolarmente per servizi pubblici o a uso collettivo;
  • - garantisce le richieste dotazioni di spazi per servizi pubblici o a uso collettivo, sia inserendo destinazioni d'uso vincolanti, sia dettando disposizioni ai previsti piani attuativi, o progetti unitari, o progetti di opere pubbliche;
  • - precisa le fattibilità delle trasformazioni fisiche ammesse e delle utilizzazioni compatibili derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica e idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche;
  • - precisa i requisiti richiesti in ragione di condizioni di fragilità ambientale.

Art. 3. Costituzione ed Elaborati del Piano Operativo

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono costituite da Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del Piano Operativo:

  • - nella PARTE I, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide Per tutto il territorio comunale;
  • - nella PARTE II è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
  • - nella PARTE III è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio;
  • - nella PARTE IV è definita la disciplina specialistica relativa all’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, la disciplina delle zone speciali, le disposizioni geologiche, Sismiche e di Rischio Idraulico e le Norme finali.

2. Il Piano Operativo è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati urbanistici composti da:

  • - Relazione generale
  • - Relazione di coerenza con il PIT-PPR
  • - Tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, scala 1:10.000;
  • - Tavole QC.2 – Ulteriori vincoli e tutele, scala 1:10.000;
  • - Tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale, scala 1:10.000
  • - Tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato, scala 1:2.000
  • - Norme Tecniche di Attuazione con relativi allegati:
    • - Allegato A1 - Schedatura del Patrimonio Edilizio esistente rurale
    • - Allegato A2 - Schedatura del Patrimonio Edilizio esistente urbano
  • - Allegato B - Schede Norma
  • - Allegato C - Dimensionamento e verifica standard
  • - Allegato D - Aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio
  • - Allegato E - Immobili ed aree soggette a rigenerazione
  • - Allegato F - Fattibilità delle Schede Norma

Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Quadro Conoscitivo), composto da:

  • - QC.PEBA - Relazione
  • - Tavole QC.PEBA - Individuazione degli edifici e spazi pubblici – scala 1:2.000
  • - QC.PEBA - Schede di rilievo

Valutazione Ambientale Strategica, composta da:

  • - Rapporto Ambientale
    • - Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di valutazione
  • - Sintesi non Tecnica

Valutazione di Incidenza Ambientale, composta da:

  • - Studio di Incidenza

Valutazione del rischio sismico, composta da:

  • - Valutazione del rischio sismico e degli scenari di danno post sisma per gli edifici ordinari e industriali nel Comune di Barberino di Mugello – elaborati grafici
  • - Valutazione del rischio sismico e degli scenari di danno post sisma per gli edifici ordinari e industriali nel Comune di Barberino di Mugello – relazione illustrativa
  • - Valutazione del rischio sismico e degli scenari di danno post sisma per gli edifici ordinari e industriali nel Comune di Barberino di Mugello – Nota sui criteri premianti per interventi di miglioramento sismico

Indagini geologiche, composte da:

  • - GEO.01: Relazione geologica e sismica
  • - GEO.02: Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
  • - GEO.03: Carta della vulnerabilità sismica
  • - GEO.04: Carta della esposizione sismica
  • - GEO.05: Carta delle aree a rischio sismico
  • - GEO.06: Carta geomorfologica
  • - GEO.07: Carta di pericolosità geologica
  • - GEO.08: Carta di pericolosità sismica locale

Indagini idrauliche, composte da:

  • - IDR.01: Relazione idrologico idraulica
  • - IDR.02: Carta della pericolosità da alluvioni
  • - IDR.03: Carta dei battenti
  • - IDR.04: Carta della velocità della corrente
  • - IDR.05: Carta della Magnitudo idraulica
  • - IDR.06: Carta delle aree presidiate da sistemi arginali, comprensiva delle aree di fondovalle fluviale;
  • - IDR.07: Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali

Art. 4. ValiditĂ  ed operativitĂ  del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo è direttamente precettivo ed operativo, ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazione di cui ai commi successivi.

2. Le previsioni per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, in esso contenuti, ed i conseguenti vincoli preordinati all’espropriazione, sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico, indicato nella relazione del Piano Operativo stesso.

3. Le previsioni che si attuano mediante Piani Attuativi e Progetti Unitari Convenzionati, ai sensi dell’art. 95 comma 11 della LR 65/2014, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio di efficacia del Piano Operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati convenzionati, oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione approvato con il piano o il progetto.

4. I vincoli preordinati all’esproprio, ai sensi dell’art. 95 comma 10 della LR 65/2014, perdono efficacia se entro il termine quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica.

5. I piani attuativi di iniziativa privata vigenti al momento della entrata in vigore delle norme del Piano Operativo mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo i piani stessi possono essere adeguati, con specifica variante, su richiesta dei privati interessati, alle nuove norme contenute nel presente Piano Operativo.

6. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di permessi a costruire relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o a altri specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere.

7. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 ed 11 dell'articolo 95 della LR 65 /2014, per un periodo massimo di cinque anni. La proroga è disposta dal Comune, con unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.

Art. 5. Zone territoriali omogenee e perimetro del territorio urbanizzato

1. Ai fini dell’applicazione inderogabile dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici dedicati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nelle Tavole della “Disciplina del Territorio Urbanizzato” del Piano Operativo, con la specifica sigla alfanumerica, sono individuate i seguenti tessuti, che vengono equiparate alle zone omogenee così come definite all’art. 2 del citato D.M.:

  • - TS.1 - Morfotipo urbano storico compatto e TS.2 - Morfotipo storicizzato:
    Zone A, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parti integranti degli agglomerati stessi. Comprendono le zone del centro storico del capoluogo e i nuclei di più antica formazione, i beni culturali individuali, i manufatti e i siti interesse storico-artistico o di notevole valore ambientale;
  • - TR.3 - Morfotipo ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali, TR.4 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata, TR.5 - Morfotipo puntiforme, TR.6 - Morfotipo a tipologie miste, TR.7 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine, TR.12 - Morfotipo a piccoli agglomerati minori:
    Zone B, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Comprendono le zone sostanzialmente sature e quelle di completamento edilizio che sono destinate ad un uso prevalentemente residenziale;
  • - ID - Area di trasformazione soggetta a intervento diretto (destinazione residenziale), PUC - Area di trasformazione soggetta progetto unitario convenzionato (destinazione residenziale), RQ - Aree di Riqualificazione urbanistica (destinazione residenziale):
    Zone B, le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Comprendono le zone sostanzialmente sature e quelle di completamento edilizio che sono destinate ad un uso prevalentemente residenziale;
  • - AT - Area di trasformazione soggetta a piano attuativo (destinazione residenziale):
    Zone C, le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate, o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e di densità di cui alle precedenti zone B. Comprendono le zone di espansione, destinate alla nuova edificazione, prevalentemente residenziale, previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi;
  • - TPS.1 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva, TPS.2 - Morfotipo a piattaforma produttive - commerciali – direzionali e TPS.3 – Insule specializzate (Outlet di Barberino), ID - Area di trasformazione soggetta a intervento diretto (destinazione produttiva-commerciale-direzionale), PUC - Area di trasformazione soggetta progetto unitario convenzionato (destinazione produttiva-commerciale-direzionale), RQ - Aree di Riqualificazione urbanistica (destinazione produttiva-commerciale-direzionale):
    Zone D, le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • - Territorio rurale:
    Zone E, le parti del territorio destinate agli usi agricoli;
  • - Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune e TPS.3 – Insule specializzate (APA Bouturlin di Barberino):
    Zone F, le parti del territorio destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale.

