Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 31. Disciplina per i nuovi edifici rurali

1. Le aziende agricole, al fine di valorizzare e tutelare gli elementi fondamentali caratterizzanti la struttura produttiva agricola ed il paesaggio agrario, dovranno localizzare/intervenire sugli edifici secondo i parametri e le indicazioni descritte nei successivi articoli 32, 33 e 36 delle presenti norme.

2. Gli interventi ricadenti all’interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano i beni tutelati, con particolare riferimento all’articolo 7.3, lettere a, c, f, e all’articolo 8.3 lettere a, c, e, f, h, dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

Art. 32. Trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo – abitazioni rurali

1. La costruzione di nuovi edifici rurali, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 65/2014, è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. Salvo specificazioni di dettaglio relative alle singole zone, per le nuove abitazioni rurali ai sensi dell’articolo 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016, le superfici fondiarie minime mantenute in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali vengono definite dall’articolo 5 del DPGR n.63/R del 25.08.2016.

3. La realizzazione delle nuove abitazioni rurali di cui ai commi precedenti è ammessa esclusivamente, per gli imprenditori agricoli professionali attraverso la presentazione di un Programma aziendale, (ed indipendentemente dalla loro superficie con P.A.P.M.A.A.).

4. Il Programma Aziendale dovrà avere i contenuti di cui all’articolo 7 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e dovrà dimostrare quanto previsto all’articolo 4 commi 3 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

5. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

6. Le dimensioni e parametri edilizi delle abitazioni rurali saranno i seguenti:

  • a) Superficie Utile (SU) massima:150 mq;
  • b) Superficie Utile (SU) massima dei vani accessori (bagni, w.c., ingressi di superficie inferiore ai 9 mq., disimpegni): 40 mq;
  • c) Altezza massima in gronda: 6.50 ml;
  • d) Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo dell’abitazione;
  • e) Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie minima di pertinenza di 2.000 mq;
  • f) Superficie permeabile: minimo il 25% della superficie di pertinenza del fabbricato;

7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:

  • a) I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti;
  • b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  • c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello;
  • d) La copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o invecchiati. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio;
  • e) gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, in alluminio o in pvc, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno o in alluminio verniciato con colori tradizionali;
  • f) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone; l’introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • g) i nuovi fabbricati dovranno essere realizzati nei pressi della viabilità pubblica esistente, qualora ciò non sia possibile per la particolare disposizione della proprietà, la localizzazione deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando la realizzazione di nuovi tracciati viari;
  • h) non è consentita:
    • - la realizzazione di terrazze a tasca e di abbaini;
    • - la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura;
    • - l’uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato.

8. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione o ampliamento in aree edificate:

  • a) la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione dei nuovi edifici deve essere comunque in prossimità dei fabbricati esistenti. Non è consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  • b) gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all’edificio principale, a corte attorno all’aia, ecc.);
  • c) le caratteristiche costruttive dei nuovi fabbricati o ampliamenti, dovranno rispettare quanto prescritto ai commi precedenti.

9. Per eventuali piantumazioni per la sistemazione del lotto di pertinenza di dovrà tendere ad evitare l’utilizzo delle principali piante allergeniche;

10. Applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi, i fabbisogni energetici e l’inquinamento atmosferico derivante dall’uso di biomasse solide.

11. Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto;

12. La realizzazione della residenza rurale di cui al precedente comma 3 è ammessa in tutto il territorio rurale, fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • a) nuclei storici;
  • b) pertinenze di centri e nuclei storici;
  • c) ambiti periurbani;
  • d) sistemazioni agrarie storiche;
  • e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  • f) boschi.

