Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo VI: NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

CAPO 1 – Normativa generale

Art. 53. Disposizioni generali

1. Il P.S.I.M. contiene specifica ricognizione dei beni culturali e paesaggistici, delle ulteriori tutele e apposita disciplina ad essi relativa, fino a configurarne valenza paesaggistica. Il Piano Operativo rende operativa detta disciplina, in conformità al P.I.T./P.P.R. e rende prescrittive le regole generali e specifiche per i beni culturali e paesaggistici.

2. La disciplina di cui alla presente Titolo si conforma alle disposizioni di cui al P.S.I.M. e integra la disciplina di cui alle altre delle presenti norme, e, in ipotesi di contrasto, prevale su di essa.

3. I beni culturali e paesaggistici di cui alla presente Titolo sono disciplinati ai sensi degli articoli seguenti che fissano gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire in relazione agli ambiti di paesaggio riconosciuti nel P.S.I.M., le direttive da attuare e le prescrizioni d’uso da rispettare. Qualora si verifichi la concorrenza di più prescrizioni in relazione al medesimo areale prevalgono quelle più restrittive.

4. In relazione alla disciplina dei beni culturali e paesaggistici ed al fine di semplificare la possibile concorrenza delle specifiche discipline è stata individuata al successivo all’articolo 55 delle presenti norme, una normativa generale di riferimento coerente alle caratteristiche e alle relative regole invarianti riconosciute nel P.S.I.M..

Art. 54. Ambiti di Paesaggio

1. Il PSIM nel territorio comunale di Barberino di Mugello riconosce ambiti differenziati in relazione ai caratteri della produzione agricola, alle specificità socio-economiche, ambientali e paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, recepisce i seguenti ambiti paesaggistici:

  • - AP 2 – Conca di Firenzuola e Valle del Diaterma
  • - AP 6 – Versante sud della conca intermontata
  • - AP 7 – Testata di Barberino
  • - AP 8 – Versante nord della conca intermontana
  • - AP 9 – Valle della Sieve

2. Tali ambiti sono stati individuati nelle tavole grafiche del Piano Operativo in scala 1:10.000 e per ciascuno sono stati individuati specifici obiettivi da perseguire.

54.1. Ambito di paesaggio 2 – Conca di Firenzuola e Valle del Diaterna

1. Si localizza nella zona settentrionale del territorio comunale ed è caratterizzata dalla presenza di rilievi dolci che si connettono al sistema appenninico dell’Alto Mugello. La rete ecologica degli ecosistemi agropastorali è fortemente caratterizzata, tanto da costituire un’eccellenza regionale. All’estesa copertura forestale si frappongono, nella zona N-E, ampie superfici a campi chiusi, di particolare valore paesaggistico ed ecosistemico dove al loro interno si alternano seminativi a foraggere e prati-pascolo, che costituiscono importanti habitat per numerose specie di avifauna e piccoli mammiferi. La presenza di numerosi corpi idrici di piccole dimensioni costituisce un ulteriore elemento di interesse naturalistico. La struttura insediativa è caratterizzata da un edificato puntuale di impianto rurale che in larga maggioranza è andato perduto.

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 2 non è consentito:

  • - l’apertura di nuove aree per l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;
  • - la trasformazione del territorio con interventi che:
    • - comportino processi di instabilità dei versanti e di erosione dei suoli;
    • - costituiscano detrattori alla continuità ecologica lungo i corsi acqua.

54.2. Ambito di paesaggio 6 – Versante sud della conca intermontata

1. Si localizza a sud del territorio comunale, ed è caratterizzato da un lungo crinale di Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane che si sviluppa tra Barberino e Monte Giovi, che costituisce l’orlo meridionale della conca, e lambisce l’area produttiva del casello, il fiume Sieve ed il lago di Bilancino.

Il sistema insediativo è sparso o accentrato in piccoli nuclei sistemati lungo la viabilità principale (Cornocchio lungo la SP 8 “Militare per Barberino”). La forte concentrazione insediativa nel fondovalle ha comportato un progressivo abbandono delle strutture insediative collinari, antico supporto del sistema mezzadrile: molte di queste strutture, dapprima abbandonate, sono stati così trasformate in strutture ricettive.

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 6 non è consentito:

  • - l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;
  • - la trasformazione del territorio con interventi che:
    • - comportino processi di instabilità dei versanti e di erosione dei suoli;
    • - costituiscano detrattori alla continuità ecologica lungo i corsi acqua.

54.3. Ambito di paesaggio 7 – Testata di Barberino

1. Corrisponde alla parte occidentale del territorio comunale di Barberino. Il crinale principale della Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane, che delimita, da sud, la valle della Sieve, definisce la conca di Barberino (depressione tettonica minore) come una struttura separata, collegata alla grande conca del Mugello dalla porta aperta dalla Sieve, occupata adesso dalla diga di Bilancino. La fascia settentrionale del territorio presenta caratteri di instabilità simili a quelli dell’Alto Mugello per la prevalenza di litologie soggette a erosione e franosità. La linea di crinale dei Monti della Calvana, segna lo spartiacque fra i bacini idrografici del Bisenzio e della Sieve. Negli ultimi sessanta anni si è assistito ad una radicale trasformazione del paesaggio legata agli estesi rimboschimenti sui pascoli degradati di crinale e sui cedui radi di mezzacosta, tanto che oggi, osservando la Calvana dalla piana di Barberino, questa appare quasi completamente boscata. La presenza del doppio tracciato autostradale (autostradale del Sole e variante di valico) costituisce elemento di indebolimento dell’ambito creando al contempo una barriera nei confronti dell’ecosistema di fondovalle della Sieve e introducendo forti elementi di artificializzazione. I monti della Calvana costituiscono un’area scarsamente insediata. Permangono tracce dei numerosi percorsi che salivano al crinale e di lì scendevano verso la piana di Prato (Vaiano, Montecuccoli) mentre l’antica viabilità di mezzacosta collega alle abitazioni rurali esistenti. L’ambito è caratterizzato da un sistema viario e insediativo a ventaglio e costituisce la testata orientale dell’intero sistema vallivo mugellano. Assume un particolare valore percettivo la trama di strade vicinali e percorsi secondari che collegano la testata di valle al lago di Bilancino e risalgono i versanti pedecollinari, da recuperare per il valore paesaggistico e le ampie aperture visuali, anche con funzione turistico-ricreativa. Tale valore percettivo viene indebolito dalle aree destinate ad insediamenti produttivi che si sono sviluppate intorno al casello autostradale dell’A1.

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 7 è consentito il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell’edificato sparso e la conservazione del valore percettivo e l’importante funzione relazionale di connessione delle permanenze rurali.

3. All’interno dell’ambito di paesaggio 7 non è consentito:

  • - l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;
  • - la trasformazione del territorio con interventi che:
    • - comportino processi di instabilità dei versanti e di erosione dei suoli;
    • - costituiscano detrattori alla continuità ecologica lungo i corsi acqua.

54.4. Ambito di paesaggio 8 – Versante nord della conca intermontana

1. Si localizza nella parte orientale del territorio comunale ed è caratterizzato da un fitto sistema di corrugamenti, poco elevati e orientati perpendicolarmente alla valle che scendono dal crinale appenninico. Il crinale appenninico scende rapidamente verso la valle della Sieve con colline morbide, coperte da boschi di latifoglie, alternate ad ampie aree terrazzate. La rete degli ecosistemi boscati è fortemente connessa alla rete degli agrosistemi collinari. Importanti nodi degli ecosistemi agrocolturali e agropastorali risalgono i versanti di Barberino verso Montecarelli e Santa Lucia. Tuttavia l’abbandono delle colture promiscue e degli arborati sta progressivamente modificando i sistemi agrocolturali verso un paesaggio semplificato di minore caratterizzazione ecologica con impoverimento del valore di biodiversità. Il sistema insediativo è conformato lungo la viabilità trasversale a pettine che collega i centri collinari e montani di crinale al fondovalle: in questo ambito di paesaggio è presente il territorio urbanizzato di Montecarelli e di Santa Lucia. Inoltre i nuclei e gli edifici rurali sparsi sono diffusi, con una fitta rete di collegamenti poderali e colture tradizionali residuali ancora apprezzabili. La forte concentrazione insediativa nel fondovalle e del conseguente spopolamento della collina, anche in questo ambito di paesaggio, molte strutture insediative legate al sistema mezzadrile (ville, case poderali, nuclei rurali, edifici religiosi) sono state dapprima abbandonate e, nei tempi recenti in strutture ricettive (agriturismo, ecc.).

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 8 è consentito il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell’edificato sparso e la conservazione del valore percettivo e l’importante funzione relazionale di connessione delle permanenze rurali.

3. All’interno dell’ambito di paesaggio 8 non è consentito:

  • - l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica;

54.5. Ambito di paesaggio 9 – Valle della Sieve

1. Si localizza nella parte orientale del territorio comunale ed è caratterizzato dalla presenza di un’ampia fascia alluvionale di fondovalle, di larghezza variabile, disposta lungo la Sieve. L’elemento principale è la presenza del lago di Bilancino, esteso su una superficie di 5 kmq, che ha migliorato decisamente la gestione dei deflussi, dando luogo, al contempo, a una profonda trasformazione ambientale (microclima, morfologia, barriera per la risalita della fauna ittica, diffusione di specie aliene, ecc.). Il lago ha modificato profondamente il paesaggio della valle, offrendo, tuttavia, nuove potenzialità ricreative e turistiche e dando luogo, nelle immediate vicinanze, alla creazione dell’area umida di Gabbianello Boscotondo (ANPIL). L’ecosistema è strettamente legato alla Sieve e ai suoi affluenti, con le formazioni ripariali arboree a salici e pioppi: la progressiva artificializzazione del fondovalle ha attivato dinamiche di semplificazione degli ecosistemi fluviali e torrentizi, con progressiva riduzione della vegetazione ripariale, della qualità delle acque e della qualità ecosistemica dell’ambito nel suo complesso. In questo ambito si inserisce il capoluogo e le frazioni di Cavallina e di Galliano. Barberino di Mugello e Cavallina, con le zone industriali e commerciali (Outlet), segnano fortemente il paesaggio di fondovalle.

2. All’interno dell’ambito di paesaggio 9 è consentito il recupero dei tracciati minori esistenti che devono essere mantenuti per garantire la connessione dell’edificato sparso e la conservazione del valore percettivo e l’importante funzione relazionale di connessione delle permanenze rurali.

3. All’interno dell’ambito di paesaggio 9 non è consentito:

  • - l’escavazione di inerti;
  • - la realizzazione di discariche;
  • - la conduzione di attività inquinanti e/o che possono pregiudicare la regimazione idraulica, in particolare nelle zone di rispetto, destinate al consumo umano, del lago di Bilancino.

CAPO 2 Norme di tutela culturale, paesaggistica ed ambientale

Art. 55. Beni culturali

1. I beni culturali rappresentano l’identità storico-culturale del territorio di Barberino di Mugello e sono soggetti a tutela storico-artistica, ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e successivi decreti di attuazione in materia di conservazione dei beni culturali. Gli interventi urbanistici e/o edilizi devono essere preventivamente autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. I beni culturali sono individuati nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati del Piano Operativo. I relativi perimetri assumono carattere puramente indicativo e ricognitivo, pertanto, in sede di pianificazione attuativa o di pratica edilizia è necessaria la verifica presso i competenti organi ministeriali.

