Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 66. Corsi d’acqua e relative formazioni arboree d’argine o di ripa

1. Tali ambiti sono qualificati fascia di rispetto dei corsi d’acqua e valgono per le aree laterali a tutta la lunghezza dell’asta fluviale, di tutti corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della L.R. n. 79/2012 ed individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.06.2013, comprese eventuali successive modificazioni e/o integrazioni degli Enti competenti in materia.

2. Su tali aree si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) non sono consentiti interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
  • b) il divieto di cui alla lettera a) non si applica agli interventi e opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo, comprese le opere di sistemazione idraulica;
  • c) non è consentito il tombamento dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale;
  • d) all'esterno dei centri abitati, non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a 15 ml dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • e) all'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di 15 ml di cui sopra sono consentiti, se ammessi dalla classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, esclusivamente interventi conservativi fino al TIPO D e senza incrementi di Superficie Edificabile (SE).
  • f) all’interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti alle precedenti lettere d) ed e) sono ridotte a 10 ml dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • g) eventuali recinzioni sono ammesse solo se di tipo naturalistico;
  • h) su queste aree, prevalentemente a conduzione agraria, è possibile redigere un progetto di iniziativa pubblica o privata per consentire interventi di regimazione delle acque, di risistemazione e consolidamento degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, di progettazione dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e degli spazi di sosta attrezzata.

2. Le formazioni arboree, costituite da alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che abbiano un riconosciuto valore storico-culturale o naturalistico sono sottoposti a tutela.

Art. 67. Aree di rispetto cimiteriale e dei depuratori

1. Nelle aree qualificate fascia di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare attrezzature e servizi cimiteriali, elementi viari, parcheggi pubblici, reti idriche, reti fognanti, metanodotti, gasdotti e simili, sostegni di linee aeree, stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile, parchi e giardini pubblici.

2. Negli spazi adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l’Amministrazione Comunale, l’installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario. Tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione.

3. Nelle tavole QC.2 – Ulteriori vincoli e tutele sono riportate, in riferimento ai cimiteri esistenti, le fasce di rispetto cimiteriale corrispondenti alle riduzioni vigenti al momento dell'adozione del presente Piano.

4. A seguito dell’esecuzione di ampliamenti dei cimiteri, le distanze di cui sopra vedranno applicazione a partire dal limite dell’ambito di ampliamento.

5. All’interno delle zone di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, oltre all’ampliamento nella percentuale massima del 10% del volume esistente e i cambi di destinazione d’uso ammissibili con l’ambito di appartenenza, previo parere favorevole della ASL.

6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni

7. Gli ambiti territoriali compresi nella fascia di mt. 100 dal limite degli impianti di depurazione comunali sono qualificati fascia di rispetto dei depuratori. In tale fascia, è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia e/o manufatto, ad eccezione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.

8. Ove preesistenti edifici e manufatti alla realizzazione del depuratore, legittimamente edificati, sono ammessi previo nulla osta o altro atto autorizzativo degli enti competenti, interventi sino alla ristrutturazione edilizia conservativa senza tuttavia possibilità di realizzare alcun aumento di consistenza o mutamenti di destinazione d’uso.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40