Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

CAPO 1 – Norme finali

Art. 84. Barriere architettoniche

1. Costituisce parte integrante del Piano Operativo il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA).

Art. 85. SostenibilitĂ  sociale

1. La sostenibilità sociale è costituita da:

  • - edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
  • - edilizia residenziale sociale (E.R.S.)

2. Gli edifici esistenti e aree contermini già destinati a edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), ove di proprietà pubblica, possono essere oggetto di riqualificazione. A tal fine, sono ammessi ampliamenti fino al massimo del 40% della Superficie Edificata (SE) esistente, per l’efficientamento energetico, l’inserimento di servizi privati e collettivi, e più in generale per il miglioramento delle condizioni abitative, da attuarsi con progetto unitario.

3. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM, stabilisce per l’edilizia residenziale delle quote per la sostenibilità sociale che si applicano agli interventi soggetti a Piano Attuativo, esclusi i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, secondo le quantità indicate nelle schede di cui all’Allegato B - Schede Norma.

4. Ai fini delle presenti norme si considerano interventi di sostenibilità sociale quelli di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzati:

  • - alla realizzazione di alloggi che saranno destinati a edilizia residenziale pubblica;
  • - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
  • - alla realizzazione di alloggi destinati ad affitto convenzionato o vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • - alla realizzazione di alloggi con pratiche di autocostruzione assistita, ovvero con un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all’interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall’Amministrazione Comunale;
  • - alla realizzazione di alloggi con pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.

5. Ai sensi dell’art. 63 della LR 65/2014, l’alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68.

6. Le fattispecie di edilizia residenziale sociale possono essere attuate attraverso le seguenti modalità:

  • a) cessione a prezzi calmierati;
  • b) locazione a canoni calmierati per almeno 8 anni, con eventuale patto di futura vendita a favore dell’Amministrazione Comunale.

7. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 6 lettera b), il canone di affitto dovrà essere inferiore del 20% rispetto ai valori medi definiti nei patti territoriali, sottoscritti dal Comune di Barberino di Mugello o ai quali abbia aderito, e potranno essere conduttori i soggetti indicati dal Comune, con opzione di acquisto a favore del Comune, da esercitarsi sulla base dei parametri stabiliti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (acquisto immobili di nuova costruzione) prima della scadenza naturale del contratto di locazione.

8. La convenzione accessiva atta a regolamentare l’intervento edificatorio di trasformazione regolamenterà anche le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari, il prezzo di vendita calmierato o le modalità di decorrenza dell’obbligo di affitto a canone agevolato, le modalità per l’eventuale esercizio dell’opzione di acquisto da parte del comunale e il corrispettivo in ossequio a quanto indicato dalla legislazione anche regionale in materia, prevedendo che ove non venga dato seguito all'opzione di acquisto, i contratti di affitto agevolato in essere (che non vedano inadempienze da parte dei conduttori) debbano essere prorogati per un periodo pari alla durata indicata nel contratto.

9. La medesima convenzione potrà prevedere, senza che quanto rappresenti un’opzione per il soggetto attuatore, in alternativa alla attuazione dell’obbligo della realizzazione di alloggi ad edilizia sociale, una monetizzazione totale o parziale di tale impegno con la corresponsione di una somma pari al 50% dei valori definiti nei patti territoriali in relazione agli alloggi da affittare per 12 anni, da determinarsi sulla base della superficie utile dell’alloggio determinata ai sensi dell’articolo12 DPGR 39/D del 2018, e s.m.i., somma che sarà ridotte del 50% nell’ipotesi di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di rigenerazione urbana.

Art. 86. Aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile

1. Costituisce parte integrante del Piano Operativo ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lettera h) e articolo 104 comma 4 della L.R. 65/2014 il “Piano di Protezione Civile Intercomunale".

2. Le aree interessate da previsioni del Piano Intercomunale di Protezione Civile devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

3. Fatte salve diverse disposizioni del Piano Intercomunale di Protezione Civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • - interventi di nuova edificazione;
  • - installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.

4. Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni provvisorie e temporanee che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico tali in ogni caso da non determinare irreversibili trasformazioni delle aree medesime.

Art. 87. Salvaguardie e norme transitorie

1. Costituiscono salvaguardia del Piano Operativo fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono.

2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi commi, sono consentiti, fino all’entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme, salvo restrizioni maggiori contenute nella disciplina urbanistica in vigore o in salvaguardia.

3. Le misure di salvaguardia conseguenti all’adozione del presente Piano Operativo non si applicano:

  • a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche presentate anteriormente alla data di adozione delle presenti norme;
  • b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del Piano Operativo medesimo.

4. I permessi di costruire, i titoli abilitativi rilasciati e le segnalazioni di inizio attività ed ogni altra pratica edilizia che abbiano conseguito efficacia prima della data di adozione del Piano Operativo rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, decadono laddove alla data di approvazione del Piano Operativo i lavori non abbiano avuto materiale inizio.

5. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale Intercomunale.

6. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.

7. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia le varianti in corso d’opera ai titoli abilitativi efficaci e fatti salvi dalle presenti norme e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità.

8. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l’integrità delle risorse e la difesa dal rischio:

  • - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
  • - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  • - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  • - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.
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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40