Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 55. Beni culturali

1. I beni culturali rappresentano l’identità storico-culturale del territorio di Barberino di Mugello e sono soggetti a tutela storico-artistica, ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali. Gli interventi urbanistici e/o edilizi devono essere preventivamente autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. I beni culturali sono individuati nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati del Piano Operativo. I relativi perimetri assumono carattere puramente indicativo e ricognitivo, pertanto, in sede di pianificazione attuativa o di pratica edilizia è necessaria la verifica presso i competenti organi ministeriali.

3. Agli edifici e ai complessi individuati quali Beni culturali il Piano Operativo ha attribuito la Classe 1 (E.R.V) di cui al precedente articolo 27.1.

4. I Beni culturali cartografati rivestono carattere puramente ricognitivo. Gli eventuali provvedimenti di vincolo che modifichino la loro individuazione e/o perimetrazione o che ne definiscano di ulteriori costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

5. Il Piano Operativo, in conformità al PSIM, ha individuato nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati i Beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, art.10, co. 4, lett. g), quali “Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”.

Art. 56. Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR.

2. In tali aree ogni attività che comporti modifiche allo stato esteriore dei luoghi è soggetto a specifica Autorizzazione Paesaggistica, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia.

3. Il Piano Operativo recepisce i Beni Paesaggistici individuati dal P.S.I.M. vigente nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati. In particolare nel territorio comunale di Barberino di Mugello sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004:

  • - “La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze (D.M. 23.06.1967, G.U. 182/1967);

- Aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004:

  • - I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b).
  • - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c).
  • - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g).
  • - Le zone di interesse archeologico (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m).

4. Nelle aree ricadenti nei beni paesaggistici sopra elencati devono essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate nell’Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, oltre a quanto indicato nei successivi articoli del presente capo.

56.1. La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze”(D.M. 23.06.1967, G.U. 182/1967)

1. Il Piano Operativo, in coerenza con Il PIT-PPR e con il PSIM, subordina gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica alle seguenti condizioni generali:

  • a) la tutela delle aree agricole forestali che contribuiscono ad assicurare continuità biotiche ed ecosistemiche con particolare riguardo per i nodi e le matrici forestali così come individuate nella tavola STA.A02 del PSIM;
  • b) la tutela e la salvaguardia i corridoi ecologici residui e i varchi del paesaggio agrario e forestale finalizzati alla saldatura tra insediamenti con particolare riguardo per le aree produttive e commerciali di Barberino.
  • c) gli interventi devono essere coerenti con i caratteri morfologici e tipologici storicizzati e non devono compromettere la leggibilità dei quadri naturali godibili dal percorso autostradale.
  • d) la tutela e valorizzazione delle visuali panoramiche che si aprono dal tracciato autostradale verso le visuali più significative (formazioni orografiche, agrarie e forestali, nonché verso i borghi, le emergenze storico-culturali e/o le semplici costruzioni rurali che costituiscono testimonianza del paesaggio storicizzato locale).

56.2. I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b) e di cui all’Elaborato 8B art. 7 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, persegue i seguenti obiettivi:

  • a) la salvaguardia della continuità ecologica delle rive e delle relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive con i territori limitrofi;
  • b) la tutela della permanenza e della riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi;
  • c) evitare processi di estesa artificializzazione delle rive e delle aree contermini, garantendo comunque, pure a fronte di interventi di trasformazione, l’integrità degli ecosistemi e dei rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
  • d) garantire il mantenimento e favorire la creazione di accessi pubblici e/o di varchi visuali che consentano l’accessibilità e la fruizione, funzionale e percettiva, delle rive.

2. Il Piano Operativo consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione:
Fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • a) non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici e paesaggistici, nonché la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria, con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • b) si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • c) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • d) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • e) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  • f) non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi.

Opere e interventi infrastrutturali:
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Opere e interventi infrastrutturali:
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Manufatti temporanei e removibili:
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili ivi incluse quelle connesse alle attività agricola e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Ingegneria naturalistica:
Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico e idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Ulteriori prescrizioni generali: al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, individuati sulla base della classificazione di cui al precedente articolo 27, non è ammesso l’insediamento di nuove:

  • - attività produttive industriali/artigianali
  • - medie e grandi strutture di vendita
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento;

Sono inoltre vietati interventi che possano compromettere, direttamente o indirettamente, la conservazione dell’ecosistema lacustre in corrispondenza dell’oasi di Gabbianello con particolare riferimento per quelli che comportino impermeabilizzazione del suolo e un aumento eccessivo dei livelli di artificializzazione.

