Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 17. Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa tecnica

1. In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del Piano Operativo, dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio. Analogamente, in presenza di contraddizioni o difformità tra le indicazioni contenute nella normativa tecnica generale e le indicazioni relative a singole aree o edifici contenute negli allegati delle presenti norme, sono da ritenersi valide le indicazioni degli allegati alle presenti norme che costituiscono un quadro progettuale di maggior dettaglio. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino prescrizioni aventi il medesimo dettaglio sarà ritenuta valida la prescrizione più restrittiva con possibilità che il Consiglio Comunale si pronunci con atto avente valore di interpretazione autentica non rappresentando, tuttavia, variante allo strumento urbanistico.

2. Le superfici territoriali, fondiarie e i lotti edificabili, sono desunte per via informatica, sulla base della cartografia in scala 1:2.000; dette quantità saranno precisate in sede di elaborazione di Piano Attuativo, di Progetto Unitario Convenzionato o di progetto esecutivo con il rilievo topografico.

3. Ai fini della corretta applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione, deve essere coordinata la lettura con il Regolamento Edilizio vigente, qualora emergano contrasti interpretativi, devono essere considerate prevalenti le disposizioni del Piano Operativo.

4. In caso di discordanza tra i confini comunali individuati sul Piano Operativo e quelli catastali, si assumono come probanti, i secondi. In questo caso si assumerà come zona urbanistica quella adiacente.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40