Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 29. Disposizioni generali

1. Il territorio rurale del Comune di Barberino di Mugello è identificato dalle aree poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dall’art. 4 della L.R. 65/2014 e come rappresentato nelle tavole del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello e del Piano Operativo.

2. Il Piano Operativo, in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalit&agrave, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

3. Il Piano Operativo, nel territorio rurale, persegue gli obiettivi e le finalità della normativa generale regionale e delle presenti norme; in particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le specificazioni di dettaglio di ogni singolo ambito di paesaggio, dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi generali:

  • - garantire il mantenimento dei paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  • - assicurare la funzionalità idrogeologica ed ecologica del territorio;
  • - il consolidamento del ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività agricola;
  • - recupero dei paesaggi agropastorali interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale
  • - la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi storici;
  • - garantire il migliore inserimento paesaggistico degli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico, privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Sono considerate attività agricole:

  • a) quelle previste dall'art. 2135 del Codice Civile
  • b) la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo
  • c) la silvicoltura
  • d) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco
  • e) il vivaismo forestale in campi coltivati
  • f) gli allevamenti zootecnici
  • g) gli impianti di acquacoltura e ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
  • h) quelle qualificate come agricole da disposizioni normative

29.1. Agriturismo e agricampeggio

1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all’agriturismo, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia e a tale scopo è possibile dotare gli edifici a ciò destinati di strutture pertinenziali per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da tennis ecc., il tutto commisurato alle oggettive esigenze dell’azienda ed al numero dei posti letto assentito.

2. L’agricampeggio è consentito nei limiti della normativa vigente

3. E’ consentita la realizzazione di servizi igienici funzionali all’attività di agricampeggio nella misura minima prevista dalla normativa regionale.

4. Negli agriturismi e negli agricampeggi è consentita la realizzazione di strutture per attività del tempo libero a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con le caratteristiche dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura agraria (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, filari di vite maritata agli alberi e filari di fruttiferi di confine);
  • - garantiscano il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, compatibilmente con la sicurezza della circolazione, introducano, ove possibile, delle specie arboree ed arbustive autoctone finalizzate alla tutela della fauna (siepi per il rifugio dei piccoli animali, fruttiferi selvatici, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare sull’acquedotto pubblico, ad eccezione degli impianti di trasformazione e preparazione di prodotti per l’alimentazione umana;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  • - la recinzione di campi da tennis o da calcetto ad uso privato, ove necessaria, deve essere realizzata in rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 6.00 ml.
  • - per le dimensioni massime di tali strutture si applicano le limitazioni imposte alle strutture ricettive di cui all’articolo 29 comma 2 delle presenti norme.
  • - progetti delle opere di cui al presente comma devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico.

29.2. Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche Programma Aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsto dalla legge. Il Programma Aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

2. L’approvazione del Programma Aziendale costituisce condizione preliminare per la formazione dei titoli abilitativi.

3. Il Programma Aziendale, fermo restando il rispetto delle disposizioni del presente Piano Operativo, è disciplinato dalla normativa e regolamentazione regionale, alla quale si rimanda, in merito a:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola;
  • - interventi di nuova edificazione;
  • - contenuti e procedure di approvazione;

4. Si rimanda, fermo il rispetto degli interventi consentiti sui singoli edifici dalle disposizioni del presente Piano Operativo, alla normativa e regolamentazione regionale vigente anche per quanto riguarda:

  • - gli interventi urbanistico-edilizi consentiti per le aziende agricole senza necessità di previa approvazione di un Programma Aziendale;
  • - le limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola di immobili aziendali.

5. I contenuti del Programma Aziendale sono definiti dalla normativa e regolamentazione regionale vigente in materia.

6. In particolare nel Programma Aziendale, al fine di individuare il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento e, conseguentemente le opere di mitigazione e di miglioramento, dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - le formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - gli individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • - le formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena;
  • - i corsi d’acqua naturali o artificiali;
  • - la rete scolante artificiale principale;
  • - le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
  • - viabilità rurale esistente.

7. In particolare nel Programma Aziendale, al fine di individuare il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento e, conseguentemente le opere di mitigazione e di miglioramento, dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

8. Il Programma Aziendale assume valore di piano attuativo nei seguenti casi:

  • a) qualora preveda una nuova edificazione di annessi agricoli stabili con una SE maggiore di 400 mq;
  • b) qualora preveda il recupero dei complessi edilizi o degli edifici con una SE maggiore di 400 mq o la riconversione d'uso a destinazioni residenziale, commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva e direzionale di servizio;
  • c) ricada negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici, di cui all’articolo 30.4 delle presenti norme;
  • d) ricomprenda edifici di Classe 1 (E.R.V.) di cui all’articolo 27.1 delle presenti norme, nuclei storici di cui all’articolo 30.1 e nuclei rurali di cui all’articolo 30.2 delle presenti norme.

