Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19. Parametri Edilizi

SE = Superficie edificabile o edificata
1. La “superficie edificabile (o edificata)” (SE) è definita all’articolo 10, in recepimento della voce nr. 44 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SCal = Superficie calpestabile
2. La “superficie calpestabile” (SCal) è definita all’articolo 11, in recepimento della voce nr. 17 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SU = Superficie utile
3. La “superficie utile” (SU), nel rispetto della definizione di “superficie utile abitabile” (Su) di cui all’articolo 3 del D.M.LL.PP 10/05/1977, n. 801, è definita all’articolo 12, in recepimento della voce nr. 14 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SA = Superficie accessoria
4. La “superficie accessoria” (SA), nel rispetto della definizione di “superficie non residenziale destinata a servizi e accessori” (Snr) di cui all’articolo 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, n. 801, è definita all’articolo 13, in recepimento della voce nr. 15 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SC = Superficie coperta
5. La “superficie coperta” (SC) è definita all’articolo 13, in recepimento della voce nr. 8 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

IC = Indice di copertura
6. L’“indice di copertura” (IC) è definito all’articolo 16, in recepimento della voce nr. 11 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

HF = Altezza del fronte
7. L’“altezza del fronte” (HF) è definita all’articolo 17, in recepimento della voce nr. 27 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

HU = Altezza utile
8. L’“altezza utile” (HU) è definita all’articolo 19, in recepimento della voce nr. 29 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

VE = Volume edificabile
9. Il “volume edificabile (o edificato)” (VE) è definito all’articolo 23, in recepimento della voce nr. 45 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

D = Distanze
10. Distanze minime tra i fabbricati:
Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con gli altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Ai fini del rispetto delle distanze qualifica quale intervento di nuova costruzione, oltre che la realizzazione di una nuovo edificio, l’attuazione di opere in ampliamento tali da non essere riconducibili ad opere di ristrutturazione edilizia e le sopraelevazioni. Gli interventi di ristrutturazioni edilizia se conformi a quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile, non vengono considerate nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra fabbricati anche nell’ipotesi di demolizione e ricostruzioni. Nelle ipotesi di opere non riconducibili a interventi di nuova costruzione sarà possibile mantenere il distacco tra edifici esistente.
Fatte salve le specificazioni contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma, vale quanto segue:

  • - per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
  • - fatti salvi i tessuti TS.1 e TS.2, le distanze fra costruzioni non devono essere inferiori a 10,00 ml.
  • - sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
  • - non sono considerate “pareti finestrate” le pareti aventi aperture riconducibili a “luci”, come definite dal Codice Civile.
  • - e’ sempre consentita l’edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.

11. Distanza minima dei fabbricati dai confini:
per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge la sagoma dell’edificio con il confine di proprietà. Di norma e fatte salve le specificazioni contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma, la distanza minima prescritta è stabilita in 5 ml.
Sono comunque consentiti:

  • - la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
  • - l’edificazione sul confine del lotto di pertinenza o a distanza inferiore a 5 ml a condizione che venga stipulata tra i confinanti una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale sia assicurata la distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso si realizzi successivamente sul lotto confinante un intervento edilizio. Non sarà necessaria alcuna convenzione nell’ipotesi in cui nel lotto confinate non sia ammessa alcuna possibilità di edificazione.
  • - Nei tessuti TS.1 e TS.2, si potrà costruire a distanza minore di 5 ml dal confine ed anche sul confine, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.
  • - Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le minori distanze di edifici legittimi dal confine, che possono essere mantenuti anche nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione.

12. Distanze minime dalle strade
Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade la sede stradale è definita nelle tavole del Piano Operativo. Ai fini della applicazione del presente articolo, per larghezza stradale, dotata di due fili stradali, e da intendersi la piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
All’interno dei centri abitati, individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, la distanza dei fabbricati dal filo stradale non può superare l’allineamento esistente e, nel caso di allineamenti diversi, di norma la linea più arretrata dal filo stradale: è consentito richiedere un preventivo parere ai competenti uffici comunali sull’allineamento da rispettare. Nel caso di edifici isolati ed in mancanza di univoci allineamenti si dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal filo stradale:

  • - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml;
  • - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e 15,00;
  • - ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15,00.

E' esclusa da detta disposizione la viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli insediamenti, per la quale valgono le indicazioni progettuali con un minimo di ml. 3,00.
Sono fatte salve le maggiori e diverse distanze contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.
Al di fuori dei centri abitati le distanze minime dei fabbricati dalle strade devono corrispondere a quelle previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Nei tessuti TS.1 e TS.2 sono consentite distanze inferiori al fine di conservare la continuità delle facciate.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40