2. Nelle tavole del Piano Operativo, attraverso apposito simbolo si individua il perimetro del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell’art. 4 della LR 65/2014.

Art. 6. Regolamento Edilizio

1. Il Regolamento Edilizio (RE) concorre, insieme alle altre disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistico – edilizia, alla disciplina del patrimonio edilizio esistente e degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, in coordinamento con le disposizioni delle presenti NTA.

2. L’Amministrazione Comunale è dotata di Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2015.

3. In caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

CAPO 2 : Valutazione, monitoraggio e dimensionamento del Piano Operativo

Art. 7. Valutazione degli effetti della trasformazione

1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le disposizioni della normativa regionale e nazionale. Fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme, non sono sottoposti a VAS ne’ a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante del PO e che siano stati oggetto di specifica valutazione nell’ambito della procedura di VAS espletata per il Piano Operativo, fatte salve diverse previsioni in materia.

2. Per ogni intervento di trasformazione previsto dal Piano Operativo devono essere rispettate le eventuali indicazioni contenute nei documenti di VAS. In particolare, per le aree destinate ad interventi di trasformazione assoggettati a piani attuativi devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle specifiche schede del Rapporto Ambientale di VAS ed attuati gli eventuali interventi di mitigazione ivi previsti. L’istruttoria sulla proposta di intervento presentata dovrà verificare la rispondenza delle opere agli obiettivi prefissati sulla base dei criteri contenuti nella scheda relativa all’intervento e quelle indicate nei documenti di VAS.

3. Il Direttore dei Lavori, ad avvenuta ultimazione dei lavori, provvederà a depositare la certificazione di conformità delle opere.

4. La verifica è sempre operata dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione dei lavori ed è depositata presso il Comune contestualmente alla certificazione di conformità delle opere.

L’approvazione di piani attuativi, anche quando non soggetti a VAS, e di progetti unitari convenzionati è comunque subordinata alle seguenti verifiche:

  • - disponibilità dell’approvvigionamento idropotabile;
  • - capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;
  • - capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni di cui al TITOLO VI Capo 5 delle presenti norme.

Art. 8. Dimensionamento insediativo e monitoraggio del piano

1. In conformità alle prescrizioni del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello , il Piano Operativo stabilisce, per gli interventi rilevanti ai fini del dimensionamento, limiti quantitativi allo sviluppo edilizio ed urbanistico nel territorio comunale.

2. Gli interventi ammessi dal Piano Operativo sono soggetti a quanto indicato nell’Allegato C - Dimensionamento e verifica standard delle presenti norme in relazione alla tipologia degli interventi urbanistici ed edilizi ed alla destinazione d'uso e sono effettuati nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 60 della Disciplina del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello.

3. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, lo sviluppo edilizio ammesso in conformità alle previsioni del Piano Operativo è sottoposto a monitoraggio con i tempi e le modalità indicati ai successivi tre commi.

4. Con cadenza annuale gli Uffici Comunali verificano gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività indicate all'art. 15 comma 1 ter della LR 65/2014.

5. Con cadenza di norma biennale gli Uffici Comunali verificano lo stato di attuazione delle previsioni del Piano Operativo sia in relazione al dimensionamento insediativo che alla dotazione di spazi e servizi pubblici (standard urbanistici di cui al DM 1444/1968).

6. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del Piano Operativo il Comune redige una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni in esso contenute.

Art. 9. Criteri generali relativi agli standard ed al dimensionamento del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo, in conformità con gli indirizzi del P.S.I.M., mira a conseguire una dotazione di aree a standards di 24 mq / ab. così ripartite:

  • - aree a verde pubblico attrezzato 12,0 mq / ab.
  • - aree per l’istruzione dell’obbligo 4,5 mq / ab.
  • - aree per attrezzature di interesse comune collettivo 2,5 mq / ab.
  • - aree per parcheggi 5,0 mq / ab.

2. Fatte salve le specificazione contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma, ad ogni nuovo abitante insediato, a seguito della formazione di piani attuativi sia che prevedano nuova edificazione sia che prevedano demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, dovrà corrispondere una dotazione non inferiore alle quantità definite al comma 1.

3. Il Piano Operativo individua come standard residenziale per abitante la superficie edificabile o edificata (SE). Al fine della verifica del dimensionamento del Piano e del calcolo di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza si assume la previsione di 1 abitante equivalente a 40 mq di SE come standard residenziale per abitante ai sensi del DM 1444/1968.

Titolo II: ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

CAPO 1 : ModalitĂ  di attuazione del Piano Operativo

Art. 10. Strumenti di attuazione del Piano Operativo

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso:

  • a) Interventi diretti:
    • - Permesso di Costruire
    • - SCIA/CILA o titoli equivalenti
  • b) Progetto Unitario Convenzionato di cui all’art. 121 della L.R. 65/2014
  • c) Piani Attuativi di cui all'art. 65 della L.R. 1/2005 e art. 107 della L.R. 65/2014
  • d) Interventi di rigenerazione urbana
  • e) Progetti esecutivi di opere pubbliche

2. Il Piano Operativo individua, con i propri elaborati grafici, specifiche perimetrazioni delimitanti aree di trasformazione urbanistica all'interno dei quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani Attuativi.

Art. 11. Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento tramite Piano Attuativo, l’attività edilizia è regolata dall’intervento edilizio diretto (ID) previo rilascio di singolo provvedimento di Permesso di Costruire o previa Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, secondo le disposizioni di legge vigente in materia.

Art. 12. Progetti Unitari Convenzionati

1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione, ancorchè non sufficienti, il Piano Operativo assoggetta a progetto unitario convenzionato (PUC) gli interventi edilizi che richiedano un adeguato coordinamento della progettazione con la sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all'intervento che comportino l'assunzione di specifici obblighi da parte del soggetto attuatore.

2. Il progetto unitario convenzionato ha le caratteristiche ed i contenuti indicati all'art. 121 della L.R. 65/2014 ed è costituito dagli elaborati ivi elencati, fatte salve più dettagliate indicazioni del Regolamento Edilizio.

3. Il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione sono approvati dalla Giunta Comunale con un unico atto.

4. Il termine di validità del progetto unitario e l’attuazione degli interventi previsti, decorrenti dalla data della delibera di approvazione della Giunta Comunale, è di norma fissato in cinque anni e può essere prorogato a dieci anni nei casi di particolare complessità dell’intervento.

5. La progettazione urbanistica dovrà essere estesa all'intera area perimetrata fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme. E’ consentito non includere nel piano limitate estensioni di superficie, previo l’assenso dei relativi proprietari, alle seguenti condizioni:

  • - che complessivamente non superino il 10% della superficie totale assoggettata a progetto unitario convenzionato;
  • - che non risultino rilevanti per l'assetto complessivo dell'area e sopratutto per la realizzazione delle sue opere di urbanizzazione;
  • - che il dimensionamento della capacità insediativa del PUC venga ridotto in misura proporzionale alla estensione della superficie esclusa rispetto alla superficie totale dello stesso progetto unitario convenzionato.

