Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo III – INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

CAPO 1 : Classificazione degli edifici esistenti e interventi ammessi

Art. 27. Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore storico – architettonico e ambientale e modalità generali di intervento edilizio-urbanistico

1. La presente normativa disciplina gli interventi ammissibili sul Patrimonio Edilizio Esistente - P.E.E. secondo la normativa vigente ed in particolare si pone come finalità primaria il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio al fine di conseguire, in coerenza con quanto definito dal PSIM, i seguenti obiettivi:

  • a) la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, cromatici e decorativi dell’edificato storico, assicurando la coerenza e la compatibilità dei nuovi interventi anche nelle soluzioni formali, nei materiali, nelle finiture e nelle cromie esterne, mantenendo, soprattutto nel territorio rurale, le relazioni spaziali, funzionali e percettive tra insediamento e paesaggio storicamente strutturato;
  • b) il mantenimento, in presenza di resedi storicizzati, dell’unitarietà percettiva delle aree pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione fisica (delimitazioni strutturali, ecc.) e visuale (pavimentazioni non omogenee, ecc.), ovvero evitando l’introduzione di elementi di finitura e di arredo che contrastino con la leggibilità dell’insieme, preservando, di contro, le opere complementari che concorrono a definire il carattere identitario del luogo (percorsi, serre, limonaie, fontane, muri, aiole, giardini, ecc.);
  • c) disciplinare le aree pertinenziali, soprattutto nel territorio rurale, per integrare nel paesaggio i garages, le tettoie, le recinzioni, le schermature, la viabilità di servizio, gli equipaggiamenti vegetali e, se del caso, le piscine, garantendo il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano i vari contesti paesaggistici;
  • d) il mantenimento, negli interventi relativi a edifici e/o complessi edilizi appartenenti a un sistema storicamente consolidato, del rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, anche conservando i caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema ed evitando demolizioni con conseguenti accorpamenti di volumi che ne comportino la destrutturazione;
  • e) la definizione degli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità dei locali interrati o seminterrati evitando sbancamenti di terreno che alterino la tipologia dell’edificio, la corografia dei luoghi e l’aumento dei piani visibili dell’edificio, pure in assenza di un innalzamento della quota assoluta;
  • f) assicurare la compatibilità tra le modalità di riuso del patrimonio insediativo e la tipologia edilizia degli edifici di valore storico, evitando che la monofunzionalizzazione turistica di edifici e aggregati comporti la privatizzazione di luoghi pubblici o di fruizione pubblica del paesaggio;
  • g) la promozione di tutti quegli interventi tendenti alla piena utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche con cambi delle destinazioni d'uso.

2. Gli edifici esistenti presenti al 1940, ai fini della loro trasformabilità, sono classificati nel modo seguente:

  • - Classe 1 - Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.)
  • - Classe 2 - Edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.Va.)
  • - Classe 3 - Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.)
  • - Classe 4 - Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.)
  • - Classe 5 - Edifici degradati e diruti

3. Gli edifici successivi al 1940, ai fini della loro trasformabilità, sono classificati nel modo seguente:

  • - Classe 6 - Edifici di interesse architettonico ed ambientale (E.I.A.)
  • - Classe 7 - Edifici coerenti (E.Co.)
  • - Classe 8 - Edifici incoerenti (E.Inc.)

4. Gli edifici ed i complessi edilizi di cui ai commi 2 e 3 sono censiti nell’Allegato A1 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente rurale e nell’Allegato A2 - Schedatura del Patrimonio Edilizio esistente urbano delle presenti norme e sono individuati nel SIT del Comune di Barberino di Mugello.

27.1. Classe 1 - Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.)

1. Tra tali immobili sono inclusi gli edifici, i complessi edilizi e le zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, per valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica ed aggregazione.

2. Tale classificazione comprende gli immobili dichiarati di interesse storico-architettonico o artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e s.m.i. ove esiste il vincolo specifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

3. Comprende, inoltre, gli immobili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e di altre persone giuridiche, nonché proprietà di Enti ecclesiastici e di Enti o Istituti legalmente riconosciuti, purché costruiti da oltre 70 anni.

4. Comprende, infine, gli immobili o complessi edilizi di speciale interesse ovvero quelli che, pur non essendo dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi di legge, presentino le stesse caratteristiche di pregio storico-architettonico ed ambientale che per qualità e valore storico-architettonico sono assimilabili a quelli vincolati di cui al comma 2.

5. Le disposizioni generali di cui al presente articolo, dovranno tener conto delle "qualità" architettoniche dell'immobile e pertanto dovranno attuarsi con particolari precauzioni. Le destinazioni d'uso dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici. Nel caso di interventi parziali sull’edificio questi dovranno garantire l’omogeneità d’insieme e il più elevato grado di qualità comprensiva della salvaguardia della totalità dell’esterno.

6. Sugli immobili o complessi edilizi in Classe 1 (E.R.V.) sono consentiti i seguenti interventi edilizi di cui al precedente articolo 25:

  • a) TIPO A
  • b) TIPO B
  • c) TIPO C

Fatte salve eventuali limitazioni regolamentanti i tessuti o il territorio rurale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’articolo 28.3, comma 1, lettere a) e b), a condizione che sia garantita la tutela degli elementi di pregio e delle caratteristiche storiche, artistiche, e architettoniche dell’edificio, delle aree di pertinenza e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono e a condizione che sia comunque garantito, a seguito dell’intervento, un indice di copertura inferiore al 30% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

7. Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli organismi edilizi nonché nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e decorativi degli edifici.

8. Gli interventi ammessi su tali edifici, riconducibili al TIPO C (qualora interessanti il bene nel suo complesso) sono soggetti alla acquisizione del parere della Commissione Istruttoria interna, da richiedersi in via preliminare alla presentazione della pratica edilizia. Qualora l’intervento interessi un bene vincolato tale parere non è richiesto occorrente l’autorizzazione delle autorità competente alla tutela del bene.

27.2. Classe 2 - Edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.Va.)

1. Corrispondono agli edifici che per conservazione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di insediamento e per criteri di inserimento nel tessuto urbano o nel territorio agricolo si definiscono come componenti integranti della morfologia urbana e territoriale

2. Tale classificazione comprende gli immobili o complessi edilizi che, pur non presentando caratteristiche di pregio architettonico, storico ed ambientale pari agli immobili o complessi edilizi di speciale interesse di cui all’articolo 27.1, costituiscono sul territorio testimonianza di eventi storici, di forme tipologiche di aggregazione sociale, economica e produttiva, documento di tecniche costruttive, di uso di materiali e di tipologie funzionali particolari del territorio comunale o siano elementi caratteristici o caratterizzanti l'architettura del paesaggio.

3. Comprende, inoltre, gli immobili o complessi edilizi di valore simili ai precedenti, con alcuni elementi tipologici alterati nel tempo ma con impianti architettonici ancora integri nella loro generalità.

4. Per tali edifici, le esigenze per la conservazione costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che tuttavia possono prevedere qualche grado di rinnovamento e/o adeguamento alle esigenze dell'uso.

5. Sugli immobili o complessi edilizi in Classe 2 (E.Va.) sono consentiti unicamente i seguenti interventi edilizi di cui al precedente articolo 25:

  • a) TIPO A
  • b) TIPO B
  • c) TIPO C
  • d) TIPO D1
  • e) TIPO I solo in riferimento a porzioni riconducibili a superfetazioni o relativi a manufatti secondari privi di valore al fine di ripristinare l’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio e delle aree di pertinenza.

E’ consentito l’inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’edificio.

6. Fatte salve eventuali limitazioni regolamentanti i tessuti o il territorio rurale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’articolo 28.3, comma 1, lettere a), b) e c), nonché di cui al comma 3, lettera a), a condizione che sia garantita la tutela degli elementi di pregio e delle caratteristiche storiche, artistiche, e architettoniche dell’edificio, delle aree di pertinenza e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono e a condizione che sia comunque garantito, a seguito dell’intervento, un indice di copertura inferiore al 30% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

7. Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli organismi edilizi nonché nel rispetto dei caratteri storici, architettonici e decorativi degli edifici.

8. Gli interventi ammessi riconducibili al TIPO C, TIPO D1 (qualora riguardanti l’edificio nel suo complesso o opere inerenti le aree esterne) ed I sono soggetti alla acquisizione del parere della Commissione Istruttoria interna, parere che potrà essere acquisito anche preliminarmente alla presentazione del progetto.

9. Le unità immobiliari ricavabili dall’eventuale frazionamento della proprietà e le destinazioni d'uso ammesse, dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici e comunque con quanto eventualmente previsto nei singoli tessuti urbani e nel rurale.

10. Dovrà essere posta particolare attenzione all’installazione di elementi tecnologici esterni all’edificio quali caldaie, canne fumarie, macchine per il condizionamento, ecc, privilegiando l’installazione su prospetti secondari non visibili dalla viabilità pubblica.

11. Nelle aree di pertinenza non è prevista l'edificazione di nuove costruzioni salvo quanto indicato al precedente comma 6. È ammessa la demolizione di volumi secondari privi di valore architettonico e la loro contestuale ricostruzione a parità di volume edificabile complessivo esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio principale, anche con diversa sagoma e area di sedime, purché in forme, materiali e tipologie edilizie in armonia con il carattere delle volumetrie esistenti, dell’ambiente circostante e senza comportare alterazioni del tessuto urbano di riferimento.

12. I colori delle tinteggiature esterne, in assenza di un piano del colore, dovranno essere riferiti allo stato originale o ai colori tradizionali dell’edilizia storica e dovranno essere dichiarati nella relazione tecnica di accompagnamento alla relativa pratica urbanistica/edilizia.

13. E’ ammessa la deroga alle vigenti disposizioni igienico sanitarie in materia di altezze minime dei vani e dei rapporti aereo-illuminanti purché siano conservati o riprodotti le forme ed i caratteri tipici e originari degli edifici.

14. Sono escluse dalla deroga di cui al comma precedente le altezze minime dei vani sottotetto.

27.3. Classe 3 - Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.)

1. Corrispondono ad edifici che mantengono caratteri tipologici ed architettonici significativi del contesto rurale ed urbano nel quale si inseriscono correttamente e sono in relazione armonica con le loro pertinenze esterne. In essi sono riconoscibili elementi costruttivi e decorativi che per caratteristiche costruttive, tipologiche, insediative ed ambientali sono da tutelare e preservare per le parti significative.

2. Su tali immobili o complessi edilizi in Classe 3 (E.E.V.) sono consentiti unicamente i seguenti interventi edilizi di cui al precedente articolo 25:

  • a) TIPO A
  • b) TIPO B
  • c) TIPO C
  • d) TIPO D1
  • e) TIPO D2
  • f) TIPO H purché compatibili con gli elementi di pregio oggetto di tutela
  • g) TIPO I solo in riferimento a porzioni riconducibili a superfetazioni o relativi a manufatti secondari privi di valore al fine di ripristinare l’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio e delle aree di pertinenza.

E’ consentito l’inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con gli elementi oggetto di tutela. E’ consentito l’adeguamento o l’apertura di nuove aperture finestrate purché in coerenza con le dimensioni e l'allineamento delle aperture esistenti e nel rispetto delle caratteristiche compositive delle facciate principali oggetto di tutela.

3. Fatte salve eventuali limitazioni regolamentanti i tessuti o il territorio rurale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’articolo 28.3, commi 1 e 3, a condizione che sia garantita la tutela degli elementi di pregio e delle caratteristiche storiche, artistiche, e architettoniche dell’edificio, delle aree di pertinenza e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono e a condizione che sia comunque garantito, a seguito dell’intervento, un indice di copertura inferiore al 30% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

4. Per i fabbricati ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all’articolo 2 della LR 3/2017 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici”.

27.4. Classe 4 - Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.S.V.)

1. Corrispondono agli edifici che presentano superfetazioni e/o alterazioni che ne hanno modificato l’impianto ed il riconoscimento di una tipologia tradizionale del contesto rurale ed urbano o edifici dismessi e/o inutilizzati e senza coerenza architettonica con il contesto.

2. Su tali immobili o complessi edilizi in Classe 4 (E.S.V.) sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’articolo 25 e dall’articolo 26 delle presenti norme e quanto previsto dalla zona omogenea di appartenenza. Sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’art. 28.3 nel rispetto dell’indice di copertura previsto dalla norma di zona di appartenenza degli immobili o complessi edilizi in Classe 4 (E.S.V.).

3. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni della zona omogenea di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l’intervento ricade.

4. Per i fabbricati in Classe 4 (E.S.V.) ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 3/2017 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici”.