56.3. I fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica da attuare nel rispetto del contesto paesaggistico, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione
Comprendenti anche gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti sono ammessi a condizione che:

  • a) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • b) non impediscano l’accesso al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • c) non impediscano la divagazione dell’alveo, onde consentire condizioni di equilibrio dinamico e configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • d) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi;
  • e) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza;
  • f) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche del contesto, garantendo una efficace integrazione paesaggistica;
  • g) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • h) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • i) non occludano i varchi e le visuali panoramiche (da e verso il corso d’acqua) che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui

Aree destinate e parcheggio
Le nuove aree destinate a parcheggio, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.

Manufatti temporanei e removibili:
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili ivi incluse quelle connesse alle attività agricola e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

3. Sono ammessi, alle condizioni di cui al precedente comma 2, i seguenti interventi:

  • - impianti per la produzione di energia;
  • - impianti per la depurazione di acque reflue;
  • - interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste.

4. Ulteriori prescrizioni generali: al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, individuati sulla base della classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27, non è ammessa:

  • - la realizzazione di edifici di carattere permanente ad eccezione di annessi rurali;
  • - la realizzazione di depositi a cielo aperto di qualunque natura, saranno possibili in presenza di soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o in ipotesi temporanee quali attività di cantiere;
  • - la realizzazione di discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti qualificabili come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06)

5. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

56.4. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione
Compresi quelli urbanistici ed edilizi sono ammessi a condizione che:

  • a) non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di valore naturalistico e ambientale e alle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente), nonché dei valori culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
  • b) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • c) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

3. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

56.5. Le zone di interesse archeologico

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione

  • a) Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione del bene e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
  • b) Gli interventi sulla viabilità antica sono ammessi a condizione che:
    • - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
    • - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale documentale;
    • - sia mantenuto l’assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.
  • c) L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle “Norme comuni per l’inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l’individuazione dei limiti localizzativi per l’installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004”.
  • d) I tracciati delle infrastrutture e gli impianti tecnologici non diversamente localizzabili devono essere sottoposti a specifiche valutazioni di impatto sul paesaggio, onde evitarne/minimizzarne le interferenze visive con il patrimonio archeologico e con il contesto paesaggistico.

3. Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

Art. 57. Progetto di Paesaggio “Territori del Mugello”

1. Il Piano Operativo recepisce il Progetto di Paesaggio “Territori del Mugello” approvato con D.C.R. n. 10 del 14.02.2024 ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e con i contenuti dell’art. 34 della Disciplina del Piano del PIT-PPR e degli art. 88 e 89 della L.R. 65/2014 ed individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, la perimetrazione dell’ambito del Progetto di Paesaggio.

2. Nell’ambito del Progetto di Paesaggio si applicano le Norme Tecniche di Attuazione del Progetto stesso oltre agli obiettivi specifici disciplinati nella Sezione 4 dell’Elaborato 3B (182-1967) e nell’Elaborato 8B del PIT-PPR.

3. Tutti gli interventi sia di nuova previsione che sul patrimonio edilizio esistente, nonché ogni intervento di modifica e/o trasformazione dell’esistente, dovranno essere effettuati nel rispetto di Obiettivi, Direttive e Prescrizioni contenuti nelle NTA del Progetto di Paesaggio.

Art. 58. Sito UNESCO Villa di Cafaggiolo e aree limitrofe

1. Il Piano Operativo individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, la perimetrazione dell’Ambito di Cafaggiolo, che comprende aree e fabbricati ricompresi nei territori comunali di Barberino di Mugello e di Scarperia e San Piero, ambito che non viene regolamentato con il presente Piano Operativo, rinviando a quanto previsto nella variante definitivamente approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 09.09.2020, in conformità agi accordi sottoscritto tra le Amministrazioni comunali coinvolte, la Regione Toscana e gli atri Enti pubblici.