3. Agli edifici e ai complessi individuati quali Beni culturali il Piano Operativo ha attribuito la Classe 1 (E.R.V) di cui al precedente articolo 27.1.

4. I Beni culturali cartografati rivestono carattere puramente ricognitivo. Gli eventuali provvedimenti di vincolo che modifichino la loro individuazione e/o perimetrazione o che ne definiscano di ulteriori costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

5. Il Piano Operativo, in conformità al PSIM, ha individuato nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati i Beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, art.10, co. 4, lett. g), quali “Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”.

Art. 56. Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono assoggettati alla disciplina del PIT-PPR.

2. In tali aree ogni attività che comporti modifiche allo stato esteriore dei luoghi è soggetto a specifica Autorizzazione Paesaggistica, secondo le procedure di cui alla vigente legislazione in materia.

3. Il Piano Operativo recepisce i Beni Paesaggistici individuati dal P.S.I.M. vigente nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati. In particolare nel territorio comunale di Barberino di Mugello sono presenti i seguenti Beni Paesaggistici:
- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004:

  • - “La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze (D.M. 23.06.1967, G.U. 182/1967);

- Aree tutelate per legge, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004:

  • - I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b).
  • - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c).
  • - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g).
  • - Le zone di interesse archeologico (D.lgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m).

4. Nelle aree ricadenti nei beni paesaggistici sopra elencati devono essere perseguiti gli obiettivi, applicate le direttive e rispettate le prescrizioni per gli interventi riportate nell’Allegato 8b della Disciplina del PIT-PPR, oltre a quanto indicato nei successivi articoli del presente capo.

56.1. La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno, Scandicci, Firenze”(D.M. 23.06.1967, G.U. 182/1967)

1. Il Piano Operativo, in coerenza con Il PIT-PPR e con il PSIM, subordina gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica alle seguenti condizioni generali:

  • a) la tutela delle aree agricole forestali che contribuiscono ad assicurare continuità biotiche ed ecosistemiche con particolare riguardo per i nodi e le matrici forestali così come individuate nella tavola STA.A02 del PSIM;
  • b) la tutela e la salvaguardia i corridoi ecologici residui e i varchi del paesaggio agrario e forestale finalizzati alla saldatura tra insediamenti con particolare riguardo per le aree produttive e commerciali di Barberino.
  • c) gli interventi devono essere coerenti con i caratteri morfologici e tipologici storicizzati e non devono compromettere la leggibilità dei quadri naturali godibili dal percorso autostradale.
  • d) la tutela e valorizzazione delle visuali panoramiche che si aprono dal tracciato autostradale verso le visuali più significative (formazioni orografiche, agrarie e forestali, nonché verso i borghi, le emergenze storico-culturali e/o le semplici costruzioni rurali che costituiscono testimonianza del paesaggio storicizzato locale).

56.2. I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b) e di cui all’Elaborato 8B art. 7 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, persegue i seguenti obiettivi:

  • a) la salvaguardia della continuità ecologica delle rive e delle relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive con i territori limitrofi;
  • b) la tutela della permanenza e della riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi;
  • c) evitare processi di estesa artificializzazione delle rive e delle aree contermini, garantendo comunque, pure a fronte di interventi di trasformazione, l’integrità degli ecosistemi e dei rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
  • d) garantire il mantenimento e favorire la creazione di accessi pubblici e/o di varchi visuali che consentano l’accessibilità e la fruizione, funzionale e percettiva, delle rive.

2. Il Piano Operativo consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione:
Fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

  • a) non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici e paesaggistici, nonché la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria, con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  • b) si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  • c) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • d) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • e) non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  • f) non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi.

Opere e interventi infrastrutturali:
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Opere e interventi infrastrutturali:
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

Manufatti temporanei e removibili:
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili ivi incluse quelle connesse alle attività agricola e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Ingegneria naturalistica:
Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico e idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Ulteriori prescrizioni generali: al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, individuati sulla base della classificazione di cui al precedente articolo 27, non è ammesso l’insediamento di nuove:

  • - attività produttive industriali/artigianali
  • - medie e grandi strutture di vendita
  • - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
  • - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento;

Sono inoltre vietati interventi che possano compromettere, direttamente o indirettamente, la conservazione dell’ecosistema lacustre in corrispondenza dell’oasi di Gabbianello con particolare riferimento per quelli che comportino impermeabilizzazione del suolo e un aumento eccessivo dei livelli di artificializzazione.

56.3. I fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica da attuare nel rispetto del contesto paesaggistico, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione
Comprendenti anche gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti sono ammessi a condizione che:

  • a) non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
  • b) non impediscano l’accesso al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
  • c) non impediscano la divagazione dell’alveo, onde consentire condizioni di equilibrio dinamico e configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
  • d) non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi;
  • e) mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza;
  • f) siano coerenti con le caratteristiche morfologiche del contesto, garantendo una efficace integrazione paesaggistica;
  • g) non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • h) non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  • i) non occludano i varchi e le visuali panoramiche (da e verso il corso d’acqua) che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui

Aree destinate e parcheggio
Le nuove aree destinate a parcheggio, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.

Manufatti temporanei e removibili:
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili ivi incluse quelle connesse alle attività agricola e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

3. Sono ammessi, alle condizioni di cui al precedente comma 2, i seguenti interventi:

  • - impianti per la produzione di energia;
  • - impianti per la depurazione di acque reflue;
  • - interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste.

4. Ulteriori prescrizioni generali: al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, individuati sulla base della classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27, non è ammessa:

  • - la realizzazione di edifici di carattere permanente ad eccezione di annessi rurali;
  • - la realizzazione di depositi a cielo aperto di qualunque natura, saranno possibili in presenza di soluzioni atte a minimizzare l’impatto visivo o in ipotesi temporanee quali attività di cantiere;
  • - la realizzazione di discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti qualificabili come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06)

5. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

56.4. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione
Compresi quelli urbanistici ed edilizi sono ammessi a condizione che:

  • a) non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di valore naturalistico e ambientale e alle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente), nonché dei valori culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
  • b) non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);
  • c) garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

3. Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.

56.5. Le zone di interesse archeologico

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m) e di cui all’Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, consente le seguenti azioni in relazione a:
Interventi di trasformazione

  • a) Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione del bene e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.
  • b) Gli interventi sulla viabilità antica sono ammessi a condizione che:
    • - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
    • - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale documentale;
    • - sia mantenuto l’assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.
  • c) L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle “Norme comuni per l’inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l’individuazione dei limiti localizzativi per l’installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004”.
  • d) I tracciati delle infrastrutture e gli impianti tecnologici non diversamente localizzabili devono essere sottoposti a specifiche valutazioni di impatto sul paesaggio, onde evitarne/minimizzarne le interferenze visive con il patrimonio archeologico e con il contesto paesaggistico.

3. Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

Art. 57. Progetto di Paesaggio “Territori del Mugello”

1. Il Piano Operativo recepisce il Progetto di Paesaggio “Territori del Mugello” approvato con D.C.R. n. 10 del 14.02.2024 ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e con i contenuti dell’art. 34 della Disciplina del Piano del PIT-PPR e degli art. 88 e 89 della L.R. 65/2014 ed individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, la perimetrazione dell’ambito del Progetto di Paesaggio.

2. Nell’ambito del Progetto di Paesaggio si applicano le Norme Tecniche di Attuazione del Progetto stesso oltre agli obiettivi specifici disciplinati nella Sezione 4 dell’Elaborato 3B (182-1967) e nell’Elaborato 8B del PIT-PPR.

3. Tutti gli interventi sia di nuova previsione che sul patrimonio edilizio esistente, nonché ogni intervento di modifica e/o trasformazione dell’esistente, dovranno essere effettuati nel rispetto di Obiettivi, Direttive e Prescrizioni contenuti nelle NTA del Progetto di Paesaggio.

Art. 58. Sito UNESCO Villa di Cafaggiolo e aree limitrofe

1. Il Piano Operativo individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, la perimetrazione dell’Ambito di Cafaggiolo, che comprende aree e fabbricati ricompresi nei territori comunali di Barberino di Mugello e di Scarperia e San Piero, ambito che non viene regolamentato con il presente Piano Operativo, rinviando a quanto previsto nella variante definitivamente approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 09.09.2020, in conformità agi accordi sottoscritto tra le Amministrazioni comunali coinvolte, la Regione Toscana e gli atri Enti pubblici.

2. In coerenza con il PIT-PPR e il PSIM, all’interno del sito UNESCO Villa di Cafaggiolo si perseguono i seguenti obiettivi:

  • a) conservare e valorizzare il paesaggio, quale stratificazione storica delle relazioni tra uomo e natura, attraverso politiche di gestione lungimiranti, finalizzate alla rifunzionalizzazione dei beni nel rispetto dei relativi caratteri morfologici, tipologici, architettonici ed estetico percettivi;
  • b) tutelare le strutture territoriali di lunga durata, nelle loro reciproche relazioni, con particolare riguardo per il patrimonio storico-culturale, identitario e testimoniale (struttura insediativa, struttura agroforestale) attraverso:
    • - il mantenimento e il ripristino, anche in forme contemporanee compatibili, delle sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali;
    • - il mantenimento e, se del caso, il ripristino dell’infrastrutturazione ecologica minore che storicamente ha connotato il paesaggio e che è costituita da elementi vegetali lineari (siepi, filari alberati, vegetazione di ripa, ecc.) e puntuali (grandi alberi camporili, alberi segnaletici, piccole macchie di bosco, piccoli corpi d’acqua, ecc.);
    • - la salvaguardia dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, cromatici e decorativi delle architetture e degli spazi aperti storicamente interrelati con esse (parchi, giardini, strade, percorsi, aree agricole);
    • - la salvaguardia e il ripristino della viabilità storica minore e delle opere di corredo;
    • - il sostegno alle pratiche agricole e forestali, alla diversificazione colturale (con preferenza per gli ordinamenti colturali tradizionali), al mantenimento della maglia agraria, contenendo, di contro, i processi di deruralizzazione dell’edilizia storica e la frammentazione degli agroecosistemi.
  • c) conservare, valorizzare e, se del caso, ripristinare il tradizionale rapporto spaziale, gerarchico e figurativo tra ville, architetture minori, spazi aperti di corredo, strade, percorsi, coltivi e aree boscate;
  • d) promuovere azioni di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico-culturale nell’ambito di progetti organici che si dimostrino compatibili con la conservazione e/o l’evoluzione coerente e integrata delle strutture territoriali, favorendo anche una promozione dei prodotti locali e una fruizione turistica sostenibile fondate sul binomio luogo-prodotto.

