Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 20. Classificazione dello standard per parcheggi

1. Le presenti norme determinano la seguente classificazione delle aree a parcheggio in rapporto alle residenze e alle attività non residenziali:
P1: parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico).
P2: parcheggi e autorimesse pertinenziale o per la sosta stanziale (privati)
P3: Parcheggi per la sosta di relazione

20.1. Parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico)

1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico da realizzarsi nelle zone sottoposte ai piani attuativi e nei progetti unitari convenzionati devono soddisfare i parametri dimensionali minimi sotto riportati, salvo diverse disposizioni contenute nell’Allegato B - Schede Norma.

Residenziale 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare

Commerciale all’ingrosso e depositi, Industriale ed artigianale 15 mq. ogni 100 mq. di SE

Commerciale, Turistico ricettivo, Direzionale e di servizio 40 mq. ogni 100 mq. di SE

2. La superficie dei parcheggi pubblici dovrà comunque essere tale da garantire una superficie minima di mq. 25 per ogni posto auto comprensiva degli spazi di manovra; gli stalli dovranno avere una superficie minima di mq 12,50 con una larghezza minima di norma non inferiore a mt 2,50 (per i parcheggi paralleli alla corsia di marcia la superficie minima è di mq 10,00 e la larghezza minima è di mt. 2,00). E’ fatta eccezione per i parcheggi che hanno accesso diretto da spazi pubblici e sono privi di spazi di distribuzione, per i quali la superficie minima è stabilita in mq. 12,50 per ogni posto auto. E' possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza:
1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio, arrotondando il fabbisogno di posti al numero superiore.

3. I parcheggi dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla vigente normativa in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla dotazioni di posti auto accessibili, al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, al drenaggio ed alla raccolta delle acque superficiali. I parcheggi pubblici devono essere inoltre dotati di percorsi pedonali protetti, di pavimentazioni antisdrucciolevoli e di adeguate dotazioni arboree.

4. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.

5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale destinare ed attrezzare i parcheggi pubblici come aree di sosta per camper, roulotte ed altri mezzi per il turismo itinerante.

6. La realizzazione di parcheggi pubblici è sempre ammessa da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi i privati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune (o sottoscrizione di atto di obbligo unilaterale) che ne assicuri l'uso pubblico in conformità alle previsioni del Piano Operativo.

20.2. Parcheggi e autorimesse pertinenziali o per la sosta stanziale (privati)

1. La verifica e la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali o per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in caso di:

  • - nuova edificazione;
  • - interventi di TIPO D, di cui al successivo articolo 25, nel caso di: mutamento di destinazione d’uso che comporti incremento delle dotazioni di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale;
  • - interventi di TIPO E, di cui al successivo articolo 25;
  • - interventi di TIPO F, di cui al successivo articolo 25;
  • - interventi di TIPO G, di cui al successivo articolo 25;
  • - aumento del numero delle unità immobiliari con contestuale incremento di superficie edificabile (SE) residenziale o incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali;
  • - mutamento di destinazione d'uso anche senza opere edilizie con incremento di carico urbanistico.

La verifica deve essere effettuata sull'intero edificio e la relativa area di pertinenza; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente l'incremento delle dotazioni di parcheggi è richiesto per la sola porzione del fabbricato oggetto di intervento.

2. Fermo restando che la superficie minima dei parcheggi per la sosta stanziale deve risultare non inferiore a 10 mq / 100 mc di volume virtuale, per le diverse destinazioni d'uso sono comunque prescritte le seguenti dimensioni minime:

  • - per la residenza: mq 35 mq / 100 mq di SE con un minimo di due posti auto per alloggio,
  • - per le attività produttive, escluso l'artigianato di servizio alla residenza, e per il commerciale all'ingrosso e depositi: 25 mq / 100 mq di SE,
  • - commerciale, artigianato di servizio alla residenza, direzionale e di servizio: 35 mq / 100 mq di SE,
  • - turistico ricettivo: 45 mq / 100 mq di SE con un minimo di 1 posto auto per piazzola, per camera o per unità abitativa.