2. In coerenza con il PIT-PPR e il PSIM, all’interno del sito UNESCO Villa di Cafaggiolo si perseguono i seguenti obiettivi:

  • a) conservare e valorizzare il paesaggio, quale stratificazione storica delle relazioni tra uomo e natura, attraverso politiche di gestione lungimiranti, finalizzate alla rifunzionalizzazione dei beni nel rispetto dei relativi caratteri morfologici, tipologici, architettonici ed estetico percettivi;
  • b) tutelare le strutture territoriali di lunga durata, nelle loro reciproche relazioni, con particolare riguardo per il patrimonio storico-culturale, identitario e testimoniale (struttura insediativa, struttura agroforestale) attraverso:
    • - il mantenimento e il ripristino, anche in forme contemporanee compatibili, delle sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali;
    • - il mantenimento e, se del caso, il ripristino dell’infrastrutturazione ecologica minore che storicamente ha connotato il paesaggio e che è costituita da elementi vegetali lineari (siepi, filari alberati, vegetazione di ripa, ecc.) e puntuali (grandi alberi camporili, alberi segnaletici, piccole macchie di bosco, piccoli corpi d’acqua, ecc.);
    • - la salvaguardia dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, cromatici e decorativi delle architetture e degli spazi aperti storicamente interrelati con esse (parchi, giardini, strade, percorsi, aree agricole);
    • - la salvaguardia e il ripristino della viabilità storica minore e delle opere di corredo;
    • - il sostegno alle pratiche agricole e forestali, alla diversificazione colturale (con preferenza per gli ordinamenti colturali tradizionali), al mantenimento della maglia agraria, contenendo, di contro, i processi di deruralizzazione dell’edilizia storica e la frammentazione degli agroecosistemi.
  • c) conservare, valorizzare e, se del caso, ripristinare il tradizionale rapporto spaziale, gerarchico e figurativo tra ville, architetture minori, spazi aperti di corredo, strade, percorsi, coltivi e aree boscate;
  • d) promuovere azioni di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico-culturale nell’ambito di progetti organici che si dimostrino compatibili con la conservazione e/o l’evoluzione coerente e integrata delle strutture territoriali, favorendo anche una promozione dei prodotti locali e una fruizione turistica sostenibile fondate sul binomio luogo-prodotto.

Art. 59. Aree protette

1. Il Piano Operativo individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, i Siti Natura 2000, ed in particolare la ZSC-ex SIC – La Calvana (IT5150001), l’ANPIL di “Gabbianello Boscotondo e l’ANPIL “Monti della Calvana”.

2. Si tratta di aree di valore paesaggistico ed ambientale soggette a specifica disciplina d’uso e di valorizzazione rinviandosi alla disciplina assunta dalla autorità preposta alla tutela degli interessi naturalistico ambientali.

Art. 60. Aree sensibili di fondovalle

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 3 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, le aree sensibili di fondovalle quelle aree di estensione e rilevanza sovracomunale caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d’acqua, canali, che nell’insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale.

2. Il Piano Operativo, all’interno delle presenti aree, consente:

  • a) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull’ambito fluviale;
  • b) interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sottoelencati:
    • I. mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
    • II. impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
    • III. riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali, valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte.

Art. 61. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 10 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, gli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale le aree del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta secondo quanto definito dal P.T.C.M. di Firenze.

2. All’interno di tali ambiti sono sempre ammessi interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e vegetazionali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed ambientale, da destinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a funzioni ricreative e culturali.

3. Unicamente tramite approvazione di programma aziendale, sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

4. Le destinazioni d’uso non congruenti con gli obiettivi di tutela di tali ambiti, fatte salve quelle esistenti, sono le seguenti:

  • - Attività industriali e artigianali;
  • - Attività commerciali all’ingrosso e depositi
  • - Attività commerciali al dettaglio ad esclusione degli esercizi di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande;
  • - Attività direzionali e di servizio;
  • - Attività turistico ricettive relativamente alle strutture ricettive alberghiere, ai campeggi e villaggi turistici, ai residenze

5. Sono fatte salve le destinazioni in atto esistenti legittimamente autorizzate.

6. Sugli immobili, nei quali si svolgono funzioni non ritenute congruenti sono ammessi interventi previsti dalla classificazione degli edifici esistenti di cui al precedente articolo 27, fino al TIPO D1 finalizzati a garantirne il loro adeguamento funzionale, e a condizione l’intervento determini una trasformazione edilizia e urbanistica coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambito in questione.