9. Il Programma Aziendale, una volta trasmesso al Comune con l’allegato parere da parte della struttura regionale competente, è approvato dall’Unione Montane dei Comuni del Mugello e, ove assuma valenza di Piano attuativo, con deliberazione di Consiglio Comunale.

29.3. Costruzione di recinzioni in zona agricola

1. Nelle zone agricole si possono recintare, in caso di motivata necessità, solo i resedi pertinenziali di abitazioni e/o fabbricati di civile abitazione e rurali. La recinzione dovrà appoggiarsi o allinearsi a muri di fabbricati, muri a retta, balzi, ciglionamenti, strade, corsi d’acqua, filari alberati, siepi o altri elementi riconoscibili sul territorio.

2. E’ vietata la recinzione di aree boscate o appezzamenti di terreno ricadenti in zona boscata, fatte salve le norme applicabili ai fondi chiusi ai sensi della vigente normativa faunistica-venatoria nazionale e regionale.

3. Le recinzioni devono essere realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 1,60 e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Nel caso di proseguimento di muri esistenti, la recinzione dovrà utilizzare modalità costruttive analoghe alla preesistenza.

4. Le recinzioni dovranno comunque essere occultate mediante piantagione di siepi, di pari altezza, nelle specie tradizionali ed autoctone, piantumate in modo tale da garantire un’adeguata permeabilità visiva, al fine di evitare la completa occlusione tramite un apparato vegetazionale eccessivamente compatto.

5. Sui fronti strada è consentita la realizzazione di muretti di limitata altezza (cm. 50 circa), realizzati in pietra a faccia vista, stuccata a calce e sormontata da ringhiera metallica; il disegno della ringhiera e dei cancelli d'ingresso dovrà essere improntato a grande semplicità.

6. Le recinzioni non dovranno comunque interrompere i percorsi, le strade vicinali, le strade campestri, i sentieri esistenti

7. Le recinzioni sui fronti stradali (provinciali, comunali, vicinali, interpoderali), con esclusione dei resedi pertinenziali delle abitazioni, dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una distanza minima pari a 5 ml. e comunque tale da non ostacolare il libero transito e la viabilità.

8. Nei casi di completamento o modifiche di recinzioni esistenti potrà essere prescritto l'adeguamento alle presenti norme anche della recinzione esistente.

9. Per la protezione dalla fauna selvatica delle coltivazioni e degli allevamenti è consentita l’installazione di di recinzioni realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 1,80, e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Le altezze devono intendersi escluse dal loro interramento. Le recinzioni dovranno avere una dimensione delle maglie crescenti, dal basso verso l’alto, per consentire il passaggio della piccola fauna. Sono consentite delimitazioni elettrificate a bassa tensione a tutela delle coltivazioni in atto e degli allevamenti.

10. A protezione di infrastrutture ed impianti tecnologici sia pubblici che privati è consentita l'installazione di reti di recinzioni di tipologia ed altezze ritenute necessarie sulla base della tipologia di impianto, collocazione e funzionalità.

29.4. Strade private in zona agricola

1. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze che non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere una pendenza adeguata alla morfologia del terreno, ed essere disposte, prioritariamente, ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile, eventuali tratti impermeabili, da realizzare con finiture di colore e granulometria simile alle “strade bianche”, possono essere realizzate per le porzioni di viabilità particolarmente acclivi (superiori a pendenze del 20%). La realizzazione è sottoposta a permesso a costruire.

2. Per la modifica di tracciati relativi alle strade vicinali, si applicano inoltre le disposizioni del relativo regolamento comunale.

Art. 30. Articolazione del territorio rurale

1. Nell’ambito del territorio rurale il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Il Piano Operativo dettaglia la seguente articolazione del territorio rurale:

  • a) nuclei storici;
  • b) nuclei rurali;
  • c) ambiti periurbani;
  • d) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici.

3. Il Piano Operativo, nel territorio rurale, persegue i seguenti obiettivi generali:

  • - la stabilità e la sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;
  • - il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo politiche colturali che non accentuino l’erosione e con il sostegno all’agricoltura biodinamica;
  • - la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di alterazioni negative delle strutture idrogeomorfologiche e il recupero delle criticità presenti;
  • - la protezione degli elementi geomorfologici, quali i crinali montani e collinari, le aree di margine e i bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale;
  • - il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino.
  • - il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;
  • - il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;
  • - la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat;
  • - la strutturazione delle reti ecologiche.