Art. 59. Aree protette

1. Il Piano Operativo individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, i Siti Natura 2000, ed in particolare la ZSC-ex SIC – La Calvana (IT5150001), l’ANPIL di “Gabbianello Boscotondo e l’ANPIL “Monti della Calvana”.

2. Si tratta di aree di valore paesaggistico ed ambientale soggette a specifica disciplina d’uso e di valorizzazione rinviandosi alla disciplina assunta dalla autorità preposta alla tutela degli interessi naturalistico ambientali.

Art. 60. Aree sensibili di fondovalle

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 3 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, le aree sensibili di fondovalle quelle aree di estensione e rilevanza sovracomunale caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d’acqua, canali, che nell’insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale.

2. Il Piano Operativo, all’interno delle presenti aree, consente:

  • a) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull’ambito fluviale;
  • b) interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sottoelencati:
    • I. mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
    • II. impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
    • III. riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali, valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte.

Art. 61. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 10 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, gli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale le aree del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta secondo quanto definito dal P.T.C.M. di Firenze.

2. All’interno di tali ambiti sono sempre ammessi interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e vegetazionali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed ambientale, da destinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a funzioni ricreative e culturali.

3. Unicamente tramite approvazione di programma aziendale, sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

4. Le destinazioni d’uso non congruenti con gli obiettivi di tutela di tali ambiti, fatte salve quelle esistenti, sono le seguenti:

  • - Attività industriali e artigianali;
  • - Attività commerciali all’ingrosso e depositi
  • - Attività commerciali al dettaglio ad esclusione degli esercizi di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande;
  • - Attività direzionali e di servizio;
  • - Attività turistico ricettive relativamente alle strutture ricettive alberghiere, ai campeggi e villaggi turistici, ai residenze

5. Sono fatte salve le destinazioni in atto esistenti legittimamente autorizzate.

6. Sugli immobili, nei quali si svolgono funzioni non ritenute congruenti sono ammessi interventi previsti dalla classificazione degli edifici esistenti di cui al precedente articolo 27, fino al TIPO D1 finalizzati a garantirne il loro adeguamento funzionale, e a condizione l’intervento determini una trasformazione edilizia e urbanistica coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambito in questione.

Art. 62. Aree fragili del territorio aperto

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 11 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, le aree fragili del territorio aperto. Tali aree ricomprendono le parti di territorio rurale caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività.

2. Nelle aree fragili sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) conservazione degli edifici di Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va), Classe 3 (E.E.V.) e Classe 6 (E.I.A.) di cui all’articolo 27 e delle loro relazioni con il territorio rurale;
  • b) tutela della qualità del suolo agricolo;
  • c) manutenzione del paesaggio agrario e dei suoi elementi costituivi quali sistemazioni idraulico agrarie, colture arboree e piante arboree non colturali quali formazioni lineari arboree, formazioni lineari arbustive, alberi camporili;
  • d) manutenzione delle componenti geomorfologiche e difesa del suolo da rischi geologici o idrogeologici;
  • e) recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della classificazione degli edifici di cui all’articolo 27 delle presenti norme.

3. Unicamente tramite approvazione di un programma aziendale sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei rurali, o preesistenze edilizie, e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

Art. 63. Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 12 del P.T.C.M. di Firenze, assume le parti del territorio che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza. Tali parti sono individuate nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati .

2. Il Piano Operativo, in coerenza con la disciplina del P.T.C.M., assume le seguenti prescrizioni:

  • a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo ivi comprese le attività di agricampeggio e agrisosta per camper, salve le eccezioni di cui alla lettera c);
  • b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
  • c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;
  • d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.

3. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina devono:

  • a) evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonchè il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
  • b) non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
  • c) consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l’integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, nè alterano la trama della viabilità fondativa.

4. Nelle aree di protezione storico ambientale, di cui al presente articolo, sono fatti salvi i servizi e le attrezzature di rilievo sovra comunale di cui all’articolo 24 delle Norme del P.T.C.M., nel rispetto della presente disciplina.

Art. 64. Aree ad elevata visibilitĂ  e punti panoramici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, individua nelle Tavole QC 2 “Ulteriori vincoli e tutele” le aree ad elevata visibilità e i punti panoramici che rappresentano le principali zone e i punti di belvedere connotati da un elevato valore estetico percettivo.

2. Il Piano Operativo tutela la loro libera accessibilità e l’assenza di ostacoli alla visione.

3. Gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non devono interferire negativamente con le visuali panoramiche occludendole o sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.

4. I nuovi interventi non dovranno competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o compromettere i varchi visuali che ne garantiscono la visibilità dalle strade panoramiche e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.

Art. 65. Aree tartufigene

1. Sono le aree individuate e delimitate dalla Comunità Montana nel contesto del documento “Gli ambienti tartufigeni del Mugello” (2005), che il Piano Operativo assume ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della LR 50/1995.

2. Le aree tartufigene sono distinte in base alla produzione di tartufo nero o bianco e vengono rappresentate nelle tavole QC.2 – Ulteriori vincoli e tutele.

3. Le ulteriori aree non rappresentate sulle tavole di PO quali Aree tartufigene ma sulle quali viene autorizzata una tartufaia controllata o coltivata di cui agli art.4 e 5 della LR 50/1995 sono assoggettate alla presente normativa dalla data di rilascio del relativo atto autorizzativo. Le nuove perimetrazioni costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

4. A tutte le aree tartufigene, di tartufo bianco e di tartufo nero, anche quando non soggette a vincolo idrogeologico e qualunque sia la loro destinazione urbanistica, si applicano le norme di tutela e le sanzioni previste dalla L.R. 39/2000 – Legge Forestale e dal D.P.G.R.T. 08/08/2003 n. 48/R - Regolamento di attuazione della Legge Forestale.

5. All’interno delle aree tartufigene di tartufo nero e bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • a. non dovrà essere ridotta la superficie delle aree di effettiva produzione di tartufi o – quando ciò si dimostri necessario – l‘eventuale consistenza ridotta dovrà essere reintegrata con il miglioramento di tartufaie naturali esistenti o con nuovi impianti;
  • b. nelle aree di effettiva produzione di tartufi la viabilità dovrà essere realizzata di preferenza utilizzando e recuperando i tratti di viabilità esistenti e – quando strettamente necessario – con nuovi tratti in terra battuta, senza interrompere la continuità della vegetazione ed avendo cura di non alterare la regimazione delle acque superficiali;
  • c. nelle aree di effettiva produzione di tartufi gli scavi meccanici, anche per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture o dei sottoservizi, dovranno essere realizzati tramite limitate opere e a una distanza minima di mt 3 dalle piante di alto fusto o, per distanze inferiori, mediante l’esecuzione manuale o l’uso di altre tecniche non invasive;
  • d. nelle aree di effettiva produzione di tartufi le sistemazioni delle pertinenze di edifici esistenti non dovranno comportare alterazioni della permeabilità del suolo, sbancamenti e significative trasformazioni dei luoghi, fatto salvo quanto previsto al precedente punto a;
  • e. nelle sistemazioni delle aree a verde dovrà essere preferito l’impiego di materiale vegetale arboreo e arbustivo appartenente a specie simbionti con il tartufo.

6. Per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all’interno delle aree tartufigene di tartufo nero l’area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a mt. 4,00, nonché dall’area d’insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:

  • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
  • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
  • - Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
  • - Gattero (Popolus tremula L.)
  • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
  • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • - Farnia (Quercus robur L.)
  • - Cerro (Quercus cerris L.)
  • - Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
  • - Carpine bianco (Carpinus betulus)
  • - Pino domestico (Pinus pinea)
  • - Pino nero (Pinus nigra Arnold)
  • - Pino laricio (Pinus laricio Poiret)
  • - Nocciolo (Corylus avellana)
  • - Acero
  • - Leccio (Quercus ilex)
  • - Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
  • - Biancospino (Crataegus monogyna)
  • - Ginepro (Juniperus communis L.)
  • - Ligustro
  • - Corniolo
  • - Fusaggine

7. All’interno delle aree tartufigene di tartufo bianco di cui al presente articolo è inoltre prescritto il rispetto delle seguenti condizioni:

  • - in corrispondenza di fossi di scolo, torrenti e fiumi nell’ambito delle ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappatura deve essere lasciata salda una fascia di terreno per almeno ml.4,00 dal bordo superiore di sponda o dalla base di argine del fosso, torrente o fiume;
  • - per le finalità di tutela stabilite dal presente articolo all’interno delle Aree Tartufigene di Tartufo bianco l’area di effettiva produzione di tartufi è rappresentata da tutte le aree boscate e da una fascia esterna alle stesse della profondità non inferiore a ml.4,00, dalle fasce laterali della larghezza di almeno ml.4,00 da fossi di scolo, torrenti e fiumi, nonché dall’area d’insidenza della chioma di piante arboree isolate o a filari delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos e Tilia cordata Miller)
    • - Gattero (Popolus tremula L.)
    • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • - Farnia (Quercus robur L.)
    • - Cerro (Quercus cerris L.)
    • - Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.)
    • - Carpine bianco (Carpinus betulus)
    • - Nocciolo (Corylus avellana)
    • - Acero
    • - Leccio (Quercus ilex)
    • - Rovo (Rubus ulmifolius Schott.)
    • - Sanguinello (Cornus sanguinea L.)
    • - Biancospino (Crataegus monogyna)
    • - Ginepro (Juniperus communis L.)
    • - Ligustro
    • - Corniolo
    • - Fusaggine

8. All’interno delle aree di effettiva produzione di tartufi di cui al presente articolo è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione di qualsiasi tipo, ivi compresi gli annessi agricoli di cui ai precedenti articoli 32, 33 e 34 ad eccezione di nuovi edifici per servizi ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico purché sia dimostrato il rispetto delle condizioni di tutela di cui ai commi 6 e 7 e degli appostamenti fissi di caccia autorizzati dall’Amministrazione Provinciale.
  • b) l’installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • c) la realizzazione di attività non agricole;
  • d) l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio.
  • e) la realizzazione di impianti sportivi pertinenziali;
  • f) i movimenti di terra di qualsiasi genere (estesi ad un’ulteriore fascia di rispetto di 4 m, al fine di non danneggiare gli apparati radicali);
  • g) la pulitura drastica dei margini dei fossi tartufigeni mediante l’asportazione completa delle specie arbustive ed erbacee del sottobosco;
  • h) i bruschi cambiamenti nella modalità di circolazione delle acque in zone immediatamente perimetrali alla tartufaia vera e propria;
  • i) l’abbattimento nelle aree boscate delle piante simbionti delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
  • l) l’abbattimento delle piante simbionti isolate o a filari con diametro superiore a cm.25 delle seguenti specie:
    • - Pioppo bianco (Populus alba L.)
    • - Pioppo nero (Populus nigra L.)
    • - Tiglio (Tilia platyphyllos)
    • - Salici di varie specie (Salix sp. Pl)
    • - Farnia (Quercus robur L.)
    • - Roverella (Quercus pubescens Willd.)
    • - Cerro (Quercus cerris L.)
    • - Leccio (Quercus ilex)

9. Per le verifiche inerenti la materia del presente articolo e per la verifica degli areali di effettiva produzione come definiti nei commi precedenti gli Uffici Comunali potranno avvalersi di pareri rilasciati dagli Uffici dell’Unione dei Comuni del Mugello.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le norme della L.R. 50/1995 e s.m.i. che trovano comunque applicazione alle aree tartufigene.

