Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

CAPO 1 – Normativa generale

Art. 53. Disposizioni generali

1. Il P.S.I.M. contiene specifica ricognizione dei beni culturali e paesaggistici, delle ulteriori tutele e apposita disciplina ad essi relativa, fino a configurarne valenza paesaggistica. Il Piano Operativo rende operativa detta disciplina, in conformità al P.I.T./P.P.R. e rende prescrittive le regole generali e specifiche per i beni culturali e paesaggistici.

2. La disciplina di cui alla presente Titolo si conforma alle disposizioni di cui al P.S.I.M. e integra la disciplina di cui alle altre delle presenti norme, e, in ipotesi di contrasto, prevale su di essa.

3. I beni culturali e paesaggistici di cui alla presente Titolo sono disciplinati ai sensi degli articoli seguenti che fissano gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire in relazione agli ambiti di paesaggio riconosciuti nel P.S.I.M., le direttive da attuare e le prescrizioni d’uso da rispettare. Qualora si verifichi la concorrenza di più prescrizioni in relazione al medesimo areale prevalgono quelle più restrittive.

4. In relazione alla disciplina dei beni culturali e paesaggistici ed al fine di semplificare la possibile concorrenza delle specifiche discipline è stata individuata al successivo all’articolo 55 delle presenti norme, una normativa generale di riferimento coerente alle caratteristiche e alle relative regole invarianti riconosciute nel P.S.I.M..

Art. 54. Ambiti di Paesaggio

1. Il PSIM nel territorio comunale di Barberino di Mugello riconosce ambiti differenziati in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socio-economiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, recepisce i seguenti ambiti paesaggistici:

  • - AP 2 – Conca di Firenzuola e Valle del Diaterma
  • - AP 6 – Versante sud della conca intermontata
  • - AP 7 – Testata di Barberino
  • - AP 8 – Versante nord della conca intermontana
  • - AP 9 – Valle della Sieve

2. Tali ambiti sono stati individuati nelle tavole grafiche del Piano Operativo in scala 1:10.000 e per ciascuno sono stati individuati specifici obiettivi da perseguire.

54.1. Ambito di paesaggio 2 – Conca di Firenzuola e Valle del Diaterna

1. Si localizza nella zona settentrionale del territorio comunale ed è caratterizzata dalla presenza di rilievi dolci che si connettono al sistema appenninico dell’Alto Mugello. La rete ecologica degli ecosistemi agropastorali è fortemente caratterizzata, tanto da costituire un’eccellenza regionale. All’estesa copertura forestale si frappongono, nella zona N-E, ampie superfici a campi chiusi, di particolare valore paesaggistico ed ecosistemico dove al loro interno si alternano seminativi a foraggere e prati-pascolo, che costituiscono importanti habitat per numerose specie di avifauna e piccoli mammiferi. La presenza di numerosi corpi idrici di piccole dimensioni costituisce un ulteriore elemento di interesse naturalistico. La struttura insediativa è caratterizzata da un edificato puntuale di impianto rurale che in larga maggioranza è andato perduto.

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 2 non è consentito:

  • - l’apertura di nuove aree per l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;
  • - la trasformazione del territorio con interventi che:
    • - comportino processi di instabilità dei versanti e di erosione dei suoli;
    • - costituiscano detrattori alla continuità ecologica lungo i corsi acqua.

54.2. Ambito di paesaggio 6 – Versante sud della conca intermontata

1. Si localizza a sud del territorio comunale, ed è caratterizzato da un lungo crinale di Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane che si sviluppa tra Barberino e Monte Giovi, che costituisce l’orlo meridionale della conca, e lambisce l’area produttiva del casello, il fiume Sieve ed il lago di Bilancino.

Il sistema insediativo è sparso o accentrato in piccoli nuclei sistemati lungo la viabilità principale (Cornocchio lungo la SP 8 “Militare per Barberino”). La forte concentrazione insediativa nel fondovalle ha comportato un progressivo abbandono delle strutture insediative collinari, antico supporto del sistema mezzadrile: molte di queste strutture, dapprima abbandonate, sono stati così trasformate in strutture ricettive.

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 6 non è consentito:

  • - l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;
  • - la trasformazione del territorio con interventi che:
    • - comportino processi di instabilità dei versanti e di erosione dei suoli;
    • - costituiscano detrattori alla continuità ecologica lungo i corsi acqua.

54.3. Ambito di paesaggio 7 – Testata di Barberino

1. Corrisponde alla parte occidentale del territorio comunale di Barberino. Il crinale principale della Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane, che delimita, da sud, la valle della Sieve, definisce la conca di Barberino (depressione tettonica minore) come una struttura separata, collegata alla grande conca del Mugello dalla porta aperta dalla Sieve, occupata adesso dalla diga di Bilancino. La fascia settentrionale del territorio presenta caratteri di instabilità simili a quelli dell’Alto Mugello per la prevalenza di litologie soggette a erosione e franosità. La linea di crinale dei Monti della Calvana, segna lo spartiacque fra i bacini idrografici del Bisenzio e della Sieve. Negli ultimi sessanta anni si è assistito ad una radicale trasformazione del paesaggio legata agli estesi rimboschimenti sui pascoli degradati di crinale e sui cedui radi di mezzacosta, tanto che oggi, osservando la Calvana dalla piana di Barberino, questa appare quasi completamente boscata. La presenza del doppio tracciato autostradale (autostradale del Sole e variante di valico) costituisce elemento di indebolimento dell’ambito creando al contempo una barriera nei confronti dell’ecosistema di fondovalle della Sieve e introducendo forti elementi di artificializzazione. I monti della Calvana costituiscono un’area scarsamente insediata. Permangono tracce dei numerosi percorsi che salivano al crinale e di lì scendevano verso la piana di Prato (Vaiano, Montecuccoli) mentre l’antica viabilità di mezzacosta collega alle abitazioni rurali esistenti. L’ambito è caratterizzato da un sistema viario e insediativo a ventaglio e costituisce la testata orientale dell’intero sistema vallivo mugellano. Assume un particolare valore percettivo la trama di strade vicinali e percorsi secondari che collegano la testata di valle al lago di Bilancino e risalgono i versanti pedecollinari, da recuperare per il valore paesaggistico e le ampie aperture visuali, anche con funzione turistico-ricreativa. Tale valore percettivo viene indebolito dalle aree destinate ad insediamenti produttivi che si sono sviluppate intorno al casello autostradale dell’A1.