6. Per la realizzazione degli interventi dei PUC, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, determinato sulla base dell’imponibile catastale, previo invito degli altri proprietari, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune della proposta di progetto unitario convenzionato, comprensiva dello schema di convenzione relativo alla realizzazione dell’intervento con le modalità e le procedure definite all’articolo 108 della LR 65/2014.

Art. 13. Piani Attuativi

1. I piani urbanistici attuativi sono strumenti di dettaglio adottati ed approvati dal Consiglio Comunale secondo le procedure della L.R. 65/2014 sono:

  • a) I Piani di Lottizzazione (PL) di cui all’art. 115 della L.R. 65/2014;
  • b) I Piani Particolareggiati (PP) di cui all’art. 116 della L.R. 65/2014;
  • c) I Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) di cui all’art. 117 della L.R. 65/2014;
  • d) I Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all’art. 118 della L.R. 65/2014;
  • e) I Piani di Recupero del patrimonio edilizio (PdR) di cui all’art. 119 della L.R. 65/2014.

2. Lo strumento urbanistico del Piano Attuativo potrà essere di iniziativa e/o realizzazione pubblica o privata.

3. La disciplina per la formazione di tali Piani e i loro contenuti sono definiti dall’art. 110 e successivi della L.R. 65/2014 e s.m.i..

4. I Piani Attuativi, ove non diversamente specificato dal Regolamento Edilizio, dovranno essere costituiti quantomeno dai seguenti elaborati:

  • a) planimetria di zona in scala 1:2000;
  • b) estratto di P.O. in scala 1:2000;
  • c) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà;
  • d) elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all’intera area d’intervento;
  • e) planimetria, in scala 1:500 o 1:1.000, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell’area oggetto di intervento.
  • f) documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
  • g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote altimetriche;
  • h) calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d’intervento;
  • i) rilievo delle unità edilizie esistenti con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica;
  • l) relazione geologica di fattibilità;
  • m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell’esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d’uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali opere di regimazione idraulica.
  • n) illustrazione mediante fotomontaggi dell’inserimento dell’intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale, se richiesto;
  • o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l’intervento;
  • p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d’attuazione dell’intervento.

5. Il Piano di Recupero dovrà essere altresì redatto nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dal comparto di recupero ove ricade l’immobile, secondo gli allegati alle presento norme.

Art. 14. Interventi di rigenerazione urbana

1. Sono interventi di rigenerazione urbana gli interventi finalizzati ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana come sopra definiti, hanno le caratteristiche i contenuti e l'efficacia degli interventi definiti al Titolo V, Capo III, Sezione I, della LR 65/2014, ed in particolare agli articoli 122 e 125. Ad essi si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa LR 65/2014.

3. Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana, oltre a quelli definiti ai precedenti due commi, il complesso delle previsioni finalizzate a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR 65/2014 e richiamate al comma 2.

4. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi dell'art. 125 comma 2 della LR 65/2014.

Art. 15. Esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Ogni intervento urbanistico dovrà prevedere la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’area; dovranno essere assicurati gli standard minimi per verde pubblico e parcheggi previsti dalla vigente normativa in materia reperendo le aree per detti standards fra quelle indicate a verde pubblico e parcheggi all'interno dell'unità urbanistica di intervento.

2. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti titolari del Permesso di Costruire, il rilascio dell’atto amministrativo, ove non diversamente disciplinato da specifici atti dell’Amministrazione Comunale (A. C.) è subordinato alle seguenti procedure:

  • a) approvazione da parte della A. C. di un progetto delle opere di urbanizzazione a cui l’atto fa riferimento da prima della realizzazione dei fabbricati;
  • b) sottoscrizione da parte dei richiedenti di una convenzione o di un atto unilaterale trascritto, che regolamenti le modalità di attuazione e di esecuzione delle opere previste ed la cessione gratuita della stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
  • c) presentazione di idonea garanzia fidejussoria il cui importo è determinato dal computo metrico approvato e maggiorato del 30%.

Art. 16. Piani Attuativi convenzionati e Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale in corso di realizzazione

1. I piani attuativi già convenzionati alla data di conseguita efficacia del Piano Operativo ed i piani di miglioramento agricolo di cui alla L.R. 1/2005 e L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di realizzazione alla predetta data, anche se non conformi al Piano Operativo potranno essere attuati in conformità alla Convenzione o al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.), alle N.T.A. specifiche e disciplina vigente al momento della stipulazione della Convenzione.

2. I medesimi mantengono efficacia sino al momento della loro naturale scadenza potendo su istanza di parte essere adeguati al Piano Operativo.

3. Eventuali varianti potranno peraltro apportarsi solo se conformi alla disciplina introdotta dal Piano Operativo.

Art. 17. Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa tecnica

1. In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del Piano Operativo, dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio. Analogamente, in presenza di contraddizioni o difformità tra le indicazioni contenute nella normativa tecnica generale e le indicazioni relative a singole aree o edifici contenute negli allegati delle presenti norme, sono da ritenersi valide le indicazioni degli allegati alle presenti norme che costituiscono un quadro progettuale di maggior dettaglio. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino prescrizioni aventi il medesimo dettaglio sarà ritenuta valida la prescrizione più restrittiva con possibilità che il Consiglio Comunale si pronunci con atto avente valore di interpretazione autentica non rappresentando, tuttavia, variante allo strumento urbanistico.

2. Le superfici territoriali, fondiarie e i lotti edificabili, sono desunte per via informatica, sulla base della cartografia in scala 1:2.000; dette quantità saranno precisate in sede di elaborazione di Piano Attuativo, di Progetto Unitario Convenzionato o di progetto esecutivo con il rilievo topografico.

3. Ai fini della corretta applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione, deve essere coordinata la lettura con il Regolamento Edilizio vigente, qualora emergano contrasti interpretativi, devono essere considerate prevalenti le disposizioni del Piano Operativo.

4. In caso di discordanza tra i confini comunali individuati sul Piano Operativo e quelli catastali, si assumono come probanti, i secondi. In questo caso si assumerà come zona urbanistica quella adiacente.

CAPO 2 : Norme e definizioni di carattere generale

Art. 18. Definizioni e Parametri Urbanistici

Il presente Piano Operativo è conformato al D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R, sono quindi da intendersi applicabili tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche riportate nel succitato D.P.G.R. anche se non ricompresi nel presente Titolo.

ST = Superficie territoriale
1. La “superficie territoriale” (ST) è definita all’articolo 3, in recepimento della voce nr. 1 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SF = Superficie fondiaria
2. La “superficie fondiaria” (SF) è definita all’articolo 4, in recepimento della voce nr. 2 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SP = Superficie permeabile
Per supeficie permeabile SP si intende la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all’acqua, a condizione che:

  • a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
  • b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.

