Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 85. SostenibilitĂ  sociale

1. La sostenibilità sociale è costituita da:

  • - edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
  • - edilizia residenziale sociale (E.R.S.)

2. Gli edifici esistenti e aree contermini già destinati a edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), ove di proprietà pubblica, possono essere oggetto di riqualificazione. A tal fine, sono ammessi ampliamenti fino al massimo del 40% della Superficie Edificata (SE) esistente, per l’efficientamento energetico, l’inserimento di servizi privati e collettivi, e più in generale per il miglioramento delle condizioni abitative, da attuarsi con progetto unitario.

3. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, stabilisce per l’edilizia residenziale delle quote per la sostenibilità sociale che si applicano agli interventi soggetti a Piano Attuativo, esclusi i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, secondo le quantità indicate nelle schede di cui all’Allegato B - Schede Norma.

4. Ai fini delle presenti norme si considerano interventi di sostenibilità sociale quelli di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzati:

  • - alla realizzazione di alloggi che saranno destinati a edilizia residenziale pubblica;
  • - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
  • - alla realizzazione di alloggi destinati ad affitto convenzionato o vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • - alla realizzazione di alloggi con pratiche di autocostruzione assistita, ovvero con un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all’interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall’Amministrazione Comunale;
  • - alla realizzazione di alloggi con pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.

5. Ai sensi dell’art. 63 della LR 65/2014, l’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68.

6. Le fattispecie di edilizia residenziale sociale possono essere attuate attraverso le seguenti modalità:

  • a) cessione a prezzi calmierati;
  • b) locazione a canoni calmierati per almeno 8 anni, con eventuale patto di futura vendita a favore dell’Amministrazione Comunale.

7. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 6 lettera b), il canone di affitto dovrà essere inferiore del 20% rispetto ai valori medi definiti nei patti territoriali, sottoscritti dal Comune di Barberino di Mugello o ai quali abbia aderito, e potranno essere conduttori i soggetti indicati dal Comune, con opzione di acquisto a favore del Comune, da esercitarsi sulla base dei parametri stabiliti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (acquisto immobili di nuova costruzione) prima della scadenza naturale del contratto di locazione.

8. La convenzione accessiva atta a regolamentare l’intervento edificatorio di trasformazione regolamenterà anche le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, il prezzo di vendita calmierato o le modalità di decorrenza dell’obbligo di affitto a canone agevolato, le modalità per l’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto da parte del comunale e il corrispettivo in ossequio a quanto indicato dalla legislazione anche regionale in materia, prevedendo che ove non venga dato seguito all'opzione di acquisto, i contratti di affitto agevolato in essere (che non vedano inadempienze da parte dei conduttori) debbano essere prorogati per un periodo pari alla durata indicata nel contratto.

9. La medesima convenzione potrà prevedere, senza che quanto rappresenti un’opzione per il soggetto attuatore, in alternativa alla attuazione dell’obbligo della realizzazione di alloggi ad edilizia sociale, una monetizzazione totale o parziale di tale impegno con la corresponsione di una somma pari al 50% dei valori definiti nei patti territoriali in relazione agli alloggi da affittare per 12 anni, da determinarsi sulla base della superficie utile dell’alloggio determinata ai sensi dell’articolo12 DPGR 39/D del 2018, e s.m.i., somma che sarà ridotte del 50% nell’ipotesi di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di rigenerazione urbana.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40