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 7 è consentito il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell’edificato sparso e la conservazione del valore percettivo e l’importante funzione relazionale di connessione delle permanenze rurali.

3. All’interno dell’ambito di paesaggio 7 non è consentito:

  • - l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;
  • - la trasformazione del territorio con interventi che:
    • - comportino processi di instabilità dei versanti e di erosione dei suoli;
    • - costituiscano detrattori alla continuità ecologica lungo i corsi acqua.

54.4. Ambito di paesaggio 8 – Versante nord della conca intermontana

1. Si localizza nella parte orientale del territorio comunale ed è caratterizzato da un fitto sistema di corrugamenti, poco elevati e orientati perpendicolarmente alla valle che scendono dal crinale appenninico. Il crinale appenninico scende rapidamente verso la valle della Sieve con colline morbide, coperte da boschi di latifoglie, alternate ad ampie aree terrazzate. La rete degli ecosistemi boscati è fortemente connessa alla rete degli agrosistemi collinari. Importanti nodi degli ecosistemi agrocolturali e agropastorali risalgono i versanti di Barberino verso Montecarelli e Santa Lucia. Tuttavia l’abbandono delle colture promiscue e degli arborati sta progressivamente modificando i sistemi agrocolturali verso un paesaggio semplificato di minore caratterizzazione ecologica con impoverimento del valore di biodiversità. Il sistema insediativo è conformato lungo la viabilità trasversale a pettine che collega i centri collinari e montani di crinale al fondovalle: in questo ambito di paesaggio è presente il territorio urbanizzato di Montecarelli e di Santa Lucia. Inoltre i nuclei e gli edifici rurali sparsi sono diffusi, con una fitta rete di collegamenti poderali e colture tradizionali residuali ancora apprezzabili. La forte concentrazione insediativa nel fondovalle e del conseguente spopolamento della collina, anche in questo ambito di paesaggio, molte strutture insediative legate al sistema mezzadrile (ville, case poderali, nuclei rurali, edifici religiosi) sono state dapprima abbandonate e, nei tempi recenti in strutture ricettive (agriturismo, ecc.).

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 8 è consentito il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell’edificato sparso e la conservazione del valore percettivo e l’importante funzione relazionale di connessione delle permanenze rurali.

3. All’interno dell’ambito di paesaggio 8 non è consentito:

  • - l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;

54.5. Ambito di paesaggio 9 – Valle della Sieve

1. Si localizza nella parte orientale del territorio comunale ed è caratterizzato dalla presenza di un’ampia fascia alluvionale di fondovalle, di larghezza variabile, disposta lungo la Sieve. L’elemento principale è la presenza del lago di Bilancino, esteso su una superficie di 5 kmq, che ha migliorato decisamente la gestione dei deflussi, dando luogo, al contempo, a una profonda trasformazione ambientale (microclima, morfologia, barriera per la risalita della fauna ittica, diffusione di specie aliene, ecc.). Il lago ha modificato profondamente il paesaggio della valle, offrendo, tuttavia, nuove potenzialità ricreative e turistiche e dando luogo, nelle immediate vicinanze, alla creazione dell’area umida di Gabbianello Boscotondo (ANPIL). L’ecosistema è strettamente legato alla Sieve e ai suoi affluenti, con le formazioni ripariali arboree a salici e pioppi: la progressiva artificializzazione del fondovalle ha attivato dinamiche di semplificazione degli ecosistemi fluviali e torrentizi, con progressiva riduzione della vegetazione ripariale, della qualità delle acque e della qualità ecosistemica dell’ambito nel suo complesso. In questo ambito si inserisce il capoluogo e le frazioni di Cavallina e di Galliano. Barberino di Mugello e Cavallina, con le zone industriali e commerciali (Outlet), segnano fortemente il paesaggio di fondovalle.

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 9 è consentito il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell’edificato sparso e la conservazione del valore percettivo e l’importante funzione relazionale di connessione delle permanenze rurali.

3. All’interno dell’ambito di paesaggio 9 non è consentito:

  • - l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica, in particolare nelle zone di rispetto, destinate al consumo umano, del lago di Bilancino.

CAPO 2 Norme di tutela culturale, paesaggistica ed ambientale

Art. 55. Beni culturali

1. I beni culturali rappresentano l’identità storico-culturale del territorio di Barberino di Mugello e sono soggetti a tutela storico-artistica, ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali. Gli interventi urbanistici e/o edilizi devono essere preventivamente autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. I beni culturali sono individuati nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati del Piano Operativo. I relativi perimetri assumono carattere puramente indicativo e ricognitivo, pertanto, in sede di pianificazione attuativa o di pratica edilizia è necessaria la verifica presso i competenti organi ministeriali.