DT = Dotazioni territoriali
3. Le “dotazioni territoriali” (DT) sono definite all’articolo 5, in recepimento della voce nr. 6 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

IF = Indice di edificabilità fondiaria
4. L’“indice di edificabilità fondiaria” (IF) è definito all’articolo 7, in recepimento della voce nr. 4 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19. Parametri Edilizi

SE = Superficie edificabile o edificata
1. La “superficie edificabile (o edificata)” (SE) è definita all’articolo 10, in recepimento della voce nr. 44 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SCal = Superficie calpestabile
2. La “superficie calpestabile” (SCal) è definita all’articolo 11, in recepimento della voce nr. 17 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SU = Superficie utile
3. La “superficie utile” (SU), nel rispetto della definizione di “superficie utile abitabile” (Su) di cui all’articolo 3 del D.M.LL.PP 10/05/1977, n. 801, è definita all’articolo 12, in recepimento della voce nr. 14 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SA = Superficie accessoria
4. La “superficie accessoria” (SA), nel rispetto della definizione di “superficie non residenziale destinata a servizi e accessori” (Snr) di cui all’articolo 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, n. 801, è definita all’articolo 13, in recepimento della voce nr. 15 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SC = Superficie coperta
5. La “superficie coperta” (SC) è definita all’articolo 13, in recepimento della voce nr. 8 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

IC = Indice di copertura
6. L’“indice di copertura” (IC) è definito all’articolo 16, in recepimento della voce nr. 11 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

HF = Altezza del fronte
7. L’“altezza del fronte” (HF) è definita all’articolo 17, in recepimento della voce nr. 27 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

HU = Altezza utile
8. L’“altezza utile” (HU) è definita all’articolo 19, in recepimento della voce nr. 29 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

VE = Volume edificabile
9. Il “volume edificabile (o edificato)” (VE) è definito all’articolo 23, in recepimento della voce nr. 45 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

D = Distanze
10. Distanze minime tra i fabbricati:
Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con gli altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Ai fini del rispetto delle distanze qualifica quale intervento di nuova costruzione, oltre che la realizzazione di una nuovo edificio, l’attuazione di opere in ampliamento tali da non essere riconducibili ad opere di ristrutturazione edilizia e le sopraelevazioni. Gli interventi di ristrutturazioni edilizia se conformi a quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile, non vengono considerate nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra fabbricati anche nell’ipotesi di demolizione e ricostruzioni. Nelle ipotesi di opere non riconducibili a interventi di nuova costruzione sarà possibile mantenere il distacco tra edifici esistente.
Fatte salve le specificazioni contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma, vale quanto segue:

  • - per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
  • - fatti salvi i tessuti TS.1 e TS.2, le distanze fra costruzioni non devono essere inferiori a 10,00 ml.
  • - sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
  • - non sono considerate “pareti finestrate” le pareti aventi aperture riconducibili a “luci”, come definite dal Codice Civile.
  • - e’ sempre consentita l’edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.

11. Distanza minima dei fabbricati dai confini:
per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge la sagoma dell’edificio con il confine di proprietà. Di norma e fatte salve le specificazioni contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma, la distanza minima prescritta è stabilita in 5 ml.
Sono comunque consentiti:

  • - la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
  • - l’edificazione sul confine del lotto di pertinenza o a distanza inferiore a 5 ml a condizione che venga stipulata tra i confinanti una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale sia assicurata la distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso si realizzi successivamente sul lotto confinante un intervento edilizio. Non sarà necessaria alcuna convenzione nell’ipotesi in cui nel lotto confinate non sia ammessa alcuna possibilità di edificazione.
  • - Nei tessuti TS.1 e TS.2, si potrà costruire a distanza minore di 5 ml dal confine ed anche sul confine, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.
  • - Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le minori distanze di edifici legittimi dal confine, che possono essere mantenuti anche nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione.

12. Distanze minime dalle strade
Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade la sede stradale è definita nelle tavole del Piano Operativo. Ai fini della applicazione del presente articolo, per larghezza stradale, dotata di due fili stradali, e da intendersi la piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
All’interno dei centri abitati, individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, la distanza dei fabbricati dal filo stradale non può superare l’allineamento esistente e, nel caso di allineamenti diversi, di norma la linea più arretrata dal filo stradale: è consentito richiedere un preventivo parere ai competenti uffici comunali sull’allineamento da rispettare. Nel caso di edifici isolati ed in mancanza di univoci allineamenti si dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal filo stradale:

  • - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml;
  • - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e 15,00;
  • - ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15,00.

E' esclusa da detta disposizione la viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli insediamenti, per la quale valgono le indicazioni progettuali con un minimo di ml. 3,00.
Sono fatte salve le maggiori e diverse distanze contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.
Al di fuori dei centri abitati le distanze minime dei fabbricati dalle strade devono corrispondere a quelle previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Nei tessuti TS.1 e TS.2 sono consentite distanze inferiori al fine di conservare la continuità delle facciate.

Art. 20. Classificazione dello standard per parcheggi

1. Le presenti norme determinano la seguente classificazione delle aree a parcheggio in rapporto alle residenze e alle attività non residenziali:
P1: parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico).
P2: parcheggi e autorimesse pertinenziale o per la sosta stanziale (privati)
P3: Parcheggi per la sosta di relazione

20.1. Parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico)

1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico da realizzarsi nelle zone sottoposte ai piani attuativi e nei progetti unitari convenzionati devono soddisfare i parametri dimensionali minimi sotto riportati, salvo diverse disposizioni contenute nell’Allegato B - Schede Norma.

Residenziale 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare

Commerciale all’ingrosso e depositi, Industriale ed artigianale 15 mq. ogni 100 mq. di SE

Commerciale, Turistico ricettivo, Direzionale e di servizio 40 mq. ogni 100 mq. di SE

2. La superficie dei parcheggi pubblici dovrà comunque essere tale da garantire una superficie minima di mq. 25 per ogni posto auto comprensiva degli spazi di manovra; gli stalli dovranno avere una superficie minima di mq 12,50 con una larghezza minima di norma non inferiore a mt 2,50 (per i parcheggi paralleli alla corsia di marcia la superficie minima è di mq 10,00 e la larghezza minima è di mt. 2,00). E’ fatta eccezione per i parcheggi che hanno accesso diretto da spazi pubblici e sono privi di spazi di distribuzione, per i quali la superficie minima è stabilita in mq. 12,50 per ogni posto auto. E' possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza:
1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio, arrotondando il fabbisogno di posti al numero superiore.

3. I parcheggi dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla vigente normativa in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla dotazioni di posti auto accessibili, al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, al drenaggio ed alla raccolta delle acque superficiali. I parcheggi pubblici devono essere inoltre dotati di percorsi pedonali protetti, di pavimentazioni antisdrucciolevoli e di adeguate dotazioni arboree.

4. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.

5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale destinare ed attrezzare i parcheggi pubblici come aree di sosta per camper, roulotte ed altri mezzi per il turismo itinerante.

6. La realizzazione di parcheggi pubblici è sempre ammessa da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi i privati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune (o sottoscrizione di atto di obbligo unilaterale) che ne assicuri l'uso pubblico in conformità alle previsioni del Piano Operativo.

20.2. Parcheggi e autorimesse pertinenziali o per la sosta stanziale (privati)

1. La verifica e la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali o per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in caso di:

  • - nuova edificazione;
  • - interventi di TIPO D, di cui al successivo articolo 25, nel caso di: mutamento di destinazione d’uso che comporti incremento delle dotazioni di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale;
  • - interventi di TIPO E, di cui al successivo articolo 25;
  • - interventi di TIPO F, di cui al successivo articolo 25;
  • - interventi di TIPO G, di cui al successivo articolo 25;
  • - aumento del numero delle unità immobiliari con contestuale incremento di superficie edificabile (SE) residenziale o incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali;
  • - mutamento di destinazione d'uso anche senza opere edilizie con incremento di carico urbanistico.

