Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 43. Territorio urbanizzato suscettibile di trasformazione degli assetti insediativi

1. Il Piano Operativo individua e disciplina le trasformazioni degli assetti insediativi e infrastrutturali ed edilizi del territorio con valenza quinquennale con specifiche schede normative indicate nelle tavole grafiche e disciplinati negli articoli seguenti o nell’Allegato B - Schede Norma, suddivisi in :

  • - ID n. : Interventi Diretti
  • - PUC n. : Progetti Unitari Convenzionati
  • - AT n. : Aree di Trasformazione
  • - RQ n. : Aree di riqualificazione urbanistica
  • - OP n. : Progetto di opera pubblica

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 e disciplinati nell’Allegato B - Schede Norma e valgono esclusivamente i parametri e le prescrizioni ivi riportate. Le indicazioni progettuali riportate nelle schede normative di cui sopra, prevalgono anche sulle categorie di intervento dei fabbricati esistenti schedati all’Allegato A1 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente rurale e all’Allegato A2 - Schedatura del Patrimonio Edilizio esistente urbano delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

3. Nelle schede normative assumono valore vincolante:

  • 1) i parametri prescrittivi indicati: i dati quantitativi (la SE di progetto, l’indice di copertura, l’altezza massima del fronte, la tipologia edilizia e la superficie minima soggetta a cessione gratuita per la realizzazione degli standard, al quantità di edilizia sociale);
  • 2) gli elementi grafici prescrittivi;
  • 3) le prescrizioni progettuali;
  • 4) le prescrizioni della disciplina dei Beni Paesaggistici;
  • 5) le mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse della VAS.

4. Assumo, inoltre, valore vincolante le fattibilità geologiche, sismiche ed idrauliche individuate per ogni intervento di trasformazione.

5. Per i fabbricati esistenti all’interno delle schede normative sono ammessi, nelle more dell’attuazione delle previsioni contenute nelle schede normative, esclusivamente interventi fino al TIPO D, di cui al precedente articolo 25, fatti salvi i minori tipi di intervento previsti dalla classificazione del singolo edificio.

43.1. ID – Area di trasformazione soggetta a intervento diretto

1. Tali zone individuano i lotti liberi dove, in base al Piano Operativo è ammessa l’edificazione di nuove unità edilizie secondo i parametri dimensionali e le tipologie indicate nell’Allegato B - Schede Norma alle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno delle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma.

3. In queste zone le previsioni del Piano Operativo si attuano di norma per intervento diretto.

4. Ciascuna zona soggetta a Intervento Diretto è individuata nelle tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale e nelle tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato con un numero che consente di individuare i parametri urbanistico-edilizi e gli eventuali vincoli tipologici nell’Allegato B - Schede Norma.

5. Nei lotti a destinazione residenziale, individuati nell’Allegato B - Schede Norma, dove non è prescritta la tipologia, non sono ammesse unità abitative inferiori a 60 mq. di Superficie Utile (SU).

6. Qualora il lotto edificabile insista su più proprietà, le superfici edificabili ammesse dal piano sono ripartite fra le singole proprietà in misura proporzionata alle relative superfici fondiarie inserite nel singolo lotto, salvo diversi accordi fra i proprietari. Nei casi in cui la scheda normativa preveda differenti tipologie edilizie è ammessa la presentazione di Permessi di Costruire per singola proprietà.

43.2. PUC – Area di trasformazione soggetta progetto unitario convenzionato

1. Tali zone individuano le aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all’intervento. In queste aree sono individuati lotti liberi dove in base al Piano Operativo è ammessa l’edificazione di nuove unità edilizie secondo i parametri dimensionali e le tipologie indicate nell’apposito elenco Allegato B - Schede Norma alle presenti norme.

2. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno delle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma.

3. In queste zone, per le quali si applica l’articolo 121 della LR 65/2014, le previsioni del Piano Operativo sono sempre subordinate alla stipula di una convenzione, finalizzata alla realizzazione e cessione di opere pubbliche, e secondo le modalità di cui al successivo punto.

4. Ciascuna zona soggetta a Progetto Unitario Convenzionato Intervento è individuata nelle tavole della tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale e nelle tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato con un numero che consente di individuare i parametri dimensionali e gli eventuali vincoli tipologici nell’Allegato B - Schede Norma.

