Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 62. Aree fragili del territorio aperto

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 11 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, le aree fragili del territorio aperto. Tali aree ricomprendono le parti di territorio rurale caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività.

2. Nelle aree fragili sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) conservazione degli edifici di Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va), Classe 3 (E.E.V.) e Classe 6 (E.I.A.) di cui all’articolo 27 e delle loro relazioni con il territorio rurale;
  • b) tutela della qualità del suolo agricolo;
  • c) manutenzione del paesaggio agrario e dei suoi elementi costituivi quali sistemazioni idraulico agrarie, colture arboree e piante arboree non colturali quali formazioni lineari arboree, formazioni lineari arbustive, alberi camporili;
  • d) manutenzione delle componenti geomorfologiche e difesa del suolo da rischi geologici o idrogeologici;
  • e) recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della classificazione degli edifici di cui all’articolo 27 delle presenti norme.

3. Unicamente tramite approvazione di un programma aziendale sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei rurali, o preesistenze edilizie, e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40