CAPO 3 – Zone speciali

Art. 66. Corsi d’acqua e relative formazioni arboree d’argine o di ripa

1. Tali ambiti sono qualificati fascia di rispetto dei corsi d’acqua e valgono per le aree laterali a tutta la lunghezza dell’asta fluviale, di tutti corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della L.R. n. 79/2012 ed individuato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11.06.2013, comprese eventuali successive modificazioni e/o integrazioni degli Enti competenti in materia.

2. Su tali aree si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) non sono consentiti interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
  • b) il divieto di cui alla lettera a) non si applica agli interventi e opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo, comprese le opere di sistemazione idraulica;
  • c) non è consentito il tombamento dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale;
  • d) all'esterno dei centri abitati, non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a 15 ml dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • e) all'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di 15 ml di cui sopra sono consentiti, se ammessi dalla classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, esclusivamente interventi conservativi fino al TIPO D e senza incrementi di Superficie Edificabile (SE).
  • f) all’interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti alle precedenti lettere d) ed e) sono ridotte a 10 ml dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle formazioni arboree.
  • g) eventuali recinzioni sono ammesse solo se di tipo naturalistico;
  • h) su queste aree, prevalentemente a conduzione agraria, è possibile redigere un progetto di iniziativa pubblica o privata per consentire interventi di regimazione delle acque, di risistemazione e consolidamento degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, di progettazione dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e degli spazi di sosta attrezzata.

2. Le formazioni arboree, costituite da alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che abbiano un riconosciuto valore storico-culturale o naturalistico sono sottoposti a tutela.

Art. 67. Aree di rispetto cimiteriale e dei depuratori

1. Nelle aree qualificate fascia di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare attrezzature e servizi cimiteriali, elementi viari, parcheggi pubblici, reti idriche, reti fognanti, metanodotti, gasdotti e simili, sostegni di linee aeree, stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile, parchi e giardini pubblici.

2. Negli spazi adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l’Amministrazione Comunale, l’installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario. Tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione.

3. Nelle tavole QC.2 – Ulteriori vincoli e tutele sono riportate, in riferimento ai cimiteri esistenti, le fasce di rispetto cimiteriale corrispondenti alle riduzioni vigenti al momento dell'adozione del presente Piano.

4. A seguito dell’esecuzione di ampliamenti dei cimiteri, le distanze di cui sopra vedranno applicazione a partire dal limite dell’ambito di ampliamento.

5. All’interno delle zone di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, oltre all’ampliamento nella percentuale massima del 10% del volume esistente e i cambi di destinazione d’uso ammissibili con l’ambito di appartenenza, previo parere favorevole della ASL.

6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni

7. Gli ambiti territoriali compresi nella fascia di mt. 100 dal limite degli impianti di depurazione comunali sono qualificati fascia di rispetto dei depuratori. In tale fascia, è fatto divieto di eseguire qualsiasi costruzione edilizia e/o manufatto, ad eccezione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle pratiche agricole e, ove necessario, parcheggi.

8. Ove preesistenti edifici e manufatti alla realizzazione del depuratore, legittimamente edificati, sono ammessi previo nulla osta o altro atto autorizzativo degli enti competenti, interventi sino alla ristrutturazione edilizia conservativa senza tuttavia possibilità di realizzare alcun aumento di consistenza o mutamenti di destinazione d’uso.

CAPO 4 Fonti energetiche rinnovabili

Art. 68. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono gli impianti solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas. Il presente piano regolamenta la realizzazione dei soli impianti solari termici e fotovoltaici, rinviando la possibilità di poter localizzare anche impianti a biomasse e eolico ad apposita variante al presente Piano nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, Titolo Vi delle presenti norme.

2. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:
in base alla collocazione:

  • - fotovoltaici e solari termici integrati: quando questi sono progettati nel contesto delle progettazione di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti;
  • - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, quando questi vedano collocazione sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
  • - fotovoltaici e solari termici non integrati, nell’ipotesi che siano collocati in arre libere;

in base alle finalità produttive:

  • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto utilizza la maggior parte dell’energia che produce, rinviando la determinazione della percentuale di utilizzo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  • - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l’impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
  • - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

3. Per l’autorizzazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 69. Impianti fotovoltaici e solari termici

1. Sono ammessi, in riferimento a quanto disposto dal PIT/PPR, e fatte salve le limitazioni previste nella classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27 e con esclusione degli edifici in Classe 1 (E.R.V.) e in Classe 2 (E.Va), su tutto il territorio comunale i seguenti impianti, a terra o integrati/aderenti alla copertura:

  • - impianti solari termici;
  • - impianti solari fotovoltaici finalizzati all’autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;

2. Nei tessuti TS.1 e TS.2 la collocazione degli impianti fotovoltaici e solari termici integrati su falde è ammessa solo su falde tergali non prospicienti la via pubblica e comunque arretrate rispetto al filo di gronda del fabbricato. Sono da privilegiare soluzioni innovative che possano anche garantire una minore occupazione della copertura ricorrendo a tecnologie che meglio si adattino all'architettura dell'edificio facendo, comunque, attenzione agli scorci panoramici dai quali sia visibile la copertura.

3. Nei tessuti TS.1 e TS.2 non è consentita l’installazione a terra di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. Nelle aree di pertinenza, di cui al precedente articolo 36.1, degli edifici classificati in Classe 1 (E.R.V.) e in Classe 2 (E.Va) l’installazione di impianti non integrati è ammessa solo se finalizzata all’autoconsumo, e a condizione l’impianto non determini interferenza con le visuali percepibili da e verso i suddetti edifici.

5. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è ammessa in conformità ai criteri localizzativi:

  • - stabiliti dalla LR 11/2011;
  • - nel rispetto delle prescrizioni dell’Elaborato 8b del PIT-PPR, relative alle aree con vincolo di cui all’articolo 142 comma 1 lettera C del Codice;
  • - in coerenza con l’Allegato 3 alla Scheda A.3 “Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - in coerenza con le aree indicate nella Tavola QC.C04.3 “Sistema dei vincoli fotovoltaico” del PSIM.

Art. 70. Impianti a biomasse. Criteri

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni di impianti a biomasse.

2. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, operano i criteri localizzativi di seguito indicati:

  • - Allegato 1a del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.
  • - Allegato 2 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale “Aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - Tavola QC.C04.2 “Sistema dei vincoli biomasse” del PSIM.

3. Si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto indicato al comma 2:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPRe della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d’insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connessione;

Art. 71. Impianti eolici. Criteri

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni di impianti eolici.

2. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, operano i criteri localizzativi di seguito indicati:

  • - Allegato 1b del PIT-PPR “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.
  • - Allegato 1 alla scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale “Aree non idonee agli impianti eolici” del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 10 del 11.02.2015;
  • - Tavola QC.C04.1 “Sistema dei vincoli eolico” del PSIM.

3. Si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri, fatto salvo quanto indicato al comma 2:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPRe della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d’insieme;
  • - sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connessione.

CAPO 5 SostenibilitĂ  degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

Art. 72. Norme generali per la sostenibilitĂ  degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale e del PIT-PPR, tutela l’integrità fisica e l’identità paesaggistico ambientale del territorio e, sulla base delle attività svolte per la Valutazione Ambientale Strategica, definisce i criteri ed i limiti per un uso consapevole e sostenibile delle risorse ambientali.

2. Gli interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia sono ammessi solo se nelle aree ove siano già presenti o vengano contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie a garantire l’approvvigionamento idrico e il trattamento delle acque reflue, la difesa del suolo contro i rischi di esondazione e da frana, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e di adeguate infrastrutture per la mobilità veicolare e per la sosta.

3. Il Piano Operativo stabilisce criteri da seguire e norme da rispettare, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in relazione: alle modificazioni pedologiche, morfologiche, della vegetazione e della permeabilità dei suoli; all'approvvigionamento ed al risparmio idrico; alla depurazione; alle emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale; alla limitazione dell’inquinamento acustico; al potenziamento della raccolta differenziata; al risparmio energetico. Il Regolamento Edilizio può ampliare e precisare le norme sopraindicate, dettagliando i parametri e le condizioni da rispettare nei progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica ai fini della tutela delle risorse ambientali e del risparmio idrico ed energetico.

4. I progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica dovranno rispettare quanto definito nella Valutazione Ambientale Strategica ed indicato nelle specifiche schede di cui all’Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di Valutazione.

Art. 73. Norme specifiche di tutela per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. Tutti gli interventi che eccedano la categoria di intervento di TIPO D sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La relazione tecnica descrittiva dell’intervento di accompagnamento dei progetti relativi ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi di costruire per interventi di nuova edificazione dovrà dettagliare il rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

73.1. Modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali

1. E' vietata l’asportazione e sostituzione del terreno vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.

2. Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni agrarie devono:

  • - rispettare gli assetti morfologici esistenti;
  • - contenere gli scavi e i riporti;
  • - adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
  • - essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni.
  • - privilegiare, nelle realizzazioni di opere e di manufatti in elevazione, le tecniche diingegneria naturalistica.

3. Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico.

4. In caso di ampliamento o creazione di nuove aree verdi, pubbliche e private, deve essere privilegiata la messa a dimora di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti critici.

73.2. Modificazioni della permeabilità dei suoli

1. Per tutte le trasformazioni od interventi che comportano una riduzione di permeabilità dei suoli deve essere garantita una superficie minima permeabile del 25% rispetto alla superficie fondiaria.

2. La superficie permeabile è la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

3. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all’acqua, a condizione che:

  • a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
  • b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.

73.3. Approvigionamento e risparmio idrico

1. In relazione alle problematiche relative all'approvvigionamento idropotabile ed al fine di promuovere una specifica azione di contenimento dei consumi idrici a tipologie di trasformazione che possano dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 1.000 mc/anno o possano comportare impatti ambientali rilevanti sul sistema acqua, si applicano le disposizioni che seguono.

2. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o l’intervento è tenuto a:

  • a) valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o dall’intervento;
  • b) valutare l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune e sulla qualità delle acque;
  • c) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
    • - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
    • - la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
    • - l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
    • - l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
  • d) dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l’attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. In ogni caso i nuovi fabbisogni non devono essere soddisfatti con approvvigionamenti diretti dai corpi sotterranei a deficit di bilancio.

3. Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, è obbligatorio:

  • a) prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
  • b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
  • c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile(quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
  • d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

73.4. Depurazione

1. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, è obbligatorio:

  • a) valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione o dall’intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  • b) dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.

2. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

  • a) Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere effettuati solo se con apposita relazione geologica ne viene documentata la non pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
  • b) In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia e deve essere approntato ogni idoneo accorgimento per evitare dispersione di liquidi di scolo e/o inquinamento anche in relazione agli effetti prodotti dalle prime piogge.