5. Qualora il lotto edificabile insista su più proprietà, le superfici edificabili ammesse dal piano sono ripartite fra le singole proprietà in misura proporzionata alle relative superfici fondiarie inserite nel singolo lotto, salvo diversi accordi fra i proprietari.

6. Nei lotti PUC appositamente perimetrati sulle tavole del Piano Operativo, contestualmente alla presentazione della prima domanda di permesso a costruire, deve essere presentato un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale di tutta l’area che, una volta approvato dalla Giunta Comunale costituirà la base per la convenzione da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale. Nel caso che il lotto edificabile insista su più proprietà, è ammessa la presentazione del primo Permesso a Costruire anche per una singola proprietà, a condizione che vengano eseguite tutte le opere di urbanizzazione previste dagli elaborati di Piano e definite nella convenzione. E’ ammessa comunque la realizzazione anche del solo comparto funzionale corrispondente almeno al 50% dell’intera superficie territoriale.

7. Nella Convenzione dovranno essere contenuti i seguenti elementi fondamentali:

  • a) il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con il computo metrico estimativo e il capitolato speciale delle medesime;
  • b) l’impegno e cessione delle opere e dell’area entro il termine di validità del permesso, con l’assunzione di tutti gli oneri connessi al passaggio di proprietà a favore del Comune;
  • c) polizza fidejussoria a prima richiesta e senza condizioni di importo idoneo a garantire l’adempimento degli obblighi;
  • d) eventuali specifiche misure perequative, finalizzate alla realizzazione opere pubbliche anche all’esterno del perimetro dell’area oggetto di intervento.

8. Per la realizzazione delle opere suddette, il titolare del permesso di costruire avrà diritto allo scomputo degli oneri connessi fino al raggiungimento dell’importo delle opere. Qualora il costo delle suddette opere sia superiore agli oneri del permesso, il titolare avrà comunque l’onere di realizzare l’intera opera.

9. Le opere di urbanizzazione da realizzare sono indicate nelle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma, nei casi in cui la perimetrazione non comprenda tutta l’opera di urbanizzazione primaria, il titolare dovrà realizzare solo quella contenuta all’interno di tale perimetro, è tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere la realizzazione anche di opere esterne al perimetro dell’intervento edilizio convenzionato individuato sulle tavole del Piano Operativo e nelle specifiche schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma.

10. Lo schema progettuale individuato nelle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma, è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto non vincolante in sede di progetto degli interventi, salvo specifiche prescrizioni nelle relative schede.

11. Ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti all’interno del perimetro della scheda normativa, per gli edifici e le aree di pertinenza saranno ammessi gli interventi previsti dallo specifico tessuto insediativo all’interno del quale si inseriscono.

43.3. AT – Area di trasformazione soggetta a piano attuativo

1. Le porzioni di territorio, alle quali il Piano Operativo assegna un ruolo rilevante nei processi di trasformazione, sono articolate in aree di trasformazione disciplinate con apposite schede normative .

2. Ciascuna area di trasformazione classificata AT è individuata nelle tavole della “disciplina del suolo” con apposita perimetrazione e sigla identificativa alla quale corrisponde, nell’Allegato B - Schede Norma, la relativa scheda normativa. Il Piano Operativo, attraverso le schede normative, detta prescrizioni ed indicazioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.

3. La scheda norma delle area di trasformazione è il risultato di una progettazione urbanistica che, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche delle aree oggetto di intervento, mira a completare il disegno dei tessuti edilizi esistenti, considerando in via prioritaria le esigenze di carattere pubblico.

4. Le schede norma classificate con AT_R e perimetrate con apposito segno grafico, prevedono specifiche misure relative alla riqualificazione urbana la cui disciplina è definita al successivo art. 43.5.

5. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno delle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma.

6. Le aree di trasformazione sono costituite da una superficie fondiaria (data dalla superficie del sedime dell'edificio e dal relativo resede di pertinenza) e da una superficie, da cedere gratuitamente al Comune, destinata alla realizzazione della viabilità e dei servizi urbani necessari al soddisfacimento del fabbisogno espresso dalla nuova edificazione e dal fabbisogno pregresso interno ai tessuti circostanti. La quantità e l'ubicazione delle suddette superfici sono stabilite nella corrispondente scheda norma.