La verifica deve essere effettuata sull'intero edificio e la relativa area di pertinenza; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente l'incremento delle dotazioni di parcheggi è richiesto per la sola porzione del fabbricato oggetto di intervento.

2. Fermo restando che la superficie minima dei parcheggi per la sosta stanziale deve risultare non inferiore a 10 mq / 100 mc di volume virtuale, per le diverse destinazioni d'uso sono comunque prescritte le seguenti dimensioni minime:

  • - per la residenza: mq 35 mq / 100 mq di SE con un minimo di due posti auto per alloggio,
  • - per le attività produttive, escluso l'artigianato di servizio alla residenza, e per il commerciale all'ingrosso e depositi: 25 mq / 100 mq di SE,
  • - commerciale, artigianato di servizio alla residenza, direzionale e di servizio: 35 mq / 100 mq di SE,
  • - turistico ricettivo: 45 mq / 100 mq di SE con un minimo di 1 posto auto per piazzola, per camera o per unità abitativa.

3. In caso di incremento di unità immobiliari e/o di mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie o con opere edilizie fino al TIPO D, di cui al successivo articolo 25, salvo quanto previsto al comma 1, è consentita la verifica dei parcheggi con il solo parametro di 10 mq / 100 mc di volume virtuale. Nel caso di frazionamento di alloggi e/o di mutamento di destinazione d'uso verso la destinazione residenziale la dotazione minima di due posti auto per alloggio può essere ridotta ad un solo posto auto.

4. Nei morfotopi TS.1, TS.2 e TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12 gli spazi per parcheggi privati, ove non realizzabili nell’area di pertinenza dell’edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di 200 ml dall’edificio interessato dal progetto. In questo caso dovrà essere predisposto atto d’obbligo con il vincolo di pertinenzialità.

5. E’ ammessa, nei morfotopi TS.1, TS.2 e TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12, la possibilità di poter procedere alla monetizzazione dei parcheggi pertinenziali, rinviando ad apposito regolamento consiliare la regolamentazione di tale possibilità, compresi i criteri per la sua determinazione.

6. Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 9 aprile 2020 nr. 23/R, l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni commerciale al dettaglio è dovuto, solo per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 122/1989, nella misura stabilita dall’articolo 2 comma 2 della stessa legge, maggiorata degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci.

7. Ai soli fini delle modalità di calcolo delle superfici dei posti auto dei parcheggi pertinenziali si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art. 21.1.

8. Ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggi pertinenziali le farmacie sono assimilate alle destinazioni commerciali al dettaglio.

20.3. Parcheggi per la sosta di relazione

1. La realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale ogni qualvolta l’intervento preveda l’apertura in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti di nuova destinazione commerciale di:

  • - strutture commerciali di vendita al dettaglio;
  • - attività di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle attività da insediare in edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di TIPO F o di TIPO G di cui al successivo articolo 26.

2. Per gli edifici esistenti a destinazione commerciale la dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione deve essere reperita soltanto in relazione all’incremento della superficie di vendita rispetto a quella già esistente e legittimamente assentita. I parcheggi privati per la sosta di relazione debbono essere reperiti anche nel caso di cambiamento di genere merceologico da non alimentare a alimentare, in rapporto alla superficie di vendita oggetto di cambiamento.

3. I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura prescritta dalle vigenti norme regionali in materia di commercio in sede fissa in funzione della superficie di vendita e del tipo di struttura ricorrente. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 mq / 1 mq di superficie di somministrazione.

4. A tutte le attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla LR 62/2018 (Codice del Commercio) ed al relativo Regolamento di attuazione (23/R/2020), integrate dalle seguenti disposizioni:

  • - per gli esercizi di vicinato ubicati nei morfotipi TS.1 e TS.2 non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi di relazione;
  • - per gli esercizi di vicinato posti nei morfotipi TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12 qualora non sia possibile reperire i parcheggi di relazione necessari, la quota mancante può essere monetizzata con le modalità stabilite da apposito regolamento nei seguenti casi:
    a) per ampliamenti fino al 20% della SE di locali esistenti già a destinazione commerciale;
    b) interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino mutamento di destinazione d'uso da altra funzione a commerciale al dettaglio.

5. Le norme di cui al comma precedente, primo e secondo allinea, si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi in cui la superficie di somministrazione non superi mq 300.

6. Per gli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi, legnami, attrezzature e macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio, materiali per l’edilizia, materiali termoidraulici, ecc.), ai fini del dimensionamento dei parcheggi, qualora l’esercizio non superi le dimensioni di una media struttura, la relativa superficie di vendita viene computata nella misura di un decimo. La disciplina di cui al presente comma non è applicabile in caso di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, nello stesso locale, dei prodotti sopra elencati.

7. Per gli spazi da destinare alla sosta dei mezzi per la movimentazione delle merci non sono indicati parametri specifici da rispettare ma in sede di istruttoria per il rilascio o la verifica dei titoli abilitativi deve essere verificato che la movimentazione delle merci possa avvenire senza intralci per il normale uso dei parcheggi adibiti alla sosta di relazione ed alla sosta stanziale.

20.4. Norme comuni per tutti i tipi di parcheggi

1. Lo spazio di manovra non potrà superare il 50% della superficie totale a parcheggio. Non sono computabili come posti auto i percorsi di accesso ai garages se non funzionalmente utilizzabili come stalli per la sosta.

Art. 21. Deroghe ai parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all’edilizia sostenibile

1. In applicazione dell’art. 220 comma 2, della LR 65/2014, sono esclusi dai computi urbanistici (SC, Volume, SE) le seguenti parti degli edifici destinati ad uso residenziale e terziario (commerciale e direzionale, turistico ricettivo), se espressamente finalizzate all’ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell’isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:

  • a) Verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il 60%. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edificio; deve in ogni caso essere accuratamente previsto l’adattamento delle serre alla stagione più calda mediante schermature, aperture, ecc.
  • b) Spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del 25% della superficie coperta dell’edificio.

2. L’esclusione dei volumi sopra citati dagli indici urbanistici previsti nel Piano Operativo, ed in generale, dagli atti di governo del territorio, è subordinata dalla certificazione del “bilancio energetico”, nella quale si da atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

CAPO 3 : Categorie funzionali e mutamenti delle destinazioni d’uso . Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 22. Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per garantire l'ordinato assetto del territorio in relazione alle diverse funzioni, le disposizioni di cui al presente Capo costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 98 della L.R. 65/2014, che regola i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni nelle presenti norme e nelle tavole della “Disciplina del territorio”, con riferimento alle diverse parti del territorio urbanizzato e nel territorio rurale, il Piano Operativo individua e definisce:

  • - le funzioni ammesse o prescritte nelle varie zone del territorio comunale
  • - le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità
  • - le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinati ambiti.