13. La realizzazione della residenza rurale non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • a) formazioni lineari arboree;
  • b) formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

Art. 33. Trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo – manufatti aziendali

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui agli articoli successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • a) Sono ammesse le istallazioni di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni di cui all’articolo 1 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • b) E’ ammessa l’installazione dei manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni di cui all’articolo 2 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • c) E’ ammessa la realizzazione dei manufatti aziendali non temporanei di cui all’articolo 3 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • d) La realizzazione di annessi agricoli di cui all’articolo 73 comma 4 della LR 65/2014, dovrà rispettare le superfici fondiarie minime ed i criteri di calcolo come previsti all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016. Tali annessi possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A.
  • e) E’ ammessa la realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. di cui all’art. 6 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016.

2. La costruzione di nuovi annessi è consentita:

  • a) A condizione che l’intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
  • b) Senza dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • c) Privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l’impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
  • d) Evitando la frammentazione dei fondi e l’eccessiva proliferazione di edifici nel territorio rurale;
  • e) Evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.
  • f) Evitando di interrompere la continuità delle formazioni lineari arboree ed arbustive. Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

3. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • a) nuclei storici;
  • b) pertinenze di centri e nuclei storici;
  • c) ambiti periurbani;
  • d) sistemazioni agrarie storiche;
  • e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  • f) boschi.

4. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • a) formazioni lineari arboree;
  • b) formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, normati all’articolo 8 dell’allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.

33.1. Caratteristiche degli annessi di cui all’articolo 33 comma 1 lettera a) - manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni

1. I manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

3. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione
  • - metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici;

4. L’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;

33.2. Caratteristiche degli annessi di cui all’articolo 33 comma 1 lettera b) - manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni

1. I manufatti aziendali di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per periodi superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

3. La localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
  • - metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

33.3. Caratteristiche degli annessi di cui all’articolo 33 comma 1 lettera c) - manufatti aziendali non temporanei

1. I manufatti aziendali non temporanei di cui al presente articolo, diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 33.1 e 33.2, possono essere realizzati dagli imprenditori agricoli con interventi di trasformazione permanente del suolo riferibili alle seguenti fattispecie:

  • - silos;
  • - tettoie;
  • - concimaie, basamenti o platee;
  • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • - serre fisse;
  • - volumi tecnici ed altri impianti;
  • - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
  • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • - strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

2. L’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016.

3. La localizzazione dei manufatti deve garantire il rispetto delle distanze minime non inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

33.4. Caratteristiche degli annessi di cui al precedente articolo 33 comma 1 lettera d) - annessi agricoli mediante PAPMAA di cui all’articolo 73 comma 4 della L.R.65/2014

1. Tali annessi, che possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A., dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

Dimensioni:

  • - le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo individuati all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali.
  • - altezza massima in gronda, salvo specifiche indicazioni di zona: ml. 7.00

2. La localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni:

  • - i nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

33.5. Caratteristiche degli annessi di cui al precedente articolo 33 comma 1 lettera e) - annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.

1. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 è consentita, in coerenza con l’articolo 6 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016, per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della LR 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell’attività dell’azienda svolte esclusivamente nel territorio di Barberino di Mugello.

3. Per il rilascio del titolo abilitativo è richiesta la sottoscrizione di apposito atto d’obbligo in cui il titolare della Azienda si obbliga a non alienare separatamente del nuovo annesso realizzato le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva essi sono riferiti e a non modificare la destinazione d’uso agricola.

4. Gli annessi agricoli di cui all’art. 6 commi 2 e 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

4.1. Annessi di cui all’articolo 6 comma 2 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016:

La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

Dimensioni:

La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 5.000 e la Superficie Edificabile (SE) massima ammessa è di 200 mq in ragione dei seguenti ordinamenti colturali per le seguenti superfici fondiarie massime:

  • a) sotto gli 0,8 ettari per colture orto florovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
  • b) sotto i 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • c) sotto i 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • d) sotto i 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • e) sotto i 10 ettari per i castagneti da frutto, l’arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  • f) sotto i 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Le dimensioni dell’annesso deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria MASSIMA si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie massime sopra indicate.

4.2. Annessi di cui all’articolo 6 comma 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016:

La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • g) allevamento di equidi.

