Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 30. Articolazione del territorio rurale

1. Nell’ambito del territorio rurale il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Il Piano Operativo dettaglia la seguente articolazione del territorio rurale:

  • a) nuclei storici;
  • b) nuclei rurali;
  • c) ambiti periurbani;
  • d) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici.

3. Il Piano Operativo, nel territorio rurale, persegue i seguenti obiettivi generali:

  • - la stabilità e la sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;
  • - il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo politiche colturali che non accentuino l’erosione e con il sostegno all’agricoltura biodinamica;
  • - la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di alterazioni negative delle strutture idrogeomorfologiche e il recupero delle criticità presenti;
  • - la protezione degli elementi geomorfologici, quali i crinali montani e collinari, le aree di margine e i bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale;
  • - il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino.
  • - il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;
  • - il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;
  • - la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat;
  • - la strutturazione delle reti ecologiche.

30.1. Nuclei storici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei storici:

  • 1. Bovecchio
  • 2. Castello di Barberino di Mugello
  • 3. Cirignano
  • 4. Le Maschere
  • 5. Mangona

2. Nei nuclei storici di cui al comma 1 sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziali
  • - turistico ricettive
  • - commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato
  • - direzionali e di servizio
  • - artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • - pubbliche o di interesse pubblico.
  • - centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi
  • - agricole limitatamente all’agriturismo e turismo rurale, alle attività integrative commerciali, artigianali e mestieri tradizionali purché compatibili con il contesto insediativo ed ambientale.

3. All’interno del perimetro dei nuclei storici sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalla classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27.

4. Gli interventi di trasformazione devono rispettare la morfologia insediativa originaria e i tipi edilizi di interesse storico, architettonico ed ambientale che caratterizza l’edificato di cui ai precedenti articoli 27.1 e 27.2.

5. Gli interventi urbanistico-edilizi interni ai nuclei storici devono assicurare la tutela paesaggistica e, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria e di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie storiche e alle formazioni lineari arboree e arbustive;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche sia dai tracciati accessibili al pubblico che dai nuclei storici;
  • - non concorrano alla formazione di fronti urbani continui, se non coerenti alle morfologie insediative presenti.

6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all’attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricettiva, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi garantendo il ripristino dei luoghi al cessare dell’uso.

30.2. Nuclei rurali

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei rurali:

  • 1. Bilancino
  • 2. Camoggiano
  • 3. Cornocchio
  • 4. Montecuccoli
  • 5. Montebuiano
  • 6. Quaranta

2. Nei nuclei rurali di cui al comma 1 sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziali
  • - turistico ricettive
  • - commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato
  • - direzionali e di servizio
  • - artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • - pubbliche o di interesse pubblico.
  • - centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi
  • - agricole limitatamente all’agriturismo e turismo rurale, alle attività integrative commerciali, artigianali e mestieri tradizionali purché compatibili con il contesto insediativo ed ambientale

3. All’interno del perimetro dei nuclei rurali sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalla classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27.

4. Gli interventi di trasformazione devono rispettare la morfologia insediativa originaria e i tipi edilizi di interesse storico, architettonico ed ambientale che caratterizza l’edificato di cui ai precedenti articoli 27.1 e 27.2.

30.3. Ambiti periurbani

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti periurbani quali aree limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d’acqua e insediamento.

2. Il Piano Operativo persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale.

3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al seguente comma in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, garantendo il ruolo di connessione ecologica e fruizione tra il territorio urbanizzato e quello rurale

4. Negli ambiti periurbani sono ammesse forme di utilizzazione utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:

  • a) orti sociali e agricoltura multifunzionale, anche a carattere amatoriale;
  • b) aree verdi, con funzioni ambientali, formali e ricreative a prevalente carattere estensivo;
  • c) sistemi di fruizione lenta del territorio.

5. Ai fini della definizione degli interventi consentiti negli ambiti periurbani si rimanda al successivo articolo 38.

30.4. Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti di pertinenza paesaggistica dei nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei seguenti nuclei storici di cui costituiscono il contesto:

  • 1. Bovecchio
  • 2. Castello di Barberino di Mugello
  • 3. Cirignano
  • 4. Le Maschere
  • 5. Mangona

2. All’interno di questi ambiti non è consentita la nuova edificazione ad eccezione di:

  • a) i manufatti aziendali di cui al successivo articolo 33;
  • b) gli annessi per il ricovero dei cavalli per finalità amatoriali di cui all’articolo 34.3 quando sia dimostrata l’impossibilità di altra localizzazione;
  • c) degli impianti tecnologici di pubblica utilità.

3. Per tutti gli interventi all’interno dei presenti ambiti valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • a) dovrà essere garantita la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia locale;
  • b) dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • c) dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • d) dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei storici e le relative opere di arredo;
  • e) dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline dell’insediamento storico;
  • f) è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico;
  • g) dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • h) dovranno essere mantenuti i coni visivi di intervisibilità del nucleo storico (fondali, panorami e skylines);
  • i) dovranno essere mitigati gli effetti di frattura sul paesaggio indotti dagli interventi infrastrutturali;
  • j) le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • k) dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • l) le nuove aree di sosta e parcheggio, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso il centro e il nucleo storico e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40