Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 56. Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR.

2. In tali aree ogni attività che comporti modifiche allo stato esteriore dei luoghi è soggetto a specifica Autorizzazione Paesaggistica, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia.

3. Il Piano Operativo recepisce i Beni Paesaggistici individuati dal P.S.I.M. vigente nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati. In particolare nel territorio comunale di Barberino di Mugello sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004:

  • - “La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze (D.M. 23.06.1967, G.U. 182/1967);

- Aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004:

  • - I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b).
  • - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c).
  • - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g).
  • - Le zone di interesse archeologico (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m).

4. Nelle aree ricadenti nei beni paesaggistici sopra elencati devono essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate nell’Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, oltre a quanto indicato nei successivi articoli del presente capo.

56.1. La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze”(D.M. 23.06.1967, G.U. 182/1967)

1. Il Piano Operativo, in coerenza con Il PIT-PPR e con il PSIM, subordina gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica alle seguenti condizioni generali:

  • a) la tutela delle aree agricole forestali che contribuiscono ad assicurare continuità biotiche ed ecosistemiche con particolare riguardo per i nodi e le matrici forestali così come individuate nella tavola STA.A02 del PSIM;
  • b) la tutela e la salvaguardia i corridoi ecologici residui e i varchi del paesaggio agrario e forestale finalizzati alla saldatura tra insediamenti con particolare riguardo per le aree produttive e commerciali di Barberino.
  • c) gli interventi devono essere coerenti con i caratteri morfologici e tipologici storicizzati e non devono compromettere la leggibilità dei quadri naturali godibili dal percorso autostradale.
  • d) la tutela e valorizzazione delle visuali panoramiche che si aprono dal tracciato autostradale verso le visuali più significative (formazioni orografiche, agrarie e forestali, nonché verso i borghi, le emergenze storico-culturali e/o le semplici costruzioni rurali che costituiscono testimonianza del paesaggio storicizzato locale).

56.2. I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b) e di cui all’Elaborato 8B art. 7 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, persegue i seguenti obiettivi:

  • a) la salvaguardia della continuità ecologica delle rive e delle relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive con i territori limitrofi;
  • b) la tutela della permanenza e della riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi;
  • c) evitare processi di estesa artificializzazione delle rive e delle aree contermini, garantendo comunque, pure a fronte di interventi di trasformazione, l’integrità degli ecosistemi e dei rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
  • d) garantire il mantenimento e favorire la creazione di accessi pubblici e/o di varchi visuali che consentano l’accessibilità e la fruizione, funzionale e percettiva, delle rive.

2. Il Piano Operativo consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione:
Fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • a) non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici e paesaggistici, nonché la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria, con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • b) si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • c) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • d) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • e) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  • f) non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi.

Opere e interventi infrastrutturali:
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Opere e interventi infrastrutturali:
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Manufatti temporanei e removibili:
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili ivi incluse quelle connesse alle attività agricola e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Ingegneria naturalistica:
Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico e idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Ulteriori prescrizioni generali: al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, individuati sulla base della classificazione di cui al precedente articolo 27, non è ammesso l’insediamento di nuove:

  • - attività produttive industriali/artigianali
  • - medie e grandi strutture di vendita
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento;

Sono inoltre vietati interventi che possano compromettere, direttamente o indirettamente, la conservazione dell’ecosistema lacustre in corrispondenza dell’oasi di Gabbianello con particolare riferimento per quelli che comportino impermeabilizzazione del suolo e un aumento eccessivo dei livelli di artificializzazione.

56.3. I fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica da attuare nel rispetto del contesto paesaggistico, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione
Comprendenti anche gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti sono ammessi a condizione che:

  • a) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • b) non impediscano l’accesso al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • c) non impediscano la divagazione dell’alveo, onde consentire condizioni di equilibrio dinamico e configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • d) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi;
  • e) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza;
  • f) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche del contesto, garantendo una efficace integrazione paesaggistica;
  • g) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • h) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • i) non occludano i varchi e le visuali panoramiche (da e verso il corso d’acqua) che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui

Aree destinate e parcheggio
Le nuove aree destinate a parcheggio, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.

Manufatti temporanei e removibili:
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili ivi incluse quelle connesse alle attività agricola e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

3. Sono ammessi, alle condizioni di cui al precedente comma 2, i seguenti interventi:

  • - impianti per la produzione di energia;
  • - impianti per la depurazione di acque reflue;
  • - interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste.

4. Ulteriori prescrizioni generali: al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, individuati sulla base della classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27, non è ammessa:

  • - la realizzazione di edifici di carattere permanente ad eccezione di annessi rurali;
  • - la realizzazione di depositi a cielo aperto di qualunque natura, saranno possibili in presenza di soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o in ipotesi temporanee quali attività di cantiere;
  • - la realizzazione di discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti qualificabili come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06)

5. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

56.4. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione
Compresi quelli urbanistici ed edilizi sono ammessi a condizione che:

  • a) non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di valore naturalistico e ambientale e alle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente), nonché dei valori culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
  • b) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • c) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

3. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

56.5. Le zone di interesse archeologico

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione

  • a) Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione del bene e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
  • b) Gli interventi sulla viabilità antica sono ammessi a condizione che:
    • - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
    • - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale documentale;
    • - sia mantenuto l’assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.
  • c) L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle “Norme comuni per l’inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l’individuazione dei limiti localizzativi per l’installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004”.
  • d) I tracciati delle infrastrutture e gli impianti tecnologici non diversamente localizzabili devono essere sottoposti a specifiche valutazioni di impatto sul paesaggio, onde evitarne/minimizzarne le interferenze visive con il patrimonio archeologico e con il contesto paesaggistico.

3. Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40