Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27. Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore storico – architettonico e ambientale e modalità generali di intervento edilizio-urbanistico

1. La presente normativa disciplina gli interventi ammissibili sul Patrimonio Edilizio Esistente - P.E.E. secondo la normativa vigente ed in particolare si pone come finalità primaria il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio al fine di conseguire, in coerenza con quanto definito dal PSIM, i seguenti obiettivi:

  • a) la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, cromatici e decorativi dell’edificato storico, assicurando la coerenza e la compatibilità dei nuovi interventi anche nelle soluzioni formali, nei materiali, nelle finiture e nelle cromie esterne, mantenendo, soprattutto nel territorio rurale, le relazioni spaziali, funzionali e percettive tra insediamento e paesaggio storicamente strutturato;
  • b) il mantenimento, in presenza di resedi storicizzati, dell’unitarietà percettiva delle aree pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione fisica (delimitazioni strutturali, ecc.) e visuale (pavimentazioni non omogenee, ecc.), ovvero evitando l’introduzione di elementi di finitura e di arredo che contrastino con la leggibilità dell’insieme, preservando, di contro, le opere complementari che concorrono a definire il carattere identitario del luogo (percorsi, serre, limonaie, fontane, muri, aiole, giardini, ecc.);
  • c) disciplinare le aree pertinenziali, soprattutto nel territorio rurale, per integrare nel paesaggio i garages, le tettoie, le recinzioni, le schermature, la viabilità di servizio, gli equipaggiamenti vegetali e, se del caso, le piscine, garantendo il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano i vari contesti paesaggistici;
  • d) il mantenimento, negli interventi relativi a edifici e/o complessi edilizi appartenenti a un sistema storicamente consolidato, del rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, anche conservando i caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema ed evitando demolizioni con conseguenti accorpamenti di volumi che ne comportino la destrutturazione;
  • e) la definizione degli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità dei locali interrati o seminterrati evitando sbancamenti di terreno che alterino la tipologia dell’edificio, la corografia dei luoghi e l’aumento dei piani visibili dell’edificio, pure in assenza di un innalzamento della quota assoluta;
  • f) assicurare la compatibilità tra le modalità di riuso del patrimonio insediativo e la tipologia edilizia degli edifici di valore storico, evitando che la monofunzionalizzazione turistica di edifici e aggregati comporti la privatizzazione di luoghi pubblici o di fruizione pubblica del paesaggio;
  • g) la promozione di tutti quegli interventi tendenti alla piena utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche con cambi delle destinazioni d'uso.

2. Gli edifici esistenti presenti al 1940, ai fini della loro trasformabilità, sono classificati nel modo seguente:

  • - Classe 1 - Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.)
  • - Classe 2 - Edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.Va.)
  • - Classe 3 - Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.)
  • - Classe 4 - Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.)
  • - Classe 5 - Edifici degradati e diruti

3. Gli edifici successivi al 1940, ai fini della loro trasformabilità, sono classificati nel modo seguente:

  • - Classe 6 - Edifici di interesse architettonico ed ambientale (E.I.A.)
  • - Classe 7 - Edifici coerenti (E.Co.)
  • - Classe 8 - Edifici incoerenti (E.Inc.)

4. Gli edifici ed i complessi edilizi di cui ai commi 2 e 3 sono censiti nell’Allegato A1 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente rurale e nell’Allegato A2 - Schedatura del Patrimonio Edilizio esistente urbano delle presenti norme e sono individuati nel SIT del Comune di Barberino di Mugello.

27.1. Classe 1 - Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.)

1. Tra tali immobili sono inclusi gli edifici, i complessi edilizi e le zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, per valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica ed aggregazione.

2. Tale classificazione comprende gli immobili dichiarati di interesse storico-architettonico o artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e s.m.i. ove esiste il vincolo specifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

3. Comprende, inoltre, gli immobili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e di altre persone giuridiche, nonché proprietà di Enti ecclesiastici e di Enti o Istituti legalmente riconosciuti, purché costruiti da oltre 70 anni.

4. Comprende, infine, gli immobili o complessi edilizi di speciale interesse ovvero quelli che, pur non essendo dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi di legge, presentino le stesse caratteristiche di pregio storico-architettonico ed ambientale che per qualità e valore storico-architettonico sono assimilabili a quelli vincolati di cui al comma 2.

