Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 15. Esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Ogni intervento urbanistico dovrà prevedere la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’area; dovranno essere assicurati gli standard minimi per verde pubblico e parcheggi previsti dalla vigente normativa in materia reperendo le aree per detti standards fra quelle indicate a verde pubblico e parcheggi all'interno dell'unità urbanistica di intervento.

2. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti titolari del Permesso di Costruire, il rilascio dell’atto amministrativo, ove non diversamente disciplinato da specifici atti dell’Amministrazione Comunale (A. C.) è subordinato alle seguenti procedure:

  • a) approvazione da parte della A. C. di un progetto delle opere di urbanizzazione a cui l’atto fa riferimento da prima della realizzazione dei fabbricati;
  • b) sottoscrizione da parte dei richiedenti di una convenzione o di un atto unilaterale trascritto, che regolamenti le modalità di attuazione e di esecuzione delle opere previste ed la cessione gratuita della stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
  • c) presentazione di idonea garanzia fidejussoria il cui importo è determinato dal computo metrico approvato e maggiorato del 30%.
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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40