Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 74. Classificazione di pericolosità geologica

1. L’elaborato “GEO07 Carta della pericolosità geologica” consente di migliorare la rappresentazione e l’origine delle criticità geomorfologiche e geologiche, descritte e cartografate in maniera dettagliata su tutto il territorio nell’elaborato “GEO06 Carta geomorfologica”. La normativa correlata contiene articolate indicazioni prescrittive da adottare per gli interventi di trasformazione del territorio.

2. Il presente articolo disciplina gli ambiti territoriali soggetti a pericolosità geologica nel rispetto:

  • a) delle norme per prevenzione del rischio idrogeologico di cui alle vigenti norme di attuazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno,
  • b) in applicazione agli areali di mappa ricadenti nelle classi P4 e P3 delle adottate mappe del Piano di Bacino, stralcio “assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

3. Al fine dell’immediata comprensione della recente nomenclatura e classificazione della pericolosità geologica/geomorfologica fra i disposti normativi in vigenza di cui al PAI del bacino dell’Arno (AdB) e il PAI del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale Distrettuale (ADAS), e il DPGR 5/R/2020, si riporta il seguente schema semplificativo relativo alla sintetica identificazione del campo di classificazione della pericolosità (espressa in forma numerica) e della relativa aggettivazione nel tempo e nei vari disposti.

DPGR n. 5/R/2020 PAI AdB Arno PAI Distrettuale App. Sett.
G.4 (molto elevata) P.F.4 (molto elevata) P.4 (molto elevata)
G.3 (elevata) P.F.3 (elevata) P.3a (elevata)
G.2 (media) P.F.2 (media) P.2 (media)
G.1 (bassa) P.F.1 (moderata) P.1 (bassa)

4. Nelle tavole “GEO07 Carta della pericolosità geologica”, ai sensi della normativa regionale vigente (DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.1), con adattamenti relativi a considerazioni sulla casistica locale, sono individuate le aree ricadenti negli ambiti corrispondenti alle seguenti classi di pericolosità geologica:
Pericolosità geologica molto elevata (G4-P4):
Aree in cui sono presenti fenomeni di franosità attiva a dinamica gravitativa e relative aree di evoluzione (frane di scivolamento e colata lenta, di crollo, per erosione di sponda, franosità diffusa di versante), aree con presenza di intensi fenomeni attivi di tipo erosivo dovuti all’azione di acque incanalate o di versante.
Pericolosità geologica elevata (G3-P3a):
Aree potenziale instabilità e relative aree di evoluzione con fenomeni franosi quiescenti di cui non è possibile escludere la riattivazione, con presenza di indicatori geomorfologici diretti quali aree interessate in passato da dissesti e/o segni precursori, comprese le aree individuate come coinvolte da fenomeni di deformazione gravitativa profonda.
Aree con caratteri di elevata propensione al dissesto di tipo gravitativo come litologia e acclività, aree soggette a processi di morfodinamica fluviale, aree soggette a deformazioni superficiali plastiche come soliflussioni, a processi di degrado di carattere antropico, aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche, conoidi pedemontane e corpi detritici su versanti con pendenze superiori a 25%.
Pericolosità geologica media (G2-P2):
Aree in cui sono riconoscibili fenomeni geomorfologici attualmente inattivi per mutate condizioni morfoclimatiche; aree con modesta propensione al dissesto per geomorfologia, litologia e pendenza che tuttavia possono evolvere le loro condizioni di stabilità; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori a 25%.
Viene inoltre introdotta, in continuità con gli studi geomorfologici svolti per il PSI del Mugello, una classe di pericolosità geologica medio-elevata G2pl che accomuna terreni caratterizzati da potenziale instabilità per litologia, acclività o giacitura.
Pericolosità geologica bassa (G1-P1):
Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e di pendenza non costituiscono fattori predisponenti a processi morfoevolutivi.

