Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 18. Definizioni e Parametri Urbanistici

Il presente Piano Operativo è conformato al D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R, sono quindi da intendersi applicabili tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche riportate nel succitato D.P.G.R. anche se non ricompresi nel presente Titolo.

ST = Superficie territoriale
1. La “superficie territoriale” (ST) è definita all’articolo 3, in recepimento della voce nr. 1 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SF = Superficie fondiaria
2. La “superficie fondiaria” (SF) è definita all’articolo 4, in recepimento della voce nr. 2 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SP = Superficie permeabile
Per supeficie permeabile SP si intende la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all’acqua, a condizione che:

  • a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
  • b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.

DT = Dotazioni territoriali
3. Le “dotazioni territoriali” (DT) sono definite all’articolo 5, in recepimento della voce nr. 6 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

IF = Indice di edificabilità fondiaria
4. L’“indice di edificabilità fondiaria” (IF) è definito all’articolo 7, in recepimento della voce nr. 4 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19. Parametri Edilizi

SE = Superficie edificabile o edificata
1. La “superficie edificabile (o edificata)” (SE) è definita all’articolo 10, in recepimento della voce nr. 44 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SCal = Superficie calpestabile
2. La “superficie calpestabile” (SCal) è definita all’articolo 11, in recepimento della voce nr. 17 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SU = Superficie utile
3. La “superficie utile” (SU), nel rispetto della definizione di “superficie utile abitabile” (Su) di cui all’articolo 3 del D.M.LL.PP 10/05/1977, n. 801, è definita all’articolo 12, in recepimento della voce nr. 14 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SA = Superficie accessoria
4. La “superficie accessoria” (SA), nel rispetto della definizione di “superficie non residenziale destinata a servizi e accessori” (Snr) di cui all’articolo 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, n. 801, è definita all’articolo 13, in recepimento della voce nr. 15 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

SC = Superficie coperta
5. La “superficie coperta” (SC) è definita all’articolo 13, in recepimento della voce nr. 8 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

IC = Indice di copertura
6. L’“indice di copertura” (IC) è definito all’articolo 16, in recepimento della voce nr. 11 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

HF = Altezza del fronte
7. L’“altezza del fronte” (HF) è definita all’articolo 17, in recepimento della voce nr. 27 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

HU = Altezza utile
8. L’“altezza utile” (HU) è definita all’articolo 19, in recepimento della voce nr. 29 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

VE = Volume edificabile
9. Il “volume edificabile (o edificato)” (VE) è definito all’articolo 23, in recepimento della voce nr. 45 dell’Allegato 1, del D.P.G.R. 24 luglio 2018, 39/R e successive modifiche ed integrazioni.

D = Distanze
10. Distanze minime tra i fabbricati:
Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con gli altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Ai fini del rispetto delle distanze qualifica quale intervento di nuova costruzione, oltre che la realizzazione di una nuovo edificio, l’attuazione di opere in ampliamento tali da non essere riconducibili ad opere di ristrutturazione edilizia e le sopraelevazioni. Gli interventi di ristrutturazioni edilizia se conformi a quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile, non vengono considerate nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra fabbricati anche nell’ipotesi di demolizione e ricostruzioni. Nelle ipotesi di opere non riconducibili a interventi di nuova costruzione sarà possibile mantenere il distacco tra edifici esistente.
Fatte salve le specificazioni contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma, vale quanto segue:

  • - per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
  • - fatti salvi i tessuti TS.1 e TS.2, le distanze fra costruzioni non devono essere inferiori a 10,00 ml.
  • - sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
  • - non sono considerate “pareti finestrate” le pareti aventi aperture riconducibili a “luci”, come definite dal Codice Civile.
  • - e’ sempre consentita l’edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.