3. Le destinazioni d’uso ammesse dal Piano Operativo fanno riferimento alla parte di territorio urbanizzato di appartenenza dell’immobile o dell’unità immobiliare: per quanto riguarda il territorio rurale si rinvia al successivo Titolo IV, e per quanto riguarda il territorio urbanizzato al Titolo V.

Art. 23. Destinazione d’uso attuale

1. La destinazione d’uso attuale è definita con le procedure della L.R. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per destinazione d’uso in atto di un immobile ai sensi dell’art. 99 della L.R. 65/2014, s’intende:

  • - l’utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all’atto del rilascio o da altri atti pubblici;
  • - nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale di primo impianto, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell’entrata in vigore delle presenti norme;

3. La destinazione d’uso degli immobili e delle aree deve essere sempre indicata nei piani attuativi e nei progetti edilizi. Nel caso che l’uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni del presente Piano Operativo sono ammessi, oltre a quelli rivolti al suo adeguamento allo stesso, solo ed esclusivamente interventi di TIPO A e di TIPO B, di cui al successivo articolo 25, salva diversa previsione.

Art. 24. Mutamento della destinazione d’uso

1. Il cambio di destinazione d’uso (anche senza opere) è consentito in tutti gli edifici e/o locali, soltanto se conforme alla disciplina di cui al presente Piano Operativo.

2. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie principali, che poi verranno articolate al loro interno nei successivi articoli:

  • - residenziale;
  • - attività industriali ed artigianali;
  • - attività commerciali all’ingrosso e depositi;
  • - attività commerciali al dettaglio;
  • - attività turistico-ricettive;
  • - attività direzionali e di servizio private;
  • - attività agricole;
  • - attrezzature di servizio pubbliche;

3. Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le destinazioni d’uso principali, con esemplificate alcune loro articolazioni, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell’analogia.

4. E’ possibile l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal presente piano operativo, uso che non determina né si qualifica quale variazione della destinazione d’uso consentita dal vigente strumento nelle ipotesi di cui all’art. 23 quarter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L’uso temporaneo potrà interessare aree libere o immobili esistenti, purché legittimi, anche di proprietà pubblica, ed essere volto ad incentivare iniziative di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione nell’obiettivo di attivare iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

5. L'uso temporaneo dovrà essere descritto e previsto da un progetto edilizio, corredato da elaborato grafici tesi a rappresentare gli eventuali interventi edilizi necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili e quelli da attuare al fine del ripristino della destinazione esistente e documenti che indicheranno gli obiettivi e finalità di pubblico interesse (e i presupposti di cui all’art. 23 quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) perseguite con l’iniziativa. Il progetto sarà approvato dalla Giunta Comunale, che approverà altresì un'apposita bozza di convenzione volta a regolamentare

  • 1. la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
  • 2. le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
  • 3. le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza dell’uso temporaneo autorizzato;
  • 4. le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

La sottoscrizione della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. Nell’ipotesi che il progetto preveda interventi che non vengano ripristinati al termine dell’utilizzo, seguirà il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

6. Nell’ipotesi di immobili o aree di proprietà pubblica l’Amministrazione comunale provvederà ad individuare il soggetto utilizzatore mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione indicherà anche le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

24.1. Residenziale

1. La destinazione d'uso residenziale comprende, oltre alle abitazioni ordinarie e le relative competenze, il cohousing (abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni quali ad esempio la lavanderia, il micronido, il laboratorio per il fai da te, le stanze per gli ospiti, gli orti e i giardini, la sala delle feste con cucina professionale, la palestra, la piscina, l’internet caffè, gli spazi di coworking, etc.), collegi e convitti e strutture ricettive extra-alberghiere, come definite dalla specifica normativa regionale, con le caratteristiche della civile abitazione (bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

2. Rientrano nella categoria di destinazione d’uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell’unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo. Sono esclusi dalla destinazione d’uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d’uso agricola.

24.2. Attività industriali e artigianali

1. La destinazione d’uso per attività industriali ed artigianali comprende:

  • - attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi);
  • - laboratori artigianali in genere;
  • - magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • - impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici. Sono di servizio se connessi alla cura delle persone e le abitazioni o ad altri servizi (ad es. attività di parrucchiere, estetista, pedicure, attività in ambito medicale, ottico, odontotecnico, servizi di pulizia, lavanderie, studi grafici e fotografici, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone, attività alimentare a produzione artigianale - ad esempio pasticcerie, rosticcerie, pizza al taglio, edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.). Sono di produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d’arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico. Le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali o l’abbigliamento su misura;
  • - residenze/foresterie a servizio delle attività industriali o artigianali non costituenti unità immobiliari autonome;
  • - attività estrattive;
  • - impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • - impianti solari per la produzione di energia.

24.3. Attività commerciali all’ingrosso e depositi

1. La destinazione d’uso per attività commerciali all’ingrosso e depositi comprende attività commerciali all’ingrosso e quelle di magazzino o deposito, sia al coperto che all'aperto. In relazione ai diversi tipi di strutture ed ai fini delle presenti norme la destinazione d'uso “commerciale all'ingrosso e depositi” si articola in:

  • - commerciale all'ingrosso e depositi: comprendono sia le attività svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, sia le attività di magazzino o deposito finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio; rientrano fra le attività di magazzino e deposito le attività di rimessaggio di automezzi e veicoli incluse le attività di noleggio degli stessi.
  • - depositi all'aperto: comprendono le attività di mero stoccaggio di materiali e beni finiti all'aperto senza esercizio di alcuna attività commerciale e senza significative trasformazioni del suolo.

24.4. Attività commerciali al dettaglio

1. Comprende le attività finalizzate alla vendita al dettaglio. Ai fini della presente disciplina esse sono articolate nel modo seguente in conformità ai contenuti della LR 62/2018:

  • - commercio al dettaglio - esercizi di vicinato: comprende le strutture di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita fino a 300 mq;
  • - commercio al dettaglio - medie strutture di vendita: comprende le strutture di vendita al dettaglio con superficie di vendita compresa fra 301 e 1.500 mq;
  • - commercio al dettaglio - grandi strutture di vendita: comprende le strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1.500 mq;
  • - commerciali di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ed esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
  • - outlet;
  • - somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, enoteche, fast-food e locali simili, bar, birrerie, pub e locali simili);
  • - vendita della stampa;

24.5. Attività turistico ricettive

1. Comprende le attività ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità di cui alla LR 86/2016, ad eccezione di quelle aventi le caratteristiche della civile abitazione. Ai fini della presente disciplina le attività turistico ricettive sono articolate nel modo seguente in conformità ai contenuti della stessa LR 86/2016:

  • - strutture ricettive alberghiere: comprendono gli alberghi, le residenze turistiche alberghiere, i condhotel, le dipendenze;
  • - campeggi e villaggi turistici: comprendono i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi di vacanza;
  • - strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva: le case per ferie e i rifugi escursionistici, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i bivacchi fissi;
  • - residence
  • - stabilimenti balneari: le strutture poste in prossimità dei laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce e per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione.