3. In caso di incremento di unità immobiliari e/o di mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie o con opere edilizie fino al TIPO D, di cui al successivo articolo 25, salvo quanto previsto al comma 1, è consentita la verifica dei parcheggi con il solo parametro di 10 mq / 100 mc di volume virtuale. Nel caso di frazionamento di alloggi e/o di mutamento di destinazione d'uso verso la destinazione residenziale la dotazione minima di due posti auto per alloggio può essere ridotta ad un solo posto auto.

4. Nei morfotopi TS.1, TS.2 e TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12 gli spazi per parcheggi privati, ove non realizzabili nell’area di pertinenza dell’edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di 200 ml dall’edificio interessato dal progetto. In questo caso dovrà essere predisposto atto d’obbligo con il vincolo di pertinenzialità.

5. E’ ammessa, nei morfotopi TS.1, TS.2 e TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12, la possibilità di poter procedere alla monetizzazione dei parcheggi pertinenziali, rinviando ad apposito regolamento consiliare la regolamentazione di tale possibilità, compresi i criteri per la sua determinazione.

6. Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 9 aprile 2020 nr. 23/R, l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni commerciale al dettaglio è dovuto, solo per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 122/1989, nella misura stabilita dall’articolo 2 comma 2 della stessa legge, maggiorata degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci.

7. Ai soli fini delle modalità di calcolo delle superfici dei posti auto dei parcheggi pertinenziali si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art. 21.1.

8. Ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggi pertinenziali le farmacie sono assimilate alle destinazioni commerciali al dettaglio.

20.3. Parcheggi per la sosta di relazione

1. La realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale ogni qualvolta l’intervento preveda l’apertura in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti di nuova destinazione commerciale di:

  • - strutture commerciali di vendita al dettaglio;
  • - attività di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle attività da insediare in edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di TIPO F o di TIPO G di cui al successivo articolo 26.

2. Per gli edifici esistenti a destinazione commerciale la dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione deve essere reperita soltanto in relazione all’incremento della superficie di vendita rispetto a quella già esistente e legittimamente assentita. I parcheggi privati per la sosta di relazione debbono essere reperiti anche nel caso di cambiamento di genere merceologico da non alimentare a alimentare, in rapporto alla superficie di vendita oggetto di cambiamento.

3. I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura prescritta dalle vigenti norme regionali in materia di commercio in sede fissa in funzione della superficie di vendita e del tipo di struttura ricorrente. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 mq / 1 mq di superficie di somministrazione.

4. A tutte le attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla LR 62/2018 (Codice del Commercio) ed al relativo Regolamento di attuazione (23/R/2020), integrate dalle seguenti disposizioni:

  • - per gli esercizi di vicinato ubicati nei morfotipi TS.1 e TS.2 non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi di relazione;
  • - per gli esercizi di vicinato posti nei morfotipi TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12 qualora non sia possibile reperire i parcheggi di relazione necessari, la quota mancante può essere monetizzata con le modalità stabilite da apposito regolamento nei seguenti casi:
    a) per ampliamenti fino al 20% della SE di locali esistenti già a destinazione commerciale;
    b) interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino mutamento di destinazione d'uso da altra funzione a commerciale al dettaglio.

5. Le norme di cui al comma precedente, primo e secondo allinea, si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi in cui la superficie di somministrazione non superi mq 300.

6. Per gli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi, legnami, attrezzature e macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio, materiali per l’edilizia, materiali termoidraulici, ecc.), ai fini del dimensionamento dei parcheggi, qualora l’esercizio non superi le dimensioni di una media struttura, la relativa superficie di vendita viene computata nella misura di un decimo. La disciplina di cui al presente comma non è applicabile in caso di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, nello stesso locale, dei prodotti sopra elencati.

7. Per gli spazi da destinare alla sosta dei mezzi per la movimentazione delle merci non sono indicati parametri specifici da rispettare ma in sede di istruttoria per il rilascio o la verifica dei titoli abilitativi deve essere verificato che la movimentazione delle merci possa avvenire senza intralci per il normale uso dei parcheggi adibiti alla sosta di relazione ed alla sosta stanziale.

20.4. Norme comuni per tutti i tipi di parcheggi

1. Lo spazio di manovra non potrà superare il 50% della superficie totale a parcheggio. Non sono computabili come posti auto i percorsi di accesso ai garages se non funzionalmente utilizzabili come stalli per la sosta.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40