5. In caso di interventi edilizi di TIPO F interessanti edifici o complessi posti nel territorio rurale, la demolizione e ricostruzione, con eventuale cambio di destinazione d’uso, è ammessa qualora l’ingombro planimetrico rientri all’interno dell’area di pertinenza, come definita al successivo articolo 36.1. In ogni caso la ricostruzione non potrà avvenire a distanza superiore a 50 ml dal punto più vicino dei fabbricati esistenti, ivi compresi quelli oggetti di demolizione.

6. Gli immobili classificati in Classe 4 (E.S.V.), potranno essere inseriti – con atto avente valore di variante al PO nei programmi di rigenerazione urbana, anche nelle more della variante che potrà individuare aree di rigenerazione atte ad accogliere la consistenza di detti edifici, i medesimi potranno essere demoliti, e alle condizioni stabilite al successivo articolo 43.5.2 delle presenti norme costituire i crediti edilizi.

27.5. Classe 5 - Edifici degradati e diruti

1. Sono edifici o le porzioni di edifici ridotti a ruderi e la cui presenza costituisce elemento accertato di degrado fisico ed ambientale.

2. Su tali immobili o complessi edilizi aventi Classe 5 (Edifici degradati e diruti) sono ammessi gli interventi sino al TIPO F, di cui al precedente articolo 26, salvo diversa regolamentazione contenuta nei tessuti o nel territorio rurale. La ricostruzione dovrà avvenire, secondo i parametri urbanistici preesistenti e con le caratteristiche architettoniche originarie desunte da apposita documentazione storica o attraverso una verifica dimensionale. La ricostruzione, dovrà avvenire ricomponendo la sagoma dell’edificio dedotta dalle parti ancora esistenti, quali l’impostazione delle fondazioni, le murature perimetrali, le strutture orizzontali e le strutture della copertura, o dalla documentazione relativa al fabbricato che consenta di ricostruire con oggettività la consistenza preesistente. Ove siano presenti le sole impostazioni delle fondazioni, la ricostruzione dovrà uniformarsi alle caratteristiche tipologiche e costruttive (articolazioni planivolumetriche, altezze, numero dei piani, finiture esterne) tipiche del patrimonio edilizio esistente nell’intorno se presente.

3. La documentazione da presentare, redatta da un tecnico abilitato, e necessaria alla valutazione della consistenza dell’edificio degradato dovrà contenere:

  • a) planimetria catastale attuale e storica, qualora esistente;
  • b) estratto di CTR regionale in scala 1:2.000 o 1:10.000 con individuazione del bene;
  • c) estratto della tavola del Piano Operativo con individuazione dell’immobile;
  • d) scheda del censimento del P.E.E., qualora predisposta;
  • e) rilievo dello stato attuale (piante, prospetti, sezioni, copertura) con evidenziato lo stato di conservazione, le parti crollate, i materiali e la destinazione funzionale originaria;
  • f) documentazione fotografica dettagliata;
  • g) relazione storica morfologica contenente tutta la documentazione storica reperibile sull’immobile (disegni, fotografie, rilievi, planimetrie).

4. In caso di interventi edilizi relativi ad edifici o complessi posti nel territorio rurale, la demolizione e ricostruzione, con eventuale cambio di destinazione d’uso, è ammessa qualora l’ingombro planimetrico rientri all’interno dell’area di pertinenza, come definita al successivo articolo 36.1. In ogni caso la ricostruzione non potrà avvenire a distanza superiore a 50 ml dal punto più vicino dei fabbricati esistenti, ivi compresi quelli oggetto di demolizione, salvo che una maggiore distanza derivi o si imponga da accertate condizioni di pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata o comunque cartografate all’interno degli elaborati del PAI, o nei casi in cui l’edificio ricada in zone speciali di cui al successivo articolo 50. In tali ipotesi le maggiori distanze di ricostruzione, che comunque non possono interessare aree esterne all’ambito di pertinenza, debbono acquisire il parere della Commissione Istruttoria interna.

5. La pratica dovrà essere corredata da quanto indicato al precedente comma 3.

27.6. Classe 6 - Edifici di interesse architettonico ed ambientale (E.I.A.)

1. Sono gli edifici realizzati dopo il 1940 che, seppur recenti, denotano una propria identità architettonica tale da non alterare il contesto urbano e/o ambientale in cui si inseriscono.

2. Per tali edifici, le esigenze per la conservazione della specifica identità architettonica costituiscono un preciso condizionamento nella progettazione e nella realizzazione degli interventi che tuttavia possono prevedere qualche grado di rinnovamento e/o adeguamento alle esigenze dell'uso.

3. Sugli immobili o complessi edilizi in Classe 6 (E.I.A.) sono consentite unicamente le seguenti categorie d’intervento di cui al precedente articolo 25:

  • a) TIPO A
  • b) TIPO B
  • c) TIPO C
  • d) TIPO D1
  • e) TIPO I solo in riferimento a porzioni riconducibili a superfetazioni o relativi a manufatti secondari privi di valore al fine di ripristinare l’impianto architettonico e tipologico originario dell’edificio e delle aree di pertinenza.

E’ consentito l’inserimento di nuovi elementi architettonici finalizzati al miglioramento della fruibilità distributiva nel rispetto della L.13/89 e s.m.i., purché compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’edificio.

4. Fatte salve eventuali limitazioni regolamentanti i tessuti o il territorio rurale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’articolo 28.3, comma 1, lettere a), b) e c), nonché di cui al comma 3, lettera a), a condizione che sia garantita la tutela degli elementi di pregio architettonico che caratterizzano l’edificio, delle aree di pertinenza e del contesto paesaggistico nel quale si inseriscono e a condizione che sia comunque garantito, a seguito dell’intervento, un indice di copertura inferiore al 30% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

5. Gli interventi ammessi riconducibili al tipo C e D (qualora riguardanti l’edificio nel suo complesso o opere inerenti le aree esterne) e quelli di tipo I sono soggetti alla acquisizione del parere della Commissione Istruttoria interna, parere che potrà essere acquisito anche preliminarmente alla presentazione del progetto.

6. Le unità immobiliari ricavabili dall’eventuale frazionamento della proprietà e le destinazioni d'uso ammesse, dovranno essere compatibili con l'esigenza di tutela degli edifici e comunque con quanto eventualmente previsto nelle singole sottozone del territorio urbano e rurale.

7. Dovrà essere posta particolare attenzione all’uso di elementi tecnologici esterni all’edificio quali caldaie, canne fumarie, macchine per il condizionamento, ecc.

8. Nelle aree di pertinenza non è prevista l'edificazione di nuove costruzioni salvo quanto indicato al precedente comma 4. È ammessa la demolizione di volumi secondari privi di valore architettonico e la loro contestuale ricostruzione a parità di volume edificabile complessivo esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza urbanistica dell’edificio principale, anche con diversa sagoma e area di sedime, purché in forme, materiali e tipologie edilizie in armonia con il carattere delle volumetrie esistenti, dell’ambiente circostante e senza comportare alterazioni del tessuto urbano di riferimento.

9. I colori delle tinteggiature esterne, in assenza di un piano del colore, dovranno essere riferiti allo stato originale o ai colori tradizionali dell’edilizia storica e dovranno essere dichiarati nella relazione tecnica di accompagnamento alla relativa pratica urbanistica/edilizia

10. E’ ammessa la deroga alle vigenti disposizioni igienico sanitarie in materia di altezze minime dei vani e dei rapporti aereo-illuminanti purché siano conservati o riprodotti le forme ed i caratteri tipici e originari degli edifici.

11. Sono escluse alla deroga in materia di altezze minime dei vani sottotetto.

27.7. Classe 7 - Edifici coerenti (E.Co.)

1. Sono gli edifici realizzati dopo il 1940, che seppur costruiti in un contesto storico differente e che hanno seguito nuovi canoni di progettazione architettonica e che si armonizzano nel contesto urbanistico esistente ancorché precedente all’epoca della loro realizzazione.

2. Su tali immobili o complessi edilizi in Classe 7 (E.Co.) sono consentiti tutti gli interventi previsti dall’art. 25 delle presenti norme e quanto previsto dalla zona omogenea di appartenenza. Sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’art. 28.3 nel rispetto dell’indice di copertura previsto dalla norma di zona di appartenenza degli immobili o complessi edilizi.

3. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni della zona omogenea di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l’intervento ricade.

4. Per i fabbricati in Classe 7 (E.Co.) ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. 3/2017 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici”.

27.8. Classe 8 - Edifici incoerenti (E.Inc.)

1. Sono gli edifici realizzati dopo il 1940 che si inseriscono in contesti di valore paesaggistico ed ambientale in maniera incongrua rompendone la continuità tipologica. Il Piano Operativo individua con specifica classificazione gli edifici e i manufatti incoerenti in territorio rurale e con apposita schedatura, definita nell’Allegato E - Immobili ed aree soggette a rigenerazione, quei manufatti ed edifici che possono concorrere, quali crediti edilizi, ad attuare interventi di riqualificazione secondo quanto previsto al successivo articolo 43.5.

2. Nella seguente tabella, in considerazione di quanto indicato all’Allegato E - Immobili ed aree soggette a rigenerazione, sono indicati edifici e manufatti la cui demolizione comporta l’ottenimento di crediti edilizi.

N. N. scheda PO N. edificio PO Località Riferimenti Catastali Uso in atto * Quantificazione del credito riconoscibile (mq di SE)
Foglio Particella
1 162 2003 Polveraia 29 148 Stalla 635
2 651 1126 Mangona 40 116 Deposito agricolo 78
3 762 3138 Camponeto 43 129 Deposito agricolo 28
4 656 3222 Le Fontaniche 46 286 Stalla 824
3222
5 186 2011
2014
Viapiana 45 234 Stalla 110
6 138 2151 Puliana 52 407 Stalla 122
7 687 3174 Il Bello di Vetta 68 123 Deposito agricolo 52
8 400 2694
2696
C. Trotoli 119 179, 187 Stalla 408
9 436 2750 Mulinuzzo 121 151 Stalla 767
10 391 2503
2504
Caselle 93 222, 249 Stalla, deposito agricolo 196
11 185 1995 Tagliacante 45 176 Stalla, deposito agricolo 104
12 615 2878 C. Fornaci 31 18 parz. Stalla 144
13 64 1992 Pietrato 30 58 Stalla, deposito agricolo 181
14 239 3227 Villanova 112 36 Stalla 107
15 371 3228 Le Panche 136 169 Stalla, deposito agricolo 84
16 413 3231 Alteto 77 258, 259 Tettoia, deposito agricolo 26
17 270 3240 Moriano di Sotto 110 313 Stalla 114
18 326 3237 I Monti 127 319 Annesso agricolo 49
19 552 3241 Casanuova 98 281 Tettoia, deposito agricolo 39
20 105 2183 Fattoria Cirignano 64 307 Stalla 230
TOTALE MQ di SE di credito riconoscibile 4.298

* L’uso, desumibile dalla documentazione fotografica e dal sopralluogo effettuato, rappresenta solo un elemento di quadro conoscitivo senza che ciò costituisca legittimazione alcuna.

3. In relazione a tali edifici, salvo quanto indicato al successivo comma 5, è ammessa la loro sola demolizione come possibilità di ricostruzione secondo i parametri urbanistici indicati, previa verifica della legittimità della consistenza esistente.

4. La documentazione da presentare, redatta da un tecnico abilitato, e necessaria alla valutazione della consistenza dell’edificio degradato dovrà contenere:

  • h) planimetria catastale attuale e storica, qualora esistente;
  • i) estratto di CTR regionale in scala 1:2.000 o 1:10.000 con individuazione del bene;
  • j) estratto della tavola del Piano Operativo con individuazione dell’immobile;
  • k) scheda del censimento del P.E.E., qualora predisposta;
  • l) rilievo dello stato attuale (piante, prospetti, sezioni, copertura) con evidenziato lo stato di conservazione, i materiali e la destinazione funzionale originaria;
  • m) documentazione fotografica dettagliata.
  • n) relazione contenente tutta la documentazione reperibile sull’immobile (disegni, fotografie, rilievi, planimetrie).

5. Per gli edifici elencati nella tabella di cui al precedente comma 2 sono ammessi esclusivamente, in alternativa a quanto indicato nei precedenti commi interventi fino al TIPO B di cui al precedente articolo 25, senza cambio di destinazione d’uso. Qualora tali edifici siano ricompresi nel patrimonio di aziende agricole, potranno essere oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione anche senza il rispetto della sagoma e sempre che non mutino la loro destinazione agricola. Nell’ipotesi che venga presentato un PAPMAA volto alla realizzazione di nuovi edifici agricoli, tale consistenza dovrà previamente essere riutilizzata e riconvertita.

