Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 13. Piani Attuativi

1. I piani urbanistici attuativi sono strumenti di dettaglio adottati ed approvati dal Consiglio Comunale secondo le procedure della L.R. 65/2014 sono:

  • a) I Piani di Lottizzazione (PL) di cui all’art. 115 della L.R. 65/2014;
  • b) I Piani Particolareggiati (PP) di cui all’art. 116 della L.R. 65/2014;
  • c) I Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) di cui all’art. 117 della L.R. 65/2014;
  • d) I Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all’art. 118 della L.R. 65/2014;
  • e) I Piani di Recupero del patrimonio edilizio (PdR) di cui all’art. 119 della L.R. 65/2014.

2. Lo strumento urbanistico del Piano Attuativo potrà essere di iniziativa e/o realizzazione pubblica o privata.

3. La disciplina per la formazione di tali Piani e i loro contenuti sono definiti dall’art. 110 e successivi della L.R. 65/2014 e s.m.i..

4. I Piani Attuativi, ove non diversamente specificato dal Regolamento Edilizio, dovranno essere costituiti quantomeno dai seguenti elaborati:

  • a) planimetria di zona in scala 1:2000;
  • b) estratto di P.O. in scala 1:2000;
  • c) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà;
  • d) elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all’intera area d’intervento;
  • e) planimetria, in scala 1:500 o 1:1.000, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell’area oggetto di intervento.
  • f) documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
  • g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote altimetriche;
  • h) calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d’intervento;
  • i) rilievo delle unità edilizie esistenti con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica;
  • l) relazione geologica di fattibilità;
  • m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell’esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d’uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali opere di regimazione idraulica.
  • n) illustrazione mediante fotomontaggi dell’inserimento dell’intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale, se richiesto;
  • o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l’intervento;
  • p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d’attuazione dell’intervento.

5. Il Piano di Recupero dovrà essere altresì redatto nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dal comparto di recupero ove ricade l’immobile, secondo gli allegati alle presento norme.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40