73.5. Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale

1. Sono subordinate alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all’adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, le seguenti tipologie di intervento o trasformazioni:

  • a) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;
  • b) trasformazione che possono comportare impatti ambientali rilevanti sulla risorsa aria, sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.

2. Le trasformazioni di nuove edificazioni di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell’aria nonché all’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

3.4. In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, è obbligatorio:

  • a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o dall’intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;
  • b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
    • - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
    • - all’incentivazione dell’uso del trasporto collettivo;
    • - all’incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell’area oggetto d’intervento o trasformazione;
    • - al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.
  • c) la realizzazione di interventi compensativi quali la realizzazione di aree a verde con una diffusa messa a dimora di alberi ed arbusti, specifici per l’assorbimento degli inquinanti atmosferici, negli spazi liberi pertinenziali o nelle aree adiacenti a quelle interessate dagli interventi.

73.6. Inquinamento acustico

1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale ed al suo adeguamento in conformità al presente Piano Operativo, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare la vigente normativa di settore, in particolare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche.

2. La rilevazione dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall’Amministrazione Comunale costituisce quindi il quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di recupero dell’esistente.

73.7. Risparmio energetico

1. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono rispettare la vigente normativa in materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.

2. Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:

  • a) l’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
  • b) l’accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
  • c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
  • d) l’utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
  • e) la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la mitigazione dei picchi di temperatura durante l’estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.

3. In sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare l’intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

  • a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
  • b) cogenerazione;
  • c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
  • d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
  • e) “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy cascading);
  • f) pompe di calore;
  • g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

4. Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:

  • - i consumi energetici previsti per l’utilizzo dell’immobile, in particolare quelli per il riscaldamento, l’energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati all’attività lavorativa;
  • - il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
  • - i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
  • - le emissioni in atmosfera.

5. Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati dovranno contenere inoltre:

  • - l’orientamento dell’immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo dell’irraggiamento solare;
  • - i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L. 10/91;
  • - l’ombreggiamento esterno dell’edificio con specie spoglianti che consentano l’irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell’effetto serra delle vetrate in particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc;
  • - il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
  • - i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
  • - la predisposizione di opere per l’installazione di pannelli solari o altre forme di riscaldamento;
  • - altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.

Titolo VII: DISCIPLINA DI TUTELA DELL'INTEGRITĂ€ FISICA DEL TERRITORIO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

CAPO 1 – Tutela dell’integrità fisica del territorio

Art. 74. Classificazione di pericolositĂ  geologica

1. L’elaborato “GEO07 Carta della pericolosità geologica” consente di migliorare la rappresentazione e l’origine delle criticità geomorfologiche e geologiche, descritte e cartografate in maniera dettagliata su tutto il territorio nell’elaborato “GEO06 Carta geomorfologica”. La normativa correlata contiene articolate indicazioni prescrittive da adottare per gli interventi di trasformazione del territorio.

2. Il presente articolo disciplina gli ambiti territoriali soggetti a pericolosità geologica nel rispetto:

  • a) delle norme per prevenzione del rischio idrogeologico di cui alle vigenti norme di attuazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno,
  • b) in applicazione agli areali di mappa ricadenti nelle classi P4 e P3 delle adottate mappe del Piano di Bacino, stralcio “assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

3. Al fine dell’immediata comprensione della recente nomenclatura e classificazione della pericolosità geologica/geomorfologica fra i disposti normativi in vigenza di cui al PAI del bacino dell’Arno (AdB) e il PAI del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale Distrettuale (ADAS), e il DPGR 5/R/2020, si riporta il seguente schema semplificativo relativo alla sintetica identificazione del campo di classificazione della pericolosità (espressa in forma numerica) e della relativa aggettivazione nel tempo e nei vari disposti.

DPGR n. 5/R/2020 PAI AdB Arno PAI Distrettuale App. Sett.
G.4 (molto elevata) P.F.4 (molto elevata) P.4 (molto elevata)
G.3 (elevata) P.F.3 (elevata) P.3a (elevata)
G.2 (media) P.F.2 (media) P.2 (media)
G.1 (bassa) P.F.1 (moderata) P.1 (bassa)

4. Nelle tavole “GEO07 Carta della pericolosità geologica”, ai sensi della normativa regionale vigente (DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.1), con adattamenti relativi a considerazioni sulla casistica locale, sono individuate le aree ricadenti negli ambiti corrispondenti alle seguenti classi di pericolosità geologica:
Pericolosità geologica molto elevata (G4-P4):
Aree in cui sono presenti fenomeni di franosità attiva a dinamica gravitativa e relative aree di evoluzione (frane di scivolamento e colata lenta, di crollo, per erosione di sponda, franosità diffusa di versante), aree con presenza di intensi fenomeni attivi di tipo erosivo dovuti all’azione di acque incanalate o di versante.
Pericolosità geologica elevata (G3-P3a):
Aree potenziale instabilità e relative aree di evoluzione con fenomeni franosi quiescenti di cui non è possibile escludere la riattivazione, con presenza di indicatori geomorfologici diretti quali aree interessate in passato da dissesti e/o segni precursori, comprese le aree individuate come coinvolte da fenomeni di deformazione gravitativa profonda.
Aree con caratteri di elevata propensione al dissesto di tipo gravitativo come litologia e acclività, aree soggette a processi di morfodinamica fluviale, aree soggette a deformazioni superficiali plastiche come soliflussioni, a processi di degrado di carattere antropico, aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche, conoidi pedemontane e corpi detritici su versanti con pendenze superiori a 25%.
Pericolosità geologica media (G2-P2):
Aree in cui sono riconoscibili fenomeni geomorfologici attualmente inattivi per mutate condizioni morfoclimatiche; aree con modesta propensione al dissesto per geomorfologia, litologia e pendenza che tuttavia possono evolvere le loro condizioni di stabilità; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori a 25%.
Viene inoltre introdotta, in continuità con gli studi geomorfologici svolti per il PSI del Mugello, una classe di pericolosità geologica medio-elevata G2pl che accomuna terreni caratterizzati da potenziale instabilità per litologia, acclività o giacitura.
Pericolosità geologica bassa (G1-P1):
Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e di pendenza non costituiscono fattori predisponenti a processi morfoevolutivi.

74.1. Pericolosità mineraria

1. La perimetrazione di pericolosità geologica detta “pericolosità mineraria” per presenza di cavità sotterranee originate da attività di estrazione di lignite esercitate nel sottosuolo del territorio comunale di Barberino nel corso della prima metà del XX secolo è rappresentata nell’elaborato “GEO07 Carta della pericolosità geologica” e suddivisa come segue:
Pericolosità geologica mineraria molto elevata G4m
E’ attribuita alle aree ricadenti nei perimetri di concessione mineraria di coltivazione della lignite in sotterraneo e alle nuove aree individuate in epoche recenti in seguito ad accertamenti geognostici. In molte situazioni le indagini geognostiche e geofisiche hanno confermato la presenza di indizi di cavità sotterranee, con dati sulle profondità e andamento.
Pericolosità geologica mineraria elevata G3m
E’ attribuita alla prima fascia (prima zona di buffer) contigua a G4m dove sono necessarie verifiche di esclusione di condizioni stratigrafiche favorevoli alla presenza di livelli lignitiferi.Tali verifiche necessitano di almeno n.1 sondaggio fino alla profondità di m 30.
Pericolosità geologica mineraria media G2m
E’ attribuita alla seconda fascia (seconda zona di buffer) contigua a G3m, oltre che alle aree già ricadenti in G4m ma deperimetrate in seguito ad accertamenti geognostici di assenza di cavità e/o livelli coltivabili.

74.2. Criteri di fattibilità geologica

1. Fattibilità in aree a pericolosità geologica molto elevata G4 (pericolosità da dissesti geomorfologici P4):

  • a) sono consentite le misure di protezione per gli insediamenti esistenti tese alla riduzione della pericolosità o alla riduzione del rischio, a seguito di espressione di parere dell’Autorità di bacino;
  • b) sono consentiti gli interventi riguardanti la coltivazione e il ripristino di aree destinate ad attività estrattiva o mineraria incluse nei piani regionali;
  • c) non sono consentite nuove previsioni residenziali, commerciali, ricettive, produttive; non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche riferite a servizi essenziali nè previsioni di nuove aree destinate ad impianti;
  • d) non sono consentiti nuovi impianti di contenimento delle acque, quali dighe e invasi artificiali;
  • e) sono consentiti gli interventi di “nuova costruzione”, come definiti dalla L.R. 41/2018 art. 2, e le nuove infrastrutture lineari e a rete solo a condizione che venga preventivamente operata una declassificazione dell’area a classe G3 o inferiore mediante studi geomorfologici di dettaglio (comprensivi di rilievi, indagini geognostiche e geofisiche, opportuni sistemi di monitoraggio ecc.) e conseguenti interventi di messa in sicurezza, oltre al contestuale riesame delle mappe di pericolosità da frana del PAI; tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti: non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, non limitare la possibilità di interventi definitivi di stabilizzazione, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è concordata fra comune e struttura regionale competente in relazione alla tipologia del dissesto;
  • f) limitatamente alla realizzazione opere e infrastrutture pubbliche non riferite a servizi essenziali e non altrimenti delocabilizzabili e agli ampliamenti e ristrutturazioni su quelle esistenti, essi possono essere realizzati attraverso la preventiva realizzazione di misure di protezione e consolidamento; le opere pubbliche o di interesse pubblico devono in ogni caso essere realizzate senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini e in modo da consentire la manutenzione delle misure di protezione;
  • g) sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente con le seguenti tipologie: attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e ricostruzione, aumenti di superficie coperta e volume, ampliamenti e adeguamento delle infrastrutture a sviluppo lineare e a rete. Gli interventi sono subordinati alla valutazione che non vi sia peggioramento delle condizioni di instabilità del versante, aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità e che non sia compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento. Tali valutazioni sono definite sulla base di indagini proporzionate alla dimensione delle opere;
  • h) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

2. Fattibilità in aree a pericolosità geologica elevata G3 (pericolosità da dissesti geomorfologici P3a):

  • a) sono consentiti gli interventi di “nuova costruzione” come definiti dalla LR 41/2018 art.2, le nuove previsioni residenziali, commerciali, ricettive, produttive e di nuove opere pubbliche, gli impianti o le nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete. La fattibilità è subordinata all’esito di studi geologici, rilievi e indagini geognostiche finalizzati a definire le effettive condizioni di stabilità. Se da tali studi emerge la necessità di interventi di messa in sicurezza, essi vengono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo o di intervento diretto e sono realizzati preventivamente alle opere. Tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti: non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, non limitare la possibilità di interventi definitivi di stabilizzazione, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è concordata fra comune e struttura regionale competente in relazione alla tipologia del dissesto. Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce presupposto per il rilascio di titoli abilitativi. Analoghe condizioni si applicano per tutti i casi non espressamente richiamati nella Disciplina Pai dell’AdB distrettuale;
  • b) ulteriori prescrizioni possono contenere anche la richiesta di verifica dell’assenza di eventuali interferenze fra edifici e opere dello stesso comparto o con manufatti esterni, definendo gli eventuali necessari interventi di consolidamento. Nel caso di realizzazione di più edifici lo studio geologico è corredato da specifico elaborato con planimetrie e sezioni indicanti la sequenza temporale delle fasi di cantiere e finalizzato a garantire la sicurezza delle varie fasi di cantiere;
  • c) sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; la fattibilità è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità;
  • d) sono consentiti gli interventi riguardanti la coltivazione e il ripristino di aree destinate ad attività estrattiva o mineraria incluse nei piani regionali;
  • e) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