30.1. Nuclei storici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei storici:

  • 1. Bovecchio
  • 2. Castello di Barberino di Mugello
  • 3. Cirignano
  • 4. Le Maschere
  • 5. Mangona

2. Nei nuclei storici di cui al comma 1 sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziali
  • - turistico ricettive
  • - commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato
  • - direzionali e di servizio
  • - artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • - pubbliche o di interesse pubblico.
  • - centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi
  • - agricole limitatamente all’agriturismo e turismo rurale, alle attività integrative commerciali, artigianali e mestieri tradizionali purché compatibili con il contesto insediativo ed ambientale.

3. All’interno del perimetro dei nuclei storici sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalla classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27.

4. Gli interventi di trasformazione devono rispettare la morfologia insediativa originaria e i tipi edilizi di interesse storico, architettonico ed ambientale che caratterizza l’edificato di cui ai precedenti articoli 27.1 e 27.2.

5. Gli interventi urbanistico-edilizi interni ai nuclei storici devono assicurare la tutela paesaggistica e, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria e di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie storiche e alle formazioni lineari arboree e arbustive;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche sia dai tracciati accessibili al pubblico che dai nuclei storici;
  • - non concorrano alla formazione di fronti urbani continui, se non coerenti alle morfologie insediative presenti.

6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all’attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricettiva, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi garantendo il ripristino dei luoghi al cessare dell’uso.

30.2. Nuclei rurali

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei rurali:

  • 1. Bilancino
  • 2. Camoggiano
  • 3. Cornocchio
  • 4. Montecuccoli
  • 5. Montebuiano
  • 6. Quaranta

2. Nei nuclei rurali di cui al comma 1 sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziali
  • - turistico ricettive
  • - commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato
  • - direzionali e di servizio
  • - artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • - pubbliche o di interesse pubblico.
  • - centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi
  • - agricole limitatamente all’agriturismo e turismo rurale, alle attività integrative commerciali, artigianali e mestieri tradizionali purché compatibili con il contesto insediativo ed ambientale

3. All’interno del perimetro dei nuclei rurali sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalla classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27.

4. Gli interventi di trasformazione devono rispettare la morfologia insediativa originaria e i tipi edilizi di interesse storico, architettonico ed ambientale che caratterizza l’edificato di cui ai precedenti articoli 27.1 e 27.2.

30.3. Ambiti periurbani

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti periurbani quali aree limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d’acqua e insediamento.

2. Il Piano Operativo persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale.

3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al seguente comma in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, garantendo il ruolo di connessione ecologica e fruizione tra il territorio urbanizzato e quello rurale

4. Negli ambiti periurbani sono ammesse forme di utilizzazione utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:

  • a) orti sociali e agricoltura multifunzionale, anche a carattere amatoriale;
  • b) aree verdi, con funzioni ambientali, formali e ricreative a prevalente carattere estensivo;
  • c) sistemi di fruizione lenta del territorio.

5. Ai fini della definizione degli interventi consentiti negli ambiti periurbani si rimanda al successivo articolo 38.

30.4. Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti di pertinenza paesaggistica dei nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei seguenti nuclei storici di cui costituiscono il contesto:

  • 1. Bovecchio
  • 2. Castello di Barberino di Mugello
  • 3. Cirignano
  • 4. Le Maschere
  • 5. Mangona

2. All’interno di questi ambiti non è consentita la nuova edificazione ad eccezione di:

  • a) i manufatti aziendali di cui al successivo articolo 33;
  • b) gli annessi per il ricovero dei cavalli per finalità amatoriali di cui all’articolo 34.3 quando sia dimostrata l’impossibilità di altra localizzazione;
  • c) degli impianti tecnologici di pubblica utilità.

3. Per tutti gli interventi all’interno dei presenti ambiti valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • a) dovrà essere garantita la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia locale;
  • b) dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • c) dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • d) dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei storici e le relative opere di arredo;
  • e) dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline dell’insediamento storico;
  • f) è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico;
  • g) dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • h) dovranno essere mantenuti i coni visivi di intervisibilità del nucleo storico (fondali, panorami e skylines);
  • i) dovranno essere mitigati gli effetti di frattura sul paesaggio indotti dagli interventi infrastrutturali;
  • j) le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • k) dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • l) le nuove aree di sosta e parcheggio, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso il centro e il nucleo storico e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40