7. Le aree di trasformazione si attuano mediante piano attuativo.

8. L’attuazione delle aree di trasformazione per sub-comparti è ammessa solo se espressamente indicato nella scheda norma. In tal caso, la realizzazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie, è ammessa purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento, qualora lo stralcio anche del solo comparto funzionale corrispondente almeno al 50% dell’intera superficie territoriale.

9. Le aree di trasformazione devono rispettare gli elementi prescrittivi contenuti nelle relative Schede. Per le aree di trasformazione AT_R la quota di Superficie Edificabile assegnata dal Piano Operativo potrà essere realizzata solo ed esclusivamente a seguito della demolizione degli edifici esistenti e le aree di sedime dovranno essere rinaturalizzate. Tale rinaturalizzazione è da considerare elemento imprescindibile per l’attuazione ed il completamento della riqualificazione stessa e, pertanto, da eseguirsi prima della ricostruzione dei volumi demoliti.

10. Nei comparti AT e AT_R appositamente perimetrati sulle tavole del Piano Operativo, ai fini della approvazione del piano attuativo, dovrà essere presentato un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale di tutta l’area che costituirà la base per la convenzione da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale.

11. Nella Convenzione dovranno essere contenuti i seguenti elementi fondamentali:

  • a) modalità di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste per il comparto sulla base del progetto esecutivo corredato dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale;
  • b) l’impegno all’esecuzione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione e delle relative aree sulle quali le stesse insistono entro i tempi indicati, con l’assunzione di tutti gli oneri connessi al trasferimento di proprietà a favore del Comune;
  • c) presentazione polizza fidejussoria avente le caratteristiche stabilite nel Regolamento Edilizio comunale di importo idoneo a garantire l’adempimento degli obblighi;
  • d) eventuali specifiche misure perequative, finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche anche all’esterno del perimetro dell’area oggetto di intervento.

12. A seguito della corretta esecuzione delle opere suddette, il titolare del permesso di costruire avrà diritto allo scomputo degli oneri connessi fino al raggiungimento dell’importo delle opere. Qualora il costo delle suddette opere sia superiore agli oneri del permesso, il titolare avrà comunque l’onere di realizzare l’intera opera senza poter vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune. Nel caso che il lotto edificabile insista su più proprietà, è ammessa la presentazione del primo Permesso a Costruire anche per una singola proprietà, a condizione che vengano eseguite tutte le opere di urbanizzazione previste nella scheda norma dell’area di trasformazione (AT e AT_R).

43.4. RQ – Aree di Riqualificazione urbanistica

1. Le aree di riqualificazione urbanistica corrispondono alle zone del tessuto insediativo interessate da edificazione concentrata in stato di abbandono o di sottoutilizzo o di fabbricati incongrui. In queste zone è obbligatorio l’intervento urbanistico preventivo, che si attuerà mediante piani attuativi previsti dalla legge secondo le prescrizioni delle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.

2. Ciascuna area di riqualificazione urbanistica classificata RQ è individuata nelle tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale e nelle tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato con apposita perimetrazione e sigla identificativa alla quale corrisponde nell’Allegato B - Schede Norma la relativa scheda norma. Il Piano Operativo, attraverso le schede norma, detta prescrizioni ed indicazioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.

3. Le schede norma classificate con RQ_R, possono prevedere specifici interventi di riqualificazione urbana la cui disciplina è definita al successivo articolo 43.5.

4. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno della scheda norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.

5. L’indicazione numerica, individua i singoli comparti di recupero RQ, e le schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma definiscono i parametri urbanistici riferiti alle singole aree edificabili, la tipologia edilizia, gli spazi pubblici relativi agli standard urbanistici e le varie prescrizioni.

6. I comparti di recupero RQ devono rispettare gli elementi prescrittivi contenuti nelle relative schede norma. Per i comparti di recupero RQ_R la quota di Superficie Edificabile assegnata dal Piano Operativo potrà essere realizzata solo ed esclusivamente a seguito della demolizione degli edifici esistenti e le aree di sedime dovranno essere rinaturalizzate. Tale rinaturalizzazione è da considerare elemento imprescindibile per l’attuazione ed il completamento della riqualificazione stessa e, pertanto, da eseguirsi prima della ricostruzione dei volumi demoliti.