5. Le disposizioni generali di cui al presente articolo, dovranno tener conto delle "qualità" architettoniche dell'immobile e pertanto dovranno attuarsi con particolari precauzioni. Le destinazioni d'uso dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici. Nel caso di interventi parziali sull’edificio questi dovranno garantire l’omogeneità d’insieme e il più elevato grado di qualità comprensiva della salvaguardia della totalità dell’esterno.

6. Sugli immobili o complessi edilizi in Classe 1 (E.R.V.) sono consentiti i seguenti interventi edilizi di cui al precedente articolo 25:

  • a) TIPO A
  • b) TIPO B
  • c) TIPO C

Fatte salve eventuali limitazioni regolamentanti i tessuti o il territorio rurale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’articolo 28.3, comma 1, lettere a) e b), a condizione che sia garantita la tutela degli elementi di pregio e delle caratteristiche storiche, artistiche, e architettoniche dell’edificio, delle aree di pertinenza e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono e a condizione che sia comunque garantito, a seguito dell’intervento, un indice di copertura inferiore al 30% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

7. Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli organismi edilizi nonché nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e decorativi degli edifici.

8. Gli interventi ammessi su tali edifici, riconducibili al TIPO C (qualora interessanti il bene nel suo complesso) sono soggetti alla acquisizione del parere della Commissione Istruttoria interna, da richiedersi in via preliminare alla presentazione della pratica edilizia. Qualora l’intervento interessi un bene vincolato tale parere non è richiesto occorrente l’autorizzazione delle autorità competente alla tutela del bene.

27.2. Classe 2 - Edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.Va.)

1. Corrispondono agli edifici che per conservazione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di insediamento e per criteri di inserimento nel tessuto urbano o nel territorio agricolo si definiscono come componenti integranti della morfologia urbana e territoriale

2. Tale classificazione comprende gli immobili o complessi edilizi che, pur non presentando caratteristiche di pregio architettonico, storico ed ambientale pari agli immobili o complessi edilizi di speciale interesse di cui all’articolo 27.1, costituiscono sul territorio testimonianza di eventi storici, di forme tipologiche di aggregazione sociale, economica e produttiva, documento di tecniche costruttive, di uso di materiali e di tipologie funzionali particolari del territorio comunale o siano elementi caratteristici o caratterizzanti l'architettura del paesaggio.

3. Comprende, inoltre, gli immobili o complessi edilizi di valore simili ai precedenti, con alcuni elementi tipologici alterati nel tempo ma con impianti architettonici ancora integri nella loro generalità.

4. Per tali edifici, le esigenze per la conservazione costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che tuttavia possono prevedere qualche grado di rinnovamento e/o adeguamento alle esigenze dell'uso.

5. Sugli immobili o complessi edilizi in Classe 2 (E.Va.) sono consentiti unicamente i seguenti interventi edilizi di cui al precedente articolo 25:

  • a) TIPO A
  • b) TIPO B
  • c) TIPO C
  • d) TIPO D1
  • e) TIPO I solo in riferimento a porzioni riconducibili a superfetazioni o relativi a manufatti secondari privi di valore al fine di ripristinare l’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio e delle aree di pertinenza.

E’ consentito l’inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’edificio.

6. Fatte salve eventuali limitazioni regolamentanti i tessuti o il territorio rurale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’articolo 28.3, comma 1, lettere a), b) e c), nonché di cui al comma 3, lettera a), a condizione che sia garantita la tutela degli elementi di pregio e delle caratteristiche storiche, artistiche, e architettoniche dell’edificio, delle aree di pertinenza e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono e a condizione che sia comunque garantito, a seguito dell’intervento, un indice di copertura inferiore al 30% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

7. Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli organismi edilizi nonché nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e decorativi degli edifici.

8. Gli interventi ammessi riconducibili al TIPO C, TIPO D1 (qualora riguardanti l’edificio nel suo complesso o opere inerenti le aree esterne) ed I sono soggetti alla acquisizione del parere della Commissione Istruttoria interna, parere che potrà essere acquisito anche preliminarmente alla presentazione del progetto.

9. Le unità immobiliari ricavabili dall’eventuale frazionamento della proprietà e le destinazioni d'uso ammesse, dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici e comunque con quanto eventualmente previsto nei singoli tessuti urbani e nel rurale.

10. Dovrà essere posta particolare attenzione all’installazione di elementi tecnologici esterni all’edificio quali caldaie, canne fumarie, macchine per il condizionamento, ecc, privilegiando l’installazione su prospetti secondari non visibili dalla viabilità pubblica.