3. Agli edifici e ai complessi individuati quali Beni culturali il Piano Operativo ha attribuito la Classe 1 (E.R.V) di cui al precedente articolo 27.1.

4. I Beni culturali cartografati rivestono carattere puramente ricognitivo. Gli eventuali provvedimenti di vincolo che modifichino la loro individuazione e/o perimetrazione o che ne definiscano di ulteriori costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

5. Il Piano Operativo, in conformità al PSIM, ha individuato nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati i Beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, art.10, co. 4, lett. g), quali “Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”.

Art. 56. Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR.

2. In tali aree ogni attività che comporti modifiche allo stato esteriore dei luoghi è soggetto a specifica Autorizzazione Paesaggistica, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia.

3. Il Piano Operativo recepisce i Beni Paesaggistici individuati dal P.S.I.M. vigente nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati. In particolare nel territorio comunale di Barberino di Mugello sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004:

  • - “La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze (D.M. 23.06.1967, G.U. 182/1967);

- Aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004:

  • - I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b).
  • - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c).
  • - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g).
  • - Le zone di interesse archeologico (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m).

4. Nelle aree ricadenti nei beni paesaggistici sopra elencati devono essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate nell’Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, oltre a quanto indicato nei successivi articoli del presente capo.

56.1. La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze”(D.M. 23.06.1967, G.U. 182/1967)

1. Il Piano Operativo, in coerenza con Il PIT-PPR e con il PSIM, subordina gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica alle seguenti condizioni generali:

  • a) la tutela delle aree agricole forestali che contribuiscono ad assicurare continuità biotiche ed ecosistemiche con particolare riguardo per i nodi e le matrici forestali così come individuate nella tavola STA.A02 del PSIM;
  • b) la tutela e la salvaguardia i corridoi ecologici residui e i varchi del paesaggio agrario e forestale finalizzati alla saldatura tra insediamenti con particolare riguardo per le aree produttive e commerciali di Barberino.
  • c) gli interventi devono essere coerenti con i caratteri morfologici e tipologici storicizzati e non devono compromettere la leggibilità dei quadri naturali godibili dal percorso autostradale.
  • d) la tutela e valorizzazione delle visuali panoramiche che si aprono dal tracciato autostradale verso le visuali più significative (formazioni orografiche, agrarie e forestali, nonché verso i borghi, le emergenze storico-culturali e/o le semplici costruzioni rurali che costituiscono testimonianza del paesaggio storicizzato locale).

56.2. I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b) e di cui all’Elaborato 8B art. 7 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, persegue i seguenti obiettivi:

  • a) la salvaguardia della continuità ecologica delle rive e delle relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive con i territori limitrofi;
  • b) la tutela della permanenza e della riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi;
  • c) evitare processi di estesa artificializzazione delle rive e delle aree contermini, garantendo comunque, pure a fronte di interventi di trasformazione, l’integrità degli ecosistemi e dei rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
  • d) garantire il mantenimento e favorire la creazione di accessi pubblici e/o di varchi visuali che consentano l’accessibilità e la fruizione, funzionale e percettiva, delle rive.

2. Il Piano Operativo consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione:
Fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • a) non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici e paesaggistici, nonché la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria, con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • b) si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • c) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • d) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • e) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  • f) non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi.

Opere e interventi infrastrutturali:
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Opere e interventi infrastrutturali:
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Manufatti temporanei e removibili:
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili ivi incluse quelle connesse alle attività agricola e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Ingegneria naturalistica:
Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico e idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Ulteriori prescrizioni generali: al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, individuati sulla base della classificazione di cui al precedente articolo 27, non è ammesso l’insediamento di nuove:

  • - attività produttive industriali/artigianali
  • - medie e grandi strutture di vendita
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento;

Sono inoltre vietati interventi che possano compromettere, direttamente o indirettamente, la conservazione dell’ecosistema lacustre in corrispondenza dell’oasi di Gabbianello con particolare riferimento per quelli che comportino impermeabilizzazione del suolo e un aumento eccessivo dei livelli di artificializzazione.

56.3. I fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica da attuare nel rispetto del contesto paesaggistico, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione
Comprendenti anche gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti sono ammessi a condizione che:

  • a) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • b) non impediscano l’accesso al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • c) non impediscano la divagazione dell’alveo, onde consentire condizioni di equilibrio dinamico e configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • d) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi;
  • e) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza;
  • f) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche del contesto, garantendo una efficace integrazione paesaggistica;
  • g) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • h) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • i) non occludano i varchi e le visuali panoramiche (da e verso il corso d’acqua) che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui

Aree destinate e parcheggio
Le nuove aree destinate a parcheggio, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.

Manufatti temporanei e removibili:
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili ivi incluse quelle connesse alle attività agricola e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

3. Sono ammessi, alle condizioni di cui al precedente comma 2, i seguenti interventi:

  • - impianti per la produzione di energia;
  • - impianti per la depurazione di acque reflue;
  • - interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste.