7. Nei comparti RQ e RQ_R appositamente perimetrati sulle tavole del Piano Operativo, ai fini della approvazione del Piano di Recupero, dovrà essere presentato un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione generale di tutta l’area che costituirà la base per la convenzione da stipularsi fra i titolari della proprietà dell’intera area e l’Amministrazione Comunale.

8. Sugli edifici esistenti all’interno delle aree di riqualificazione urbanistica RQ sono ammessi esclusivamente interventi di TIPO A e di TIPO B. Non sono ammessi interventi di frazionamento delle unità immobiliari ovvero il mutamento della destinazione d’uso esistente. Nei casi in cui siano ricomprese unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale, ivi comprese le residenze dei titolari, gestori o custodi dell’attività, sono ammessi tutti gli interventi consentiti in riferimento alla classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27.

43.5. Interventi di riqualificazione

1. Gli interventi di riqualificazione interessano le aree agricole, i tessuti urbani ed i fabbricati connotati da condizioni di degrado e che, per la localizzazione e le specifiche caratteristiche, costituiscono dei punti di criticità per il paesaggio rurale e di negativa discontinuità del sistema insediativo. Gli interventi di riqualificazione sono pertanto finalizzati a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale sia di parti significative del tessuto urbano che di specifici ambiti rurali, mediante interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione di aree agricole degradate, di riordino urbanistico, di completamento e densificazione degli insediamenti e mediante la costituzione di forti connessioni urbane ed il potenziamento e la qualificazione degli spazi e delle attrezzature della città pubblica.

2. Il presente Piano Operativo promuove gli interventi di riqualificazione urbana e le disciplina mediante l’individuazione con la sigla R di specifiche aree di trasformazione AT e RQ e come rappresentate nell’Allegato B - Schede Norma;
Gli ambiti di riqualificazione urbana sono soggetti alle seguenti condizioni generali:

  • - le destinazioni d’uso devono rispettare la disciplina dei tessuti, destinazioni diverse saranno ammissibili previa variante al Piano Operativo;
  • - gli interventi devono prevedere un incremento, quantitativo e qualitativo, degli spazi e delle attrezzature pubblici o di interesse pubblico;
  • - agli interventi devono essere associati organici progetti di riordino delle aree pertinenziali e di riqualificazione dei margini urbani.

3. Gli interventi saranno attuati attraverso l’utilizzazione dei crediti edilizi, e con le modalità disciplinate dai successivi articoli.

43.5.1 – Trasferimenti consistenze - Decollo e Atterraggio

1. Il trasferimento della Superficie Edificata (SE) è una delle procedure individuate dal Piano Operativo per favorire da un lato la demolizione e/o delocalizzazione di immobili di scarso pregio, incoerenti o degradati e diruti, collocati in contesti impropri, all’esterno del Territorio Urbanizzato, e dall’altro per perseguire ed attuare l’obiettivo di una diffusa ed efficace riqualificazione delle aree degradate e di un’ordinata trasformazione di luoghi di valore strategico per la struttura urbana.

2. Decollo: è rappresentato dall’ambito territoriale composto dagli edifici e relative aree di pertinenza specificatamente elencati al precedente articolo 27.8 comma 1 ai quali è stata attribuita la Classe 8 (E. Inc.). Nei limiti indicati al precedente articolo 27.8 comma 1 è consentito il trasferimento della consistenza ammessa, se legittima, che potrà avvenire esclusivamente negli ambiti specificatamente individuati nel presente Piano Operativo (AT_R e RQ_R ) ed indicati nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.

3. Le aree dove insistono gli edifici di cui al precedente comma sono definite aree di decollo. Queste, affinché possa ritenersi efficace la possibilità di riedificazione e quindi la generazione del credito edilizio, oltre alla totale demolizione della Superficie Edificata (SE) esistente, dovranno essere rinaturalizzate. Tale rinaturalizzazione è da considerarsi elemento imprescindibile per l’attuazione ed il completamento della riqualificazione stessa.