11. Nelle aree di pertinenza non è prevista l'edificazione di nuove costruzioni salvo quanto indicato al precedente comma 6. È ammessa la demolizione di volumi secondari privi di valore architettonico e la loro contestuale ricostruzione a parità di volume edificabile complessivo esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio principale, anche con diversa sagoma e area di sedime, purché in forme, materiali e tipologie edilizie in armonia con il carattere delle volumetrie esistenti, dell’ambiente circostante e senza comportare alterazioni del tessuto urbano di riferimento.

12. I colori delle tinteggiature esterne, in assenza di un piano del colore, dovranno essere riferiti allo stato originale o ai colori tradizionali dell’edilizia storica e dovranno essere dichiarati nella relazione tecnica di accompagnamento alla relativa pratica urbanistica/edilizia.

13. E’ ammessa la deroga alle vigenti disposizioni igienico sanitarie in materia di altezze minime dei vani e dei rapporti aereo-illuminanti purché siano conservati o riprodotti le forme ed i caratteri tipici e originari degli edifici.

14. Sono escluse dalla deroga di cui al comma precedente le altezze minime dei vani sottotetto.

27.3. Classe 3 - Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.)

1. Corrispondono ad edifici che mantengono caratteri tipologici ed architettonici significativi del contesto rurale ed urbano nel quale si inseriscono correttamente e sono in relazione armonica con le loro pertinenze esterne. In essi sono riconoscibili elementi costruttivi e decorativi che per caratteristiche costruttive, tipologiche, insediative ed ambientali sono da tutelare e preservare per le parti significative.

2. Su tali immobili o complessi edilizi in Classe 3 (E.E.V.) sono consentiti unicamente i seguenti interventi edilizi di cui al precedente articolo 25:

  • a) TIPO A
  • b) TIPO B
  • c) TIPO C
  • d) TIPO D1
  • e) TIPO D2
  • f) TIPO H purché compatibili con gli elementi di pregio oggetto di tutela
  • g) TIPO I solo in riferimento a porzioni riconducibili a superfetazioni o relativi a manufatti secondari privi di valore al fine di ripristinare l’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio e delle aree di pertinenza.

E’ consentito l’inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con gli elementi oggetto di tutela. E’ consentito l’adeguamento o l’apertura di nuove aperture finestrate purché in coerenza con le dimensioni e l'allineamento delle aperture esistenti e nel rispetto delle caratteristiche compositive delle facciate principali oggetto di tutela.

3. Fatte salve eventuali limitazioni regolamentanti i tessuti o il territorio rurale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’articolo 28.3, commi 1 e 3, a condizione che sia garantita la tutela degli elementi di pregio e delle caratteristiche storiche, artistiche, e architettoniche dell’edificio, delle aree di pertinenza e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono e a condizione che sia comunque garantito, a seguito dell’intervento, un indice di copertura inferiore al 30% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

4. Per i fabbricati ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all’articolo 2 della LR 3/2017 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici”.

27.4. Classe 4 - Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.S.V.)

1. Corrispondono agli edifici che presentano superfetazioni e/o alterazioni che ne hanno modificato l’impianto ed il riconoscimento di una tipologia tradizionale del contesto rurale ed urbano o edifici dismessi e/o inutilizzati e senza coerenza architettonica con il contesto.

2. Su tali immobili o complessi edilizi in Classe 4 (E.S.V.) sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’articolo 25 e dall’articolo 26 delle presenti norme e quanto previsto dalla zona omogenea di appartenenza. Sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’art. 28.3 nel rispetto dell’indice di copertura previsto dalla norma di zona di appartenenza degli immobili o complessi edilizi in Classe 4 (E.S.V.).

3. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni della zona omogenea di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l’intervento ricade.

4. Per i fabbricati in Classe 4 (E.S.V.) ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 3/2017 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici”.

5. In caso di interventi edilizi di TIPO F interessanti edifici o complessi posti nel territorio rurale, la demolizione e ricostruzione, con eventuale cambio di destinazione d’uso, è ammessa qualora l’ingombro planimetrico rientri all’interno dell’area di pertinenza, come definita al successivo articolo 36.1. In ogni caso la ricostruzione non potrà avvenire a distanza superiore a 50 ml dal punto più vicino dei fabbricati esistenti, ivi compresi quelli oggetti di demolizione.

6. Gli immobili classificati in Classe 4 (E.S.V.), potranno essere inseriti – con atto avente valore di variante al PO nei programmi di rigenerazione urbana, anche nelle more della variante che potrà individuare aree di rigenerazione atte ad accogliere la consistenza di detti edifici, i medesimi potranno essere demoliti, e alle condizioni stabilite al successivo articolo 43.5.2 delle presenti norme costituire i crediti edilizi.