4. Ulteriori prescrizioni generali: al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, individuati sulla base della classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27, non è ammessa:

  • - la realizzazione di edifici di carattere permanente ad eccezione di annessi rurali;
  • - la realizzazione di depositi a cielo aperto di qualunque natura, saranno possibili in presenza di soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o in ipotesi temporanee quali attività di cantiere;
  • - la realizzazione di discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti qualificabili come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06)

5. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

56.4. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione
Compresi quelli urbanistici ed edilizi sono ammessi a condizione che:

  • a) non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di valore naturalistico e ambientale e alle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente), nonché dei valori culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
  • b) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • c) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

3. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

56.5. Le zone di interesse archeologico

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione

  • a) Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione del bene e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
  • b) Gli interventi sulla viabilità antica sono ammessi a condizione che:
    • - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
    • - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale documentale;
    • - sia mantenuto l’assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.
  • c) L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle “Norme comuni per l’inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l’individuazione dei limiti localizzativi per l’installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004”.
  • d) I tracciati delle infrastrutture e gli impianti tecnologici non diversamente localizzabili devono essere sottoposti a specifiche valutazioni di impatto sul paesaggio, onde evitarne/minimizzarne le interferenze visive con il patrimonio archeologico e con il contesto paesaggistico.

3. Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

Art. 57. Progetto di Paesaggio “Territori del Mugello”

1. Il Piano Operativo recepisce il Progetto di Paesaggio “Territori del Mugello” approvato con D.C.R. n. 10 del 14.02.2024 ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e con i contenuti dell’art. 34 della Disciplina del Piano del PIT-PPR e degli art. 88 e 89 della L.R. 65/2014 ed individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, la perimetrazione dell’ambito del Progetto di Paesaggio.

2. Nell’ambito del Progetto di Paesaggio si applicano le Norme Tecniche di Attuazione del Progetto stesso oltre agli obiettivi specifici disciplinati nella Sezione 4 dell’Elaborato 3B (182-1967) e nell’Elaborato 8B del PIT-PPR.

3. Tutti gli interventi sia di nuova previsione che sul patrimonio edilizio esistente, nonché ogni intervento di modifica e/o trasformazione dell’esistente, dovranno essere effettuati nel rispetto di Obiettivi, Direttive e Prescrizioni contenuti nelle NTA del Progetto di Paesaggio.

Art. 58. Sito UNESCO Villa di Cafaggiolo e aree limitrofe

1. Il Piano Operativo individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, la perimetrazione dell’Ambito di Cafaggiolo, che comprende aree e fabbricati ricompresi nei territori comunali di Barberino di Mugello e di Scarperia e San Piero, ambito che non viene regolamentato con il presente Piano Operativo, rinviando a quanto previsto nella variante definitivamente approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 09.09.2020, in conformità agi accordi sottoscritto tra le Amministrazioni comunali coinvolte, la Regione Toscana e gli atri Enti pubblici.

2. In coerenza con il PIT-PPR e il PSIM, all’interno del sito UNESCO Villa di Cafaggiolo si perseguono i seguenti obiettivi:

  • a) conservare e valorizzare il paesaggio, quale stratificazione storica delle relazioni tra uomo e natura, attraverso politiche di gestione lungimiranti, finalizzate alla rifunzionalizzazione dei beni nel rispetto dei relativi caratteri morfologici, tipologici, architettonici ed estetico percettivi;
  • b) tutelare le strutture territoriali di lunga durata, nelle loro reciproche relazioni, con particolare riguardo per il patrimonio storico-culturale, identitario e testimoniale (struttura insediativa, struttura agroforestale) attraverso:
    • - il mantenimento e il ripristino, anche in forme contemporanee compatibili, delle sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali;
    • - il mantenimento e, se del caso, il ripristino dell’infrastrutturazione ecologica minore che storicamente ha connotato il paesaggio e che è costituita da elementi vegetali lineari (siepi, filari alberati, vegetazione di ripa, ecc.) e puntuali (grandi alberi camporili, alberi segnaletici, piccole macchie di bosco, piccoli corpi d’acqua, ecc.);
    • - la salvaguardia dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, cromatici e decorativi delle architetture e degli spazi aperti storicamente interrelati con esse (parchi, giardini, strade, percorsi, aree agricole);
    • - la salvaguardia e il ripristino della viabilità storica minore e delle opere di corredo;
    • - il sostegno alle pratiche agricole e forestali, alla diversificazione colturale (con preferenza per gli ordinamenti colturali tradizionali), al mantenimento della maglia agraria, contenendo, di contro, i processi di deruralizzazione dell’edilizia storica e la frammentazione degli agroecosistemi.
  • c) conservare, valorizzare e, se del caso, ripristinare il tradizionale rapporto spaziale, gerarchico e figurativo tra ville, architetture minori, spazi aperti di corredo, strade, percorsi, coltivi e aree boscate;
  • d) promuovere azioni di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico-culturale nell’ambito di progetti organici che si dimostrino compatibili con la conservazione e/o l’evoluzione coerente e integrata delle strutture territoriali, favorendo anche una promozione dei prodotti locali e una fruizione turistica sostenibile fondate sul binomio luogo-prodotto.

Art. 59. Aree protette

1. Il Piano Operativo individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, i Siti Natura 2000, ed in particolare la ZSC-ex SIC – La Calvana (IT5150001), l’ANPIL di “Gabbianello Boscotondo e l’ANPIL “Monti della Calvana”.

2. Si tratta di aree di valore paesaggistico ed ambientale soggette a specifica disciplina d’uso e di valorizzazione rinviandosi alla disciplina assunta dalla autorità preposta alla tutela degli interessi naturalistico ambientali.

Art. 60. Aree sensibili di fondovalle

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 3 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, le aree sensibili di fondovalle quelle aree di estensione e rilevanza sovracomunale caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d’acqua, canali, che nell’insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale.

2. Il Piano Operativo, all’interno delle presenti aree, consente:

  • a) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull’ambito fluviale;
  • b) interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sottoelencati:
    • I. mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
    • II. impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
    • III. riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali, valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte.

