Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 86. Aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile

1. Costituisce parte integrante del Piano Operativo ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lettera h) e articolo 104 comma 4 della L.R. 65/2014 il “Piano di Protezione Civile Intercomunale".

2. Le aree interessate da previsioni del Piano Intercomunale di Protezione Civile devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

3. Fatte salve diverse disposizioni del Piano Intercomunale di Protezione Civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - interventi di nuova edificazione;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.

4. Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni provvisorie e temporanee che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico tali in ogni caso da non determinare irreversibili trasformazioni delle aree medesime.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40