27.5. Classe 5 - Edifici degradati e diruti

1. Sono edifici o le porzioni di edifici ridotti a ruderi e la cui presenza costituisce elemento accertato di degrado fisico ed ambientale.

2. Su tali immobili o complessi edilizi aventi Classe 5 (Edifici degradati e diruti) sono ammessi gli interventi sino al TIPO F, di cui al precedente articolo 26, salvo diversa regolamentazione contenuta nei tessuti o nel territorio rurale. La ricostruzione dovrà avvenire, secondo i parametri urbanistici preesistenti e con le caratteristiche architettoniche originarie desunte da apposita documentazione storica o attraverso una verifica dimensionale. La ricostruzione, dovrà avvenire ricomponendo la sagoma dell’edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, quali l’impostazione delle fondazioni, le murature perimetrali, le strutture orizzontali e le strutture della copertura, o dalla documentazione relativa al fabbricato che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente. Ove siano presenti le sole impostazioni delle fondazioni, la ricostruzione dovrà uniformarsi alle caratteristiche tipologiche e costruttive (articolazioni planivolumetriche, altezze, numero dei piani, finiture esterne) tipiche del patrimonio edilizio esistente nell’intorno se presente.

3. La documentazione da presentare, redatta da un tecnico abilitato, e necessaria alla valutazione della consistenza dell’edificio degradato dovrà contenere:

  • a) planimetria catastale attuale e storica, qualora esistente;
  • b) estratto di CTR regionale in scala 1:2.000 o 1:10.000 con individuazione del bene;
  • c) estratto della tavola del Piano Operativo con individuazione dell’immobile;
  • d) scheda del censimento del P.E.E., qualora predisposta;
  • e) rilievo dello stato attuale (piante, prospetti, sezioni, copertura) con evidenziato lo stato di conservazione, le parti crollate, i materiali e la destinazione funzionale originaria;
  • f) documentazione fotografica dettagliata;
  • g) relazione storica morfologica contenente tutta la documentazione storica reperibile sull’immobile (disegni, fotografie, rilievi, planimetrie).

4. In caso di interventi edilizi relativi ad edifici o complessi posti nel territorio rurale, la demolizione e ricostruzione, con eventuale cambio di destinazione d’uso, è ammessa qualora l’ingombro planimetrico rientri all’interno dell’area di pertinenza, come definita al successivo articolo 36.1. In ogni caso la ricostruzione non potrà avvenire a distanza superiore a 50 ml dal punto più vicino dei fabbricati esistenti, ivi compresi quelli oggetto di demolizione, salvo che una maggiore distanza derivi o si imponga da accertate condizioni di pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata o comunque cartografate all’interno degli elaborati del PAI, o nei casi in cui l’edificio ricada in zone speciali di cui al successivo articolo 50. In tali ipotesi le maggiori distanze di ricostruzione, che comunque non possono interessare aree esterne all’ambito di pertinenza, debbono acquisire il parere della Commissione Istruttoria interna.

5. La pratica dovrà essere corredata da quanto indicato al precedente comma 3.

27.6. Classe 6 - Edifici di interesse architettonico ed ambientale (E.I.A.)

1. Sono gli edifici realizzati dopo il 1940 che, seppur recenti, denotano una propria identità architettonica tale da non alterare il contesto urbano e/o ambientale in cui si inseriscono.

2. Per tali edifici, le esigenze per la conservazione della specifica identità architettonica costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che tuttavia possono prevedere qualche grado di rinnovamento e/o adeguamento alle esigenze dell'uso.

3. Sugli immobili o complessi edilizi in Classe 6 (E.I.A.) sono consentite unicamente le seguenti categorie d’intervento di cui al precedente articolo 25:

  • a) TIPO A
  • b) TIPO B
  • c) TIPO C
  • d) TIPO D1
  • e) TIPO I solo in riferimento a porzioni riconducibili a superfetazioni o relativi a manufatti secondari privi di valore al fine di ripristinare l’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio e delle aree di pertinenza.

E’ consentito l’inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’edificio.