24.6. Attività direzionali e di servizio private

1. Comprende le attività direzionali propriamente dette e le attività private che offrono attrezzature e servizi, anche aperti al pubblico, non riconducibili alla produzione o al commercio. La categoria funzionale è pertanto articolata nel modo seguente:

  • - direzionale: comprende le attività finalizzate alla direzione, organizzazione e gestione di enti o imprese fornitrici di servizi diversi da quelli commerciali nonché alla fornitura di servizi intellettuali o comunque libero professionali (sedi di banche, di società, di assicurazioni o simili, uffici in genere, studi professionali, agenzie di affari, agenzie immobiliari, strutture a servizio di attività libero professionali e private in genere ecc.).
  • - servizi privati: comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti servizi:
    • - Servizi per il benessere fisico: palestre e piscine ed impianti sportivi privati, centri fitness;
    • - Servizi di assistenza: case di riposo, case di cura e residenze sanitarie assistite, residenze protette, cliniche private, centri medici, laboratori di analisi medica, centri fisioterapici, cliniche veterinarie e simili;
    • - Servizi per il gioco: sale da gioco e locali simili;
    • - Servizi per l'intrattenimento: sale da ballo, discoteche, nightclub,
    • - Servizi per lo spettacolo: teatri, cinema e multisala,
    • - Servizi per eventi e per attività espositive: spazi espositivi, per convegni, per incontri ed eventi culturali e ricreativi, incluse le attività connesse di somministrazione di alimenti e bevande,
    • - Servizi per la produzione: spazi espositivi per la produzione; centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, incubatori di imprese e laboratori di ricerca e servizi similari, ove non collocati all'interno o nell'area di pertinenza di insediamenti industriali e artigianali.
    • - Servizi di aviosuperficie

24.7. Attività Agricole

1. La destinazione d’uso per attività agricole comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all’art. 2135 del Codice Civile.

2. Sono considerati fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola, le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola accatastate al nuovo catasto urbano prima dell’entrata in vigore della L.R. 10/1979 in assenza di formale deruralizzazione;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell’uso agricolo;
  • - che risultino essere patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale.

24.8. Attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico

1. La destinazione d’uso per attrezzature di servizio pubbliche comprende:

  • - servizi amministrativi (uffici amministrativi, protezione civile, poste, attrezzature del demanio dello Stato, per la pubblica sicurezza e militari);
  • - servizi per l’istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo);
  • - servizi per l’assistenza sanitaria (centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • - servizi culturali (musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni);
  • - servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense); possono comprendere eventuali attività commerciali, limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso funzionale della struttura;
  • - servizi per il culto (chiese, seminari, conventi, complessi religiosi,oratori);
  • - servizi cimiteriali (chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario);
  • - servizi tecnici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • - servizi sportivi coperti (palestre, piscine, campi coperti): rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali;
  • - impianti sportivi all’aperto: rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all’aperto; all’interno di tali aree è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se funzionali all’impianto sportivo.
  • - parchi e giardini pubblici o di uso pubblico: sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo, il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla fruizione e gestione di tali aree;
  • - parchi territoriali: all’interno di tali aree è ammessa l’installazione di chioschi e servizi igienici;
  • - verde di regimazione idraulica (aree aperte interessate da interventi di regimazione idraulica per la difesa del territorio dal rischio idraulico);
  • - piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all’interno delle aree urbane; all’interno di tali aree è ammessa l’installazione di chioschi e servizi igienici;
  • - parcheggi pubblici a raso.

2. Rientrano nella categoria le attività private che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

3. Gli edifici e le aree di proprietà di Enti o Associazioni o privati che svolgono attività di interesse sociale, culturale, sanitario e assistenziale sono assimilati ad edifici di interesse pubblico, pur non rientrando nel computo ai fini del calcolo degli standard urbanistici. In dette aree o edifici sono ammesse le seguenti attività qualificate di interesse pubblico e/o collettivo, anche se gestite da privati:

  • - circoli ed associazioni ricreativi e/o culturali;
  • - centri e/o attrezzature sociali;
  • - centri e/o attrezzature sanitarie e assistenziali;
  • - strutture per il culto e/o centri parrocchiali;
  • - sedi di associazioni onlus;
  • - attrezzature sportive private;
  • - residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza;
  • - attrezzature per l’infanzia private (asilo, nido, ludoteca, ecc.);
  • - parcheggi privati ad uso pubblico.

CAPO 4 : Interventi edilizi

Art. 25. Definizione degli interventi edilizi

1. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi i seguenti tipi di interventi edilizi:

  • a) TIPO A - manutenzione ordinaria
  • b) TIPO B - manutenzione straordinaria
  • c) TIPO C - restauro e risanamento conservativo
  • d) TIPO D - ristrutturazione edilizia di tipo conservativo
  • e) TIPO E - ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo

2. L’attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all’atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

DEFINIZIONE DEI GRADI DI INTERVENTO
Interventi edilizi di TIPO A

3. Gli interventi di TIPO A consistono nelle opere di Manutenzione Ordinaria di cui all’articolo 136 comma 1 della LR 65/2014. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici né recare mutamento all'aspetto esteriore degli stessi edifici.

4. Qualora interessino edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), devono mantenere la distribuzione, le forme e i materiali e seguire modalità esecutive appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni.

Interventi edilizi di TIPO B

5. Gli interventi di TIPO B consistono nelle opere di Manutenzione Straordinaria di cui all’articolo 135 comma 2 lettera a) e b) della LR 65/2014.

6. Gli interventi di TIPO B relativi a edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), devono mantenere la distribuzione, le forme e i materiali e seguire modalità esecutive appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni.

7. In particolare, a specificazione di quanto indicato nel precedente comma, detti interventi non devono comportare: alterazioni della tipologia e della pendenza delle coperture, modifica dei caratteri e del tipo di materiali originali costituenti l’edificio, modifica delle tinteggiature, delle forme e delle posizioni delle aperture verso l’esterno (se non per riportare l’edificio alla sua configurazione originaria, questa ultima deve essere documentata con adeguata analisi storica). Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza, opportunamente documentata e non affrontabili altrimenti, possono essere consentiti l’uso di tecniche difformi e l’impiego di elementi diversi. In questo caso le tecniche, i materiali e gli elementi utilizzati devono essere oggetto di qualità progettuale nettamente “riconoscibile” come apporto attuale.

Interventi edilizi di TIPO C

8. Gli interventi di TIPO C consistono nelle opere di Restauro e di Risanamento Conservativo di cui all’articolo 135 comma 2 lettera c) della L.R. 65/2014.

9. Gli interventi di TIPO C dovranno comunque mantenere la distribuzione esistente; se tuttavia questa nel progetto di intervento risultasse variata per l’inserimento di nuove o diverse destinazioni, la proposta dovrà essere compatibile con l’organismo edilizio, nel pieno rispetto della sua impostazione e configurazione storico-ambientale, sedimentatasi nel tempo. Gli interventi di TIPO C possono riguardare, in alcuni casi, anche solo parti o documenti o reperti storici interni od esterni all’immobile. E’ pertanto utile una relazione storico-critica, relativa all’edificio od al complesso storico oggetto della richiesta di intervento, per adeguare coerentemente il restauro alle emergenze segnalate.

