Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25. Definizione degli interventi edilizi

1. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi i seguenti tipi di interventi edilizi:

  • a) TIPO A - manutenzione ordinaria
  • b) TIPO B - manutenzione straordinaria
  • c) TIPO C - restauro e risanamento conservativo
  • d) TIPO D - ristrutturazione edilizia di tipo conservativo
  • e) TIPO E - ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo

2. L’attuazione di ogni intervento deve avvenire nel pieno rispetto delle presenti norme, del Regolamento Edilizio, delle disposizioni regionali e nazionali in materia, in vigore all’atto della richiesta di Permesso a Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività e di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

DEFINIZIONE DEI GRADI DI INTERVENTO
Interventi edilizi di TIPO A

3. Gli interventi di TIPO A consistono nelle opere di Manutenzione Ordinaria di cui all’articolo 136 comma 1 della LR 65/2014. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici né recare mutamento all'aspetto esteriore degli stessi edifici.

4. Qualora interessino edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), devono mantenere la distribuzione, le forme e i materiali e seguire modalità esecutive appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni.

Interventi edilizi di TIPO B

5. Gli interventi di TIPO B consistono nelle opere di Manutenzione Straordinaria di cui all’articolo 135 comma 2 lettera a) e b) della LR 65/2014.

6. Gli interventi di TIPO B relativi a edifici o parti di essi di interesse storico soggetti a tutela ai sensi delle vigenti leggi (statali e regionali), devono mantenere la distribuzione, le forme e i materiali e seguire modalità esecutive appropriate alle esigenze di conservazione della testimonianza storica e/o della relativa aggregazione tipologica, e comunque conformi alle caratteristiche storico-culturali e/o storico ambientali delle costruzioni.

7. In particolare, a specificazione di quanto indicato nel precedente comma, detti interventi non devono comportare: alterazioni della tipologia e della pendenza delle coperture, modifica dei caratteri e del tipo di materiali originali costituenti l’edificio, modifica delle tinteggiature, delle forme e delle posizioni delle aperture verso l’esterno (se non per riportare l’edificio alla sua configurazione originaria, questa ultima deve essere documentata con adeguata analisi storica). Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza, opportunamente documentata e non affrontabili altrimenti, possono essere consentiti l’uso di tecniche difformi e l’impiego di elementi diversi. In questo caso le tecniche, i materiali e gli elementi utilizzati devono essere oggetto di qualità progettuale nettamente “riconoscibile” come apporto attuale.

Interventi edilizi di TIPO C

8. Gli interventi di TIPO C consistono nelle opere di Restauro e di Risanamento Conservativo di cui all’articolo 135 comma 2 lettera c) della L.R. 65/2014.

9. Gli interventi di TIPO C dovranno comunque mantenere la distribuzione esistente; se tuttavia questa nel progetto di intervento risultasse variata per l’inserimento di nuove o diverse destinazioni, la proposta dovrà essere compatibile con l’organismo edilizio, nel pieno rispetto della sua impostazione e configurazione storico-ambientale, sedimentatasi nel tempo. Gli interventi di TIPO C possono riguardare, in alcuni casi, anche solo parti o documenti o reperti storici interni od esterni all’immobile. E’ pertanto utile una relazione storico-critica, relativa all’edificio od al complesso storico oggetto della richiesta di intervento, per adeguare coerentemente il restauro alle emergenze segnalate.

Interventi edilizi di TIPO D

10. Gli interventi di TIPO D consistono nelle opere di Ristrutturazione Edilizia Conservativa di cui all’articolo 135 comma 2 lettera d) ossia quegli interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

11. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

12. Sono compresi altresì gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

13. Gli interventi di TIPO D si distinguono in:

  • a) Interventi edilizi di TIPO D1
    Gli interventi di TIPO D1 sono quelli suscettibili di comportare la complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari. Sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie, purché non comportino variazione della sagoma, ove compatibili con la conservazione dei valori storico architettonici dell'edificio e sono previsti dal tessuto in cui sono collocati. Non sono ammessi interventi che comportano alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Non sono ammesse modifiche degli elementi verticali strutturali e della quota dei solai se riferiti all'impianto originario; sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici dell'edificio. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione dovranno prevedere, ove possibile, il ripristino dei caratteri originari. Sono ammesse le innovazioni indispensabili e necessarie all’adeguamento della normativa antisismica da attuarsi con il mantenimento delle preesistenti quote di gronda e di colmo. La sistemazione degli spazi e dei manufatti pertinenziali deve tutelarne i caratteri originari e di pregio, ove presenti. Sono compresi negli interventi di TIPO D1 anche gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purché si tratti di crolli e demolizioni parziali.
  • b) Interventi edilizi di TIPO D2
    Gli interventi di TIPO D2 sono quelli che, oltre alla complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e dell'edificio del suo insieme previsti per gli interventi di TIPO D1, possono comportare la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio per le parti prive di specifico valore. Il tipo di intervento comprende le modifiche degli elementi verticali strutturali e delle quote dei solai e, in assenza di elementi di specifico valore, lo svuotamento dell'involucro edilizio. Sono ammesse modifiche della facciate nel rispetto comunque dei caratteri architettonici e decorativi di valore. Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm) ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE ed a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati. L’intervento di TIPO D2 prevede inoltre il ripristino di edifici o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, con anche la ricostruzione di coperture e solai parzialmente o totalmente crollati, purché documentati attraverso documentazione grafica e fotografica inequivocabile.

Interventi edilizi di TIPO E
14. Gli interventi di TIPO E sono quelli rivolti:

  • a) alla demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con materiali analoghi e con un ingombro planimetrico che si sovrapponga almeno parzialmente con quello esistente, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
  • b) alla demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché la ricostruzione non determini aumenti alla SE esistente, fatti salvi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 3/2017.
  • c) ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione mediante interventi di ricostruzione anche comportanti modeste modifiche della sagoma, da attuare nel rispetto degli elementi storico-culturali presenti o accertati nell’ambito della ricostruzione dell’originaria consistenza. Al fine di documentare l'originaria consistenza e configurazione degli edifici o delle parti da ripristinare valgono documenti di archivio, fotografici e catastali, titoli edilizi e rilievi originari dei volumi demoliti o crollati.

15. La ricostruzione degli edifici esistenti al 1940 dovrà essere effettuata nel rispetto dei caratteri architettonici e tipologici originari, anche comportanti modeste modifiche della sagoma, e con gli stessi materiali o con materiali analoghi fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40