4. Fatte salve eventuali limitazioni regolamentanti i tessuti o il territorio rurale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’articolo 28.3, comma 1, lettere a), b) e c), nonché di cui al comma 3, lettera a), a condizione che sia garantita la tutela degli elementi di pregio architettonico che caratterizzano l’edificio, delle aree di pertinenza e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono e a condizione che sia comunque garantito, a seguito dell’intervento, un indice di copertura inferiore al 30% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

5. Gli interventi ammessi riconducibili al tipo C e D (qualora riguardanti l’edificio nel suo complesso o opere inerenti le aree esterne) e quelli di tipo I sono soggetti alla acquisizione del parere della Commissione Istruttoria interna, parere che potrà essere acquisito anche preliminarmente alla presentazione del progetto.

6. Le unità immobiliari ricavabili dall’eventuale frazionamento della proprietà e le destinazioni d'uso ammesse, dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici e comunque con quanto eventualmente previsto nelle singole sottozone del territorio urbano e rurale.

7. Dovrà essere posta particolare attenzione all’uso di elementi tecnologici esterni all’edificio quali caldaie, canne fumarie, macchine per il condizionamento, ecc.

8. Nelle aree di pertinenza non è prevista l'edificazione di nuove costruzioni salvo quanto indicato al precedente comma 4. È ammessa la demolizione di volumi secondari privi di valore architettonico e la loro contestuale ricostruzione a parità di volume edificabile complessivo esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio principale, anche con diversa sagoma e area di sedime, purché in forme, materiali e tipologie edilizie in armonia con il carattere delle volumetrie esistenti, dell’ambiente circostante e senza comportare alterazioni del tessuto urbano di riferimento.

9. I colori delle tinteggiature esterne, in assenza di un piano del colore, dovranno essere riferiti allo stato originale o ai colori tradizionali dell’edilizia storica e dovranno essere dichiarati nella relazione tecnica di accompagnamento alla relativa pratica urbanistica/edilizia

10. E’ ammessa la deroga alle vigenti disposizioni igienico sanitarie in materia di altezze minime dei vani e dei rapporti aereo-illuminanti purché siano conservati o riprodotti le forme ed i caratteri tipici e originari degli edifici.

11. Sono escluse alla deroga in materia di altezze minime dei vani sottotetto.

27.7. Classe 7 - Edifici coerenti (E.Co.)

1. Sono gli edifici realizzati dopo il 1940, che seppur costruiti in un contesto storico differente e che hanno seguito nuovi canoni di progettazione architettonica e che si armonizzano nel contesto urbanistico esistente ancorché precedente all’epoca della loro realizzazione.

2. Su tali immobili o complessi edilizi in Classe 7 (E.Co.) sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. 25 delle presenti norme e quanto previsto dalla zona omogenea di appartenenza. Sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’art. 28.3 nel rispetto dell’indice di copertura previsto dalla norma di zona di appartenenza degli immobili o complessi edilizi.

3. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni della zona omogenea di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l’intervento ricade.

4. Per i fabbricati in Classe 7 (E.Co.) ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 3/2017 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici”.

27.8. Classe 8 - Edifici incoerenti (E.Inc.)

1. Sono gli edifici realizzati dopo il 1940 che si inseriscono in contesti di valore paesaggistico ed ambientale in maniera incongrua rompendone la continuità tipologica. Il Piano Operativo individua con specifica classificazione gli edifici e i manufatti incoerenti in territorio rurale e con apposita schedatura, definita nell’Allegato E - Immobili ed aree soggette a rigenerazione, quei manufatti ed edifici che possono concorrere, quali crediti edilizi, ad attuare interventi di riqualificazione secondo quanto previsto al successivo articolo 43.5.

2. Nella seguente tabella, in considerazione di quanto indicato all’Allegato E - Immobili ed aree soggette a rigenerazione, sono indicati edifici e manufatti la cui demolizione comporta l’ottenimento di crediti edilizi.

N. N. scheda PO N. edificio PO Località Riferimenti Catastali Uso in atto * Quantificazione del credito riconoscibile (mq di SE)
Foglio Particella
1 162 2003 Polveraia 29 148 Stalla 635
2 651 1126 Mangona 40 116 Deposito agricolo 78
3 762 3138 Camponeto 43 129 Deposito agricolo 28
4 656 3222 Le Fontaniche 46 286 Stalla 824
3222
5 186 2011
2014
Viapiana 45 234 Stalla 110
6 138 2151 Puliana 52 407 Stalla 122
7 687 3174 Il Bello di Vetta 68 123 Deposito agricolo 52
8 400 2694
2696
C. Trotoli 119 179, 187 Stalla 408
9 436 2750 Mulinuzzo 121 151 Stalla 767
10 391 2503
2504
Caselle 93 222, 249 Stalla, deposito agricolo 196
11 185 1995 Tagliacante 45 176 Stalla, deposito agricolo 104
12 615 2878 C. Fornaci 31 18 parz. Stalla 144
13 64 1992 Pietrato 30 58 Stalla, deposito agricolo 181
14 239 3227 Villanova 112 36 Stalla 107
15 371 3228 Le Panche 136 169 Stalla, deposito agricolo 84
16 413 3231 Alteto 77 258, 259 Tettoia, deposito agricolo 26
17 270 3240 Moriano di Sotto 110 313 Stalla 114
18 326 3237 I Monti 127 319 Annesso agricolo 49
19 552 3241 Casanuova 98 281 Tettoia, deposito agricolo 39
20 105 2183 Fattoria Cirignano 64 307 Stalla 230
TOTALE MQ di SE di credito riconoscibile 4.298