Art. 62. Aree fragili del territorio aperto

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 11 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, le aree fragili del territorio aperto. Tali aree ricomprendono le parti di territorio rurale caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività.

2. Nelle aree fragili sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) conservazione degli edifici di Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va), Classe 3 (E.E.V.) e Classe 6 (E.I.A.) di cui all’articolo 27 e delle loro relazioni con il territorio rurale;
  • b) tutela della qualità del suolo agricolo;
  • c) manutenzione del paesaggio agrario e dei suoi elementi costituivi quali sistemazioni idraulico agrarie, colture arboree e piante arboree non colturali quali formazioni lineari arboree, formazioni lineari arbustive, alberi camporili;
  • d) manutenzione delle componenti geomorfologiche e difesa del suolo da rischi geologici o idrogeologici;
  • e) recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della classificazione degli edifici di cui all’articolo 27 delle presenti norme.

3. Unicamente tramite approvazione di un programma aziendale sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei rurali, o preesistenze edilizie, e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

Art. 63. Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 12 del P.T.C.M. di Firenze, assume le parti del territorio che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza. Tali parti sono individuate nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati .

2. Il Piano Operativo, in coerenza con la disciplina del P.T.C.M., assume le seguenti prescrizioni:

  • a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo ivi comprese le attività di agricampeggio e agrisosta per camper, salve le eccezioni di cui alla lettera c);
  • b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
  • c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;
  • d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.

3. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina devono:

  • a) evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonchè il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
  • b) non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
  • c) consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l’integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, nè alterano la trama della viabilità fondativa.

4. Nelle aree di protezione storico ambientale, di cui al presente articolo, sono fatti salvi i servizi e le attrezzature di rilievo sovra comunale di cui all’articolo 24 delle Norme del P.T.C.M., nel rispetto della presente disciplina.

Art. 64. Aree ad elevata visibilitĂ  e punti panoramici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, individua nelle Tavole QC 2 “Ulteriori vincoli e tutele” le aree ad elevata visibilità e i punti panoramici che rappresentano le principali zone e i punti di belvedere connotati da un elevato valore estetico percettivo.

2. Il Piano Operativo tutela la loro libera accessibilità e l’assenza di ostacoli alla visione.

3. Gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non devono interferire negativamente con le visuali panoramiche occludendole o sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.

4. I nuovi interventi non dovranno competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o compromettere i varchi visuali che ne garantiscono la visibilità dalle strade panoramiche e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.

Art. 65. Aree tartufigene

1. Sono le aree individuate e delimitate dalla Comunità Montana nel contesto del documento “Gli ambienti tartufigeni del Mugello” (2005), che il Piano Operativo assume ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della LR 50/1995.

2. Le aree tartufigene sono distinte in base alla produzione di tartufo nero o bianco e vengono rappresentate nelle tavole QC.2 – Ulteriori vincoli e tutele.

3. Le ulteriori aree non rappresentate sulle tavole di PO quali Aree tartufigene ma sulle quali viene autorizzata una tartufaia controllata o coltivata di cui agli art.4 e 5 della LR 50/1995 sono assoggettate alla presente normativa dalla data di rilascio del relativo atto autorizzativo. Le nuove perimetrazioni costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

4. A tutte le aree tartufigene, di tartufo bianco e di tartufo nero, anche quando non soggette a vincolo idrogeologico e qualunque sia la loro destinazione urbanistica, si applicano le norme di tutela e le sanzioni previste dalla L.R. 39/2000 – Legge Forestale e dal D.P.G.R.T. 08/08/2003 n. 48/R - Regolamento di attuazione della Legge Forestale.

5. All’interno delle aree tartufigene di tartufo nero e bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. non dovrà essere ridotta la superficie delle aree di effettiva produzione di tartufi o – quando ciò si dimostri necessario – l‘eventuale consistenza ridotta dovrà essere reintegrata con il miglioramento di tartufaie naturali esistenti o con nuovi impianti;
  • b. nelle aree di effettiva produzione di tartufi la viabilità dovrà essere realizzata di preferenza utilizzando e recuperando i tratti di viabilità esistenti e – quando strettamente necessario – con nuovi tratti in terra battuta, senza interrompere la continuità della vegetazione ed avendo cura di non alterare la regimazione delle acque superficiali;
  • c. nelle aree di effettiva produzione di tartufi gli scavi meccanici, anche per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture o dei sottoservizi, dovranno essere realizzati tramite limitate opere e a una distanza minima di mt 3 dalle piante di alto fusto o, per distanze inferiori, mediante l’esecuzione manuale o l’uso di altre tecniche non invasive;
  • d. nelle aree di effettiva produzione di tartufi le sistemazioni delle pertinenze di edifici esistenti non dovranno comportare alterazioni della permeabilità del suolo, sbancamenti e significative trasformazioni dei luoghi, fatto salvo quanto previsto al precedente punto a;
  • e. nelle sistemazioni delle aree a verde dovrà essere preferito l’impiego di materiale vegetale arboreo e arbustivo appartenente a specie simbionti con il tartufo.