Interventi edilizi di TIPO D

10. Gli interventi di TIPO D consistono nelle opere di Ristrutturazione Edilizia Conservativa di cui all’articolo 135 comma 2 lettera d) ossia quegli interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

11. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

12. Sono compresi altresì gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

13. Gli interventi di TIPO D si distinguono in:

  • a) Interventi edilizi di TIPO D1
    Gli interventi di TIPO D1 sono quelli suscettibili di comportare la complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari. Sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie, purché non comportino variazione della sagoma, ove compatibili con la conservazione dei valori storico architettonici dell'edificio e sono previsti dal tessuto in cui sono collocati. Non sono ammessi interventi che comportano alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Non sono ammesse modifiche degli elementi verticali strutturali e della quota dei solai se riferiti all'impianto originario; sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici dell'edificio. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione dovranno prevedere, ove possibile, il ripristino dei caratteri originari. Sono ammesse le innovazioni indispensabili e necessarie all’adeguamento della normativa antisismica da attuarsi con il mantenimento delle preesistenti quote di gronda e di colmo. La sistemazione degli spazi e dei manufatti pertinenziali deve tutelarne i caratteri originari e di pregio, ove presenti. Sono compresi negli interventi di TIPO D1 anche gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purché si tratti di crolli e demolizioni parziali.
  • b) Interventi edilizi di TIPO D2
    Gli interventi di TIPO D2 sono quelli che, oltre alla complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e dell'edificio del suo insieme previsti per gli interventi di TIPO D1, possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore. Il tipo di intervento comprende le modifiche degli elementi verticali strutturali e delle quote dei solai e, in assenza di elementi di specifico valore, lo svuotamento dell'involucro edilizio. Sono ammesse modifiche della facciate nel rispetto comunque dei caratteri architettonici e decorativi di valore. Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm) ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE ed a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati. L’intervento di TIPO D2 prevede inoltre il ripristino di edifici o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, con anche la ricostruzione di coperture e solai parzialmente o totalmente crollati, purché documentati attraverso documentazione grafica e fotografica inequivocabile.

Interventi edilizi di TIPO E
14. Gli interventi di TIPO E sono quelli rivolti:

  • a) alla demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con materiali analoghi e con un ingombro planimetrico che si sovrapponga almeno parzialmente con quello esistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
  • b) alla demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché la ricostruzione non determini aumenti alla SE esistente, fatti salvi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 3/2017.
  • c) ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione mediante interventi di ricostruzione anche comportanti modeste modifiche della sagoma, da attuare nel rispetto degli elementi storico-culturali presenti o accertati nell’ambito della ricostruzione dell’originaria consistenza. Al fine di documentare l'originaria consistenza e configurazione degli edifici o delle parti da ripristinare valgono documenti di archivio, fotografici e catastali, titoli edilizi e rilievi originari dei volumi demoliti o crollati.

15. La ricostruzione degli edifici esistenti al 1940 dovrà essere effettuata nel rispetto dei caratteri architettonici e tipologici originari, anche comportanti modeste modifiche della sagoma, e con gli stessi materiali o con materiali analoghi fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 26. Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di tipo F, di tipo G, di tipo H e di tipo I

Interventi edilizi di TIPO F

1. Gli interventi di TIPO F sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volumetria, calcolata nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione, comportanti anche modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.

2. Gli interventi di TIPO F devono essere collocati all’interno dell’area di pertinenza di cui al successivo articolo 36.1, nel caso di interventi in zona agricola o all’interno del lotto di riferimento in caso di intervento all’interno del territorio urbanizzato.

Interventi edilizi di TIPO G

3. Gli interventi di TIPO G sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'invertenti edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Interventi edilizi di TIPO H

4. Gli interventi di TIPO H sono quelli rivolti alle addizioni volumetriche, così come definite all’articolo 134, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014, e sono consentiti laddove espressamente indicati nei singoli morfotipi urbani e nel territorio rurale.

5. Gli interventi di addizione volumetrica si attuano "una tantum", con riferimento alla situazione immobiliare legittima alla data di adozione del presente Piano Operativo, con interventi unitari oppure con interventi distinti ma valutati complessivamente nel loro insieme entro i limiti dimensionali stabiliti sia nei singoli morfotipi urbani che nel territorio rurale. Nella realizzazione sulla stessa unità immobiliare, ovvero sullo stesso edificio di riferimento, di più tipologie di interventi configurabili come addizione volumetrica, dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento.

6. Laddove espressamente consentito nei singoli morfotipi urbani e nel territorio rurale, nonché nei limiti eventualmente ivi previsti, sono inoltre realizzabili in addizione volumetrica:

  • a) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, anche con contestuale aumento di unità immobiliari, sempreché l’Altezza Utile media ponderata, senza considerare eventuali tramezzature, non sia inferiore a 1,50 ml e l’Altezza Utile media ponderata di progetto non risulti superiore a 2,40 metri misurata, e comunque non risulti superiore quella degli edifici circostanti;
  • b) cantine o altri locali totalmente o prevalentemente interrati (collocati in prevalenza al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione ), non destinati alla presenza di persone, entro il limite del 20% della Superficie Edificata (SE) dell’unità immobiliare di riferimento, esclusivamente compresi entro la proiezione della Superficie coperta del fabbricato;
  • c) la costruzione di autorimesse qualora, alla data di adozione del Piano Operativo, l’unità immobiliare di riferimento a destinazione residenziale risulti carente delle dotazioni di parcheggi minima prevista di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, considerando anche eventuali autorimesse già esistenti, nella misura massima non superiore alla carenza rispetto alla dotazione minima 1 mq ogni 10 mc di costruzione ed in ogni caso non superiore a 30 mq di superficie interna calpestabile per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale. L’autorimessa potrà essere realizzata in aderenza ovvero in posizione distaccata dal fabbricato principale ma comunque ad esso prossima nonché esclusivamente all’intero del resede di riferimento dell’unità immobiliare e legata con vincolo di pertinenzialità a quest’ultima, e potrà essere interrata, seminterrata o fuori terra. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti condizioni:
    • 1. altezza massima della nuova costruzione non superiore a 2,40 ml;
    • 2. localizzazione defilata dal fronte principale e, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti;
    • 3. localizzazioni interrate o seminterrate potranno essere realizzate solo in presenza di terrapieni o dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
    • 4. localizzazioni seminterrate o fuori terra potranno essere realizzate a condizione che l’intervento non determini il superamento del Indice di Copertura massimo del 50 %.

7. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 6 e 7 è consentita nel rispetto delle norme sulle distanze, delle dotazioni di parcheggi, del Regolamento Edilizio, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice del Beni culturali e del Paesaggio, ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • a) gli edifici siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
  • b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geologica elevata o molto elevata;
  • c) dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento in particolare e con il tessuto urbanistico di riferimento in generale. A tal fine dovrà essere presentato un progetto generale esteso all'intera unità edilizia ivi compresa la correlata area di pertinenza urbanistica, nel quale sia documentato lo stato dei diversi manufatti esistenti e la loro consistenza plano-volumetrica, il progetto di riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esistenti e delle addizioni ammesse ivi comprese le sistemazioni esterne.

Interventi edilizi di TIPO I

8. Gli interventi di TIPO I sono quelli rivolti alla sola demolizione dell’edificio senza ricostruzione, da attuare nel rispetto della normativa in materia, e nella risistemazione dell’area interessata dalla costruzione, qualora interessi un ambito territoriale agricolo, dovrà essere contestualmente eseguito un intervento di rinaturalizzazione.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40