Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 10. Strumenti di attuazione del Piano Operativo

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso:

  • a) Interventi diretti:
    • - Permesso di Costruire
    • - SCIA/CILA o titoli equivalenti
  • b) Progetto Unitario Convenzionato di cui all’art. 121 della L.R. 65/2014
  • c) Piani Attuativi di cui all'art. 65 della L.R. 1/2005 e art. 107 della L.R. 65/2014
  • d) Interventi di rigenerazione urbana
  • e) Progetti esecutivi di opere pubbliche

2. Il Piano Operativo individua, con i propri elaborati grafici, specifiche perimetrazioni delimitanti aree di trasformazione urbanistica all'interno dei quali gli interventi sono subordinati alla formazione di Piani Attuativi.

Art. 11. Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento tramite Piano Attuativo, l’attività edilizia è regolata dall’intervento edilizio diretto (ID) previo rilascio di singolo provvedimento di Permesso di Costruire o previa Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, secondo le disposizioni di legge vigente in materia.

Art. 12. Progetti Unitari Convenzionati

1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione, ancorchè non sufficienti, il Piano Operativo assoggetta a progetto unitario convenzionato (PUC) gli interventi edilizi che richiedano un adeguato coordinamento della progettazione con la sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all'intervento che comportino l'assunzione di specifici obblighi da parte del soggetto attuatore.

2. Il progetto unitario convenzionato ha le caratteristiche ed i contenuti indicati all'art. 121 della L.R. 65/2014 ed è costituito dagli elaborati ivi elencati, fatte salve più dettagliate indicazioni del Regolamento Edilizio.

3. Il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione sono approvati dalla Giunta Comunale con un unico atto.

4. Il termine di validità del progetto unitario e l’attuazione degli interventi previsti, decorrenti dalla data della delibera di approvazione della Giunta Comunale, è di norma fissato in cinque anni e può essere prorogato a dieci anni nei casi di particolare complessità dell’intervento.

5. La progettazione urbanistica dovrà essere estesa all'intera area perimetrata fatte salve diverse disposizioni contenute nelle presenti norme. E’ consentito non includere nel piano limitate estensioni di superficie, previo l’assenso dei relativi proprietari, alle seguenti condizioni:

  • - che complessivamente non superino il 10% della superficie totale assoggettata a progetto unitario convenzionato;
  • - che non risultino rilevanti per l'assetto complessivo dell'area e sopratutto per la realizzazione delle sue opere di urbanizzazione;
  • - che il dimensionamento della capacità insediativa del PUC venga ridotto in misura proporzionale alla estensione della superficie esclusa rispetto alla superficie totale dello stesso progetto unitario convenzionato.

6. Per la realizzazione degli interventi dei PUC, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, determinato sulla base dell’imponibile catastale, previo invito degli altri proprietari, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune della proposta di progetto unitario convenzionato, comprensiva dello schema di convenzione relativo alla realizzazione dell’intervento con le modalità e le procedure definite all’articolo 108 della LR 65/2014.

Art. 13. Piani Attuativi

1. I piani urbanistici attuativi sono strumenti di dettaglio adottati ed approvati dal Consiglio Comunale secondo le procedure della L.R. 65/2014 sono:

  • a) I Piani di Lottizzazione (PL) di cui all’art. 115 della L.R. 65/2014;
  • b) I Piani Particolareggiati (PP) di cui all’art. 116 della L.R. 65/2014;
  • c) I Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) di cui all’art. 117 della L.R. 65/2014;
  • d) I Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all’art. 118 della L.R. 65/2014;
  • e) I Piani di Recupero del patrimonio edilizio (PdR) di cui all’art. 119 della L.R. 65/2014.

2. Lo strumento urbanistico del Piano Attuativo potrà essere di iniziativa e/o realizzazione pubblica o privata.

3. La disciplina per la formazione di tali Piani e i loro contenuti sono definiti dall’art. 110 e successivi della L.R. 65/2014 e s.m.i..

4. I Piani Attuativi, ove non diversamente specificato dal Regolamento Edilizio, dovranno essere costituiti quantomeno dai seguenti elaborati:

  • a) planimetria di zona in scala 1:2000;
  • b) estratto di P.O. in scala 1:2000;
  • c) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà;
  • d) elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all’intera area d’intervento;
  • e) planimetria, in scala 1:500 o 1:1.000, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell’area oggetto di intervento.
  • f) documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
  • g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote altimetriche;
  • h) calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d’intervento;
  • i) rilievo delle unità edilizie esistenti con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica;
  • l) relazione geologica di fattibilità;
  • m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell’esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d’uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali opere di regimazione idraulica.
  • n) illustrazione mediante fotomontaggi dell’inserimento dell’intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale, se richiesto;
  • o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l’intervento;
  • p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d’attuazione dell’intervento.

