Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 65. Aree tartufigene

1. Sono le aree individuate e delimitate dalla Comunità Montana nel contesto del documento “Gli ambienti tartufigeni del Mugello” (2005), che il Piano Operativo assume ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della LR 50/1995.

2. Le aree tartufigene sono distinte in base alla produzione di tartufo nero o bianco e vengono rappresentate nelle tavole QC.2 – Ulteriori vincoli e tutele.

3. Le ulteriori aree non rappresentate sulle tavole di PO quali Aree tartufigene ma sulle quali viene autorizzata una tartufaia controllata o coltivata di cui agli art.4 e 5 della LR 50/1995 sono assoggettate alla presente normativa dalla data di rilascio del relativo atto autorizzativo. Le nuove perimetrazioni costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

4. A tutte le aree tartufigene, di tartufo bianco e di tartufo nero, anche quando non soggette a vincolo idrogeologico e qualunque sia la loro destinazione urbanistica, si applicano le norme di tutela e le sanzioni previste dalla L.R. 39/2000 – Legge Forestale e dal D.P.G.R.T. 08/08/2003 n. 48/R - Regolamento di attuazione della Legge Forestale.

5. All’interno delle aree tartufigene di tartufo nero e bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. non dovrà essere ridotta la superficie delle aree di effettiva produzione di tartufi o – quando ciò si dimostri necessario – l‘eventuale consistenza ridotta dovrà essere reintegrata con il miglioramento di tartufaie naturali esistenti o con nuovi impianti;
  • b. nelle aree di effettiva produzione di tartufi la viabilità dovrà essere realizzata di preferenza utilizzando e recuperando i tratti di viabilità esistenti e – quando strettamente necessario – con nuovi tratti in terra battuta, senza interrompere la continuità della vegetazione ed avendo cura di non alterare la regimazione delle acque superficiali;
  • c. nelle aree di effettiva produzione di tartufi gli scavi meccanici, anche per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture o dei sottoservizi, dovranno essere realizzati tramite limitate opere e a una distanza minima di mt 3 dalle piante di alto fusto o, per distanze inferiori, mediante l’esecuzione manuale o l’uso di altre tecniche non invasive;
  • d. nelle aree di effettiva produzione di tartufi le sistemazioni delle pertinenze di edifici esistenti non dovranno comportare alterazioni della permeabilità del suolo, sbancamenti e significative trasformazioni dei luoghi, fatto salvo quanto previsto al precedente punto a;
  • e. nelle sistemazioni delle aree a verde dovrà essere preferito l’impiego di materiale vegetale arboreo e arbustivo appartenente a specie simbionti con il tartufo.

6. Per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all’interno delle aree tartufigene di tartufo nero l’area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a mt. 4,00, nonché dall’area d’insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:

  • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
  • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
  • - Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
  • - Gattero (Popolus tremula L.)
  • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
  • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • - Farnia (Quercus robur L.)
  • - Cerro (Quercus cerris L.)
  • - Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
  • - Carpine bianco (Carpinus betulus)
  • - Pino domestico (Pinus pinea)
  • - Pino nero (Pinus nigra Arnold)
  • - Pino laricio (Pinus laricio Poiret)
  • - Nocciolo (Corylus avellana)
  • - Acero
  • - Leccio (Quercus ilex)
  • - Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
  • - Biancospino (Crataegus monogyna)
  • - Ginepro (Juniperus communis L.)
  • - Ligustro
  • - Corniolo
  • - Fusaggine

7. All’interno delle aree tartufigene di tartufo bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • - in corrispondenza di fossi di scolo, torrenti e fiumi nell’ambito delle ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura deve essere lasciata salda una fascia di terreno per almeno ml.4,00 dal bordo superiore di sponda o dalla base di argine del fosso, torrente o fiume;
  • - per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all’interno delle Aree Tartufigene di Tartufo bianco l’area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a ml.4,00, dalle fasce laterali della larghezza di almeno ml.4,00 da fossi di scolo, torrenti e fiumi, nonché dall’area d’insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
    • - Gattero (Popolus tremula L.)
    • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • - Farnia (Quercus robur L.)
    • - Cerro (Quercus cerris L.)
    • - Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
    • - Carpine bianco (Carpinus betulus)
    • - Nocciolo (Corylus avellana)
    • - Acero
    • - Leccio (Quercus ilex)
    • - Rovo (Rubus ulmifolius Schott.)
    • - Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
    • - Biancospino (Crataegus monogyna)
    • - Ginepro (Juniperus communis L.)
    • - Ligustro
    • - Corniolo
    • - Fusaggine

8. All’interno delle aree di effettiva produzione di tartufi di cui al presente articolo è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione di qualsiasi tipo, ivi compresi gli annessi agricoli di cui ai precedenti articoli 32, 33 e 34 ad eccezione di nuovi edifici per servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico purché sia dimostrato il rispetto delle condizioni di tutela di cui ai commi 6 e 7 e degli appostamenti fissi di caccia autorizzati dall’Amministrazione Provinciale.
  • b) l’installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • c) la realizzazione di attività non agricole;
  • d) l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.
  • e) la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali;
  • f) i movimenti di terra di qualsiasi genere (estesi ad un’ulteriore fascia di rispetto di 4 m, al fine di non danneggiare gli apparati radicali);
  • g) la pulitura drastica dei margini dei fossi tartufigeni mediante l’asportazione completa delle specie arbustive ed erbacee del sottobosco;
  • h) i bruschi cambiamenti nella modalità di circolazione delle acque in zone immediatamente perimetrali alla tartufaia vera e propria;
  • i) l’abbattimento nelle aree boscate delle piante simbionti delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • l) l’abbattimento delle piante simbionti isolate o a filari con diametro superiore a cm.25 delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • - Farnia (Quercus robur L.)
    • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • - Cerro (Quercus cerris L.)
    • - Leccio (Quercus ilex)

9. Per le verifiche inerenti la materia del presente articolo e per la verifica degli areali di effettiva produzione come definiti nei commi precedenti gli Uffici Comunali potranno avvalersi di pareri rilasciati dagli Uffici dell’Unione dei Comuni del Mugello.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le norme della L.R. 50/1995 e s.m.i. che trovano comunque applicazione alle aree tartufigene.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40