Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 39. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’articolo 64 comma 1 lettera d) della L.R. 65/2014

39.1. Aree estrattive – AE

1. Sono le aree estrattive destinate all’escavazione dei materiali dal sottosuolo mediante la coltivazione dei giacimenti, disciplinate al successivo articolo 75 delle presenti norme.

39.2. Aree di discarica – AD

1. Nelle tavole del Piano Operativo, con apposita simbologia, è individuata l’area di discarica di Molinuccio che ha garantito il conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Barberino di Mugello fino ad ottobre 1997, anno di cessazione dell’attività.

2. All’interno dell’area di discarica sono presenti infrastrutture ed impianti tecnologici destinati alla gestione del periodo successivo alla cessazione attività.

3. In tale ambito sono consentite le attività di manutenzione del sito ed il deposito temporaneo di attrezzature finalizzate alla raccolta degli scarti delle potature e degli sfalci direttamente realizzati dall’Amministrazione Comunale che dovranno essere successivamente destinati agli specifici impianti di smaltimento.

39.3. Aree produttive-artigianali esistenti in zona agricola – TPS.E

1. Con TPS.E vengono indicate le aree del territorio rurale occupate da insediamenti produttivi-artigianali. Il Piano Operativo per i fabbricati presenti in tali aree persegue la possibilità di ampliamenti funzionali alle aziende. La presente disciplina vale anche per le aree ed i fabbricati con destinazione produttiva-artigianale non individuati ma presenti nel territorio rurale.

2. Nei fabbricati e nelle relative pertinenze delle aree TPS.E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - artigianale e industriale, artigianale di servizio alla residenza
  • - direzionale e di servizio
  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
  • - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività

3. Nelle aree TPS.E sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino al TIPO F, di cui al precedente articolo 26, compatibilmente con la classificazione di cui al precedente articolo 27;
  • - interventi una tantum di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, con un incremento massimo del 20% della superficie edificata (SE) esistente alla data di adozione del Piano Operativo. Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 149 della LR 65/2014.

4. Negli interventi di TIPO F e di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40