6. Per tutti gli altri edifici o complessi edilizi in Classe 8 (E.Inc.) e non indicati nella tabella di cui al precedente comma 2 sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli articoli 25, 26 e 28.3 delle presenti norme salvo quanto previsto dal tessuto di appartenenza o dalla disciplina del territorio rurale e nel rispetto dell’indice di copertura previsto.

7. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni del tessuto di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l’intervento ricade.

8. Per i fabbricati in Classe 8 (E.Inc.), non indicati nella tabella di cui al precedente comma 2, ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all’articolo 2 della LR 3/2017 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici”.

9. In caso di interventi edilizi di TIPO F interessanti edifici o complessi posti nel territorio rurale e non indicati nella tabella di cui al precedente comma 2, la demolizione e ricostruzione, con eventuale cambio di destinazione d’uso, è ammessa qualora l’ingombro planimetrico rientri all’interno dell’area di pertinenza, come definita al successivo articolo 36.1. In ogni caso la ricostruzione non potrà avvenire a distanza superiore a 50 ml dal punto più vicino dei fabbricati esistenti, ivi compresi quelli oggetto di demolizione, salvo che una maggiore distanza derivi o si imponga da accertate condizioni di pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata o comunque cartografate all’interno degli elaborati del PAI, o nei casi in cui l’edificio ricada in zone speciali di cui al successivo articolo 50. In tali ipotesi le maggiori distanze di ricostruzione, che comunque non possono interessare aree esterne all’ambito di pertinenza, debbono acquisire il parere della Commissione Istruttoria interna, parere che potrà essere acquisito anche preliminarmente alla presentazione del progetto.

10. Gli immobili classificati in Classe 8 (E.Inc.) e non indicati nella tabella di cui al precedente comma 2, potranno essere inseriti – con atto avente valore di variante al PO in futuri programmi di rigenerazione urbana, anche nelle more della variante che potrà individuare aree di rigenerazione atte ad accogliere la consistenza di detti edifici, i medesimi potranno essere demoliti, e alle condizioni stabilite al successivo articolo 43.5.4, costituire i crediti edilizi.

27.9. Classe 9 - Edifici non schedati

1. Sono gli edifici per i quali non è stata redatta apposita scheda ma non è escluso che possono essere meritevoli di tutela. Gli interventi ammessi sono subordinati alla classificazione degli edifici che verrà attribuita a seguito della redazione dell’apposita scheda predisposta secondo quanto previsto al successivo comma 8, al momento della richiesta d’intervento.

2. La classificazione di uno o più edifici non schedati può essere proposta dalla proprietà, attraverso formale istanza, con la presentazione di apposita documentazione costituita dalla scheda conoscitiva redatta secondo la metodologia già usata per le schede allegate alle presenti norme.

3. Per gli edifici non schedati, la proposta di classificazione è soggetta alla verifica dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia comunale, che può chiedere in merito il parere consultivo della Commissione del Paesaggio.

4. In qualunque momento, è facoltà dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia provvedere alla classificazione, con le modalità di cui al comma precedente.

5. La classificazione definitiva, su proposta dell’Ufficio Urbanistica, è approvata con deliberazione della Giunta Municipale. In caso di variante al Piano Operativo sarà disposto l’aggiornamento del quadro conoscitivo.

6. Gli interventi ammessi su tali edifici sono individuati sulla base della definizione della classificazione dell’immobile.

7. Per gli edifici del presente articolo, nelle more della determinazione della corretta classificazione, sono sempre ammessi interventi manutentivi fino al TIPO C, di cui al precedente articolo 25, senza cambio della destinazione d’uso.

8. La scheda degli edifici dovrà contenere i seguenti elementi previsti dal progetto “edifici” del SIT dell'Amministrazione Comunale:

  • - Tipologia edilizia
  • - Uso prevalente e uso presente
  • - Numero degli alloggio
  • - Caratteristiche edilizie ed architettoniche (superfici murarie, prospetti, tipo di coperture, materiali della copertura e della gronda, elementi architettonici decorativi)
  • - Condizioni generalità
  • - Elementi da tutelare
  • - Proposta di classificazione e di prescrizioni
  • - Proposta di individuazione dell’area di pertinenza
  • - Documentazione fotografica che rappresenti in maniera esaustiva i vari elementi costituenti l’edificio e la sua pertinenza

27.10. Manufatti di valore testimoniale presenti sul territorio comunale

1. Sono considerati di valore testimoniale i manufatti edilizi presenti sul territorio comunale quali:

  • - tabernacoli, edicole, cappelle, lapidi, epigrafi, targhe o monumenti, pozzi, fonti, lavatoi, ecc.;
  • - resti di tracciati viari storici, selciati, ponti storici, ecc.

2. Qualora costituiscano manufatto a se stante, sono classificati Classe 1 (E.R.V.) in quanto definiscono elementi importanti di corredo per mantenere la leggibilità storica del territorio stesso anche se non schedati singolarmente.

3. Qualora siano inglobati in edifici esistenti, l’edificio nel quale i medesimi sono parte manterrà la classificazione al detto attribuita, e la Classe 1 (E.R.V.) sarà quindi limitata solo alla porzione rappresentata dall’elemento.

4. Per questi manufatti non è consentita la demolizione, né una loro delocalizzazione, salvo parere diverso da parte dell’Autorità preposta alla tutela dei medesimi, e sono ammessi gli interventi consentiti per la Classe 1 (E.R.V.). Qualora risultino presenti iscrizioni, opere d’arte o iconografie, è consentito il restauro delle predette opere.

27.11. Edifici posti in zone speciali

1. Sono gli edifici che trovano legittima collocazione all’interno di aree speciali o fasce di rispetto.

2. Sono considerate zone speciali:

  • - aree di rispetto d’influenza delle linee elettriche ad alta tensione, ai sensi della L. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e s.m.i. e del D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” e s.m.i.;
  • - aree di rispetto cimiteriale
  • - aree di rispetto autostradale, ai sensi del Codice della Strada
  • - aree a pericolosità molto elevata per fattori idraulici o geomorfologici
  • - fasce di rispetto dalle acque pubbliche
  • - fasce di rispetto stradale

3. Nelle ipotesi di intervento di TIPO F, di cui al precedente articolo 26, sarà possibile con intervento diretto, ricostruire la consistenza esistente in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 50 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario.

4. Tali interventi, realizzabili con intervento diretto, potranno prevedere lo spostamento dei fabbricati in aree limitrofe esterne alle zone speciali e comunque non oltre 50 ml dal limite esterno della perimetrazione della zona speciale stessa e nel rispetto dei caratteri paesaggistici ed ambientali tipici del paesaggio agrario.

5. In fase di progettazione degli interventi dovranno essere individuati gli elementi principali del paesaggio storico agrario e le sistemazioni fondiarie (coltivazioni, terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e conseguentemente l’intervento si dovrà adeguare alla matrice territoriale da essi determinata.

6. Lo spostamento dei fabbricati non dovrà nè determinare modificazione del disegno dei lotti e della rete stradale principale, ad esclusione di quella strettamente necessaria al raggiungimento del nuovo fabbricato, ne comportare interventi di adeguamento delle opere di urbanizzazione.

7. Nelle ipotesi previste dai commi che precedono gli interventi dovranno acquisire il parere della Commissione Istruttoria interna, parere che potrà essere acquisito anche preliminarmente alla presentazione del progetto anche in riferimento alla “qualità” architettonica dell’immobile (tecnologie costruttive, materiali, finiture) in rapporto al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

27.12. Riclassificazione degli edifici

1. Nell’ipotesi in cui risultino eseguite (in maniera legittima) trasformazioni ad edifici o complessi di edifici che ne abbiano compromesso o ridotto il valore storico, architettonico e testimoniale attribuito dalla classificazione, e risulti compiuta una valutazione non esaustiva, i soggetti interessati potranno proporre formale istanza di rettifica della classificazione dell’edificio o del complesso edilizio, ovvero di parte dell’edificio o di parte del complesso edilizio. All’istanza dovranno essere allegati una relazione storico-critica a comprova dell’esistenza delle condizioni di alterazione o di trasformazione, un rilievo scientifico e ricostruttivo dell’edificio con la rappresentazione dello stato dell’immobile e degli interventi che le hanno determinate e un ampia documentazione fotografica esterna ed interna con indicazione dei punti di ripresa.

2. L’istanza determinerà l’avvio di un procedimento istruttorio da parte dell’Ufficio con eventuale sopralluogo e la redazione di un motivato parere che relazionerà, se ritenuto sussistente il grado di alterazione, e in caso positivo la proposta di diversa classificazione. La riclassificazione dell’edificio o del complesso edilizio, ovvero della parte di edificio o di complesso edilizio, e l’attribuzione della nuova categoria di intervento ammissibile sarà approvata, su proposta dell’Ufficio Urbanistica, con deliberazione della Giunta Municipale, rappresentando aggiornamento al quadro conoscitivo e non avendo valore di variante al PO.

Nell’ipotesi in cui risultino trasformazioni ad edifici o complessi di edifici che ne abbiano compromesso o ridotto il valore storico, architettonico e testimoniale riconosciuto con la classificazione, i soggetti interessati potranno proporre formale istanza di riclassificazione dell’edificio o del complesso edilizio, ovvero di parte dell’edificio o di parte del complesso edilizio, allegando all’istanza la relazione storico-critica di cui al successivo articolo 28.1 con la quale sia dimostrata l’esistenza delle condizioni di alterazione o di trasformazione radicale e irreversibile indicando in un rilievo scientifico dell’edificio l’esatta localizzazione delle parti interessate e degli interventi che le hanno determinate.

3. L’accertamento comporta l’avvio di un procedimento istruttorio da parte dell’Ufficio con eventuale sopralluogo e la redazione di un motivato parere contenente la formale definizione del grado di alterazione, e della conseguente classificazione. La riclassificazione dell’edificio o del complesso edilizio, ovvero della parte di edificio o di complesso edilizio, e l’attribuzione della nuova categoria di intervento ammissibile è approvata, su proposta dell’Ufficio Urbanistica, con deliberazione della Giunta Municipale. In caso di variante al Piano Operativo sarà disposto l’aggiornamento del quadro conoscitivo.

4. Rappresentano circostanze ed elementi tali da legittimare una rettifica della classificazione, fermo restando che la loro l’esistenza potrà essere riferita all’intero complesso o ad una sua parte preponderante, a mero titolo indicativo:

  • a) scomparsa o alterazione completa dell’assetto planimetrico e della quota di imposta di più elementi strutturali (murature portanti, solai, vani scala, tetto, ecc.);
  • b) scomparsa o trasformazione irreversibile dell’assetto distributivo dell’impianto tipologico dell’edificio caratterizzato dai collegamenti orizzontali e verticali e dalla relazione degli spazi costruiti/non costruiti non rientrante fra le superfetazioni.

Art. 28. Criteri di intervento ed ulteriori interventi

28.1. Analisi storico-critica degli edifici in Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va), Classe 3 (E.E.V.) e Classe 6 (E.I.A.)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 138, comma 1, della LR 65/2014, i progetti relativi agli edifici in Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va.), Classe 6 (E.I.A.) e Classe 3 (E.E.V.), qualora in quest’ultimo caso l’intervento riguardi la parte di valore dell’immobile di Classe 3 (E.E.V.), devono essere corredati di una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell’immobile oggetto dell’intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la tutela e la conservazione di tali elementi.

2. I contenuti di detta analisi dovranno essere, di norma, i seguenti:

  • a) notizie storiche sull’edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;
  • b) analisi dell’evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell’immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
  • c) rilievo scientifico quotato dell’intero fabbricato o, quando l’intervento interessi una sola sua parte, oltre alla porzione oggetto di intervento, tutte le parti comuni con l’individuazione degli accessi alle varie unità funzionali e tutte le emergenze architettoniche e decorative;
  • d) analisi dello stato attuale con individuazione:
    • - della natura degli elementi costitutivi dell’edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario e architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell’edificio;
    • - degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
    • - degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all’impianto originario non coerente con l’organismo edilizio originario;
    • - delle destinazioni d'uso dei singoli locali.
  • e) la documentazione fotografica complessiva, anche interna, e dei particolari architettonici, decorativi e tipologici nonché, ove esistente, la documentazione fotografica storica a testimonianza di assetti non più leggibili in tutto o in parte;
  • f) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell’intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell’analisi svolta, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finale dei singoli locali;
  • g) la relazione storico critica dalla quale, coerentemente, emergano l’interpretazione dei caratteri, delle invarianti, degli interventi necessari alla ricostruzione/conservazione dell’assetto e dei materiali e, infine, l’esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.

3. Nel caso di edifici in Classe 3 (E.E.V.) i contenuti dell'analisi storico-critica potranno essere ristretti ai soli valori tutelati dal tipo di classificazione ricorrente.