74.1. Pericolosità mineraria

1. La perimetrazione di pericolosità geologica detta “pericolosità mineraria” per presenza di cavità sotterranee originate da attività di estrazione di lignite esercitate nel sottosuolo del territorio comunale di Barberino nel corso della prima metà del XX secolo è rappresentata nell’elaborato “GEO07 Carta della pericolosità geologica” e suddivisa come segue:
Pericolosità geologica mineraria molto elevata G4m
E’ attribuita alle aree ricadenti nei perimetri di concessione mineraria di coltivazione della lignite in sotterraneo e alle nuove aree individuate in epoche recenti in seguito ad accertamenti geognostici. In molte situazioni le indagini geognostiche e geofisiche hanno confermato la presenza di indizi di cavità sotterranee, con dati sulle profondità e andamento.
Pericolosità geologica mineraria elevata G3m
E’ attribuita alla prima fascia (prima zona di buffer) contigua a G4m dove sono necessarie verifiche di esclusione di condizioni stratigrafiche favorevoli alla presenza di livelli lignitiferi.Tali verifiche necessitano di almeno n.1 sondaggio fino alla profondità di m 30.
Pericolosità geologica mineraria media G2m
E’ attribuita alla seconda fascia (seconda zona di buffer) contigua a G3m, oltre che alle aree già ricadenti in G4m ma deperimetrate in seguito ad accertamenti geognostici di assenza di cavità e/o livelli coltivabili.

74.2. Criteri di fattibilità geologica

1. Fattibilità in aree a pericolosità geologica molto elevata G4 (pericolosità da dissesti geomorfologici P4):

  • a) sono consentite le misure di protezione per gli insediamenti esistenti tese alla riduzione della pericolosità o alla riduzione del rischio, a seguito di espressione di parere dell’Autorità di bacino;
  • b) sono consentiti gli interventi riguardanti la coltivazione e il ripristino di aree destinate ad attività estrattiva o mineraria incluse nei piani regionali;
  • c) non sono consentite nuove previsioni residenziali, commerciali, ricettive, produttive; non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche riferite a servizi essenziali nè previsioni di nuove aree destinate ad impianti;
  • d) non sono consentiti nuovi impianti di contenimento delle acque, quali dighe e invasi artificiali;
  • e) sono consentiti gli interventi di “nuova costruzione”, come definiti dalla L.R. 41/2018 art. 2, e le nuove infrastrutture lineari e a rete solo a condizione che venga preventivamente operata una declassificazione dell’area a classe G3 o inferiore mediante studi geomorfologici di dettaglio (comprensivi di rilievi, indagini geognostiche e geofisiche, opportuni sistemi di monitoraggio ecc.) e conseguenti interventi di messa in sicurezza, oltre al contestuale riesame delle mappe di pericolosità da frana del PAI; tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti: non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, non limitare la possibilità di interventi definitivi di stabilizzazione, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è concordata fra comune e struttura regionale competente in relazione alla tipologia del dissesto;
  • f) limitatamente alla realizzazione opere e infrastrutture pubbliche non riferite a servizi essenziali e non altrimenti delocabilizzabili e agli ampliamenti e ristrutturazioni su quelle esistenti, essi possono essere realizzati attraverso la preventiva realizzazione di misure di protezione e consolidamento; le opere pubbliche o di interesse pubblico devono in ogni caso essere realizzate senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini e in modo da consentire la manutenzione delle misure di protezione;
  • g) sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente con le seguenti tipologie: attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e ricostruzione, aumenti di superficie coperta e volume, ampliamenti e adeguamento delle infrastrutture a sviluppo lineare e a rete. Gli interventi sono subordinati alla valutazione che non vi sia peggioramento delle condizioni di instabilità del versante, aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità e che non sia compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento. Tali valutazioni sono definite sulla base di indagini proporzionate alla dimensione delle opere;
  • h) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