* L’uso, desumibile dalla documentazione fotografica e dal sopralluogo effettuato, rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo senza che ciò costituisca legittimazione alcuna.

3. In relazione a tali edifici, salvo quanto indicato al successivo comma 5, è ammessa la loro sola demolizione come possibilità di ricostruzione secondo i parametri urbanistici indicati, previa verifica della legittimità della consistenza esistente.

4. La documentazione da presentare, redatta da un tecnico abilitato, e necessaria alla valutazione della consistenza dell’edificio degradato dovrà contenere:

  • h) planimetria catastale attuale e storica, qualora esistente;
  • i) estratto di CTR regionale in scala 1:2.000 o 1:10.000 con individuazione del bene;
  • j) estratto della tavola del Piano Operativo con individuazione dell’immobile;
  • k) scheda del censimento del P.E.E., qualora predisposta;
  • l) rilievo dello stato attuale (piante, prospetti, sezioni, copertura) con evidenziato lo stato di conservazione, i materiali e la destinazione funzionale originaria;
  • m) documentazione fotografica dettagliata.
  • n) relazione contenente tutta la documentazione reperibile sull’immobile (disegni, fotografie, rilievi, planimetrie).

5. Per gli edifici elencati nella tabella di cui al precedente comma 2 sono ammessi esclusivamente, in alternativa a quanto indicato nei precedenti commi interventi fino al TIPO B di cui al precedente articolo 25, senza cambio di destinazione d’uso. Qualora tali edifici siano ricompresi nel patrimonio di aziende agricole, potranno essere oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione anche senza il rispetto della sagoma e sempre che non mutino la loro destinazione agricola. Nell’ipotesi che venga presentato un PAPMAA volto alla realizzazione di nuovi edifici agricoli, tale consistenza dovrà previamente essere riutilizzata e riconvertita.

6. Per tutti gli altri edifici o complessi edilizi in Classe 8 (E.Inc.) e non indicati nella tabella di cui al precedente comma 2 sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli articoli 25, 26 e 28.3 delle presenti norme salvo quanto previsto dal tessuto di appartenenza o dalla disciplina del territorio rurale e nel rispetto dell’indice di copertura previsto.

7. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni del tessuto di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l’intervento ricade.

8. Per i fabbricati in Classe 8 (E.Inc.), non indicati nella tabella di cui al precedente comma 2, ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all’articolo 2 della LR 3/2017 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici”.

9. In caso di interventi edilizi di TIPO F interessanti edifici o complessi posti nel territorio rurale e non indicati nella tabella di cui al precedente comma 2, la demolizione e ricostruzione, con eventuale cambio di destinazione d’uso, è ammessa qualora l’ingombro planimetrico rientri all’interno dell’area di pertinenza, come definita al successivo articolo 36.1. In ogni caso la ricostruzione non potrà avvenire a distanza superiore a 50 ml dal punto più vicino dei fabbricati esistenti, ivi compresi quelli oggetto di demolizione, salvo che una maggiore distanza derivi o si imponga da accertate condizioni di pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata o comunque cartografate all’interno degli elaborati del PAI, o nei casi in cui l’edificio ricada in zone speciali di cui al successivo articolo 50. In tali ipotesi le maggiori distanze di ricostruzione, che comunque non possono interessare aree esterne all’ambito di pertinenza, debbono acquisire il parere della Commissione Istruttoria interna, parere che potrà essere acquisito anche preliminarmente alla presentazione del progetto.