28.2. Criteri di intervento

1. I criteri di intervento indicano i criteri e metodi per l’esecuzione delle opere di sistemazione, manutenzione, sostituzione o ripristino che riguardano il complesso dell’edificio e della sua pertinenza (dagli elementi di finitura, alle parti strutturali, alla sistemazione degli spazi aperti), e trovano indicazione nel Regolamento Edilizio Comunale.

2. Quanto sarà indicato nel Regolamento Edilizio avrà valore prescrittivo per gli edifici in Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va) nelle parti non alterate, in Classe 3 (E.E.V.) limitatamente agli elementi di valore individuati e in Classe 6 (E.I.A.), fatte in ogni caso salve le valutazioni che possono essere compiute da parte dell’Autorità competente al bene vincolato, mentre, per tutte le altre classi di valore hanno semplice valore di orientamento per i progetti.

3. Il Piano Operativo, negli elaborati denominati Valutazione del Rischio Sismico, ha stimato la vulnerabilità sismica dell’edificato in base alla suddivisione del patrimonio edilizio nelle classi tipologiche contemplate nella scala di Intensità Macrosismica EMS-98.

4. L’Amministrazione Comunale, entro 120 giorni dall’approvazione del Piano Operativo, provvederà ad approvare un apposito regolamento contenente le premialità derivanti dall’applicazione dei criteri d’intervento definiti nell’elaborato Valutazione del rischio sismico e degli scenari di danno post sisma per gli edifici ordinari e industriali nel Comune di Barberino di Mugello – Nota sui criteri premianti per interventi di miglioramento sismico del Piano Operativo.

28.3. Sistemazione e attrezzature di spazi esterni pertinenziali

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione residenziale ovvero a destinazione agricola e funzioni connesse è consentita, salvo quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata, la realizzazione di:

  • a) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque completamente interrate, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili, ivi compresi muri di cinta e recinzioni, ingressi carrabili e pedonali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente;
  • b) aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, quali:
    • a) posa in opera di arredi da giardino quali barbecue prefabbricati di limitate dimensioni, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilabili, ivi compresi barbecue in muratura avente superficie del basamento non superiore a 2 metri quadrati e altezza misurata nel colmo della copertura, ovvero dell’estradosso della canna fumaria, non superiore a 2,50 metri;
    • b) gazebi non stabilmente infissi al suolo avente dimensioni non superiori al 10% della Superficie Edificabile (SE) dell’unità immobiliare;
    • c) giochi per bambini e spazi di gioco in genere;
    • d) pergolati semplicemente infissi al suolo, anche con plinti di sostegno in calcestruzzo, aventi dimensioni non superiori al 20% della Superficie Edificabile (SE) dell’unità immobiliare, anche a copertura di parcheggi pertinenziali all’aperto e/o a supporto di moduli fotovoltaici laddove è consentita l’installazione degli stessi dalle presenti norme, purché sia garantita la permeabilità della copertura;
    • e) ricovero per animali domestici da cortile di dimensioni non superiori a 1,5 mq e altezza non superiore a 1,20 ml, voliere e assimilati;
    • f) sbarre, separatori, dissuasori e simili.
  • c) una tettoia per ricovero per autovetture, libera su tutti i lati e totalmente priva di tamponamenti esterni, semplicemente infissa al suolo, anche mediante plinti di sostegno in calcestruzzo, avente una superficie misurata all’esterno delle strutture verticali non superiore a 12,50 mq per ciascuna singola unità immobiliare, tetto a capanna ovvero ad un’unica falda con altezza in gronda non superiore a 2,20 metri, a condizione che sia garantito un indice di copertura inferiore al 50% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare. Il limite di 12,50 mq è raddoppiato qualora sia dimostrata l’assenza dei requisiti di cui alla L. 122/89 per l’unità immobiliare di riferimento. La tettoia potrà essere utilizzata anche in funzione di supporto di moduli fotovoltaici laddove è consentita l’installazione degli stessi dalle presenti norme;
  • d) manufatti di servizio in legno ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra o con plinti di sostegno in calcestruzzo, quali cassette in legno sprovviste di dotazioni atte a consentire la permanenza anche saltuaria delle persone nonché sprovviste di allaccio ai pubblici servizi (acqua, luce e gas), avente una superficie coperta non superiore a 9 metri quadrati, tetto a capanna con altezza in gronda non superiore a 2,20 metri, realizzate in legno o con altro materiale leggero, diverso dalla muratura;
  • e) piscina scoperta avente una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 80 metri quadrati, purché localizzata nella relativa area di pertinenza esclusiva. È in ogni caso ammissibile una singola piscina per singolo edificio anche se composto da più unità immobiliari o a schiera. Nel caso di area di pertinenza comune a più unità immobiliari, o in presenza di edificio composto da più unità immobiliari anche se a schiera aventi ambiti pertinenziali esclusivi è consentita la realizzazione di un unico impianto, previo assenso di tutti i proprietari facenti parte dell’edificio, o schiera. Nei casi di piscina a comune questa potrà avere una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 120 metri quadrati. La piscina potrà essere completamente interrata ovvero fuoriuscire per un’altezza non superiore a 0,5 metri. Il colore del fondo della piscina dovrà ricordare i colori della terra o del grigio; sono vietate le rifiniture di tutti i toni dal celeste al blu e al verdi accesi. E’ vietata la copertura delle piscine, anche stagionale potendo unicamente essere apposta una la copertura con semplici teli di colore verde. I locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere interrati su tre lati o reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno del patrimonio edilizio esistente. Non è pertanto ammessa la realizzazione di nuovi vani tecnici nelle pertinenze degli edifici per tali finalità. Le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e dovranno essere limitate, per la parte non permeabile, a 2 metri dal bordo della piscina;
  • f) un vano tecnico fuori terra, fatto salvo il divieto di cui alla lettera e), di dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità immobiliare, e comunque di dimensioni non superiori a 4 metri quadrati di superficie coperta e altezza non superiore a 2,20 metri, realizzato in muratura in aderenza all’edificio di riferimento ovvero nell’area di pertinenza dello stesso.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f), è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari nel caso di area di pertinenza esclusiva ovvero dell’edificio o complesso edilizio nel caso di area di pertinenza a comune.

3. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione industriale/artigianale, direzionale e di servizio situati all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato, oltre agli interventi di cui al comma 1, lettera a), è consentita la realizzazione di:

  • a) manufatti di servizio in legno o in acciaio ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra, anche su base in calcestruzzo armato o con plinti di sostegno in calcestruzzo, sprovvisti di dotazioni atte a consentire lo svolgimento di attività produttive e/o di servizio nonché sprovvisti di dotazioni atte a consentire la permanenza anche saltuaria delle persone, sprovvisti altresì di allaccio ai pubblici servizi (acqua, luce e gas), avente una superficie coperta non superiore a 30 metri quadrati, con altezza in gronda non superiore a 3,50 metri;
  • b) tettoie per ricovero per autovetture, semplicemente infisse al suolo, anche mediante plinti di sostegno in calcestruzzo, aventi una superficie misurata all’esterno delle strutture verticali non superiore al 10% della Superficie Edificabile (SE) per ciascuna singola unità immobiliare, e comunque non superiore a 60 metri quadrati per ciascuna singola unità immobiliare. La tettoia potrà essere utilizzata anche in funzione di supporto di moduli fotovoltaici.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari. Nel caso di area di pertinenza a comune di più unità immobiliari, fermo restando i limiti dimensionali di cui al comma 3, i manufatti potranno essere realizzati previa autorizzazione di tutti i proprietari dell’area a comune.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione turistico-ricettiva, oltre agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) è consentita la realizzazione di:

  • a) una piscina scoperta a supporto dell’attività turistico-ricettive e degli agriturismi per ciascun edificio o complesso edilizio a supporto dell’attività, avente una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 140 metri quadrati, localizzata nella relativa area di pertinenza esclusiva. La piscina potrà essere completamente interrata ovvero fuoriuscire per un’altezza non superiore ad 0,5 metri. Il colore del fondo della piscina dovrà ricordare i colori della terra o del grigio; sono vietate le rifiniture di tutti i toni dal celeste al blu e al verdi accesi. E’ vietata la copertura delle piscine, ivi compresa l’installazione di coperture telescopiche e/o stagionali. E’ consentita unicamente la copertura con teli di colore verde. I locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere interrati su tre lati o reperiti preferibilmente nell’ambito dei locali presenti all’interno del patrimonio edilizio esistente. È ammessa la realizzazione di nuovi vani tecnici nelle pertinenze degli edifici per tali finalità, solo nella comprovata impossibilità di utilizzare consistenze esistenti, i nuovi vani tecnici potranno avere una superficie massima di 4 mq e altezza pari a 1,90 ml. Le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e dovranno essere limitate, per la parte non permeabile, a 2 ml. dal bordo della piscina;
  • b) manufatti in legno o in acciaio ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra o con plinti di sostegno in calcestruzzo, finalizzati allo svolgimento di attività collaterali all’esercizio stesso, quali degustazioni di prodotti tipici, somministrazione di prodotti all’aperto e similari, avente una superficie coperta non superiore a 40 mq, copertura a capanna, altezza massima in gronda non superiore a 2,40 metri;

6. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 5 è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari nel caso di area di pertinenza esclusiva ovvero dell’edificio o complesso edilizio nel caso di area di pertinenza a comune, ed a condizione che sia comunque garantito, tenuto conto delle preesistenze e dell’intervento di progetto, un indice di copertura inferiore al 40% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

Titolo IV: TERRITORIO RURALE

CAPO 1 : Caratteri generali

Art. 29. Disposizioni generali

1. Il territorio rurale del Comune di Barberino di Mugello è identificato dalle aree poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dall’art. 4 della L.R. 65/2014 e come rappresentato nelle tavole del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello e del Piano Operativo.

2. Il Piano Operativo, in coerenza ai contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalit&agrave, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

3. Il Piano Operativo, nel territorio rurale, persegue gli obiettivi e le finalità della normativa generale regionale e delle presenti norme; in particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le specificazioni di dettaglio di ogni singolo ambito di paesaggio, dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi generali:

  • - garantire il mantenimento dei paesaggi rurali e promuoverne la riproduzione;
  • - assicurare la funzionalità idrogeologica ed ecologica del territorio;
  • - il consolidamento del ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità dell’attività agricola;
  • - recupero dei paesaggi agropastorali interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale
  • - la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi storici;
  • - garantire il migliore inserimento paesaggistico degli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico, privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Sono considerate attività agricole:

  • a) quelle previste dall'art. 2135 del Codice Civile
  • b) la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo
  • c) la silvicoltura
  • d) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco
  • e) il vivaismo forestale in campi coltivati
  • f) gli allevamenti zootecnici
  • g) gli impianti di acquacoltura e ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
  • h) quelle qualificate come agricole da disposizioni normative

29.1. Agriturismo e agricampeggio

1. Negli edifici e complessi a servizio di aziende agricole, è possibile lo svolgimento di attività legate all’agriturismo, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia e a tale scopo è possibile dotare gli edifici a ciò destinati di strutture pertinenziali per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da tennis ecc., il tutto commisurato alle oggettive esigenze dell’azienda ed al numero dei posti letto assentito.

2. L’agricampeggio è consentito nei limiti della normativa vigente

3. E’ consentita la realizzazione di servizi igienici funzionali all’attività di agricampeggio nella misura minima prevista dalla normativa regionale.

4. Negli agriturismi e negli agricampeggi è consentita la realizzazione di strutture per attività del tempo libero a condizione che gli interventi:

  • - non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni
  • - non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • - garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con le caratteristiche dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura agraria (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, filari di vite maritata agli alberi e filari di fruttiferi di confine);
  • - garantiscano il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, compatibilmente con la sicurezza della circolazione, introducano, ove possibile, delle specie arboree ed arbustive autoctone finalizzate alla tutela della fauna (siepi per il rifugio dei piccoli animali, fruttiferi selvatici, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • - possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare sull’acquedotto pubblico, ad eccezione degli impianti di trasformazione e preparazione di prodotti per l’alimentazione umana;
  • - prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
  • - la recinzione di campi da tennis o da calcetto ad uso privato, ove necessaria, deve essere realizzata in rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 6.00 ml.
  • - per le dimensioni massime di tali strutture si applicano le limitazioni imposte alle strutture ricettive di cui all’articolo 29 comma 2 delle presenti norme.
  • - progetti delle opere di cui al presente comma devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico.

