Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 37. Disciplina degli interventi nei nuclei storici, nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza

1. Nell’ambito del territorio rurale il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Le destinazioni e gli interventi per i nuclei storici e i nuclei rurali ed i relativi ambiti di pertinenza sono state definite ai precedenti articoli 30.1, 30.2 e 30.4 delle presenti norme.

Art. 38. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; i nuovi annessi e manufatti agricoli, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • - attività agricole;
  • - residenziale;
  • - industriale e artigianale in contesti produttivi esistenti;
  • - commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
    • - piccoli alberghi e dimore d’epoca, albergo diffuso, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l’accoglienza collettiva;
  • - attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all’esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

5. Per gli edifici a destinazione d'uso agricola sono ammessi i seguenti interventi:
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui al Titolo IV Capo 2, sono ammessi:

  • - manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’articolo 33 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’articolo 33.1 delle presenti norme;
  • - manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’articolo 33 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’articolo 33.2 delle presenti norme.

6. Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, nell’ipotesi di mantenimento della destinazione agricola e nel rispetto della classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 36.2 ad eccezione degli interventi che prevedano trasferimenti di consistenza non riconducibili agli interventi di TIPO F di cui al precedente articolo 26.

7. Per gli edifici a destinazione d'uso non agricola, nel rispetto della classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 36.3 ad eccezione degli interventi che prevedano trasferimenti di consistenza non riconducibili a interventi di TIPO F, di cui al precedente articolo 26, e opere volte alla realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra.

8. Orti sociali
In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

Art. 39. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’articolo 64 comma 1 lettera d) della L.R. 65/2014

39.1. Aree estrattive – AE

1. Sono le aree estrattive destinate all’escavazione dei materiali dal sottosuolo mediante la coltivazione dei giacimenti, disciplinate al successivo articolo 75 delle presenti norme.

39.2. Aree di discarica – AD

1. Nelle tavole del Piano Operativo, con apposita simbologia, è individuata l’area di discarica di Molinuccio che ha garantito il conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Barberino di Mugello fino ad ottobre 1997, anno di cessazione dell’attività.

2. All’interno dell’area di discarica sono presenti infrastrutture ed impianti tecnologici destinati alla gestione del periodo successivo alla cessazione attività.

3. In tale ambito sono consentite le attività di manutenzione del sito ed il deposito temporaneo di attrezzature finalizzate alla raccolta degli scarti delle potature e degli sfalci direttamente realizzati dall’Amministrazione Comunale che dovranno essere successivamente destinati agli specifici impianti di smaltimento.

39.3. Aree produttive-artigianali esistenti in zona agricola – TPS.E

1. Con TPS.E vengono indicate le aree del territorio rurale occupate da insediamenti produttivi-artigianali. Il Piano Operativo per i fabbricati presenti in tali aree persegue la possibilità di ampliamenti funzionali alle aziende. La presente disciplina vale anche per le aree ed i fabbricati con destinazione produttiva-artigianale non individuati ma presenti nel territorio rurale.

2. Nei fabbricati e nelle relative pertinenze delle aree TPS.E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - artigianale e industriale, artigianale di servizio alla residenza
  • - direzionale e di servizio
  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
  • - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività

3. Nelle aree TPS.E sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino al TIPO F, di cui al precedente articolo 26, compatibilmente con la classificazione di cui al precedente articolo 27;
  • - interventi una tantum di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, con un incremento massimo del 20% della superficie edificata (SE) esistente alla data di adozione del Piano Operativo. Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 149 della LR 65/2014.

4. Negli interventi di TIPO F e di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40