11. Distanza minima dei fabbricati dai confini:
per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge la sagoma dell’edificio con il confine di proprietà. Di norma e fatte salve le specificazioni contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma, la distanza minima prescritta è stabilita in 5 ml.
Sono comunque consentiti:

  • - la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
  • - l’edificazione sul confine del lotto di pertinenza o a distanza inferiore a 5 ml a condizione che venga stipulata tra i confinanti una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale sia assicurata la distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso si realizzi successivamente sul lotto confinante un intervento edilizio. Non sarà necessaria alcuna convenzione nell’ipotesi in cui nel lotto confinate non sia ammessa alcuna possibilità di edificazione.
  • - Nei tessuti TS.1 e TS.2, si potrà costruire a distanza minore di 5 ml dal confine ed anche sul confine, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.
  • - Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le minori distanze di edifici legittimi dal confine, che possono essere mantenuti anche nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione.

12. Distanze minime dalle strade
Ai fini del calcolo delle distanze dalle strade la sede stradale è definita nelle tavole del Piano Operativo. Ai fini della applicazione del presente articolo, per larghezza stradale, dotata di due fili stradali, e da intendersi la piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
All’interno dei centri abitati, individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, la distanza dei fabbricati dal filo stradale non può superare l’allineamento esistente e, nel caso di allineamenti diversi, di norma la linea più arretrata dal filo stradale: è consentito richiedere un preventivo parere ai competenti uffici comunali sull’allineamento da rispettare. Nel caso di edifici isolati ed in mancanza di univoci allineamenti si dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal filo stradale:

  • - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 ml;
  • - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e 15,00;
  • - ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15,00.

E' esclusa da detta disposizione la viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli insediamenti, per la quale valgono le indicazioni progettuali con un minimo di ml. 3,00.
Sono fatte salve le maggiori e diverse distanze contenute nelle schede norma di cui all’Allegato B - Schede Norma.
Al di fuori dei centri abitati le distanze minime dei fabbricati dalle strade devono corrispondere a quelle previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Nei tessuti TS.1 e TS.2 sono consentite distanze inferiori al fine di conservare la continuità delle facciate.

Art. 20. Classificazione dello standard per parcheggi

1. Le presenti norme determinano la seguente classificazione delle aree a parcheggio in rapporto alle residenze e alle attività non residenziali:
P1: parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico).
P2: parcheggi e autorimesse pertinenziale o per la sosta stanziale (privati)
P3: Parcheggi per la sosta di relazione

20.1. Parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico)

1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico da realizzarsi nelle zone sottoposte ai piani attuativi e nei progetti unitari convenzionati devono soddisfare i parametri dimensionali minimi sotto riportati, salvo diverse disposizioni contenute nell’Allegato B - Schede Norma.

Residenziale 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare

Commerciale all’ingrosso e depositi, Industriale ed artigianale 15 mq. ogni 100 mq. di SE

Commerciale, Turistico ricettivo, Direzionale e di servizio 40 mq. ogni 100 mq. di SE

2. La superficie dei parcheggi pubblici dovrà comunque essere tale da garantire una superficie minima di mq. 25 per ogni posto auto comprensiva degli spazi di manovra; gli stalli dovranno avere una superficie minima di mq 12,50 con una larghezza minima di norma non inferiore a mt 2,50 (per i parcheggi paralleli alla corsia di marcia la superficie minima è di mq 10,00 e la larghezza minima è di mt. 2,00). E’ fatta eccezione per i parcheggi che hanno accesso diretto da spazi pubblici e sono privi di spazi di distribuzione, per i quali la superficie minima è stabilita in mq. 12,50 per ogni posto auto. E' possibile convertire, per la verifica del parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo l'equivalenza:
1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio, arrotondando il fabbisogno di posti al numero superiore.

3. I parcheggi dovranno essere progettati e realizzati in conformità alla vigente normativa in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla dotazioni di posti auto accessibili, al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, al drenaggio ed alla raccolta delle acque superficiali. I parcheggi pubblici devono essere inoltre dotati di percorsi pedonali protetti, di pavimentazioni antisdrucciolevoli e di adeguate dotazioni arboree.

4. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, attrezzati con rastrelliere, nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.

5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale destinare ed attrezzare i parcheggi pubblici come aree di sosta per camper, roulotte ed altri mezzi per il turismo itinerante.

6. La realizzazione di parcheggi pubblici è sempre ammessa da soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, ivi compresi i privati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune (o sottoscrizione di atto di obbligo unilaterale) che ne assicuri l'uso pubblico in conformità alle previsioni del Piano Operativo.

20.2. Parcheggi e autorimesse pertinenziali o per la sosta stanziale (privati)

1. La verifica e la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali o per la sosta stanziale è prescritta in tutto il territorio comunale in caso di:

  • - nuova edificazione;
  • - interventi di TIPO D, di cui al successivo articolo 25, nel caso di: mutamento di destinazione d’uso che comporti incremento delle dotazioni di parcheggi pertinenziali o per la sosta stanziale;
  • - interventi di TIPO E, di cui al successivo articolo 25;
  • - interventi di TIPO F, di cui al successivo articolo 25;
  • - interventi di TIPO G, di cui al successivo articolo 25;
  • - aumento del numero delle unità immobiliari con contestuale incremento di superficie edificabile (SE) residenziale o incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali;
  • - mutamento di destinazione d'uso anche senza opere edilizie con incremento di carico urbanistico.

La verifica deve essere effettuata sull'intero edificio e la relativa area di pertinenza; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente l'incremento delle dotazioni di parcheggi è richiesto per la sola porzione del fabbricato oggetto di intervento.

2. Fermo restando che la superficie minima dei parcheggi per la sosta stanziale deve risultare non inferiore a 10 mq / 100 mc di volume virtuale, per le diverse destinazioni d'uso sono comunque prescritte le seguenti dimensioni minime:

  • - per la residenza: mq 35 mq / 100 mq di SE con un minimo di due posti auto per alloggio,
  • - per le attività produttive, escluso l'artigianato di servizio alla residenza, e per il commerciale all'ingrosso e depositi: 25 mq / 100 mq di SE,
  • - commerciale, artigianato di servizio alla residenza, direzionale e di servizio: 35 mq / 100 mq di SE,
  • - turistico ricettivo: 45 mq / 100 mq di SE con un minimo di 1 posto auto per piazzola, per camera o per unità abitativa.

3. In caso di incremento di unità immobiliari e/o di mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie o con opere edilizie fino al TIPO D, di cui al successivo articolo 25, salvo quanto previsto al comma 1, è consentita la verifica dei parcheggi con il solo parametro di 10 mq / 100 mc di volume virtuale. Nel caso di frazionamento di alloggi e/o di mutamento di destinazione d'uso verso la destinazione residenziale la dotazione minima di due posti auto per alloggio può essere ridotta ad un solo posto auto.

4. Nei morfotopi TS.1, TS.2 e TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12 gli spazi per parcheggi privati, ove non realizzabili nell’area di pertinenza dell’edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di 200 ml dall’edificio interessato dal progetto. In questo caso dovrà essere predisposto atto d’obbligo con il vincolo di pertinenzialità.

5. E’ ammessa, nei morfotopi TS.1, TS.2 e TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12, la possibilità di poter procedere alla monetizzazione dei parcheggi pertinenziali, rinviando ad apposito regolamento consiliare la regolamentazione di tale possibilità, compresi i criteri per la sua determinazione.

6. Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 9 aprile 2020 nr. 23/R, l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni commerciale al dettaglio è dovuto, solo per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 122/1989, nella misura stabilita dall’articolo 2 comma 2 della stessa legge, maggiorata degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci.

7. Ai soli fini delle modalità di calcolo delle superfici dei posti auto dei parcheggi pertinenziali si applicano le disposizioni per i parcheggi pubblici di cui al precedente art. 21.1.

8. Ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggi pertinenziali le farmacie sono assimilate alle destinazioni commerciali al dettaglio.

