Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 44. Aree di verde ambientale: Va

1. Sono le aree libere poste all’interno del territorio urbanizzato o all’interno dei perimetri delle previsioni oggetto di conferenza di copianificazione o facenti parte di aree destinate alla trasformazione edilizia od urbanistica, non interessate da interventi di espansione e/o trasformazione. Le aree di verde ambientale sono rappresentate sulle tavole del PO con apposita campitura e con la sigla Va.

2. Tali aree costituiscono elementi verdi che concorrono alla qualificazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti e, in relazione a specifiche localizzazioni, elementi di connessione tra i tessuti urbani e il territorio rurale.

3. In queste aree è ammessa, salvo quanto diversamente indicato nell’Allegato B - Schede Norma, la realizzazione di aree per attività ludico-sportive, attività agricole complementari alla residenza legate all’autoconsumo, alla socialità ed al tempo libero. È altresì ammesso il mantenimento della viabilità esistente, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, il posizionamento dei sottoservizi.

4. Per gli edifici esistenti sono consentiti in relazione alla classificazione di valore, tutti gli interventi previsti dal Titolo III delle presenti norme.

5. Nelle more della definizione di specifica disciplina edificatoria mediante variante urbanistica, su tali aree, che nella generalità dei casi continuano a svolgere una marginale funzione agricola, si applica la L.R. 65/2014 ai fini della determinazione delle superfici aziendali.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40