29.2. Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (detto anche Programma Aziendale) è lo strumento utilizzato per gli interventi di trasformazione in zona agricola previsto dalla legge. Il Programma Aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici, nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di attuazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

2. L’approvazione del Programma Aziendale costituisce condizione preliminare per la formazione dei titoli abilitativi.

3. Il Programma Aziendale, fermo restando il rispetto delle disposizioni del presente Piano Operativo, è disciplinato dalla normativa e regolamentazione regionale, alla quale si rimanda, in merito a:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola;
  • - interventi di nuova edificazione;
  • - contenuti e procedure di approvazione;

4. Si rimanda, fermo il rispetto degli interventi consentiti sui singoli edifici dalle disposizioni del presente Piano Operativo, alla normativa e regolamentazione regionale vigente anche per quanto riguarda:

  • - gli interventi urbanistico-edilizi consentiti per le aziende agricole senza necessità di previa approvazione di un Programma Aziendale;
  • - le limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola di immobili aziendali.

5. I contenuti del Programma Aziendale sono definiti dalla normativa e regolamentazione regionale vigente in materia.

6. In particolare nel Programma Aziendale, al fine di individuare il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento e, conseguentemente le opere di mitigazione e di miglioramento, dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - le formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - gli individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • - le formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena;
  • - i corsi d’acqua naturali o artificiali;
  • - la rete scolante artificiale principale;
  • - le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
  • - viabilità rurale esistente.

7. In particolare nel Programma Aziendale, al fine di individuare il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento e, conseguentemente le opere di mitigazione e di miglioramento, dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

8. Il Programma Aziendale assume valore di piano attuativo nei seguenti casi:

  • a) qualora preveda una nuova edificazione di annessi agricoli stabili con una SE maggiore di 400 mq;
  • b) qualora preveda il recupero dei complessi edilizi o degli edifici con una SE maggiore di 400 mq o la riconversione d'uso a destinazioni residenziale, commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva e direzionale di servizio;
  • c) ricada negli ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici, di cui all’articolo 30.4 delle presenti norme;
  • d) ricomprenda edifici di Classe 1 (E.R.V.) di cui all’articolo 27.1 delle presenti norme, nuclei storici di cui all’articolo 30.1 e nuclei rurali di cui all’articolo 30.2 delle presenti norme.

9. Il Programma Aziendale, una volta trasmesso al Comune con l’allegato parere da parte della struttura regionale competente, è approvato dall’Unione Montane dei Comuni del Mugello e, ove assuma valenza di Piano attuativo, con deliberazione di Consiglio Comunale.

29.3. Costruzione di recinzioni in zona agricola

1. Nelle zone agricole si possono recintare, in caso di motivata necessità, solo i resedi pertinenziali di abitazioni e/o fabbricati di civile abitazione e rurali. La recinzione dovrà appoggiarsi o allinearsi a muri di fabbricati, muri a retta, balzi, ciglionamenti, strade, corsi d’acqua, filari alberati, siepi o altri elementi riconoscibili sul territorio.

2. E’ vietata la recinzione di aree boscate o appezzamenti di terreno ricadenti in zona boscata, fatte salve le norme applicabili ai fondi chiusi ai sensi della vigente normativa faunistica-venatoria nazionale e regionale.

3. Le recinzioni devono essere realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 1,60 e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Nel caso di proseguimento di muri esistenti, la recinzione dovrà utilizzare modalità costruttive analoghe alla preesistenza.

4. Le recinzioni dovranno comunque essere occultate mediante piantagione di siepi, di pari altezza, nelle specie tradizionali ed autoctone, piantumate in modo tale da garantire un’adeguata permeabilità visiva, al fine di evitare la completa occlusione tramite un apparato vegetazionale eccessivamente compatto.

5. Sui fronti strada è consentita la realizzazione di muretti di limitata altezza (cm. 50 circa), realizzati in pietra a faccia vista, stuccata a calce e sormontata da ringhiera metallica; il disegno della ringhiera e dei cancelli d'ingresso dovrà essere improntato a grande semplicità.

6. Le recinzioni non dovranno comunque interrompere i percorsi, le strade vicinali, le strade campestri, i sentieri esistenti

7. Le recinzioni sui fronti stradali (provinciali, comunali, vicinali, interpoderali), con esclusione dei resedi pertinenziali delle abitazioni, dovranno essere arretrate dal ciglio stradale di una distanza minima pari a 5 ml. e comunque tale da non ostacolare il libero transito e la viabilità.

8. Nei casi di completamento o modifiche di recinzioni esistenti potrà essere prescritto l'adeguamento alle presenti norme anche della recinzione esistente.

9. Per la protezione dalla fauna selvatica delle coltivazioni e degli allevamenti è consentita l’installazione di di recinzioni realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 1,80, e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato. Le altezze devono intendersi escluse dal loro interramento. Le recinzioni dovranno avere una dimensione delle maglie crescenti, dal basso verso l’alto, per consentire il passaggio della piccola fauna. Sono consentite delimitazioni elettrificate a bassa tensione a tutela delle coltivazioni in atto e degli allevamenti.

10. A protezione di infrastrutture ed impianti tecnologici sia pubblici che privati è consentita l'installazione di reti di recinzioni di tipologia ed altezze ritenute necessarie sulla base della tipologia di impianto, collocazione e funzionalità.

29.4. Strade private in zona agricola

1. Nuove strade private potranno essere realizzate solo per dimostrate esigenze che non sia possibile soddisfare con strade esistenti. Esse dovranno avere una pendenza adeguata alla morfologia del terreno, ed essere disposte, prioritariamente, ai margini dei fondi agricoli in modo da costituire confini visivi. Il manto di superficie dovrà essere permeabile, eventuali tratti impermeabili, da realizzare con finiture di colore e granulometria simile alle “strade bianche”, possono essere realizzate per le porzioni di viabilità particolarmente acclivi (superiori a pendenze del 20%). La realizzazione è sottoposta a permesso a costruire.

2. Per la modifica di tracciati relativi alle strade vicinali, si applicano inoltre le disposizioni del relativo regolamento comunale.

Art. 30. Articolazione del territorio rurale

1. Nell’ambito del territorio rurale il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Il Piano Operativo dettaglia la seguente articolazione del territorio rurale:

  • a) nuclei storici;
  • b) nuclei rurali;
  • c) ambiti periurbani;
  • d) ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici.

3. Il Piano Operativo, nel territorio rurale, persegue i seguenti obiettivi generali:

  • - la stabilità e la sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;
  • - il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo politiche colturali che non accentuino l’erosione e con il sostegno all’agricoltura biodinamica;
  • - la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di alterazioni negative delle strutture idrogeomorfologiche e il recupero delle criticità presenti;
  • - la protezione degli elementi geomorfologici, quali i crinali montani e collinari, le aree di margine e i bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale;
  • - il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino.
  • - il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;
  • - il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;
  • - la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat;
  • - la strutturazione delle reti ecologiche.

30.1. Nuclei storici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei storici:

  • 1. Bovecchio
  • 2. Castello di Barberino di Mugello
  • 3. Cirignano
  • 4. Le Maschere
  • 5. Mangona

2. Nei nuclei storici di cui al comma 1 sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziali
  • - turistico ricettive
  • - commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato
  • - direzionali e di servizio
  • - artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • - pubbliche o di interesse pubblico.
  • - centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi
  • - agricole limitatamente all’agriturismo e turismo rurale, alle attività integrative commerciali, artigianali e mestieri tradizionali purché compatibili con il contesto insediativo ed ambientale.

3. All’interno del perimetro dei nuclei storici sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalla classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27.

4. Gli interventi di trasformazione devono rispettare la morfologia insediativa originaria e i tipi edilizi di interesse storico, architettonico ed ambientale che caratterizza l’edificato di cui ai precedenti articoli 27.1 e 27.2.

5. Gli interventi urbanistico-edilizi interni ai nuclei storici devono assicurare la tutela paesaggistica e, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria e di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie storiche e alle formazioni lineari arboree e arbustive;
  • - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche sia dai tracciati accessibili al pubblico che dai nuclei storici;
  • - non concorrano alla formazione di fronti urbani continui, se non coerenti alle morfologie insediative presenti.

6. La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all’attività agricola, anche amatoriale, e turistico-ricettiva, sono ammesse a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi garantendo il ripristino dei luoghi al cessare dell’uso.

30.2. Nuclei rurali

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce i seguenti nuclei rurali:

  • 1. Bilancino
  • 2. Camoggiano
  • 3. Cornocchio
  • 4. Montecuccoli
  • 5. Montebuiano
  • 6. Quaranta

2. Nei nuclei rurali di cui al comma 1 sono consentite le seguenti destinazioni:

  • - residenziali
  • - turistico ricettive
  • - commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato
  • - direzionali e di servizio
  • - artigianali di servizio, di produzione di beni artistici e/o tradizionali purché compatibili con la residenza e con il contesto insediativo ed ambientale e qualora non nocive, non inquinanti o rumorose
  • - pubbliche o di interesse pubblico.
  • - centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie, chiese ed altri edifici per servizi religiosi
  • - agricole limitatamente all’agriturismo e turismo rurale, alle attività integrative commerciali, artigianali e mestieri tradizionali purché compatibili con il contesto insediativo ed ambientale

3. All’interno del perimetro dei nuclei rurali sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalla classificazione degli edifici di cui al precedente articolo 27.

4. Gli interventi di trasformazione devono rispettare la morfologia insediativa originaria e i tipi edilizi di interesse storico, architettonico ed ambientale che caratterizza l’edificato di cui ai precedenti articoli 27.1 e 27.2.

30.3. Ambiti periurbani

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti periurbani quali aree limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d’acqua e insediamento.

2. Il Piano Operativo persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale.

3. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi di cui al seguente comma in coerenza con gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, garantendo il ruolo di connessione ecologica e fruizione tra il territorio urbanizzato e quello rurale

4. Negli ambiti periurbani sono ammesse forme di utilizzazione utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:

  • a) orti sociali e agricoltura multifunzionale, anche a carattere amatoriale;
  • b) aree verdi, con funzioni ambientali, formali e ricreative a prevalente carattere estensivo;
  • c) sistemi di fruizione lenta del territorio.

5. Ai fini della definizione degli interventi consentiti negli ambiti periurbani si rimanda al successivo articolo 38.

30.4. Ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici

1. Il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., riconosce nel territorio rurale gli ambiti di pertinenza paesaggistica dei nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei seguenti nuclei storici di cui costituiscono il contesto:

  • 1. Bovecchio
  • 2. Castello di Barberino di Mugello
  • 3. Cirignano
  • 4. Le Maschere
  • 5. Mangona

2. All’interno di questi ambiti non è consentita la nuova edificazione ad eccezione di:

  • a) i manufatti aziendali di cui al successivo articolo 33;
  • b) gli annessi per il ricovero dei cavalli per finalità amatoriali di cui all’articolo 34.3 quando sia dimostrata l’impossibilità di altra localizzazione;
  • c) degli impianti tecnologici di pubblica utilità.

3. Per tutti gli interventi all’interno dei presenti ambiti valgono le seguenti prescrizioni generali:

  • a) dovrà essere garantita la coerenza con l’assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con i valori espressi dall’edilizia locale;
  • b) dovrà essere garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
  • c) dovranno essere conservati e riqualificati gli spazi e le aree libere e quelle a verde a margine degli edifici o intercluse nel tessuto storico, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, pavimentazioni, percorsi);
  • d) dovranno essere mantenuti gli accessi storici ai nuclei storici e le relative opere di arredo;
  • e) dovrà essere conservato il valore identitario dello skyline dell’insediamento storico;
  • f) è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del nucleo storico;
  • g) dovranno essere mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
  • h) dovranno essere mantenuti i coni visivi di intervisibilità del nucleo storico (fondali, panorami e skylines);
  • i) dovranno essere mitigati gli effetti di frattura sul paesaggio indotti dagli interventi infrastrutturali;
  • j) le nuove volumetrie dovranno essere armoniche per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  • k) dovrà essere garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
  • l) le nuove aree di sosta e parcheggio, dovranno essere elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica e non dovranno compromettere l’integrità della percezione visiva da e verso il centro e il nucleo storico e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.

CAPO 2 : Disciplina dei nuovi interventi

Art. 31. Disciplina per i nuovi edifici rurali

1. Le aziende agricole, al fine di valorizzare e tutelare gli elementi fondamentali caratterizzanti la struttura produttiva agricola ed il paesaggio agrario, dovranno localizzare/intervenire sugli edifici secondo i parametri e le indicazioni descritte nei successivi articoli 32, 33 e 36 delle presenti norme.

2. Gli interventi ricadenti all’interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano i beni tutelati, con particolare riferimento all’articolo 7.3, lettere a, c, f, e all’articolo 8.3 lettere a, c, e, f, h, dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

Art. 32. Trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo – abitazioni rurali

1. La costruzione di nuovi edifici rurali, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 65/2014, è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. Salvo specificazioni di dettaglio relative alle singole zone, per le nuove abitazioni rurali ai sensi dell’articolo 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016, le superfici fondiarie minime mantenute in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali vengono definite dall’articolo 5 del DPGR n.63/R del 25.08.2016.