20.3. Parcheggi per la sosta di relazione

1. La realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale ogni qualvolta l’intervento preveda l’apertura in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti di nuova destinazione commerciale di:

  • - strutture commerciali di vendita al dettaglio;
  • - attività di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle attività da insediare in edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di TIPO F o di TIPO G di cui al successivo articolo 26.

2. Per gli edifici esistenti a destinazione commerciale la dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione deve essere reperita soltanto in relazione all’incremento della superficie di vendita rispetto a quella già esistente e legittimamente assentita. I parcheggi privati per la sosta di relazione debbono essere reperiti anche nel caso di cambiamento di genere merceologico da non alimentare a alimentare, in rapporto alla superficie di vendita oggetto di cambiamento.

3. I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura prescritta dalle vigenti norme regionali in materia di commercio in sede fissa in funzione della superficie di vendita e del tipo di struttura ricorrente. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 mq / 1 mq di superficie di somministrazione.

4. A tutte le attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla LR 62/2018 (Codice del Commercio) ed al relativo Regolamento di attuazione (23/R/2020), integrate dalle seguenti disposizioni:

  • - per gli esercizi di vicinato ubicati nei morfotipi TS.1 e TS.2 non è richiesta alcuna dotazione di parcheggi di relazione;
  • - per gli esercizi di vicinato posti nei morfotipi TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7 e TR.12 qualora non sia possibile reperire i parcheggi di relazione necessari, la quota mancante può essere monetizzata con le modalità stabilite da apposito regolamento nei seguenti casi:
    a) per ampliamenti fino al 20% della SE di locali esistenti già a destinazione commerciale;
    b) interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino mutamento di destinazione d'uso da altra funzione a commerciale al dettaglio.

5. Le norme di cui al comma precedente, primo e secondo allinea, si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi in cui la superficie di somministrazione non superi mq 300.

6. Per gli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi, legnami, attrezzature e macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio, materiali per l’edilizia, materiali termoidraulici, ecc.), ai fini del dimensionamento dei parcheggi, qualora l’esercizio non superi le dimensioni di una media struttura, la relativa superficie di vendita viene computata nella misura di un decimo. La disciplina di cui al presente comma non è applicabile in caso di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, nello stesso locale, dei prodotti sopra elencati.

7. Per gli spazi da destinare alla sosta dei mezzi per la movimentazione delle merci non sono indicati parametri specifici da rispettare ma in sede di istruttoria per il rilascio o la verifica dei titoli abilitativi deve essere verificato che la movimentazione delle merci possa avvenire senza intralci per il normale uso dei parcheggi adibiti alla sosta di relazione ed alla sosta stanziale.

20.4. Norme comuni per tutti i tipi di parcheggi

1. Lo spazio di manovra non potrà superare il 50% della superficie totale a parcheggio. Non sono computabili come posti auto i percorsi di accesso ai garages se non funzionalmente utilizzabili come stalli per la sosta.

Art. 21. Deroghe ai parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all’edilizia sostenibile

1. In applicazione dell’art. 220 comma 2, della LR 65/2014, sono esclusi dai computi urbanistici (SC, Volume, SE) le seguenti parti degli edifici destinati ad uso residenziale e terziario (commerciale e direzionale, turistico ricettivo), se espressamente finalizzate all’ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico, attraverso il miglioramento dell’isolamento termico e lo sfruttamento del massimo soleggiamento durante la stagione più fredda:

  • a) Verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il 60%. Il volume delle serre non può superare il 20% del volume riscaldato dell’edificio; deve in ogni caso essere accuratamente previsto l’adattamento delle serre alla stagione più calda mediante schermature, aperture, ecc.
  • b) Spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo del 25% della superficie coperta dell’edificio.

2. L’esclusione dei volumi sopra citati dagli indici urbanistici previsti nel Piano Operativo, ed in generale, dagli atti di governo del territorio, è subordinata dalla certificazione del “bilancio energetico”, nella quale si da atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40