Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 68. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono gli impianti solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas. Il presente piano regolamenta la realizzazione dei soli impianti solari termici e fotovoltaici, rinviando la possibilità di poter localizzare anche impianti a biomasse e eolico ad apposita variante al presente Piano nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, Titolo Vi delle presenti norme.

2. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:
in base alla collocazione:

  • - fotovoltaici e solari termici integrati: quando questi sono progettati nel contesto delle progettazione di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti;
  • - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, quando questi vedano collocazione sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
  • - fotovoltaici e solari termici non integrati, nell’ipotesi che siano collocati in arre libere;

in base alle finalità produttive:

  • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto utilizza la maggior parte dell’energia che produce, rinviando la determinazione della percentuale di utilizzo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  • - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l’impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
  • - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

3. Per l’autorizzazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 69. Impianti fotovoltaici e solari termici

1. Sono ammessi, in riferimento a quanto disposto dal PIT/PPR, e fatte salve le limitazioni previste nella classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27 e con esclusione degli edifici in Classe 1 (E.R.V.) e in Classe 2 (E.Va), su tutto il territorio comunale i seguenti impianti, a terra o integrati/aderenti alla copertura:

  • - impianti solari termici;
  • - impianti solari fotovoltaici finalizzati all’autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;

2. Nei tessuti TS.1 e TS.2 la collocazione degli impianti fotovoltaici e solari termici integrati su falde è ammessa solo su falde tergali non prospicienti la via pubblica e comunque arretrate rispetto al filo di gronda del fabbricato. Sono da privilegiare soluzioni innovative che possano anche garantire una minore occupazione della copertura ricorrendo a tecnologie che meglio si adattino all'architettura dell'edificio facendo, comunque, attenzione agli scorci panoramici dai quali sia visibile la copertura.

3. Nei tessuti TS.1 e TS.2 non è consentita l’installazione a terra di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. Nelle aree di pertinenza, di cui al precedente articolo 36.1, degli edifici classificati in Classe 1 (E.R.V.) e in Classe 2 (E.Va) l’installazione di impianti non integrati è ammessa solo se finalizzata all’autoconsumo, e a condizione l’impianto non determini interferenza con le visuali percepibili da e verso i suddetti edifici.

5. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi:

  • - stabiliti dalla LR 11/2011;
  • - nel rispetto delle prescrizioni dell’Elaborato 8b del PIT-PPR, relative alle aree con vincolo di cui all’articolo 142 comma 1 lettera C del Codice;
  • - in coerenza con l’Allegato 3 alla Scheda A.3 “Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - in coerenza con le aree indicate nella Tavola QC.C04.3 “Sistema dei vincoli fotovoltaico” del PSIM.

Art. 70. Impianti a biomasse. Criteri

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni di impianti a biomasse.

2. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, operano i criteri localizzativi di seguito indicati:

  • - Allegato 1a del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.
  • - Allegato 2 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale “Aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - Tavola QC.C04.2 “Sistema dei vincoli biomasse” del PSIM.

3. Si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto indicato al comma 2:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPRe della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d’insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connessione;

Art. 71. Impianti eolici. Criteri

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni di impianti eolici.

2. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, operano i criteri localizzativi di seguito indicati:

  • - Allegato 1b del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.
  • - Allegato 1 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale “Aree non idonee agli impianti eolici” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - Tavola QC.C04.1 “Sistema dei vincoli eolico” del PSIM.

3. Si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto indicato al comma 2:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPRe della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d’insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connessione.
Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40