Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 87. Salvaguardie e norme transitorie

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1. Costituiscono salvaguardia del Piano Operativo fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono.

2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi commi, sono consentiti, fino all’entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme, salvo restrizioni maggiori contenute nella disciplina urbanistica in vigore o in salvaguardia.

3. Le misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del presente Piano Operativo non si applicano:

  • a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche presentate anteriormente alla data di adozione delle presenti norme;
  • b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del Piano Operativo medesimo.

4. I permessi di costruire, i titoli abilitativi rilasciati e le segnalazioni di inizio attività ed ogni altra pratica edilizia che abbiano conseguito efficacia prima della data di adozione del Piano Operativo rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, decadono laddove alla data di approvazione del Piano Operativo i lavori non abbiano avuto materiale inizio.

5. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale Intercomunale.

6. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.

7. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia le varianti in corso d’opera ai titoli abilitativi efficaci e fatti salvi dalle presenti norme e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità.

8. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l’integrità delle risorse e la difesa dal rischio:

  • - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
  • - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  • - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  • - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.
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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40