Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 83. Reticolo idrografico

1. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012 e s.m.i, sono consentiti gli interventi previsti nel quadro normativo Nazionale e Regionale vigente (R.D. n.523 R/1904, R.D. n. 1775 1933, L.R.41/2018 comprese le eventuali successive modificazioni e/o integrazioni degli Enti competenti in materia).

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40