Dimensioni:

La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 5000;

La Superficie Edificabile (SE) massima di 200 mq viene commisurata alle attività indicate all’articolo 6 comma 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016, nel modo seguente, precisando che le dimensioni dell’annesso debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate e quelle indicate sono le superfici massime ammissibili:

  • a) per allevamento intensivo di bestiame: 200 mq di S.E.;
  • b) per trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento: 100 mq di S.E.;
  • c) per le attività di acquacoltura: 200 mq di S.E.;
  • d) per le attività di fauna selvatica 100 mq di S.E.
  • e) per le attività di cinotecnica: 50 mq di S.E.;
  • f) per gli allevamenti zootecnici minori: 100 mq di S.E.;
  • g) per allevamento di equidi: 200 mq di S.E..

4.3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per gli annessi di cui al punto 4.1 ed al punto 4.2:

  • - i nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone;
  • - i paramenti esterni potranno essere prevalentemente in pietra locale, con parti in mattoni. E’ ammesso l’uso di intonaco di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista;
  • - la tinteggiatura esterna dovrà essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio);
  • - la copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o invecchiato. Nel caso di realizzazione di manufatti completamente in legno la copertura potrà essere effettuata in lastre di lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l’ambiente circostante. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. Non sono ammesse in ogni caso coperture piane;
  • - gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, PVC o alluminio verniciati con colori tradizionali;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone.
  • - altezza massima mt. 2.40
  • - distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
    • - metri 10 da abitazioni;
    • - metri 10 dal confine;
    • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

5. l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui al comma 6 dell’articolo 6 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 ed in particolare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) indicazioni sulla necessità della realizzazione dell’annesso in relazione alle esigenze dell’attività svolta dimostrando, in sede di presentazione della documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo, della effettiva necessità dell’annesso in relazione all’attività agricola svolta;
  • b) indicazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’annesso che debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate in funzione delle varie coltivazioni ed attività svolte esclusivamente sul fondo, di pertinenza dell’annesso, ubicato nel territorio comunale di Barberino di Mugello. Non saranno presi in considerazione, trattandosi di annessi agricoli realizzati da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A., terreni posti in altri territori comunali;
  • c) dichiarazione circa la conformità dell’intervento alla LR 65/2014, e al regolamento DPGR n. 63/R del 25.08.2016, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina comunale del territorio rurale

Art. 34. Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. I soggetti abilitati all’installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell’agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

2. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • a) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’articolo 12 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • b) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all’articolo 13 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;

3. La realizzazione di manufatti destinati all’agricoltura amatoriale di cui al presente articolo è consentita ai proprietari di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi o che ne siano provvisti in misura inferiore a quanto ammesso dalle presenti norme. In tal caso è ammesso l’ampliamento dei manufatti esistenti o la riorganizzazione fino al raggiungimento delle dimensioni ammesse dalle presenti norme.

4. In tutte le zone agricole, tranne i casi ove espressamente vietato dalle presenti norme, si ammette l’installazione di manufatti per i quali ai sensi delle vigenti disposizioni normative, non risulta necessario l’obbligo di dichiarazione la catasto fabbricati e precisamente:

  • - manufatti precari con superficie coperta inferiore a 8 mq
  • - vasche di accumulo per l’irrigazione dei terreni

5. La costruzione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • a) nuclei storici;
  • b) pertinenze di centri e nuclei storici;
  • c) ambiti di protezione storico-ambientale.

6. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • a) formazioni lineari arboree;
  • b) formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

7. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, normati all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.

34.1. Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente articolo 34 comma 2 lettera a) - manufatti per l’attività agricola amatoriale

1. Per proprietà fondiarie con superficie da 1.000 mq a 2.500 mq le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 15 mq di Superficie Coperta e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 6.