Art. 61. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 10 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, gli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale le aree del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta secondo quanto definito dal P.T.C.M. di Firenze.

2. All’interno di tali ambiti sono sempre ammessi interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e vegetazionali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed ambientale, da destinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a funzioni ricreative e culturali.

3. Unicamente tramite approvazione di programma aziendale, sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

4. Le destinazioni d’uso non congruenti con gli obiettivi di tutela di tali ambiti, fatte salve quelle esistenti, sono le seguenti:

  • - Attività industriali e artigianali;
  • - Attività commerciali all’ingrosso e depositi
  • - Attività commerciali al dettaglio ad esclusione degli esercizi di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande;
  • - Attività direzionali e di servizio;
  • - Attività turistico ricettive relativamente alle strutture ricettive alberghiere, ai campeggi e villaggi turistici, ai residenze

5. Sono fatte salve le destinazioni in atto esistenti legittimamente autorizzate.

6. Sugli immobili, nei quali si svolgono funzioni non ritenute congruenti sono ammessi interventi previsti dalla classificazione degli edifici esistenti di cui al precedente articolo 27, fino al TIPO D1 finalizzati a garantirne il loro adeguamento funzionale, e a condizione l’intervento determini una trasformazione edilizia e urbanistica coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambito in questione.

Art. 62. Aree fragili del territorio aperto

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 11 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, le aree fragili del territorio aperto. Tali aree ricomprendono le parti di territorio rurale caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività.

2. Nelle aree fragili sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) conservazione degli edifici di Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va), Classe 3 (E.E.V.) e Classe 6 (E.I.A.) di cui all’articolo 27 e delle loro relazioni con il territorio rurale;
  • b) tutela della qualità del suolo agricolo;
  • c) manutenzione del paesaggio agrario e dei suoi elementi costituivi quali sistemazioni idraulico agrarie, colture arboree e piante arboree non colturali quali formazioni lineari arboree, formazioni lineari arbustive, alberi camporili;
  • d) manutenzione delle componenti geomorfologiche e difesa del suolo da rischi geologici o idrogeologici;
  • e) recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della classificazione degli edifici di cui all’articolo 27 delle presenti norme.

3. Unicamente tramite approvazione di un programma aziendale sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei rurali, o preesistenze edilizie, e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

Art. 63. Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 12 del P.T.C.M. di Firenze, assume le parti del territorio che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza. Tali parti sono individuate nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati .

2. Il Piano Operativo, in coerenza con la disciplina del P.T.C.M., assume le seguenti prescrizioni:

  • a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo ivi comprese le attività di agricampeggio e agrisosta per camper, salve le eccezioni di cui alla lettera c);
  • b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
  • c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;
  • d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.

3. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina devono:

  • a) evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonchè il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
  • b) non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
  • c) consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l’integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, nè alterano la trama della viabilità fondativa.

4. Nelle aree di protezione storico ambientale, di cui al presente articolo, sono fatti salvi i servizi e le attrezzature di rilievo sovra comunale di cui all’articolo 24 delle Norme del P.T.C.M., nel rispetto della presente disciplina.

Art. 64. Aree ad elevata visibilitĂ  e punti panoramici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, individua nelle Tavole QC 2 “Ulteriori vincoli e tutele” le aree ad elevata visibilità e i punti panoramici che rappresentano le principali zone e i punti di belvedere connotati da un elevato valore estetico percettivo.

2. Il Piano Operativo tutela la loro libera accessibilità e l’assenza di ostacoli alla visione.

3. Gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non devono interferire negativamente con le visuali panoramiche occludendole o sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.

4. I nuovi interventi non dovranno competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o compromettere i varchi visuali che ne garantiscono la visibilità dalle strade panoramiche e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.

Art. 65. Aree tartufigene

1. Sono le aree individuate e delimitate dalla Comunità Montana nel contesto del documento “Gli ambienti tartufigeni del Mugello” (2005), che il Piano Operativo assume ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della LR 50/1995.

2. Le aree tartufigene sono distinte in base alla produzione di tartufo nero o bianco e vengono rappresentate nelle tavole QC.2 – Ulteriori vincoli e tutele.

3. Le ulteriori aree non rappresentate sulle tavole di PO quali Aree tartufigene ma sulle quali viene autorizzata una tartufaia controllata o coltivata di cui agli art.4 e 5 della LR 50/1995 sono assoggettate alla presente normativa dalla data di rilascio del relativo atto autorizzativo. Le nuove perimetrazioni costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

4. A tutte le aree tartufigene, di tartufo bianco e di tartufo nero, anche quando non soggette a vincolo idrogeologico e qualunque sia la loro destinazione urbanistica, si applicano le norme di tutela e le sanzioni previste dalla L.R. 39/2000 – Legge Forestale e dal D.P.G.R.T. 08/08/2003 n. 48/R - Regolamento di attuazione della Legge Forestale.