4. Atterraggio: Sono le aree all’interno delle quali è consentita l’utilizzazione della Superficie Edificata (SE) che deriva dalle aree di decollo. Esse sono definite quali aree di trasformazione AT e RQ che riportano la lettera R.

5. La Superficie Edificata (SE) da trasferire è assimilata ai crediti edilizi ed è pertanto commerciabile ai sensi della vigente normativa.

6. I crediti edilizi derivanti dagli immobili di Classe 8 (E.Inc.) sono definiti al precedente articolo 27.8 comma 2, tenendo conto delle schede analitiche di cui all’Allegato E - Immobili ed aree soggette a rigenerazione.

7. L’attuazione degli ambiti qualificati AT_R e RQ_R è soggetta a piano attuativo.

8. Il Comune può con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, disciplinare nel dettaglio ulteriori aspetti e modalità connesse al trasferimento delle attuali consistenze.

43.5.2 – Compensazione urbanistica e credito edilizio

1. La compensazione urbanistica attribuisce, nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo, facoltà edificatorie o permuta di aree ai proprietari di immobili che, a seguito di accordo convenzionale tra il Comune e l’avente titolo, sono interessati da interventi pubblici o di interesse pubblico. La compensazione urbanistica trova una pluralità di applicazioni nelle previsioni individuate dal Piano Operativo, ed in particolare negli interventi di trasformazione urbana di cui alla presente Parte Terza, Titolo V delle presenti norme. La disciplina dei tessuti e le schede norma contenute nell'Allegato B - Schede Norma dettagliano, ove necessario, le procedure e le modalità di applicazione dei meccanismi compensativi.

2. Costituisce una specifica fattispecie della compensazione urbanistica il credito edilizio che è assimilabile alla facoltà edificatoria, come previsto al precedente articolo 43.5.1

3. Le facoltà edificatorie attribuite dal presente Piano Operativo attraverso compensazione urbanistica e il credito edilizio sono assoggettate alle seguenti condizioni:

  • - sono esercitabili solo dall’esterno del territorio urbanizzato verso l'interno del perimetro del territorio urbanizzato e non viceversa e sono sempre possibili qualora abbiano ad oggetto trasferimenti edificatori all’interno del territorio urbanizzato;
  • - sono attuabili solo nelle aree ricomprese negli ambiti nei quali sono previsti specificatamente interventi di riqualificazione urbana, e sono soggetti a piano attuativo.

4. Il Comune potrà, a seguito dell’attivazione di interventi che generano “credito edilizio”, definire un apposito regolamento che monitori i crediti maturati, i quali potranno essere utilizzati anche in modo differito rispetto all’intervento originario.

43.5.3 – Perequazione territoriale e compensazione

1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Essa si applica in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 della LR 65/2014, e costituisce parte contenutistica obbligatoria del P.S.I.M., e si attua attraverso la formalizzazione di accordi tra gli enti locali, nella forma degli accordi procedimentali.

43.5.4 – Registro dei crediti edilizi

1. Il credito edilizio è “una quantità dimensionale” espressa in termini di Superficie Edificata o Edificabile (SE). Esso è riconosciuto dall’Amministrazione Comunale ed attribuito in relazione ad ambiti territoriali ove insistono gli edifici identificati al precedente dall’articolo 27.8 comma 1, ai quali è stata attribuita la Classe 8 (E.Inc.).

2. Il Credito Edilizio è riconosciuto a seguito delle seguenti tipologie di interventi:

  • a) la demolizione delle opere incongrue e l’eliminazione di elementi di degrado;
  • b) la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ed ambientale;
  • c) il riordino della zona agricola.

3. I crediti edilizi possono essere riconosciuti dall’Amministrazione Comunale anche quali compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione gratuita all’Amministrazione dell’area oggetto di vincolo.

4. Può costituire credito edilizio anche la demolizione di altri edifici, diversi da quelli indicati al precedente articolo 27.8 comma 1, ed in particolare quelli ai quali il Piano Operativo attribuisce la Classe 4 (E.S.V.) o la Classe 5 (edifici degradati e diruti) o la Classe 8 (E.Inc.), e la Superficie Edificata (SE) non utilizzata nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione ove specificatamente previsti dalle schede norma di cui Allegato B - Schede Norma. In tali ipotesi, nell’ambito del procedimento di autorizzazione, verrà contestualmente indicata la quantità del credito riconoscibile a seguito dell'integrale demolizione e rinaturalizzazione dell'area interessata dall'edificio. L’Amministrazione Comunale, con variante al Piano Operativo, potrà individuare altre aree di atterraggio o attingere a tale dimensionamento per interventi di trasformazione.