10. Gli immobili classificati in Classe 8 (E.Inc.) e non indicati nella tabella di cui al precedente comma 2, potranno essere inseriti – con atto avente valore di variante al PO in futuri programmi di rigenerazione urbana, anche nelle more della variante che potrà individuare aree di rigenerazione atte ad accogliere la consistenza di detti edifici, i medesimi potranno essere demoliti, e alle condizioni stabilite al successivo articolo 43.5.4, costituire i crediti edilizi.

27.9. Classe 9 - Edifici non schedati

1. Sono gli edifici per i quali non è stata redatta apposita scheda ma non è escluso che possono essere meritevoli di tutela. Gli interventi ammessi sono subordinati alla classificazione degli edifici che verrà attribuita a seguito della redazione dell’apposita scheda predisposta secondo quanto previsto al successivo comma 8, al momento della richiesta d’intervento.

2. La classificazione di uno o più edifici non schedati può essere proposta dalla proprietà, attraverso formale istanza, con la presentazione di apposita documentazione costituita dalla scheda conoscitiva redatta secondo la metodologia già usata per le schede allegate alle presenti norme.

3. Per gli edifici non schedati, la proposta di classificazione è soggetta alla verifica dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia comunale, che può chiedere in merito il parere consultivo della Commissione del Paesaggio.

4. In qualunque momento, è facoltà dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia provvedere alla classificazione, con le modalità di cui al comma precedente.

5. La classificazione definitiva, su proposta dell’Ufficio Urbanistica, è approvata con deliberazione della Giunta Municipale. In caso di variante al Piano Operativo sarà disposto l’aggiornamento del quadro conoscitivo.

6. Gli interventi ammessi su tali edifici sono individuati sulla base della definizione della classificazione dell’immobile.

7. Per gli edifici del presente articolo, nelle more della determinazione della corretta classificazione, sono sempre ammessi interventi manutentivi fino al TIPO C, di cui al precedente articolo 25, senza cambio della destinazione d’uso.

8. La scheda degli edifici dovrà contenere i seguenti elementi previsti dal progetto “edifici” del SIT dell'Amministrazione Comunale:

  • - Tipologia edilizia
  • - Uso prevalente e uso presente
  • - Numero degli alloggio
  • - Caratteristiche edilizie ed architettoniche (superfici murarie, prospetti, tipo di coperture, materiali della copertura e della gronda, elementi architettonici decorativi)
  • - Condizioni generalità
  • - Elementi da tutelare
  • - Proposta di classificazione e di prescrizioni
  • - Proposta di individuazione dell’area di pertinenza
  • - Documentazione fotografica che rappresenti in maniera esaustiva i vari elementi costituenti l’edificio e la sua pertinenza

27.10. Manufatti di valore testimoniale presenti sul territorio comunale

1. Sono considerati di valore testimoniale i manufatti edilizi presenti sul territorio comunale quali:

  • - tabernacoli, edicole, cappelle, lapidi, epigrafi, targhe o monumenti, pozzi, fonti, lavatoi, ecc.;
  • - resti di tracciati viari storici, selciati, ponti storici, ecc.

2. Qualora costituiscano manufatto a se stante, sono classificati Classe 1 (E.R.V.) in quanto definiscono elementi importanti di corredo per mantenere la leggibilità storica del territorio stesso anche se non schedati singolarmente.

3. Qualora siano inglobati in edifici esistenti, l’edificio nel quale i medesimi sono parte manterrà la classificazione al detto attribuita, e la Classe 1 (E.R.V.) sarà quindi limitata solo alla porzione rappresentata dall’elemento.

4. Per questi manufatti non è consentita la demolizione, né una loro delocalizzazione, salvo parere diverso da parte dell’Autorità preposta alla tutela dei medesimi, e sono ammessi gli interventi consentiti per la Classe 1 (E.R.V.). Qualora risultino presenti iscrizioni, opere d’arte o iconografie, è consentito il restauro delle predette opere.

27.11. Edifici posti in zone speciali

1. Sono gli edifici che trovano legittima collocazione all’interno di aree speciali o fasce di rispetto.

2. Sono considerate zone speciali:

  • - aree di rispetto d’influenza delle linee elettriche ad alta tensione, ai sensi della L. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e s.m.i. e del D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” e s.m.i.;
  • - aree di rispetto cimiteriale
  • - aree di rispetto autostradale, ai sensi del Codice della Strada
  • - aree a pericolosità molto elevata per fattori idraulici o geomorfologici
  • - fasce di rispetto dalle acque pubbliche
  • - fasce di rispetto stradale

3. Nelle ipotesi di intervento di TIPO F, di cui al precedente articolo 26, sarà possibile con intervento diretto, ricostruire la consistenza esistente in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 50 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario.