5. All’interno delle aree tartufigene di tartufo nero e bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. non dovrà essere ridotta la superficie delle aree di effettiva produzione di tartufi o – quando ciò si dimostri necessario – l‘eventuale consistenza ridotta dovrà essere reintegrata con il miglioramento di tartufaie naturali esistenti o con nuovi impianti;
  • b. nelle aree di effettiva produzione di tartufi la viabilità dovrà essere realizzata di preferenza utilizzando e recuperando i tratti di viabilità esistenti e – quando strettamente necessario – con nuovi tratti in terra battuta, senza interrompere la continuità della vegetazione ed avendo cura di non alterare la regimazione delle acque superficiali;
  • c. nelle aree di effettiva produzione di tartufi gli scavi meccanici, anche per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture o dei sottoservizi, dovranno essere realizzati tramite limitate opere e a una distanza minima di mt 3 dalle piante di alto fusto o, per distanze inferiori, mediante l’esecuzione manuale o l’uso di altre tecniche non invasive;
  • d. nelle aree di effettiva produzione di tartufi le sistemazioni delle pertinenze di edifici esistenti non dovranno comportare alterazioni della permeabilità del suolo, sbancamenti e significative trasformazioni dei luoghi, fatto salvo quanto previsto al precedente punto a;
  • e. nelle sistemazioni delle aree a verde dovrà essere preferito l’impiego di materiale vegetale arboreo e arbustivo appartenente a specie simbionti con il tartufo.

6. Per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all’interno delle aree tartufigene di tartufo nero l’area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a mt. 4,00, nonché dall’area d’insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:

  • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
  • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
  • - Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
  • - Gattero (Popolus tremula L.)
  • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
  • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • - Farnia (Quercus robur L.)
  • - Cerro (Quercus cerris L.)
  • - Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
  • - Carpine bianco (Carpinus betulus)
  • - Pino domestico (Pinus pinea)
  • - Pino nero (Pinus nigra Arnold)
  • - Pino laricio (Pinus laricio Poiret)
  • - Nocciolo (Corylus avellana)
  • - Acero
  • - Leccio (Quercus ilex)
  • - Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
  • - Biancospino (Crataegus monogyna)
  • - Ginepro (Juniperus communis L.)
  • - Ligustro
  • - Corniolo
  • - Fusaggine

7. All’interno delle aree tartufigene di tartufo bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • - in corrispondenza di fossi di scolo, torrenti e fiumi nell’ambito delle ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura deve essere lasciata salda una fascia di terreno per almeno ml.4,00 dal bordo superiore di sponda o dalla base di argine del fosso, torrente o fiume;
  • - per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all’interno delle Aree Tartufigene di Tartufo bianco l’area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a ml.4,00, dalle fasce laterali della larghezza di almeno ml.4,00 da fossi di scolo, torrenti e fiumi, nonché dall’area d’insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
    • - Gattero (Popolus tremula L.)
    • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • - Farnia (Quercus robur L.)
    • - Cerro (Quercus cerris L.)
    • - Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
    • - Carpine bianco (Carpinus betulus)
    • - Nocciolo (Corylus avellana)
    • - Acero
    • - Leccio (Quercus ilex)
    • - Rovo (Rubus ulmifolius Schott.)
    • - Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
    • - Biancospino (Crataegus monogyna)
    • - Ginepro (Juniperus communis L.)
    • - Ligustro
    • - Corniolo
    • - Fusaggine

8. All’interno delle aree di effettiva produzione di tartufi di cui al presente articolo è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione di qualsiasi tipo, ivi compresi gli annessi agricoli di cui ai precedenti articoli 32, 33 e 34 ad eccezione di nuovi edifici per servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico purché sia dimostrato il rispetto delle condizioni di tutela di cui ai commi 6 e 7 e degli appostamenti fissi di caccia autorizzati dall’Amministrazione Provinciale.
  • b) l’installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • c) la realizzazione di attività non agricole;
  • d) l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.
  • e) la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali;
  • f) i movimenti di terra di qualsiasi genere (estesi ad un’ulteriore fascia di rispetto di 4 m, al fine di non danneggiare gli apparati radicali);
  • g) la pulitura drastica dei margini dei fossi tartufigeni mediante l’asportazione completa delle specie arbustive ed erbacee del sottobosco;
  • h) i bruschi cambiamenti nella modalità di circolazione delle acque in zone immediatamente perimetrali alla tartufaia vera e propria;
  • i) l’abbattimento nelle aree boscate delle piante simbionti delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • l) l’abbattimento delle piante simbionti isolate o a filari con diametro superiore a cm.25 delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • - Farnia (Quercus robur L.)
    • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • - Cerro (Quercus cerris L.)
    • - Leccio (Quercus ilex)

9. Per le verifiche inerenti la materia del presente articolo e per la verifica degli areali di effettiva produzione come definiti nei commi precedenti gli Uffici Comunali potranno avvalersi di pareri rilasciati dagli Uffici dell’Unione dei Comuni del Mugello.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le norme della L.R. 50/1995 e s.m.i. che trovano comunque applicazione alle aree tartufigene.

CAPO 3 – Zone speciali

Art. 66. Corsi d’acqua e relative formazioni arboree d’argine o di ripa

1. Tali ambiti sono qualificati fascia di rispetto dei corsi d’acqua e valgono per le aree laterali a tutta la lunghezza dell’asta fluviale, di tutti corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della L.R. n. 79/2012 ed individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.06.2013, comprese eventuali successive modificazioni e/o integrazioni degli Enti competenti in materia.

2. Su tali aree si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) non sono consentiti interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
  • b) il divieto di cui alla lettera a) non si applica agli interventi e opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo, comprese le opere di sistemazione idraulica;
  • c) non è consentito il tombamento dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale;
  • d) all'esterno dei centri abitati, non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a 15 ml dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • e) all'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di 15 ml di cui sopra sono consentiti, se ammessi dalla classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, esclusivamente interventi conservativi fino al TIPO D e senza incrementi di Superficie Edificabile (SE).
  • f) all’interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti alle precedenti lettere d) ed e) sono ridotte a 10 ml dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • g) eventuali recinzioni sono ammesse solo se di tipo naturalistico;
  • h) su queste aree, prevalentemente a conduzione agraria, è possibile redigere un progetto di iniziativa pubblica o privata per consentire interventi di regimazione delle acque, di risistemazione e consolidamento degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, di progettazione dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e degli spazi di sosta attrezzata.