3. Fattibilità in aree a pericolosità geologica medio-elevata G2pl:

  • a) in condizioni di pericolosità geologica medio-elevata G2pl per potenziale predisposizione all’instabilità sono consentiti interventi che non determinino condizioni di instabilità e non modifichino negativamente i processi geomorfologici nell’area interessata dagli interventi stessi;
  • b) la fattibilità è subordinata all’esecuzione di specifiche indagini geologiche e geotecniche a livello edificatorio in applicazione delle norme vigenti in materia NTC2018 e DPGR 1R/2020, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area e di evitare che si determinino condizioni di instabilità. Le prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini, compresi gli aspetti riguardanti scavi per fondazioni o per altra attività da affrontare nella relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto;
  • c) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

4. Fattibilità in aree a pericolosità geologica media G2 (pericolosità da dissesti geomorfologici P2):

  • a) sono consentiti tutti gli interventi. La fattibilità è subordinata all’esecuzione di specifiche indagini geologiche e geotecniche a livello edificatorio in applicazione delle norme vigenti in materia NTC2018 e DPGR 1R/2020, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area e di evitare che si determinino condizioni di instabilità. Le prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini, compresi gli aspetti riguardanti scavi per fondazioni o per altra attività da affrontare nella relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto;
  • b) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza o ricadenti in aree senza problematiche di stabilità, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalle discipline di settore. E’ sufficiente la dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera..

5. Fattibilità in aree a pericolosità geologica bassa G1 (pericolosità da dissesti geomorfologici P1):

  • a) sono consentiti tutti gli interventi. Per le nuove costruzioni, come definite dalla LR 41/2018 art.2, la fattibilità è subordinata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche in applicazione delle norme vigenti in materia: NTC2018 e DPGR 1R/2022;
  • b) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza o ricadenti in aree senza problematiche di stabilità, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalle discipline di settore. E’ sufficiente la dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera.

74.3. Criteri di fattibilità per pericolosità mineraria

1. Nelle aree classificate G4m la fattibilità è subordinata al raggiungimento di una soddisfacente conoscenza del modello geologico del sottosuolo in termini di effettiva presenza e andamento delle anomalie sotterranee;

  • a) nelle aree comprese nei perimetri di concessione minerarie in assenza di indagini, già in fase di piano attuativo l’intervento è subordinato alla ricostruzione del modello geologico mediante indagini geofisiche e geognostiche spinte fino a m 30 e così definite: minimo n. 4 verticali per ogni cella su una griglia con maglie di m 20 (in cui si suddivide il lotto) con individuazione della quota del substrato non interessato dalle attività minerarie e descritto con opportune sezioni. L’indagine comprenderà anche le aree interessate da opere di urbanizzazione e spazi aperti (verde, parcheggi, viabilità) dove gli eventuali sfornellamenti da cavità superficiali dovranno essere prevenuti con opportuni interventi. Il rilascio dei titoli abilitativi richiede un successivo approfondimento di indagini geognostiche, in corrispondenza dell’impronta di ogni edificio nella misura di n.5 verticali (sondaggi,CPT,DPSH) ogni mq 500 di SUL e successive frazioni (da 501 mq a 1000 mq e così di seguito), sui cui esiti verranno adottate le tecniche di consolidamento necessarie al superamento del rischio. In classe d’uso III/IV il numero di stazioni dovrà essere raddoppiato.
  • b) nelle aree oggetto di indagini di approfondimento pregresse, sulla base della prima ricostruzione del modello geologico del sottosuolo e dei dati disponibili si richiede per ciascun edificio indagini con almeno un sondaggio di m 30 e CPT lungo il perimetro della sagoma di ingombro per la progettazione delle fondazioni alla quota di sicurezza e/o adeguate tecniche di consolidamento che eliminano il rischio nell’intero comparto;
  • c) nelle aree oggetto di indagini di approfondimento pregresse, per le aree a verde, parcheggi e viabilità si richiedono indagini in quantità da assicurare una sufficiente copertura mediante CPT spinte fino a una profondità di 6-8 metri, per accertare la presenza di cavità superficiali e individuare le conseguenti adeguate tecniche di consolidamento per il superamento del rischio, a titolo di esempio ricorrendo a geotessile e doppio strato di rete ellettrosaldata per sottofondi stradali.

2. Nelle aree classificate G3m, per ciascun edificio si richiede la conferma preliminare del modello geologico con esecuzione di un numero sufficiente di di prove penetrometriche statiche in corrispondenza dell’impronta dell’edificio. Per il rilascio dei titoli abilitativi si richiede il rispetto delle norme di settore, al momento DPGR 1R/2022 e NTC 2018. Nel caso fossero riscontrate situazioni di rischio valgono le prescrizioni per G4m.

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree ricadenti in G4m: sono fattibili gli interventi e le opere rientranti nelle categorie di ristrutturazione edilizia e di restauro/risanamento conservativo senza significativo incremento di carico sul terreno (inferiore a 1 KN/mq). Gli interventi edilizi che comportano aumenti di superficie e/o volume sono ammessi dopo accertamenti locali (profili geofisici, prove penetrometriche, sondaggi) che identifichino le soluzioni per il superamento del rischio secondo le modalità collegate con G4m.
Le addizioni funzionali devono essere compatibili con le presenti disposizioni.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree ricadenti in G3m: sono ammessi tutti gli interventi e le opere non compresi nelle categorie della classe precedente a condizione che venga confermata l’assenza di anomalie sotterranee con le modalità collegate con G3m.

5. Nelle aree classificate G2m, per nuovi interventi e per interventi sul patrimonio edilizio esistente si applicano le condizioni riferite alla pericolosità geologica media G2.

6. Ai fini della fattibilità le adeguate e sufficienti conoscenze dirette acquisite nel RUC 2012-18 formano le condizioni prescrittive per i criteri di realizzazione delle opere di fondazione e/o tecniche di consolidamento idonee al superamento dei livelli problematici e alla prevenzione di rischi per la vita umana e per la sicurezza degli edifici e manufatti. Tali criteri prescrittivi sono differenziati nelle dimensioni e profondità di intervento secondo il variare delle condizioni locali e precisati nelle singole schede norma in relazione alle conoscenze acquisite.

Art. 75. Classificazione di pericolositĂ  sismica locale

1. Nelle tavole “GEO8 Carta della Pericolosità Simica Locale”, ai sensi della normativa regionale vigente (DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.3), sono individuate le aree ricadenti nelle seguenti classi di pericolosità sismica, come definite nell’articolato regionale, in relazione alla valutazione degli effetti locali e di sito, con adattamenti relativi a considerazioni sulla casistica locale. Tale valutazione è basata sugli studi di MS di livello 1 e 3 realizzati nel novero dell’attività di Microzonazione Sismica, i cui contenuti vanno a costituire il “quadro conoscitivo” ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020.

2. Pericolosità sismica locale molto elevata (S4F - S4L):
S4F - aree suscettibili di instabilità di versante attiva e relative zone di evoluzione come classificate in P4-G4, che potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici che possono verificarsi in occasione di eventi sismici
S4L - terreni suscettibili di liquefazione dinamica accertata mediante indagini geotecniche oppure notizie storiche specifiche

3. Pericolosità sismica locale elevata (S3 - S3A - S3F - S3G - S3L):
S3 - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri dal piano di campagna, oggetto di studio di MS di livello 1.
S3A - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione calcolato mediante studi di microzonazione in FA0105 > 1.4
S3F - aree interessate da elevata propensione al dissesto o potenzialmente instabili (frane quiescenti) come classificate in P3-G3, suscettibili a subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici che possono verificarsi in occasione di eventi sismici
S3L - zone potenzialmente suscettibili di liquefazione dinamica in corrispondenza di terreni all’interno dei quali le conoscenze geologiche disponibili non possono escludere la presenza di orizzonti a rischio di liquefazione
S3G - zone caratterizzate dalla presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche;

4. Pericolosità sismica locale media (S2):
S2 - zone stabili suscettibili di amplificazione topografica a causa delle pendenze elevate (superiori a 15°)
S2 - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione calcolato mediante studi di microzonazione in FA0105 < 1.4

5. Pericolosità sismica locale bassa (S1):
S1- zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia avente inclinazione inferiore a 15° e dove non si ritengono probabili i fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

75.1. Criteri di fattibilità sismica

1. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale molto elevata S4:

  • a) Nelle zone S4 caratterizzate da instabilità di versante attiva e relative zone di influenza (classe di pericolosità “S4F”), si applicano le condizioni di fattibilità previste per le aree a pericolosità geologica molto elevata G4 (par. 4.1); per tutti gli interventi consentiti devono essere effettuati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche - commisurati alla tipologia dell’opera e alla rilevanza dell’intervento - per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto dell’azione sismica in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;
  • b) nelle zone individuate come zone suscettibili di liquefazione dinamica (classe di pericolosità “S4L”) sono consentiti interventi di nuova edificazione; la fattibilità è subordinata alla realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica dei terreni in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione”, da progettare in funzione degli esiti delle verifiche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell’Indice del potenziale di liquefazione). In coerenza con gli studi svolti per il quadro conoscitivo del PSI, tali verifiche dovranno essere svolte secondo le modalità descritte in Appendice 2 all’elaborato GEO.01 - Relazione geologica e sismica. Gli esiti di tali verifiche permetteranno di individuare con precisione i livelli suscettibili di liquefazione e valutarne la potenziale influenza a livello delle strutture di progetto, avvalendosi di metodi che stimano i danni per liquefazione in funzione degli spessori degli strati liquefatti e non liquefatti ed in relazione a diversi valori di accellerazione sismica attesa al suolo, come ad esempio quello proposto da Ishihara [Ishihara, K., 1985. Stability of natural deposits during earthquakes. In: Proceedings of the 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering] e Crespellani et al. [Crespellani T., Nardi R., Simoncini C., 1988. La liquefazione del terreno in condizioni sismiche. Zanichelli Ed.]. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi raccomandati di riduzione della pericolosità sismica su edifici sono indicati quali pali drenanti in sabbia, fondazioni profonde, jet-grouting.
  • c) La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata all’esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico (in conformità a NTC 2018 par.8.4). Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici; limitatamente alle aree classificate S4L per suscettibilità alla liquefazione, oltre agli interventi di miglioramento o adeguamento, la fattibilità è subordinata anche ad interventi di riduzione della pericolosità da eseguirsi in funzione dell’esito delle verifiche di cui al punto 2).

2. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale elevata S3:

  • a) Nelle zone potenzialmente soggette a liquefazione dinamica (classe di pericolosità “S3L”), la fattibilità per gli interventi di nuova edificazione è subordinata all’esito di indagini geognostiche e verifiche geotecniche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell’Indice del potenziale di liquefazione) e, in funzione di tale analisi, alla eventuale realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione”; in coerenza con gli studi svolti per il quadro conoscitivo del PSI, tali verifiche dovranno essere svolte secondo le modalità descritte in in Appendice 2 all’elaborato GEO.01 - Relazione geologica e sismica. Gli esiti di tali verifiche permetteranno di individuare con precisione i livelli suscettibili di liquefazione e valutarne la potenziale influenza a livello delle strutture di progetto, avvalendosi di metodi che stimano i danni per liquefazione in funzione degli spessori degli strati liquefatti e non liquefatti ed in relazione a diversi valori di accellerazione sismica attesa al suolo, come ad esempio quello proposto da Ishihara [Ishihara, K., 1985. Stability of natural deposits during earthquakes. In: Proceedings of the 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering] e Crespellani et al. [Crespellani T., Nardi R., Simoncini C., 1988. La liquefazione del terreno in condizioni sismiche. Zanichelli Ed.]. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi raccomandati di riduzione della pericolosità sismica su edifici sono indicati quali pali drenanti in sabbia, fondazioni profonde, jet-grouting.
  • b) Nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità “S3F”), la fattibilità degli interventi di nuova edificazione è subordinata all’esito di specifiche verifiche, se necessario supportati da indagini geognostiche e geofisiche, finalizzate a definire le effettive condizioni di stabilità che tengano conto dell’azione sismica ed in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica. Eventuali opere di messa in sicurezza dovranno essere realizzati preventivamente agli interventi;
  • c) nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità “S3F”), per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete, la fattibilità è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, tenendo conto anche dell’azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;
  • d) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità “S3A”), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 o 3 (FA0105>1,4), ovvero nelle zone suscettibili di amplificazione locale senza valutazione del fattore di amplificazione (classe di pericolosità “S3”), la fattibilità di tutti gli interventi è effettuata una specifica campagna di indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e geognostiche (quali ad esempio sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l’entità del (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordovalle è opportuna una ricostruzione bidimensionale con prove geofisiche di superficie;
  • e) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti (classe di pericolosità “S3G”), sono effettuate adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  • f) la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata all’esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico, in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4. Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici; limitatamente alle aree classificate S3L per liquefazione, oltre agli interventi di miglioramento o adeguamento, la fattibilità è subordinata anche ad eventuali interventi di riduzione della pericolosità, da eseguirsi in funzione dell’esito delle verifiche di cui al comma 1);
  • g) nella realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti assegnabili alle classi di indagine 3 e 4 e in generale di tutti gli edifici assegnabili alla classe di indagine 4, come individuati dal DPGR 1R/2022, in fase di progettazione la valutazione dell’azione sismica di progetto deve essere supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale.

3. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale media S2

  • a) Non è necessario indicare condizioni specifiche per la fase attuativa o progettuale;

4. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale bassa S1

  • a) In tali aree non sussistono prescrizioni specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione dei titoli abilitativi all’attività edilizia.

75.2. Indicazioni per la progettazione nelle aree oggetto di studi di MS livello 3

1. Nelle aree interessate dagli studi di microzonazione sismica di livello 3, il soggetto realizzatore dello studio fornisce, per ogni microzona individuata a seguito delle analisi dinamiche di dettaglio, uno spettro di risposta elastico normalizzato e rappresentativo dell’azione sismica prevista per la predetta microzona per due separati tempi di ritorno (475 anni e 50 anni). Tali spettri riportano anche i parametri dipendenti (S, Tb e Tc) ricavati tramite la procedura di normalizzazione: la progettazione di opere ricadenti in classe d’uso II ai sensi delle NTC 2018, caratterizzate da uno stato limite corrispondente ad un medesimo periodo di ritorno dello spettro rappresentativo, può avvalersi direttamente di tale spettro, previa verifica della maggior cautela, stabilita in base al valore di accelerazione spettrale per i periodi di interesse dell’opera, rispetto a quanto ricavabile in termini di spettro di risposta elastico dall’applicazione delle categorie semplificate di sottosuolo. Deve comunque essere sempre verificata la reale corrispondenza delle condizioni geologico-tecniche del sito rispetto al contesto riportato nello studio di MS, mediante criteri di affidabilità, significatività e rappresentatività.

2. Per le medesime opere caratterizzate da differenti periodi di ritorno rispetto a quello utilizzato per lo studio di MS di livello 3, e per le opere ricadenti in classe d’uso I ai sensi delle NTC 2018, il confronto indicato al precedente capoverso è effettuato ricavando lo spettro di risposta elastico in base ai predetti parametri dipendenti associati allo spettro caratteristico, combinandoli con i parametri indipendenti (derivanti dalla localizzazione del sito).

75.3. Fattibilità sismica in aree non comprese negli studi di Microzonazione

  • a) Per tutti gli interventi posti all’esterno del perimetro degli studi di microzonazione, pertanto in zone prive di classificazione di pericolosità sismica locale, quando si verifichino le condizioni di pericolosità G3 e G4 valgono le prescrizioni di cui rispettivamente alle classi S3 e S4;
  • b) in caso di nuove previsioni, si dovranno eseguire indagini per determinare la classe di pericolosità sismica locale con gli stessi criteri adottati per gli studi di microzonazione
  • Art. 76. Classificazione di pericolositĂ  da alluvioni

    1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento la caratterizzazione delle aree a pericolosità da alluvioni è effettuata secondo la seguente classificazione:

    • - Aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3), come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera d) della LR 41/2018
    • - Aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2), come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 41/2018
    • - Aree a pericolosità da alluvioni rare o di estrema intensità (P1), come classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del D.lgs.49/2010

    76.1. Criteri di fattibilità da alluvioni

    1. Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi), in aree poste all’interno del perimetro del territorio urbanizzato o al di fuori dello stesso, ricadenti in aree soggette a pericolosità da alluvioni frequenti o poco frequenti si fa riferimento a quanto indicato dalla LR 41/2018 e s.m.i.

    Art. 77. AttivitĂ  estrattive

    1. Le aree estrattive (AE), di cui al precedente articolo 39.1, sono destinate all’escavazione dei materiali dal sottosuolo mediante la coltivazione dei giacimenti e corrispondono all’ambito individuato come prescrizione localizzativa dal vigente Piano Regionale Cave, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale nr. 47 del 21.07.2020 e recepito ex-lege dal PSI del Mugello.

    2. Le AE sono comprensive dell’ubicazione di impianti per la prima lavorazione dei materiali estratti.

    3. Il Comune può autorizzare l’escavazione solo all'interno di tale ambito, sulla base di progetti presentati nel rispetto di norme, obblighi e adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della L.R. 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave” e compresa l'attività di risistemazione ambientale.

    4. Nelle aree AE sono ammessi gli interventi necessari al ciclo produttivo in funzione dei contenuti dei piani di coltivazione.

    5. L’elaborato di Piano Operativo GEO01 - “Relazione geologica e sismica” contiene le condizioni di fattibilità dello sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa e della attività estrattiva in termini di tutela del territorio e della sicurezza. Con approfondimento mediante indagini geologiche sono state individuate le opere di mitigazione, messa in sicurezza e modalità di coltivazione.

    Art. 78. Tutela delle acque di falda

    1. Il Piano Strutturale Intercomunale nella Carta della Tutela delle Risorse Idrogeologiche (QC.B04) individua la rete dei pozzi e delle sorgenti destinate all’approvvigionamento del pubblico acquedotto, con le relative zone di rispetto e di tutela assoluta:

    • a) La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere ha un'estensione in caso di acque sotterrane di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad alle relative infrastrutture di servizio.
    • b) La zona di rispetto e costituita da un’area di 200 metri di raggio dal punto di captazione, salvo diversa indicazione, includendo quindi anche la zona di tutela assoluta. In questa zona sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività previste dall’art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", come declinate in parte dalla delibera di giunta regionale n. 872 del 13 luglio 2020.

    2. Nella medesima carta sono individuate le classi di permeabilità dei terreni, fornendo pertanto una indicazione preliminare sulla potenziale vulnerabilità delle risorse idriche del sottosuolo. Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali dovranno necessariamente confrontarsi con le condizioni di fragilità idrogeologica eventualmente presenti onde adottare soluzioni progettuali che non introducono fattori di pressione che possano alterare significativamente, lo stato qualitativo della risorsa.

    3. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sul sottosuolo e sulle acque sotterranee connesso alla realizzazione di nuove infrastrutture interrate, volumi interrati, opere strutturali e fondali, che possano alterare il locale assetto idrogeologico, le nuove previsioni urbanistiche dovranno essere dotate di un appropriato quadro conoscitivo ante operam, che contenga dati idrogeologici di sito, necessari per delineare la fattibilità dell’intervento, individuando eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell’ottica di una tutela delle risorse idriche sotterranee.

    4. Sono ammesse le opere di captazione di risorse idriche sotterranee per usi domestici e destinati al consumo umano, a servizio di insediamenti residenziali e ricettivi, previa dimostrazione circa l’impossibilità tecnico economica di allacciarsi al pubblico acquedotto.

    5. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l’eliminazione degli sprechi, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

    • a) all’allaccio con la rete acquedottistica;
    • b) alla preventiva valutazione del fabbisogno idrico ed alla contestuale verifica di sostenibilità con l’Ente Gestore, nei casi di previsione e progettazione delle aree Aree di trasformazione;
    • c) a perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i dei tratti affetti dal problema, sulla base delle indicazioni che potranno essere individuate dall’Ente Gestore nell’ambito della previsione e progettazione delle aree Aree di trasformazione;
    • d) alla raccolta e il reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • e) all’utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;
    • f) al recupero ed al riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.

    6. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

    • a) garantire ove possibile l’allaccio all’infrastruttura fognaria.; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione a piè d’utenza e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;
    • b) all'adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione, a piè d’utenza, nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o, in alternativa, sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo;
    • c) alla raccolta e il reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • d) laddove, al di fuori delle aree di trasformazione, si venga a creare la possibilità di allacciamento per aree non servite da pubblica fognatura, sarà compito dell’Ente gestore valutarne la fattibilità anche in ragione dei nuovi carichi reflui prodotti e delle caratteristiche della rete in loco.

    7. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali, con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi, sistemazioni esterne e loro modifiche, fatto salvo quanto già espressamente indicato all’articolo seguente, devono essere compensate mediante:

    • a) modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
    • b) opere di autocontenimento, quando non sia verificata l’efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall’intervento.

    8. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

    9. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

    10. La realizzazione di parcheggi e spazi pubblici e privati deve essere attuata con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo, evitando fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza.