5. Nel Registro dei crediti edilizi sono annotati i seguenti elementi:

  • a) dati identificativi catastali della particella cui afferiscono i Crediti Edilizi;
  • b) quantità e destinazione urbanistica indicativa dei Crediti Edilizi riconosciuti dal Comune alla particella catastale;
  • c) quantità e destinazione urbanistica indicativa dei Crediti Edilizi, connessi ad una particella catastale, acquistati o ceduti;
  • d) estremi degli atti comunali attinenti al riconoscimento dei Crediti Edilizi ovvero degli atti notarili attinenti all’acquisto o alla cessione di Crediti Edilizi;
  • e) volturazioni inerenti le acquisizioni o le cessioni di Crediti Edilizi avvenute nel tempo.

6. L’annotazione dei Crediti Edilizi nel Registro ha pertanto natura certificativa circa lo stato di diritto delle proprietà immobiliari per quanto attiene al credito edilizio sotto il profilo della disciplina urbanistica, fermo restando che i profili civilistici relativi ai contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, sono normati dall’art. 2643 del Codice Civile.

7. I Crediti Edilizi sono liberamente commerciabili. I Crediti Edilizi sono trasferibili da terreni identificati come particelle nel Catasto dei Terreni o nel Catasto Fabbricati ad altri terreni anch’essi identificati come particelle nel medesimo Catasto. Il trasferimento dei crediti edilizi è definito dalle parti interessate ed avviene con atto notarile. L’Amministrazione rilascia il Certificato dei Crediti edilizi, che ne indica la quantità in relazione alla localizzazione ed alla destinazione urbanistica, anche contestualmente al rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica.

8. L’amministrazione Comunale riconosce i Crediti Edilizi trasferiti tra proprietà. I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, sono normati dall’art. 2643 del Codice Civile.

9. Ove non diversamente disposto nell’atto di compravendita della particella catastale cui i Crediti Edilizi sono annotati, il trasferimento della proprietà del terreno include quello della proprietà dei Crediti Edilizi ad esso afferenti. Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che trasferiscano, costituiscano o modifichino i Crediti Edilizi, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno l'obbligo di richiedere al Comune le conseguenti volture da inserire nel Registro dei crediti edilizi. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

10. Le volture devono essere richieste mediante la presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio comunale competente. Alle domande di voltura vanno allegati copia in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento, per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione.

11. La titolarità dei Crediti Edilizi riconosciuti dall’Amministrazione Comunale non è sottoposta ai limiti in merito l’efficacia temporale delle previsioni urbanistiche, e la possibilità di riutilizzazione del credito dovrà essere obbligatoriamente riconosciuta nell’ipotesi di variante al presente strumento di pianificazione urbanistica o di nuovo Piano Operativo.

43.6. OP – Progetto di opera pubblica

1. I Progetti di Opera Pubblica corrispondono a specifiche aree all’interno dei tessuti urbani interessate dalla previsione di opere pubbliche anche preordinate all’esproprio, che per la loro complessità necessitano di una specifica Scheda Norma.

2. Ciascun Progetto di Opera Pubblica classificato OP è individuato nelle tavole QP.RUR – Disciplina dei suoli nel territorio rurale e nelle tavole QP.URB – Disciplina dei suoli nel territorio urbanizzato con apposita perimetrazione e sigla identificativa alla quale corrisponde nell’Allegato B - Schede Norma la relativa scheda norma.

3. Attraverso le schede norma il Piano Operativo detta prescrizioni ed indicazioni finalizzate a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.

3. Le destinazioni d’uso sono quelle indicate all’interno delle schede di cui all’Allegato B - Schede Norma e comunque sempre destinate per attrezzature di servizio pubbliche.

4. Gli interventi previsti nelle schede di cui all’Allegato B - Schede Norma sono sempre soggette a progetto di opera pubblica.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40