2. Le formazioni arboree, costituite da alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che abbiano un riconosciuto valore storico-culturale o naturalistico sono sottoposti a tutela.

Art. 67. Aree di rispetto cimiteriale e dei depuratori

1. Nelle aree qualificate fascia di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare attrezzature e servizi cimiteriali, elementi viari, parcheggi pubblici, reti idriche, reti fognanti, metanodotti, gasdotti e simili, sostegni di linee aeree, stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile, parchi e giardini pubblici.

2. Negli spazi adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l’Amministrazione Comunale, l’installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario. Tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione.

3. Nelle tavole QC.2 – Ulteriori vincoli e tutele sono riportate, in riferimento ai cimiteri esistenti, le fasce di rispetto cimiteriale corrispondenti alle riduzioni vigenti al momento dell'adozione del presente Piano.

4. A seguito dell’esecuzione di ampliamenti dei cimiteri, le distanze di cui sopra vedranno applicazione a partire dal limite dell’ambito di ampliamento.

5. All’interno delle zone di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, oltre all’ampliamento nella percentuale massima del 10% del volume esistente e i cambi di destinazione d’uso ammissibili con l’ambito di appartenenza, previo parere favorevole della ASL.

6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni

7. Gli ambiti territoriali compresi nella fascia di mt. 100 dal limite degli impianti di depurazione comunali sono qualificati fascia di rispetto dei depuratori. In tale fascia, è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia e/o manufatto, ad eccezione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.

8. Ove preesistenti edifici e manufatti alla realizzazione del depuratore, legittimamente edificati, sono ammessi previo nulla osta o altro atto autorizzativo degli enti competenti, interventi sino alla ristrutturazione edilizia conservativa senza tuttavia possibilità di realizzare alcun aumento di consistenza o mutamenti di destinazione d’uso.

CAPO 4 Fonti energetiche rinnovabili

Art. 68. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono gli impianti solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas. Il presente piano regolamenta la realizzazione dei soli impianti solari termici e fotovoltaici, rinviando la possibilità di poter localizzare anche impianti a biomasse e eolico ad apposita variante al presente Piano nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, Titolo Vi delle presenti norme.

2. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:
in base alla collocazione:

  • - fotovoltaici e solari termici integrati: quando questi sono progettati nel contesto delle progettazione di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti;
  • - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, quando questi vedano collocazione sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
  • - fotovoltaici e solari termici non integrati, nell’ipotesi che siano collocati in arre libere;

in base alle finalità produttive:

  • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto utilizza la maggior parte dell’energia che produce, rinviando la determinazione della percentuale di utilizzo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  • - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l’impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
  • - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

3. Per l’autorizzazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 69. Impianti fotovoltaici e solari termici

1. Sono ammessi, in riferimento a quanto disposto dal PIT/PPR, e fatte salve le limitazioni previste nella classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27 e con esclusione degli edifici in Classe 1 (E.R.V.) e in Classe 2 (E.Va), su tutto il territorio comunale i seguenti impianti, a terra o integrati/aderenti alla copertura:

  • - impianti solari termici;
  • - impianti solari fotovoltaici finalizzati all’autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;

2. Nei tessuti TS.1 e TS.2 la collocazione degli impianti fotovoltaici e solari termici integrati su falde è ammessa solo su falde tergali non prospicienti la via pubblica e comunque arretrate rispetto al filo di gronda del fabbricato. Sono da privilegiare soluzioni innovative che possano anche garantire una minore occupazione della copertura ricorrendo a tecnologie che meglio si adattino all'architettura dell'edificio facendo, comunque, attenzione agli scorci panoramici dai quali sia visibile la copertura.

3. Nei tessuti TS.1 e TS.2 non è consentita l’installazione a terra di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. Nelle aree di pertinenza, di cui al precedente articolo 36.1, degli edifici classificati in Classe 1 (E.R.V.) e in Classe 2 (E.Va) l’installazione di impianti non integrati è ammessa solo se finalizzata all’autoconsumo, e a condizione l’impianto non determini interferenza con le visuali percepibili da e verso i suddetti edifici.

5. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi:

  • - stabiliti dalla LR 11/2011;
  • - nel rispetto delle prescrizioni dell’Elaborato 8b del PIT-PPR, relative alle aree con vincolo di cui all’articolo 142 comma 1 lettera C del Codice;
  • - in coerenza con l’Allegato 3 alla Scheda A.3 “Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - in coerenza con le aree indicate nella Tavola QC.C04.3 “Sistema dei vincoli fotovoltaico” del PSIM.

Art. 70. Impianti a biomasse. Criteri

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni di impianti a biomasse.

2. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, operano i criteri localizzativi di seguito indicati:

  • - Allegato 1a del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.
  • - Allegato 2 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale “Aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - Tavola QC.C04.2 “Sistema dei vincoli biomasse” del PSIM.

3. Si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto indicato al comma 2:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPRe della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d’insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connessione;

Art. 71. Impianti eolici. Criteri

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni di impianti eolici.

2. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, operano i criteri localizzativi di seguito indicati:

  • - Allegato 1b del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.
  • - Allegato 1 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale “Aree non idonee agli impianti eolici” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - Tavola QC.C04.1 “Sistema dei vincoli eolico” del PSIM.

3. Si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto indicato al comma 2:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPRe della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d’insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connessione.