5. Il Piano di Recupero dovrà essere altresì redatto nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dal comparto di recupero ove ricade l’immobile, secondo gli allegati alle presento norme.

Art. 14. Interventi di rigenerazione urbana

1. Sono interventi di rigenerazione urbana gli interventi finalizzati ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana come sopra definiti, hanno le caratteristiche i contenuti e l'efficacia degli interventi definiti al Titolo V, Capo III, Sezione I, della LR 65/2014, ed in particolare agli articoli 122 e 125. Ad essi si applicano le procedure e le misure incentivanti previste dalla stessa LR 65/2014.

3. Nel presente Piano Operativo sono considerati interventi di rigenerazione urbana, oltre a quelli definiti ai precedenti due commi, il complesso delle previsioni finalizzate a promuovere il recupero, il riuso e la trasformazione fisica e funzionale di parti significative del tessuto urbano, anche nei casi in cui ad esse non si applichino le specifiche procedure e modalità attuative indicate dalla LR 65/2014 e richiamate al comma 2.

4. E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, durante il periodo di validità del Piano Operativo, procedere all'individuazione delle aree e degli edifici da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana tramite una ricognizione con apposito atto ai sensi dell'art. 125 comma 2 della LR 65/2014.

Art. 15. Esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Ogni intervento urbanistico dovrà prevedere la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’area; dovranno essere assicurati gli standard minimi per verde pubblico e parcheggi previsti dalla vigente normativa in materia reperendo le aree per detti standards fra quelle indicate a verde pubblico e parcheggi all'interno dell'unità urbanistica di intervento.

2. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti titolari del Permesso di Costruire, il rilascio dell’atto amministrativo, ove non diversamente disciplinato da specifici atti dell’Amministrazione Comunale (A. C.) è subordinato alle seguenti procedure:

  • a) approvazione da parte della A. C. di un progetto delle opere di urbanizzazione a cui l’atto fa riferimento da prima della realizzazione dei fabbricati;
  • b) sottoscrizione da parte dei richiedenti di una convenzione o di un atto unilaterale trascritto, che regolamenti le modalità di attuazione e di esecuzione delle opere previste ed la cessione gratuita della stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
  • c) presentazione di idonea garanzia fidejussoria il cui importo è determinato dal computo metrico approvato e maggiorato del 30%.

Art. 16. Piani Attuativi convenzionati e Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale in corso di realizzazione

1. I piani attuativi già convenzionati alla data di conseguita efficacia del Piano Operativo ed i piani di miglioramento agricolo di cui alla L.R. 1/2005 e L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di realizzazione alla predetta data, anche se non conformi al Piano Operativo potranno essere attuati in conformità alla Convenzione o al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.), alle N.T.A. specifiche e disciplina vigente al momento della stipulazione della Convenzione.

2. I medesimi mantengono efficacia sino al momento della loro naturale scadenza potendo su istanza di parte essere adeguati al Piano Operativo.

3. Eventuali varianti potranno peraltro apportarsi solo se conformi alla disciplina introdotta dal Piano Operativo.

Art. 17. Criteri interpretativi degli elaborati cartografici e della normativa tecnica

1. In presenza di contraddizioni o difformità tra i diversi elaborati cartografici del Piano Operativo, dovranno ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati a scala di maggiore dettaglio. Analogamente, in presenza di contraddizioni o difformità tra le indicazioni contenute nella normativa tecnica generale e le indicazioni relative a singole aree o edifici contenute negli allegati delle presenti norme, sono da ritenersi valide le indicazioni degli allegati alle presenti norme che costituiscono un quadro progettuale di maggior dettaglio. Qualora le eventuali contraddizioni o difformità riguardino prescrizioni aventi il medesimo dettaglio sarà ritenuta valida la prescrizione più restrittiva con possibilità che il Consiglio Comunale si pronunci con atto avente valore di interpretazione autentica non rappresentando, tuttavia, variante allo strumento urbanistico.

2. Le superfici territoriali, fondiarie e i lotti edificabili, sono desunte per via informatica, sulla base della cartografia in scala 1:2.000; dette quantità saranno precisate in sede di elaborazione di Piano Attuativo, di Progetto Unitario Convenzionato o di progetto esecutivo con il rilievo topografico.

3. Ai fini della corretta applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione, deve essere coordinata la lettura con il Regolamento Edilizio vigente, qualora emergano contrasti interpretativi, devono essere considerate prevalenti le disposizioni del Piano Operativo.

4. In caso di discordanza tra i confini comunali individuati sul Piano Operativo e quelli catastali, si assumono come probanti, i secondi. In questo caso si assumerà come zona urbanistica quella adiacente.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40