    78.1. Criteri generali di fattibilità in relazione a problematiche connesse alla risorsa idrica

    1. Nelle aree di previsioni urbanistiche di nuova espansione o comunque con aumento dei carichi urbanistici, dove si possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità della risorsa idrica, è necessario rispettare i seguenti criteri generali, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino:

    • a) la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, tenuto conto della natura della trasformazione e delle attività ivi previste
    • b) la fattibilità degli interventi è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento

    Art. 79. Gestione delle acque superficiali

    1. Ai fini del mantenimento del buon regime delle acque dovrà essere garantita la corretta gestione delle acque superficiali.

    Art. 80. Fattibilità degli “ambiti di trasformazione”

    1. Le condizioni di fattibilità geologica, idraulica, sismica e correlate a problematiche di natura idrogeologica - per quanto concerne gli ambiti di trasformazione individuati nel presente strumento urbanistico - sono definite nelle “schede di fattibilità” dell’elaborato Allegato F - Fattibilità delle Schede Norma.

    2. Per quanto non specificamente normato nelle “schede di fattibilità” allegate all’elaborato Allegato F - Fattibilità delle Schede Norma, si fa riferimento ai vigenti D.P.G.R. 5R/2020, L.R. 41/2018, D.P.G.R. 1R/2022 e NTC2018.

    Art. 81. Criteri per il rilascio dei titoli edilizi

    1. Ai fini del rilascio dei titoli edilizi, in relazione agli interventi per cui non si sia provveduto con la relativa scheda di fattibilità di P.O. ma comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutare l’effettiva conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso. I criteri/condizioni/prescrizioni di fattibilità ai sensi del DPGR 5R/2020 saranno definiti, in fase di redazione del relativo supporto geologico mediante confronto fra le pericolosità geologica, sismica ed idraulica e l’articolato normativo regionale e sovraregionale (AdB distrettuale) vigente in materia.

    2. Per tali interventi le prescrizioni di fattibilità dovranno essere desunte ed esplicitate dai progettisti tramite l’analisi comparata fra le classificazioni di pericolosità geologica, sismica ed idraulica degli SU vigenti e i riferimenti normativi di cui ai comma 3.2, 3.3 e 3.6 dell’Allegato A al D.P.G.R. 5R/2020, agli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 11,12, 13 e 16 della L.R. n. 41/2018 e sua successiva modifica di cui alla L.R. n. 7/2020 e l’articolato normativo (NTA) del presente P.O..

    3. Eventuali disposizioni regionali e/o sovraregionali in materia di fattibilità geologica, idraulica e sismica emanate dopo l’entrata in vigore del P.O. si intendono automaticamente recepite nel presente articolo, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.

    4. Per la progettazione edilizia di qualsiasi intervento si dovranno comunque applicare le indicazioni tecniche di cui alle NTC2018 e D.P.G.R. 1R/2022.

    Art. 82. Tipologie particolari di intervento

    1. Ferme restando le disposizioni di cui al D.P.G.R. 1R/2022 e alle NTC 2018, si riportano di seguito alcuni casi particolari di interventi inquadrabili ai sensi della legge urbanistica regionale per i quali non vi è una esplicita attribuzione di condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020.

    2. Verde attrezzato, parchi in genere, area verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde pubblico privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale, senza opere murarie.
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 si prevedano misure di regimazione delle acque di scorrimento superficiale al fine di evitare erosione del terreno e ristagni oltre a verifiche sulla stabilità dei versanti in caso di consistenti movimenti di terra.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

    3. Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse alle aree a verde), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igienico sanitarie.
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

    4. Serre con coperture permanenti
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020.
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018

    5. Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o morfologia)
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018 (oppure ai sensi dell’art. 13 della LR 41/2018). I nuovi parcheggi in superficie, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati nelle aree a pericolosità P2 e P3 a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive, quali dispositivi permanenti di informazione del rischio di alluvione e dispositivi di allarme da attivare all’occorrenza, finalizzate a regolarne l’utilizzo in caso di possibilità del verificarsi di eventi alluvionali. Per i nuovi parcheggi in superficie costruiti a raso e ricadenti nelle aree a pericolosità P2 e P3 dovranno altresì prevedersi, per battenti idraulici superiori a 30 cm, sistemi di confinamento dell'area di parcheggio come guard-rail, recinzioni o ulteriori analoghi accorgimenti tecnico-costruttivi, di efficacia comunque comprovata, atti ad impedire il galleggiamento e lo spostamento incontrollato degli automezzi in caso di evento alluvione.

    6. Percorsi e aree di sosta pedonale
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 si prevedano misure di controllo delle acque superficiali al fine di evitare erosione del terreno e ristagni.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

    7. Realizzazione di strutture precarie come tettoie, annessi agricoli, manufatti per ricovero bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con funzione esclusivamente agricola e zootecnica.
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

    8. Realizzazione di invasi e/o laghi collinari
    E’ soggetta a norma regionale di settore sovraordinata; opere e manufatti accessori sono da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020
    Condizioni di fattibilità geologica: invasi e laghi collinari non sono consentiti in classe G4.
    Opere e manufatti accessori in classe G3, G2 e G1 i sono da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione ulteriore alle condizioni di fattibilità geologica
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da valutare di concerto all’autorità competente.

    9. Realizzazione di impianti sportivi e piscine all’aperto e relativi locali di servizio
    Condizioni di fattibilità geologica: non consentiti in classe G4. Da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020 se in classe G3, G2 e G1.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione ulteriore alle condizioni di fattibilità geologica
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018

    10. Depositi all'aperto per materiali vari che non comportino strutture fisse
    Condizioni di fattibilità geologica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: occorre garantire il non superamento delle condizioni di rischio R2.

    11. Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq
    La norma non prevede limitazioni o differenziazioni in base alle dimensioni pertanto:
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020.
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018.

    Art. 83. Reticolo idrografico

    1. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012 e s.m.i, sono consentiti gli interventi previsti nel quadro normativo Nazionale e Regionale vigente (R.D. n.523 R/1904, R.D. n. 1775 1933, L.R.41/2018 comprese le eventuali successive modificazioni e/o integrazioni degli Enti competenti in materia).

    Titolo VIII: NORME FINALI

    CAPO 1 – Norme finali

    Art. 84. Barriere architettoniche

    1. Costituisce parte integrante del Piano Operativo il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA).

    Art. 85. SostenibilitĂ  sociale

    1. La sostenibilità sociale è costituita da:

    • - edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
    • - edilizia residenziale sociale (E.R.S.)

    2. Gli edifici esistenti e aree contermini già destinati a edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), ove di proprietà pubblica, possono essere oggetto di riqualificazione. A tal fine, sono ammessi ampliamenti fino al massimo del 40% della Superficie Edificata (SE) esistente, per l’efficientamento energetico, l’inserimento di servizi privati e collettivi, e più in generale per il miglioramento delle condizioni abitative, da attuarsi con progetto unitario.

    3. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, stabilisce per l’edilizia residenziale delle quote per la sostenibilità sociale che si applicano agli interventi soggetti a Piano Attuativo, esclusi i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, secondo le quantità indicate nelle schede di cui all’Allegato B - Schede Norma.

    4. Ai fini delle presenti norme si considerano interventi di sostenibilità sociale quelli di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzati:

    • - alla realizzazione di alloggi che saranno destinati a edilizia residenziale pubblica;
    • - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
    • - alla realizzazione di alloggi destinati ad affitto convenzionato o vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
    • - alla realizzazione di alloggi con pratiche di autocostruzione assistita, ovvero con un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all’interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall’Amministrazione Comunale;
    • - alla realizzazione di alloggi con pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.

    5. Ai sensi dell’art. 63 della LR 65/2014, l’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68.

    6. Le fattispecie di edilizia residenziale sociale possono essere attuate attraverso le seguenti modalità:

    • a) cessione a prezzi calmierati;
    • b) locazione a canoni calmierati per almeno 8 anni, con eventuale patto di futura vendita a favore dell’Amministrazione Comunale.

    7. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 6 lettera b), il canone di affitto dovrà essere inferiore del 20% rispetto ai valori medi definiti nei patti territoriali, sottoscritti dal Comune di Barberino di Mugello o ai quali abbia aderito, e potranno essere conduttori i soggetti indicati dal Comune, con opzione di acquisto a favore del Comune, da esercitarsi sulla base dei parametri stabiliti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (acquisto immobili di nuova costruzione) prima della scadenza naturale del contratto di locazione.

    8. La convenzione accessiva atta a regolamentare l’intervento edificatorio di trasformazione regolamenterà anche le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, il prezzo di vendita calmierato o le modalità di decorrenza dell’obbligo di affitto a canone agevolato, le modalità per l’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto da parte del comunale e il corrispettivo in ossequio a quanto indicato dalla legislazione anche regionale in materia, prevedendo che ove non venga dato seguito all'opzione di acquisto, i contratti di affitto agevolato in essere (che non vedano inadempienze da parte dei conduttori) debbano essere prorogati per un periodo pari alla durata indicata nel contratto.

    9. La medesima convenzione potrà prevedere, senza che quanto rappresenti un’opzione per il soggetto attuatore, in alternativa alla attuazione dell’obbligo della realizzazione di alloggi ad edilizia sociale, una monetizzazione totale o parziale di tale impegno con la corresponsione di una somma pari al 50% dei valori definiti nei patti territoriali in relazione agli alloggi da affittare per 12 anni, da determinarsi sulla base della superficie utile dell’alloggio determinata ai sensi dell’articolo12 DPGR 39/D del 2018, e s.m.i., somma che sarà ridotte del 50% nell’ipotesi di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di rigenerazione urbana.

    Art. 86. Aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile

    1. Costituisce parte integrante del Piano Operativo ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lettera h) e articolo 104 comma 4 della L.R. 65/2014 il “Piano di Protezione Civile Intercomunale".

    2. Le aree interessate da previsioni del Piano Intercomunale di Protezione Civile devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

    3. Fatte salve diverse disposizioni del Piano Intercomunale di Protezione Civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

    • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
    • - interventi di nuova edificazione;
    • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
    • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
    • - altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.

    4. Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni provvisorie e temporanee che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico tali in ogni caso da non determinare irreversibili trasformazioni delle aree medesime.

    Art. 87. Salvaguardie e norme transitorie

    1. Costituiscono salvaguardia del Piano Operativo fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono.

    2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi commi, sono consentiti, fino all’entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme, salvo restrizioni maggiori contenute nella disciplina urbanistica in vigore o in salvaguardia.

    3. Le misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del presente Piano Operativo non si applicano:

    • a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche presentate anteriormente alla data di adozione delle presenti norme;
    • b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del Piano Operativo medesimo.

    4. I permessi di costruire, i titoli abilitativi rilasciati e le segnalazioni di inizio attività ed ogni altra pratica edilizia che abbiano conseguito efficacia prima della data di adozione del Piano Operativo rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, decadono laddove alla data di approvazione del Piano Operativo i lavori non abbiano avuto materiale inizio.

    5. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale Intercomunale.

    6. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.

    7. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia le varianti in corso d’opera ai titoli abilitativi efficaci e fatti salvi dalle presenti norme e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità.

    8. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l’integrità delle risorse e la difesa dal rischio:

    • - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
    • - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
    • - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
    • - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.
    Ultima modifica
    Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40