3. La realizzazione delle nuove abitazioni rurali di cui ai commi precedenti è ammessa esclusivamente, per gli imprenditori agricoli professionali attraverso la presentazione di un Programma aziendale, (ed indipendentemente dalla loro superficie con P.A.P.M.A.A.).

4. Il Programma Aziendale dovrà avere i contenuti di cui all’articolo 7 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e dovrà dimostrare quanto previsto all’articolo 4 commi 3 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

5. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

6. Le dimensioni e parametri edilizi delle abitazioni rurali saranno i seguenti:

  • a) Superficie Utile (SU) massima:150 mq;
  • b) Superficie Utile (SU) massima dei vani accessori (bagni, w.c., ingressi di superficie inferiore ai 9 mq., disimpegni): 40 mq;
  • c) Altezza massima in gronda: 6.50 ml;
  • d) Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo dell’abitazione;
  • e) Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie minima di pertinenza di 2.000 mq;
  • f) Superficie permeabile: minimo il 25% della superficie di pertinenza del fabbricato;

7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:

  • a) I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti;
  • b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  • c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello;
  • d) La copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o invecchiati. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio;
  • e) gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, in alluminio o in pvc, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno o in alluminio verniciato con colori tradizionali;
  • f) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone; l’introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • g) i nuovi fabbricati dovranno essere realizzati nei pressi della viabilità pubblica esistente, qualora ciò non sia possibile per la particolare disposizione della proprietà, la localizzazione deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando la realizzazione di nuovi tracciati viari;
  • h) non è consentita:
    • - la realizzazione di terrazze a tasca e di abbaini;
    • - la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura;
    • - l’uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato.

8. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione o ampliamento in aree edificate:

  • a) la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione dei nuovi edifici deve essere comunque in prossimità dei fabbricati esistenti. Non è consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  • b) gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all’edificio principale, a corte attorno all’aia, ecc.);
  • c) le caratteristiche costruttive dei nuovi fabbricati o ampliamenti, dovranno rispettare quanto prescritto ai commi precedenti.

9. Per eventuali piantumazioni per la sistemazione del lotto di pertinenza di dovrà tendere ad evitare l’utilizzo delle principali piante allergeniche;

10. Applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi, i fabbisogni energetici e l’inquinamento atmosferico derivante dall’uso di biomasse solide.

11. Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto;

12. La realizzazione della residenza rurale di cui al precedente comma 3 è ammessa in tutto il territorio rurale, fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • a) nuclei storici;
  • b) pertinenze di centri e nuclei storici;
  • c) ambiti periurbani;
  • d) sistemazioni agrarie storiche;
  • e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  • f) boschi.

13. La realizzazione della residenza rurale non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • a) formazioni lineari arboree;
  • b) formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

Art. 33. Trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo – manufatti aziendali

1. Salvo ulteriori specificazioni di cui agli articoli successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • a) Sono ammesse le istallazioni di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni di cui all’articolo 1 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • b) E’ ammessa l’installazione dei manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni di cui all’articolo 2 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • c) E’ ammessa la realizzazione dei manufatti aziendali non temporanei di cui all’articolo 3 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • d) La realizzazione di annessi agricoli di cui all’articolo 73 comma 4 della LR 65/2014, dovrà rispettare le superfici fondiarie minime ed i criteri di calcolo come previsti all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016. Tali annessi possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A.
  • e) E’ ammessa la realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A. di cui all’art. 6 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016.

2. La costruzione di nuovi annessi è consentita:

  • a) A condizione che l’intervento non comporti rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi;
  • b) Senza dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • c) Privilegiando la dislocazione degli annessi in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l’impegno di suolo per creazione viabilità ed altre strutture di servizio;
  • d) Evitando la frammentazione dei fondi e l’eccessiva proliferazione di edifici nel territorio rurale;
  • e) Evitando posizioni di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari.
  • f) Evitando di interrompere la continuità delle formazioni lineari arboree ed arbustive. Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

3. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • a) nuclei storici;
  • b) pertinenze di centri e nuclei storici;
  • c) ambiti periurbani;
  • d) sistemazioni agrarie storiche;
  • e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  • f) boschi.

4. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • a) formazioni lineari arboree;
  • b) formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

5. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, normati all’articolo 8 dell’allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.

33.1. Caratteristiche degli annessi di cui all’articolo 33 comma 1 lettera a) - manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni

1. I manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

3. la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione
  • - metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici;

4. L’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;

33.2. Caratteristiche degli annessi di cui all’articolo 33 comma 1 lettera b) - manufatti aziendali e di serre per periodi superiore ai due anni

1. I manufatti aziendali di cui al presente articolo, possono essere installati dagli imprenditori agricoli, per periodi superiore a due anni, con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.

2. L’altezza massima non dovrà essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

3. La localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
  • - metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

33.3. Caratteristiche degli annessi di cui all’articolo 33 comma 1 lettera c) - manufatti aziendali non temporanei

1. I manufatti aziendali non temporanei di cui al presente articolo, diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 33.1 e 33.2, possono essere realizzati dagli imprenditori agricoli con interventi di trasformazione permanente del suolo riferibili alle seguenti fattispecie:

  • - silos;
  • - tettoie;
  • - concimaie, basamenti o platee;
  • - strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
  • - serre fisse;
  • - volumi tecnici ed altri impianti;
  • - manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
  • - vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
  • - vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
  • - strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.

2. L’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016.

3. La localizzazione dei manufatti deve garantire il rispetto delle distanze minime non inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

33.4. Caratteristiche degli annessi di cui al precedente articolo 33 comma 1 lettera d) - annessi agricoli mediante PAPMAA di cui all’articolo 73 comma 4 della L.R.65/2014

1. Tali annessi, che possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A., dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

Dimensioni:

  • - le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo individuati all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali.
  • - altezza massima in gronda, salvo specifiche indicazioni di zona: ml. 7.00

2. La localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - metri 10 da tutte le altre abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni:

  • - i nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone.

I nuovi annessi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 30 mt dalla linea di crinale da evidenziarsi nella fase di progettazione attraverso idonei elaborati grafici.

33.5. Caratteristiche degli annessi di cui al precedente articolo 33 comma 1 lettera e) - annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.

1. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 è consentita, in coerenza con l’articolo 6 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016, per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli aventi complessivamente superficie coperta inferiore a 300 mq.

2. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della LR 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell’attività dell’azienda svolte esclusivamente nel territorio di Barberino di Mugello.

3. Per il rilascio del titolo abilitativo è richiesta la sottoscrizione di apposito atto d’obbligo in cui il titolare della Azienda si obbliga a non alienare separatamente del nuovo annesso realizzato le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva essi sono riferiti e a non modificare la destinazione d’uso agricola.

4. Gli annessi agricoli di cui all’art. 6 commi 2 e 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

4.1. Annessi di cui all’articolo 6 comma 2 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016:

La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.

Dimensioni:

La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 5.000 e la Superficie Edificabile (SE) massima ammessa è di 200 mq in ragione dei seguenti ordinamenti colturali per le seguenti superfici fondiarie massime:

  • a) sotto gli 0,8 ettari per colture orto florovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
  • b) sotto i 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • c) sotto i 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • d) sotto i 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • e) sotto i 10 ettari per i castagneti da frutto, l’arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
  • f) sotto i 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Le dimensioni dell’annesso deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria MASSIMA si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie massime sopra indicate.

4.2. Annessi di cui all’articolo 6 comma 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016:

La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • g) allevamento di equidi.

Dimensioni:

La superficie fondiaria minima necessaria per la realizzazione dei manufatti non può essere inferiore a mq. 5000;

La Superficie Edificabile (SE) massima di 200 mq viene commisurata alle attività indicate all’articolo 6 comma 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016, nel modo seguente, precisando che le dimensioni dell’annesso debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate e quelle indicate sono le superfici massime ammissibili:

  • a) per allevamento intensivo di bestiame: 200 mq di S.E.;
  • b) per trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento: 100 mq di S.E.;
  • c) per le attività di acquacoltura: 200 mq di S.E.;
  • d) per le attività di fauna selvatica 100 mq di S.E.
  • e) per le attività di cinotecnica: 50 mq di S.E.;
  • f) per gli allevamenti zootecnici minori: 100 mq di S.E.;
  • g) per allevamento di equidi: 200 mq di S.E..

4.3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per gli annessi di cui al punto 4.1 ed al punto 4.2:

  • - i nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell’area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone;
  • - i paramenti esterni potranno essere prevalentemente in pietra locale, con parti in mattoni. E’ ammesso l’uso di intonaco di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista;
  • - la tinteggiatura esterna dovrà essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio);
  • - la copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o invecchiato. Nel caso di realizzazione di manufatti completamente in legno la copertura potrà essere effettuata in lastre di lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l’ambiente circostante. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. Non sono ammesse in ogni caso coperture piane;
  • - gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, PVC o alluminio verniciati con colori tradizionali;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone.
  • - altezza massima mt. 2.40
  • - distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
    • - metri 10 da abitazioni;
    • - metri 10 dal confine;
    • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

5. l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui al comma 6 dell’articolo 6 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016 ed in particolare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) indicazioni sulla necessità della realizzazione dell’annesso in relazione alle esigenze dell’attività svolta dimostrando, in sede di presentazione della documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo, della effettiva necessità dell’annesso in relazione all’attività agricola svolta;
  • b) indicazione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’annesso che debbono essere comunque strettamente commisurate alle esigenze produttive documentate in funzione delle varie coltivazioni ed attività svolte esclusivamente sul fondo, di pertinenza dell’annesso, ubicato nel territorio comunale di Barberino di Mugello. Non saranno presi in considerazione, trattandosi di annessi agricoli realizzati da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A., terreni posti in altri territori comunali;
  • c) dichiarazione circa la conformità dell’intervento alla LR 65/2014, e al regolamento DPGR n. 63/R del 25.08.2016, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina comunale del territorio rurale

Art. 34. Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. I soggetti abilitati all’installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell’agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

2. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • a) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’articolo 12 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • b) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all’articolo 13 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;

3. La realizzazione di manufatti destinati all’agricoltura amatoriale di cui al presente articolo è consentita ai proprietari di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi o che ne siano provvisti in misura inferiore a quanto ammesso dalle presenti norme. In tal caso è ammesso l’ampliamento dei manufatti esistenti o la riorganizzazione fino al raggiungimento delle dimensioni ammesse dalle presenti norme.

4. In tutte le zone agricole, tranne i casi ove espressamente vietato dalle presenti norme, si ammette l’installazione di manufatti per i quali ai sensi delle vigenti disposizioni normative, non risulta necessario l’obbligo di dichiarazione la catasto fabbricati e precisamente:

  • - manufatti precari con superficie coperta inferiore a 8 mq
  • - vasche di accumulo per l’irrigazione dei terreni

5. La costruzione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • a) nuclei storici;
  • b) pertinenze di centri e nuclei storici;
  • c) ambiti di protezione storico-ambientale.

6. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • a) formazioni lineari arboree;
  • b) formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

7. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, normati all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.

34.1. Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente articolo 34 comma 2 lettera a) - manufatti per l’attività agricola amatoriale

1. Per proprietà fondiarie con superficie da 1.000 mq a 2.500 mq le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 15 mq di Superficie Coperta e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 6.

2. Per proprietà fondiarie con superficie compresa tra 2.500 mq e 10.000 mq, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto – oliveto o coltivazioni specializzate di pregio, le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 30 mq di Superficie Coperta;

3. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 40 mq di Superficie Coperta;

4. E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti. L’atto unilaterale d’obbligo stabilirà il divieto di alienazione separata delle superfici computate ai fini dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché il divieto di cambio d’uso dell’immobile;

5. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo, mentre potrà essere realizzato un servizio igienico.

6. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto;
  • - la copertura potrà essere realizzata con i materiali tipici della tradizione locale (coppi e tegole) o in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili nell’ambiente circostante. Non sono ammesse coperture piane;
  • - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone;

8. I fabbricati potranno essere corredati da una tettoia in legno, accorpata all’annesso, della superficie massima pari al 20% della Superficie Coperta;

9. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza del fronte massima mt. 2.40;
  • - non è consentito in tutta la superficie ammessa il posizionamento di ulteriori strutture ancorchè precarie o in legno anche se prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’articolo 137 della LR 65/2014 ad eccezione delle fattispecie di cui ai successivi articoli 34.2 e 34.3.

10. Distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

34.2. Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente articolo 34 comma 2 lettera b) - manufatti per il ricovero di animali domestici

1. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - superficie massima dello spazio recintato: 25 mq;
  • - recinzione metallica con paletti in legno o ferro verniciato di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  • - superficie coperta del manufatto non superiore al 50% dell'area recintata;
  • - mitigazioni con schermature con siepi di piante autoctone per limitare l’impianto visivo dei manufatti
  • - le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
    • - metri 10 da abitazioni;
    • - metri 10 dal confine;
    • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada
  • per i manufatti fino a 15 mq è richiesta la comunicazione tramite CIL mentre per superfici maggiori è richiesto il permesso a costruire contenente una relazione che ne giustifichi le dimensioni.

2. La realizzazione dei ricoveri è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • - nuclei storici;
  • - pertinenze di centri e nuclei storici;
  • - ambiti di protezione storico-ambientale.

3. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • - formazioni lineari arboree;
  • - formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

34.3. Caratteristiche degli annessi per ricovero dei cavalli per finalità amatoriali

1. Gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, qualora non configurino attività economiche di tipo escursionistico, sono ammesse con le limitazioni di cui ai successivi commi.

2. Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da massimo quattro box, atti ad ospitare ognuno un capo equino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio e dovranno mantenere una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non possono essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall’abitazione del richiedente.

3. Per poter realizzare tali annessi occorrono almeno 1.500 mq di superficie agricola totale (coltivata o boscata) a disposizione, indipendentemente dal numero dei capi equini. Tale area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di più capi, i box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di tre box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l’aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto.

4. Le strutture per il ricovero dei cavalli dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:

  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell’animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l’intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 40 mq
  • - la pavimentazione della parte chiusa dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia dovrà essere lasciata in terra battuta.

5. La costruzione degli annessi di cui al presente articolo è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • - nuclei storici;
  • - pertinenze di centri e nuclei storici;
  • - ambiti periurbani;
  • - sistemazioni agrarie storiche;
  • - ambiti di protezione storico-ambientale.

6. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • - formazioni lineari arboree;
  • - formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

7. Nelle aree vincolate per legge ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lettera c) del Codice, come previsto dall’articolo 8 dell’Allegato 8b del PIT-PPR, gli annessi previsti dai commi precedenti non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive, e non dovranno comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno prevedere altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Art. 35. Aree boscate

1. Nelle aree boscate e in quelle di vegetazione di ripa sono ammessi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione del P.S.I.M., gli interventi previsti dalla L.R. 39/2000 nonché la promozione dell’uso collettivo della risorsa ambientale mediante la realizzazione di percorsi a carattere naturalistico ed aree attrezzate per la fruizione (arredi per la sosta, segnaletica, pannelli informativi, ecc.). Eventuali nuove strutture sono ammesse esclusivamente per opere di interesse pubblico relative alla protezione civile e salvaguardia del patrimonio boschivo.

2. Gli interventi ricadenti all’interno di tali aree tutelate dal vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato, con particolare riferimento all’art.12.3 dell’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

CAPO 3 : Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola

Art. 36. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti rispettando quanto indicato alle lettere successive:

  • a) Tipi edilizi e modelli aggregativi
    • Gli interventi devono rispettare le tipologie edilizie che caratterizzano gli insediamenti rurali tradizionali dei territori del Mugello. Le trasformazioni devono essere coerenti con i modelli di formazione e di crescita degli edifici.
      Gli interventi devono altresì rispettare i modelli aggregativi tipici dei fabbricati rurali. Le trasformazioni dei corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di nuovi volumi deve rispettare il modello aggregativo originario e non alterare il rapporto esistente fra fabbricati principali ed annessi.
      Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifica della sagoma dell’edificio e/o realizzazione di nuove unità immobiliari, il progetto deve garantire il mantenimento delle peculiarità dell’edificio e degli eventuali corpi secondari e del rapporto fra questi e gli spazi esterni. Deve essere conservato il rapporto di interrelazione e pertinenzialità tra il fabbricato principale e l’eventuale fabbricato accessorio, anche se quest’ultimo potrà modificare la propria funzione, abbandonando quella accessoria e pertinenziale; anche al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento non sono ammesse sistemazioni esterne autonome ed indipendenti, recinzioni interne tra le diverse proprietà, sistemazioni pertinenziali quali marciapiedi, camminamenti, finiture esterne riguardanti una sola proprietà, mentre potranno essere proposte soluzioni comuni.
  • b) Materiali e tecniche costruttive
    • Gli interventi devono rispettare le seguenti indicazioni:
    • 1) Composizione architettonica dei volumi e delle facciate: gli edifici devono avere forme e volumetrie semplici, in linea, pur nella loro reinterpretazione, con i caratteri tipologici, con l’uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di valore storico-testimoniale esistenti in zona. Le trasformazioni degli edifici non devono prevedere terrazzi e le tettoie a sbalzo, l’uso di materiali di finitura non tradizionali, quali serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle, arredi esterni, parapetti e muri di recinzione in cemento armato faccia vista. Non è ammessa la realizzazione di porticati e tettoie perimetrali su tutti i lati degli edifici esistenti o di progetto: la realizzazione di porticati, loggiati e tettoie deve essere adeguatamente motivata e deve interessare limitate porzioni dei prospetti degli edifici.
    • 2) Coperture e strutture di gronda: le coperture devono prevedere l’utilizzo di tipologia a capanna con inclinazione massima delle falde di norma non superiore al 25%. Per i manti di copertura è prescritto l'impiego di elementi in cotto, di norma coppi e tegole alla toscana. Negli interventi di sostituzione edilizia è prescritta la realizzazione di strutture di gronda assimilabili, per dimensioni, aggetti e caratteristiche, a quelle della tradizionale edilizia rurale.
    • 3) Intonaci, tinteggiature di facciata: l’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare la pietra locale a faccia-vista. La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali che ricordino i colori della terra (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello.
    • 4) Aperture, infissi: per le aperture principali dovrà di norma essere rispettato il rapporto altezza/larghezza tipico dei fabbricati rurali della zona. Gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato oppure in materiale plastico o alluminio simil legno, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno verniciato con colori tradizionali;
    • 5) Scale esterne: negli interventi in oggetto non é consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo. La tipologia di scala esterna “chiusa”, cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da parapetto, è consentita solo per i fabbricati esistenti successivi al 1954. Per quanto possibile, la scala dovrà avere in pianta un andamento rettilineo ed il suo sviluppo dovrà avvenire di norma lungo i fronti laterali o tergali dei fabbricati; i parapetti, gli elementi di finitura, le dimensioni dei pianerottoli devono essere coerenti con le caratteristiche dell'edilizia rurale.
  • c) Elementi dimensionali
    • 1) Altezza massima dei fronti 7,00 ml;
    • 2) Le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
      • - metri 15 da abitazioni;
      • - metri 10 dal confine;
      • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
  • d) Sistemazioni esterne
    • La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone; l’introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
      Tutti gli interventi devono essere finalizzati al riordino e alla valorizzazione paesaggistica dei fabbricati esistenti e dell’area di sedime, in particolare devono garantire:
      • - il recupero dei manufatti quali fontanili, forni, pozzi e muretti in pietra, nonché qualsiasi manufatto di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale;
      • - il mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie;
      • - un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, garantito tramite la sistemazione ambientale delle aree di pertinenza e la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti;
      • - gli interventi non devono riprodurre sistemazioni ambientali ed edilizie proprie delle zone urbane;
      • - il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva ed in particolare il mantenimento delle siepi e delle barriere frangivento eventualmente da integrare ove necessario con specie autoctone;
      • - il mantenimento delle alberature segnaletiche di confine e di arredo esistenti;
      • - il ripristino ed il mantenimento della viabilità minore;

3. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:
Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

4. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ricadenti all’interno di aree a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni che riguardano il bene tutelato di cui all’Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

36.1. Aree di pertinenza degli edifici

1. L’area di pertinenza individua il contesto circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all’edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale, costituendo servizio funzionale all’uso principale ospitato. Sono inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i parcheggi, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

2. Le perimetrazioni indicate nelle schede dei fabbricati di cui all’Allegato A1 - Schedatura del patrimonio edilizio esistente rurale sono da considerarsi come definizione di riferimento dell’area di pertinenza per tali contesti. I progetti edilizi potranno ridefinire tale perimetro, sulla base di opportuni approfondimenti conoscitivi e adeguate motivazioni anche con riferimento alle disposizioni dell’art. 83 della L.R. 65/2014.

3. I progetti edilizi riguardanti fabbricati non censiti o per i quali la scheda del censimento risulti priva dell’individuazione dell’area di pertinenza, dovranno preliminarmente definire tale perimetrazione utilizzando i criteri di cui al precedente comma 1.

4. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti il TIPO A, di cui al precedente articolo 25, è richiesta laredazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico testuale di tutti gli interventi previsti.

5. Per le aree di pertinenza dei singoli fabbricati di cui al comma 1, in genere destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resede, è previsto il mantenimento e il ripristino degli assetti originari anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni originarie, le alberature di corredo pregiate

6. Nella manutenzione delle aree di pertinenza esistenti e nelle nuove sistemazioni, le pavimentazioni sia degli spazi privati, sia degli spazi comuni, o di uso pubblico, dovranno essere tra loro coordinate.

7. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni.

8. Nelle aree di pertinenza degli edifici, inserite nelle aree di elevata visibilità, di cui al successivo articolo 64, o che al loro interno sono presenti elementi costitutivi la struttura paesaggistica territoriale, di cui al successivo articolo 56, si dovranno salvaguardare:

  • a) il valore percettivo evitando, in particolare, l’intromissione di elementi tecnologici emergenti o con evidente impatto visuale;
  • b) l’intervisibilità tra beni culturali e aree limitrofe con particolare riguardo per gli scorci panoramici dalle strade e per i beni ubicati in posizione cacuminale;
  • c) gli ordinamenti colturali tradizionali evitando l’occupazione degli spazi agricoli da parte del bosco;
  • d) le sistemazioni idrauliche di impianto storico da recuperare anche in funzione delle nuove esigenze d’uso;
  • e) le vecchie tessiture territoriali da valorizzare quali riferimenti ambientali e paesaggistici prioritari per i nuovi assetti strutturali e funzionali delle aree;
  • f) i caratteri architettonici che dovranno essere coerenti per tipologia, materiali, consistenza e aspetti cromatici con i caratteri storicizzati del paesaggio;
  • g) la viabilità minore di impianto storico e relativi elementi di corredo da conservare nei caratteri costruttivi tradizionali, ferma restando, in presenza di inderogabili esigenze tecniche e funzionali, la possibilità di adeguamenti locali compatibili.

9. Nelle aree di pertinenza di cui al precedente comma 8 si dovrà inoltre:

  • a) mantenere l’unitarietà percettiva delle aree pertinenziali comuni, evitandone la frammentazione fisica (delimitazioni strutturali, ecc.) e visuale (pavimentazioni non omogenee, ecc.), ovvero evitando l’introduzione di elementi di finitura e di arredo che contrastino con la leggibilità dell’insieme, preservando, di contro, le opere complementari che concorrono a definire il carattere identitario del luogo (percorsi, serre, limonaie, fontane, muri, aiole, giardini, ecc.);
  • b) mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, anche conservando i caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono il sistema ed evitando demolizioni con conseguenti accorpamenti di volumi che ne comportino la destrutturazione;
  • c) integrare nel paesaggio gli equipaggiamenti vegetali, le tettoie, le recinzioni, le schermature, la viabilità di servizio e ogni altro manufatto, garantendo il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto.

36.2. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola

1. Sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d’uso agricola, a condizione del mantenimento della destinazione agricola, sono ammessi tutti gli interventi di cui ai precedenti articoli 25 e 26, nel rispetto della classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27.

2. Sono ammessi gli interventi di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, sempre che siano compatibili con la classificazione dell’edificio, alle condizioni e con le procedure indicate agli articoli 71 e 72 della LR 65/2014.

3. Qualora siano ammissibili, in ragione della classificazione del patrimonio edilizio esistente, opere di demolizione e ricostruzione, queste non possono determinare mai determinare aumento della superficie edificata (SE) esistente, potendosi accorpare manufatti agricoli se insistenti nella stessa unità poderale. In caso di opere di ristrutturazione edilizia che non vedano demolizioni e ricostruzioni, è consentito l’adeguamento dell’altezza fino alla minima abitabile consentita. I nuovi locali interrati non potranno avere altezza utile (HU) superiore a 2,40 ml.

36.3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola

1. Sulla base delle relative destinazioni d’uso sono ammessi gli interventi definiti ai seguenti articoli 36.3.1 e 36.3.2 fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla classificazione degli edifici esistenti di cui al precedente articolo 27.