CAPO 5 SostenibilitĂ  degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

Art. 72. Norme generali per la sostenibilitĂ  degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale e del PIT-PPR, tutela l’integrità fisica e l’identità paesaggistico ambientale del territorio e, sulla base delle attività svolte per la Valutazione Ambientale Strategica, definisce i criteri ed i limiti per un uso consapevole e sostenibile delle risorse ambientali.

2. Gli interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia sono ammessi solo se nelle aree ove siano già presenti o vengano contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie a garantire l’approvvigionamento idrico e il trattamento delle acque reflue, la difesa del suolo contro i rischi di esondazione e da frana, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e di adeguate infrastrutture per la mobilità veicolare e per la sosta.

3. Il Piano Operativo stabilisce criteri da seguire e norme da rispettare, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in relazione: alle modificazioni pedologiche, morfologiche, della vegetazione e della permeabilità dei suoli; all'approvvigionamento ed al risparmio idrico; alla depurazione; alle emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale; alla limitazione dell’inquinamento acustico; al potenziamento della raccolta differenziata; al risparmio energetico. Il Regolamento Edilizio può ampliare e precisare le norme sopraindicate, dettagliando i parametri e le condizioni da rispettare nei progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica ai fini della tutela delle risorse ambientali e del risparmio idrico ed energetico.

4. I progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica dovranno rispettare quanto definito nella Valutazione Ambientale Strategica ed indicato nelle specifiche schede di cui all’Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di Valutazione.

Art. 73. Norme specifiche di tutela per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. Tutti gli interventi che eccedano la categoria di intervento di TIPO D sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La relazione tecnica descrittiva dell’intervento di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi di costruire per interventi di nuova edificazione dovrà dettagliare il rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

73.1. Modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali

1. E' vietata l’asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.

2. Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie devono:

  • - rispettare gli assetti morfologici esistenti;
  • - contenere gli scavi e i riporti;
  • - adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
  • - essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni.
  • - privilegiare, nelle realizzazioni di opere e di manufatti in elevazione, le tecniche diingegneria naturalistica.

3. Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico.

4. In caso di ampliamento o creazione di nuove aree verdi, pubbliche e private, deve essere privilegiata la messa a dimora di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici.

73.2. Modificazioni della permeabilità dei suoli

1. Per tutte le trasformazioni od interventi che comportano una riduzione di permeabilità dei suoli deve essere garantita una superficie minima permeabile del 25% rispetto alla superficie fondiaria.

2. La superficie permeabile è la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

3. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all’acqua, a condizione che:

  • a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
  • b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.

73.3. Approvigionamento e risparmio idrico

1. In relazione alle problematiche relative all'approvvigionamento idropotabile ed al fine di promuovere una specifica azione di contenimento dei consumi idrici a tipologie di trasformazione che possano dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 1.000 mc/anno o possano comportare impatti ambientali rilevanti sul sistema acqua, si applicano le disposizioni che seguono.

2. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l’intervento è tenuto a:

  • a) valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall’intervento;
  • b) valutare l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune e sulla qualità delle acque;
  • c) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
    • - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
    • - la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
    • - l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
    • - l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
  • d) dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l’attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. In ogni caso i nuovi fabbisogni non devono essere soddisfatti con approvvigionamenti diretti dai corpi sotterranei a deficit di bilancio.

3. Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, è obbligatorio:

  • a) prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
  • b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
  • c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile(quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
  • d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

73.4. Depurazione

1. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, è obbligatorio:

  • a) valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione o dall’intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  • b) dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.

2. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

  • a) Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
  • b) In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.

73.5. Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale

1. Sono subordinate alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all’adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni:

  • a) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;
  • b) trasformazione che possono comportare impatti ambientali rilevanti sulla risorsa aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.

2. Le trasformazioni di nuove edificazioni di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell’aria nonché all’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

3.4. In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, è obbligatorio:

  • a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall’intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
  • b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
    • - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
    • - all’incentivazione dell’uso del trasporto collettivo;
    • - all’incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell’area oggetto d’intervento o trasformazione;
    • - al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.
  • c) la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde con una diffusa messa a dimora di alberi ed arbusti, specifici per l’assorbimento degli inquinanti atmosferici, negli spazi liberi pertinenziali o nelle aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi.

73.6. Inquinamento acustico

1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale ed al suo adeguamento in conformità al presente Piano Operativo, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare la vigente normativa di settore, in particolare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche.

2. La rilevazione dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall’Amministrazione Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di recupero dell’esistente.

73.7. Risparmio energetico

1. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono rispettare la vigente normativa in materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.

2. Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:

  • a) l’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
  • b) l’accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
  • c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
  • d) l’utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
  • e) la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la mitigazione dei picchi di temperatura durante l’estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.

3. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare l’intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

  • a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
  • b) cogenerazione;
  • c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
  • d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
  • e) “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy cascading);
  • f) pompe di calore;
  • g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

4. Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:

  • - i consumi energetici previsti per l’utilizzo dell’immobile, in particolare quelli per il riscaldamento, l’energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati all’attività lavorativa;
  • - il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
  • - i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
  • - le emissioni in atmosfera.

5. Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati dovranno contenere inoltre:

  • - l’orientamento dell’immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo dell’irraggiamento solare;
  • - i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L. 10/91;
  • - l’ombreggiamento esterno dell’edificio con specie spoglianti che consentano l’irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell’effetto serra delle vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc;
  • - il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
  • - i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
  • - la predisposizione di opere per l’installazione di pannelli solari o altre forme di riscaldamento;
  • - altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.
Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40