Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 22. Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per garantire l'ordinato assetto del territorio in relazione alle diverse funzioni, le disposizioni di cui al presente Capo costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 98 della L.R. 65/2014, che regola i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni nelle presenti norme e nelle tavole della “Disciplina del territorio”, con riferimento alle diverse parti del territorio urbanizzato e nel territorio rurale, il Piano Operativo individua e definisce:

  • - le funzioni ammesse o prescritte nelle varie zone del territorio comunale
  • - le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità
  • - le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinati ambiti.

3. Le destinazioni d’uso ammesse dal Piano Operativo fanno riferimento alla parte di territorio urbanizzato di appartenenza dell’immobile o dell’unità immobiliare: per quanto riguarda il territorio rurale si rinvia al successivo Titolo IV, e per quanto riguarda il territorio urbanizzato al Titolo V.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40