Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 66. Corsi d’acqua e relative formazioni arboree d’argine o di ripa

1. Tali ambiti sono qualificati fascia di rispetto dei corsi d’acqua e valgono per le aree laterali a tutta la lunghezza dell’asta fluviale, di tutti corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della L.R. n. 79/2012 ed individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.06.2013, comprese eventuali successive modificazioni e/o integrazioni degli Enti competenti in materia.

2. Su tali aree si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) non sono consentiti interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
  • b) il divieto di cui alla lettera a) non si applica agli interventi e opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo, comprese le opere di sistemazione idraulica;
  • c) non è consentito il tombamento dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale;
  • d) all'esterno dei centri abitati, non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a 15 ml dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • e) all'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di 15 ml di cui sopra sono consentiti, se ammessi dalla classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, esclusivamente interventi conservativi fino al TIPO D e senza incrementi di Superficie Edificabile (SE).
  • f) all’interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti alle precedenti lettere d) ed e) sono ridotte a 10 ml dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • g) eventuali recinzioni sono ammesse solo se di tipo naturalistico;
  • h) su queste aree, prevalentemente a conduzione agraria, è possibile redigere un progetto di iniziativa pubblica o privata per consentire interventi di regimazione delle acque, di risistemazione e consolidamento degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, di progettazione dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e degli spazi di sosta attrezzata.

2. Le formazioni arboree, costituite da alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che abbiano un riconosciuto valore storico-culturale o naturalistico sono sottoposti a tutela.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40