2. Per proprietà fondiarie con superficie compresa tra 2.500 mq e 10.000 mq, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto – oliveto o coltivazioni specializzate di pregio, le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 30 mq di Superficie Coperta;

3. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 40 mq di Superficie Coperta;

4. E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti. L’atto unilaterale d’obbligo stabilirà il divieto di alienazione separata delle superfici computate ai fini dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché il divieto di cambio d’uso dell’immobile;

5. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo, mentre potrà essere realizzato un servizio igienico.

6. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto;
  • - la copertura potrà essere realizzata con i materiali tipici della tradizione locale (coppi e tegole) o in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili nell’ambiente circostante. Non sono ammesse coperture piane;
  • - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone;

8. I fabbricati potranno essere corredati da una tettoia in legno, accorpata all’annesso, della superficie massima pari al 20% della Superficie Coperta;

9. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza del fronte massima mt. 2.40;
  • - non è consentito in tutta la superficie ammessa il posizionamento di ulteriori strutture ancorchè precarie o in legno anche se prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’articolo 137 della LR 65/2014 ad eccezione delle fattispecie di cui ai successivi articoli 34.2 e 34.3.

10. Distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

34.2. Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente articolo 34 comma 2 lettera b) - manufatti per il ricovero di animali domestici

1. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - superficie massima dello spazio recintato: 25 mq;
  • - recinzione metallica con paletti in legno o ferro verniciato di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  • - superficie coperta del manufatto non superiore al 50% dell'area recintata;
  • - mitigazioni con schermature con siepi di piante autoctone per limitare l’impianto visivo dei manufatti
  • - le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
    • - metri 10 da abitazioni;
    • - metri 10 dal confine;
    • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada
  • per i manufatti fino a 15 mq è richiesta la comunicazione tramite CIL mentre per superfici maggiori è richiesto il permesso a costruire contenente una relazione che ne giustifichi le dimensioni.

2. La realizzazione dei ricoveri è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • - nuclei storici;
  • - pertinenze di centri e nuclei storici;
  • - ambiti di protezione storico-ambientale.

3. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • - formazioni lineari arboree;
  • - formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

34.3. Caratteristiche degli annessi per ricovero dei cavalli per finalità amatoriali

1. Gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, qualora non configurino attività economiche di tipo escursionistico, sono ammesse con le limitazioni di cui ai successivi commi.

2. Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da massimo quattro box, atti ad ospitare ognuno un capo equino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio e dovranno mantenere una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non possono essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall’abitazione del richiedente.

3. Per poter realizzare tali annessi occorrono almeno 1.500 mq di superficie agricola totale (coltivata o boscata) a disposizione, indipendentemente dal numero dei capi equini. Tale area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di più capi, i box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di tre box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l’aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto.

4. Le strutture per il ricovero dei cavalli dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:

  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell’animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l’intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 40 mq
  • - la pavimentazione della parte chiusa dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia dovrà essere lasciata in terra battuta.

5. La costruzione degli annessi di cui al presente articolo è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • - nuclei storici;
  • - pertinenze di centri e nuclei storici;
  • - ambiti periurbani;
  • - sistemazioni agrarie storiche;
  • - ambiti di protezione storico-ambientale.

6. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • - formazioni lineari arboree;
  • - formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

7. Nelle aree vincolate per legge ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lettera c) del Codice, come previsto dall’articolo 8 dell’Allegato 8b del PIT-PPR, gli annessi previsti dai commi precedenti non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive, e non dovranno comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno prevedere altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Art. 35. Aree boscate

1. Nelle aree boscate e in quelle di vegetazione di ripa sono ammessi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del P.S.I.M., gli interventi previsti dalla L.R. 39/2000 nonché la promozione dell’uso collettivo della risorsa ambientale mediante la realizzazione di percorsi a carattere naturalistico ed aree attrezzate per la fruizione (arredi per la sosta, segnaletica, pannelli informativi, ecc.). Eventuali nuove strutture sono ammesse esclusivamente per opere di interesse pubblico relative alla protezione civile e salvaguardia del patrimonio boschivo.

2. Gli interventi ricadenti all’interno di tali aree tutelate dal vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato, con particolare riferimento all’art.12.3 dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40