6. Per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all’interno delle aree tartufigene di tartufo nero l’area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a mt. 4,00, nonché dall’area d’insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:

  • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
  • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
  • - Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
  • - Gattero (Popolus tremula L.)
  • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
  • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • - Farnia (Quercus robur L.)
  • - Cerro (Quercus cerris L.)
  • - Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
  • - Carpine bianco (Carpinus betulus)
  • - Pino domestico (Pinus pinea)
  • - Pino nero (Pinus nigra Arnold)
  • - Pino laricio (Pinus laricio Poiret)
  • - Nocciolo (Corylus avellana)
  • - Acero
  • - Leccio (Quercus ilex)
  • - Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
  • - Biancospino (Crataegus monogyna)
  • - Ginepro (Juniperus communis L.)
  • - Ligustro
  • - Corniolo
  • - Fusaggine

7. All’interno delle aree tartufigene di tartufo bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • - in corrispondenza di fossi di scolo, torrenti e fiumi nell’ambito delle ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura deve essere lasciata salda una fascia di terreno per almeno ml.4,00 dal bordo superiore di sponda o dalla base di argine del fosso, torrente o fiume;
  • - per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all’interno delle Aree Tartufigene di Tartufo bianco l’area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a ml.4,00, dalle fasce laterali della larghezza di almeno ml.4,00 da fossi di scolo, torrenti e fiumi, nonché dall’area d’insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
    • - Gattero (Popolus tremula L.)
    • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • - Farnia (Quercus robur L.)
    • - Cerro (Quercus cerris L.)
    • - Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
    • - Carpine bianco (Carpinus betulus)
    • - Nocciolo (Corylus avellana)
    • - Acero
    • - Leccio (Quercus ilex)
    • - Rovo (Rubus ulmifolius Schott.)
    • - Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
    • - Biancospino (Crataegus monogyna)
    • - Ginepro (Juniperus communis L.)
    • - Ligustro
    • - Corniolo
    • - Fusaggine

8. All’interno delle aree di effettiva produzione di tartufi di cui al presente articolo è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione di qualsiasi tipo, ivi compresi gli annessi agricoli di cui ai precedenti articoli 32, 33 e 34 ad eccezione di nuovi edifici per servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico purché sia dimostrato il rispetto delle condizioni di tutela di cui ai commi 6 e 7 e degli appostamenti fissi di caccia autorizzati dall’Amministrazione Provinciale.
  • b) l’installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • c) la realizzazione di attività non agricole;
  • d) l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.
  • e) la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali;
  • f) i movimenti di terra di qualsiasi genere (estesi ad un’ulteriore fascia di rispetto di 4 m, al fine di non danneggiare gli apparati radicali);
  • g) la pulitura drastica dei margini dei fossi tartufigeni mediante l’asportazione completa delle specie arbustive ed erbacee del sottobosco;
  • h) i bruschi cambiamenti nella modalità di circolazione delle acque in zone immediatamente perimetrali alla tartufaia vera e propria;
  • i) l’abbattimento nelle aree boscate delle piante simbionti delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • l) l’abbattimento delle piante simbionti isolate o a filari con diametro superiore a cm.25 delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • - Farnia (Quercus robur L.)
    • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • - Cerro (Quercus cerris L.)
    • - Leccio (Quercus ilex)

9. Per le verifiche inerenti la materia del presente articolo e per la verifica degli areali di effettiva produzione come definiti nei commi precedenti gli Uffici Comunali potranno avvalersi di pareri rilasciati dagli Uffici dell’Unione dei Comuni del Mugello.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le norme della L.R. 50/1995 e s.m.i. che trovano comunque applicazione alle aree tartufigene.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40