4. Tali interventi, realizzabili con intervento diretto, potranno prevedere lo spostamento dei fabbricati in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 50 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario.

5. In fase di progettazione degli interventi dovranno essere individuati gli elementi principali del paesaggio storico agrario e le sistemazioni fondiarie (coltivazioni, terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e conseguentemente l’intervento si dovrà adeguare alla matrice territoriale da essi determinata.

6. Lo spostamento dei fabbricati non dovrà nè determinare modificazione del disegno dei lotti e della rete stradale principale, ad esclusione di quella strettamente necessaria al raggiungimento del nuovo fabbricato, ne comportare interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione.

7. Nelle ipotesi previste dai commi che precedono gli interventi dovranno acquisire il parere della Commissione Istruttoria interna, parere che potrà essere acquisito anche preliminarmente alla presentazione del progetto anche in riferimento alla “qualità” architettonica dell’immobile (tecnologie costruttive, materiali, finiture) in rapporto al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

27.12. Riclassificazione degli edifici

1. Nell’ipotesi in cui risultino eseguite (in maniera legittima) trasformazioni ad edifici o complessi di edifici che ne abbiano compromesso o ridotto il valore storico, architettonico e testimoniale attribuito dalla classificazione, e risulti compiuta una valutazione non esaustiva, i soggetti interessati potranno proporre formale istanza di rettifica della classificazione dell’edificio o del complesso edilizio, ovvero di parte dell’edificio o di parte del complesso edilizio. All’istanza dovranno essere allegati una relazione storico-critica a comprova dell’esistenza delle condizioni di alterazione o di trasformazione, un rilievo scientifico e ricostruttivo dell’edificio con la rappresentazione dello stato dell’immobile e degli interventi che le hanno determinate e un ampia documentazione fotografica esterna ed interna con indicazione dei punti di ripresa.

2. L’istanza determinerà l’avvio di un procedimento istruttorio da parte dell’Ufficio con eventuale sopralluogo e la redazione di un motivato parere che relazionerà, se ritenuto sussistente il grado di alterazione, e in caso positivo la proposta di diversa classificazione. La riclassificazione dell’edificio o del complesso edilizio, ovvero della parte di edificio o di complesso edilizio, e l’attribuzione della nuova categoria di intervento ammissibile sarà approvata, su proposta dell’Ufficio Urbanistica, con deliberazione della Giunta Municipale, rappresentando aggiornamento al quadro conoscitivo e non avendo valore di variante al PO.

Nell’ipotesi in cui risultino trasformazioni ad edifici o complessi di edifici che ne abbiano compromesso o ridotto il valore storico, architettonico e testimoniale riconosciuto con la classificazione, i soggetti interessati potranno proporre formale istanza di riclassificazione dell’edificio o del complesso edilizio, ovvero di parte dell’edificio o di parte del complesso edilizio, allegando all’istanza la relazione storico-critica di cui al successivo articolo 28.1 con la quale sia dimostrata l’esistenza delle condizioni di alterazione o di trasformazione radicale e irreversibile indicando in un rilievo scientifico dell’edificio l’esatta localizzazione delle parti interessate e degli interventi che le hanno determinate.

3. L’accertamento comporta l’avvio di un procedimento istruttorio da parte dell’Ufficio con eventuale sopralluogo e la redazione di un motivato parere contenente la formale definizione del grado di alterazione, e della conseguente classificazione. La riclassificazione dell’edificio o del complesso edilizio, ovvero della parte di edificio o di complesso edilizio, e l’attribuzione della nuova categoria di intervento ammissibile è approvata, su proposta dell’Ufficio Urbanistica, con deliberazione della Giunta Municipale. In caso di variante al Piano Operativo sarà disposto l’aggiornamento del quadro conoscitivo.

4. Rappresentano circostanze ed elementi tali da legittimare una rettifica della classificazione, fermo restando che la loro l’esistenza potrà essere riferita all’intero complesso o ad una sua parte preponderante, a mero titolo indicativo:

  • a) scomparsa o alterazione completa dell’assetto planimetrico e della quota di imposta di più elementi strutturali (murature portanti, solai, vani scala, tetto, ecc.);
  • b) scomparsa o trasformazione irreversibile dell’assetto distributivo dell’impianto tipologico dell’edificio caratterizzato dai collegamenti orizzontali e verticali e dalla relazione degli spazi costruiti/non costruiti non rientrante fra le superfetazioni.
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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40