36.3.1 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso residenziale non agricola

1. Nel rispetto della classificazione dell’immobile di cui al precedente articolo 27, sugli edifici mono o bifamiliari con destinazione d'uso residenziale non agricola legittimata, sono ammessi, purché non comportino un aumento delle unità immobiliari, interventi di ampliamento una tantum nei seguenti limiti:

  • - Per unità immobiliari aventi superficie edificata (SE) inferiore a mq.120, sono ammessi ampliamenti nel limite massimo di 2/3 della superficie edificata (SE) esistente, e a condizione che non determinino una superficie edificata (SE) finale superiore a 120 mq;
  • - Per unità immobiliari aventi superficie utile superiore a mq. 120 e fino a mq. 160, sono ammesse ampliamenti una tantum nel limite del 20% della superficie edificata (SE) esistente;
  • - Per unità immobiliari unità aventi superficie utile superiori a mq. 160, sono ammessi ampliamenti una tantum del 10% della superficie edificata (SE) esistente.

2. Le consistenze di cui al precedente comma sono calcolate alla data di adozione del Piano Operativo.

3. Nell’ipotesi in cui l’ampliamento sia finalizzato alla realizzazione di locali pertinenziali accessori alla residenza (lavanderia, centrale termica, cantina, garage) questo può essere realizzato anche come un nuovo corpo di fabbrica nell’ambito del resede dell’immobile.

4. Le distanze minime da rispettare per gli ampliamenti previsti non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

5. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi:

  • a) Gli ampliamenti sopra previsti dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il fabbricato esistente e con il contesto agricolo paesaggistico esistente;
  • b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  • c) La sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone. L’introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • d) L’altezza massima dei fabbricati oggetto di ampliamento non potrà superiore quella esistente.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente nella quale il titolare si impegni a collegare gli edifici ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 1.000 mq adiacente ed accorpata al manufatto.

7. E’ ammesso, nelle ipotesi in cui non venga usufruita la possibilità di ampliamento prevista ai commi precedenti, il frazionamento delle unità immobiliari, a condizione che vengano realizzate nuove unità non inferiori a 65 mq di superficie utile (SU). Le possibilità di frazionamento non sono cumulabili con quelle di ampliamento ammesse e non possono essere attuate in riferimento ai fabbricati che hanno già usufruito e realizzato gli ampliamenti una tantum consentiti dal Piano Operativo. Tale divieto decade decorsi 5 anni dalla data di ultimazione delle opere di ampliamento.

8. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • - Le eventuali messa a dimora di alberi ed arbusti finalizzate alla sistemazione del lotto di pertinenza si dovrà prediligere l’utilizzo delle principali piante non allergeniche;
  • - Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

9. Per gli edifici esistenti già legittimatamente destinati a civile abitazione alla data di adozione del presente Piano Operativo, è consentita una tantum la realizzazione di una tettoia con altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml e una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell’abitazione, per un massimo di 30 mq. Tale manufatto potrà essere realizzato anche distaccato dal fabbricato principale, purché all’interno della sua area di pertinenza.

36.3.2 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso produttivo non agricolo

1. Sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d’uso produttivo non agricolo sono ammessi tutti gli interventi di cui ai precedenti articoli 25 e 26, nel rispetto della classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27 e salvo quanto previsto al successivo articolo 43.5.

2. È ammesso il mutamento di destinazione d’uso in residenza a condizione che le nuove unità immobiliari residenziali abbiano una superficie utile (SU) non inferiore a 65 mq.

3. Le variazioni della destinazione d’uso verso un’utilizzazione residenziale devono necessariamente prevedere una riduzione della Superficie Edificabile (SE) secondo le seguenti modalità:

  • - fabbricato originario con SE fino a 150 mq → abbattimento del 20% della SE
  • - fabbricato originario con SE fino a 300 mq → 120 mq di SE + 60% della SE residua
  • - fabbricato originario con SE fino a 400 mq → 120 mq di SE + 50% della SE residua
  • - fabbricato originario con SE fino a 500 mq → 120 mq di SE + 40% della SE residua
  • - fabbricato originario con SE superiore a 500 mq → 300 mq di SE

4. Le consistenze di cui al precedente comma sono calcolate alla data di adozione del Piano Operativo.

5. Gli interventi sono subordinati al rispetto di quando indicato al precedente articolo 36 e alla dimostrazione, in fase progettuale, della disponibilità di un adeguato approvvigionamento idrico e di idonei sistemi di depurazione.

6. I nuovi edifici dovranno essere collegati ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 600 mq adiacente ed accorpata all’edificio stesso.

36.4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo con mutamento delle destinazioni d'uso

1. Le modalità di intervento che determinano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici presenti e legittimati in zona agricola sono regolate dalla legislazione vigente in materia, articoli 81, 82 e 83 della LR 65/2014 e dalle presenti norme.

2. Le nuove destinazioni d’uso ammesse sono residenziali e per servizi alla residenza, e alle condizioni precisate al successivo comma 6, turistico-ricettiva o commerciale.

3. Le nuove unità immobiliari residenziali non potranno in ogni caso prevedere una superficie utile (SU) non inferiore a 65 mq.

4. Per i nuovi usi ammessi deve essere dimostrata, in fase progettuale, la disponibilità di un adeguato approvvigionamento idrico e di idonei sistemi di depurazione.

5. Gli interventi che determinino una variazione della destinazione d’uso agricola, ai sensi dell’articolo 83 comma 1 della LR 65/2014, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente, e conseguente variazione catastale dell’area, nella quale il titolare si impegni a collegare gli edifici che cambiano la destinazione d’uso agricola ad una superficie di pertinenza minima di terreno di 600 mq adiacente ed accorpata all’edificio stesso. Qualora l’area pertinenziale sia superiore a 10.000 mq ovvero l’intervento realizzi più di 2 unità immobiliari l’Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può, con la medesima convenzione, richiedere adeguate opere di sistemazione ambientale di interesse pubblico.

6. La destinazione d’uso turistico-ricettiva o commerciale, limitata alla possibilità di insediamento di esercizi aventi una superficie di vendita sino a 100 mq, è ammessa a condizione che venga presentato, ed approvato o in ogni caso ritenuto congruo da parte dell’Amministrazione comunale, uno studio progettuale, che dia dimostrazione della sostenibilità ambientale in relazione all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui, alla rete degli impianti, all’accessibilità e ai parcheggi, all’impatto sulla vegetazione di alto fusto esistente. Lo studio dovrà inoltre affrontare gli aspetto tesi a riordinare, riqualificare, risolvere eventuali problemi urbanistici presenti nell’area (miglioramenti viari, parcheggi, verde, piccole attrezzature, etc.); valutare l’impatto ambientale; verificare la compatibilità con il valore dell’edificio e con le urbanizzazioni presenti o necessarie (fognatura, approvvigionamento idrico, rete di impianti, etc.).

CAPO 4 : Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’art. 64 comma 1 lettere b) c) e d) della L.R. 65/2014

Art. 37. Disciplina degli interventi nei nuclei storici, nuclei rurali e dei relativi ambiti di pertinenza

1. Nell’ambito del territorio rurale il Piano Operativo, in coerenza con i contenuti del P.S.I.M., perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

2. Le destinazioni e gli interventi per i nuclei storici e i nuclei rurali ed i relativi ambiti di pertinenza sono state definite ai precedenti articoli 30.1, 30.2 e 30.4 delle presenti norme.

Art. 38. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; i nuovi annessi e manufatti agricoli, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • - attività agricole;
  • - residenziale;
  • - industriale e artigianale in contesti produttivi esistenti;
  • - commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
    • - piccoli alberghi e dimore d’epoca, albergo diffuso, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l’accoglienza collettiva;
  • - attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all’esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

5. Per gli edifici a destinazione d'uso agricola sono ammessi i seguenti interventi:
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui al Titolo IV Capo 2, sono ammessi:

  • - manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’articolo 33 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’articolo 33.1 delle presenti norme;
  • - manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’articolo 33 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’articolo 33.2 delle presenti norme.

6. Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, nell’ipotesi di mantenimento della destinazione agricola e nel rispetto della classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 36.2 ad eccezione degli interventi che prevedano trasferimenti di consistenza non riconducibili agli interventi di TIPO F di cui al precedente articolo 26.

7. Per gli edifici a destinazione d'uso non agricola, nel rispetto della classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 36.3 ad eccezione degli interventi che prevedano trasferimenti di consistenza non riconducibili a interventi di TIPO F, di cui al precedente articolo 26, e opere volte alla realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra.

8. Orti sociali
In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

Art. 39. Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’articolo 64 comma 1 lettera d) della L.R. 65/2014

39.1. Aree estrattive – AE

1. Sono le aree estrattive destinate all’escavazione dei materiali dal sottosuolo mediante la coltivazione dei giacimenti, disciplinate al successivo articolo 75 delle presenti norme.

39.2. Aree di discarica – AD

1. Nelle tavole del Piano Operativo, con apposita simbologia, è individuata l’area di discarica di Molinuccio che ha garantito il conferimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Barberino di Mugello fino ad ottobre 1997, anno di cessazione dell’attività.

2. All’interno dell’area di discarica sono presenti infrastrutture ed impianti tecnologici destinati alla gestione del periodo successivo alla cessazione attività.

3. In tale ambito sono consentite le attività di manutenzione del sito ed il deposito temporaneo di attrezzature finalizzate alla raccolta degli scarti delle potature e degli sfalci direttamente realizzati dall’Amministrazione Comunale che dovranno essere successivamente destinati agli specifici impianti di smaltimento.

39.3. Aree produttive-artigianali esistenti in zona agricola – TPS.E

1. Con TPS.E vengono indicate le aree del territorio rurale occupate da insediamenti produttivi-artigianali. Il Piano Operativo per i fabbricati presenti in tali aree persegue la possibilità di ampliamenti funzionali alle aziende. La presente disciplina vale anche per le aree ed i fabbricati con destinazione produttiva-artigianale non individuati ma presenti nel territorio rurale.

2. Nei fabbricati e nelle relative pertinenze delle aree TPS.E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • - artigianale e industriale, artigianale di servizio alla residenza
  • - direzionale e di servizio
  • - attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico se compatibili con le destinazioni produttive
  • - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività

3. Nelle aree TPS.E sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

  • - tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino al TIPO F, di cui al precedente articolo 26, compatibilmente con la classificazione di cui al precedente articolo 27;
  • - interventi una tantum di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, con un incremento massimo del 20% della superficie edificata (SE) esistente alla data di adozione del Piano Operativo. Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’articolo 149 della LR 65/2014.

4. Negli interventi di TIPO F e di TIPO H, di cui al precedente articolo 26, è prescritto il riordino delle aree pertinenziali e la riqualificazione dei margini con il territorio rurale con adeguati interventi di sistemazione paesaggistica.

CAPO 5 : Interventi di cui alla conferenza di copianificazione ai sensi dell’art.25 della L.R. 65/2014

Art. 40. Elenco degli interventi di cui alla Conferenza di Copianificazione

1. Il Piano Operativo individua le seguenti localizzazioni di previsioni di trasformazioni non residenziali comportanti impegno di suolo non edificato poste all’esterno del territorio urbanizzato che la Conferenza di Copianificazione nelle sedute del 06.02.2023 e del 07.02.2024, ha ritenuto conformi a quanto previsto dall’articolo 25 della L.R. 65/2014. Tali previsioni sono riportate nelle Allegato B - Schede Norma delle presenti norme:

  • - AT_1.6_C – Lora ovest
  • - PUC_1.8_C – Lora nord 1
  • - PUC_1.9_C – Lora nord 2
  • - PUC_1.10_C – Lora sud
  • - AT_3.1_C – Visano
  • - AT_3.3_C – Campeggio Casello
  • - PUC_3.4_C – Bellavalle
  • - PUC_4.4_C – Ex Arci Galliano
  • - RQ_5.1_C – Montecarelli
  • - AT_B.1_C – Moriano
  • - AT_B.2_C – Campiano
  • - ID_B.1a_C – Turlaccio A
  • - PUC_B.1b_C – Turlaccio B
  • - PUC_B.1c_C – Turlaccio C
  • - PUC_B.1d_C – Turlaccio D
  • - PUC_B.2_C – Campo di volo
  • - RQ_B.1_C – Casalunga
  • - RQ_B.2_C – Montui
  • - OP_B.1_C – Andolaccio
  • - OP_B.2_C – Bellavista
  • - OP_B.3_C – Fangaccio
  • - OP_B.4_C – Oasi Gabbianello
  • - OP_B.5_C – Borgo di Bilancino
  • - OP_B.6_C – Nebbiaia
Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40