2. Fattibilità in aree a pericolosità geologica elevata G3 (pericolosità da dissesti geomorfologici P3a):

  • a) sono consentiti gli interventi di “nuova costruzione” come definiti dalla LR 41/2018 art.2, le nuove previsioni residenziali, commerciali, ricettive, produttive e di nuove opere pubbliche, gli impianti o le nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete. La fattibilità è subordinata all’esito di studi geologici, rilievi e indagini geognostiche finalizzati a definire le effettive condizioni di stabilità. Se da tali studi emerge la necessità di interventi di messa in sicurezza, essi vengono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo o di intervento diretto e sono realizzati preventivamente alle opere. Tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti: non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, non limitare la possibilità di interventi definitivi di stabilizzazione, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è concordata fra comune e struttura regionale competente in relazione alla tipologia del dissesto. Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce presupposto per il rilascio di titoli abilitativi. Analoghe condizioni si applicano per tutti i casi non espressamente richiamati nella Disciplina Pai dell’AdB distrettuale;
  • b) ulteriori prescrizioni possono contenere anche la richiesta di verifica dell’assenza di eventuali interferenze fra edifici e opere dello stesso comparto o con manufatti esterni, definendo gli eventuali necessari interventi di consolidamento. Nel caso di realizzazione di più edifici lo studio geologico è corredato da specifico elaborato con planimetrie e sezioni indicanti la sequenza temporale delle fasi di cantiere e finalizzato a garantire la sicurezza delle varie fasi di cantiere;
  • c) sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; la fattibilità è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità;
  • d) sono consentiti gli interventi riguardanti la coltivazione e il ripristino di aree destinate ad attività estrattiva o mineraria incluse nei piani regionali;
  • e) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

3. Fattibilità in aree a pericolosità geologica medio-elevata G2pl:

  • a) in condizioni di pericolosità geologica medio-elevata G2pl per potenziale predisposizione all’instabilità sono consentiti interventi che non determinino condizioni di instabilità e non modifichino negativamente i processi geomorfologici nell’area interessata dagli interventi stessi;
  • b) la fattibilità è subordinata all’esecuzione di specifiche indagini geologiche e geotecniche a livello edificatorio in applicazione delle norme vigenti in materia NTC2018 e DPGR 1R/2020, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area e di evitare che si determinino condizioni di instabilità. Le prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini, compresi gli aspetti riguardanti scavi per fondazioni o per altra attività da affrontare nella relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto;
  • c) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

4. Fattibilità in aree a pericolosità geologica media G2 (pericolosità da dissesti geomorfologici P2):

  • a) sono consentiti tutti gli interventi. La fattibilità è subordinata all’esecuzione di specifiche indagini geologiche e geotecniche a livello edificatorio in applicazione delle norme vigenti in materia NTC2018 e DPGR 1R/2020, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area e di evitare che si determinino condizioni di instabilità. Le prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini, compresi gli aspetti riguardanti scavi per fondazioni o per altra attività da affrontare nella relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto;
  • b) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza o ricadenti in aree senza problematiche di stabilità, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalle discipline di settore. E’ sufficiente la dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera..

5. Fattibilità in aree a pericolosità geologica bassa G1 (pericolosità da dissesti geomorfologici P1):

  • a) sono consentiti tutti gli interventi. Per le nuove costruzioni, come definite dalla LR 41/2018 art.2, la fattibilità è subordinata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche in applicazione delle norme vigenti in materia: NTC2018 e DPGR 1R/2022;
  • b) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza o ricadenti in aree senza problematiche di stabilità, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalle discipline di settore. E’ sufficiente la dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera.

74.3. Criteri di fattibilità per pericolosità mineraria

1. Nelle aree classificate G4m la fattibilità è subordinata al raggiungimento di una soddisfacente conoscenza del modello geologico del sottosuolo in termini di effettiva presenza e andamento delle anomalie sotterranee;

  • a) nelle aree comprese nei perimetri di concessione minerarie in assenza di indagini, già in fase di piano attuativo l’intervento è subordinato alla ricostruzione del modello geologico mediante indagini geofisiche e geognostiche spinte fino a m 30 e così definite: minimo n. 4 verticali per ogni cella su una griglia con maglie di m 20 (in cui si suddivide il lotto) con individuazione della quota del substrato non interessato dalle attività minerarie e descritto con opportune sezioni. L’indagine comprenderà anche le aree interessate da opere di urbanizzazione e spazi aperti (verde, parcheggi, viabilità) dove gli eventuali sfornellamenti da cavità superficiali dovranno essere prevenuti con opportuni interventi. Il rilascio dei titoli abilitativi richiede un successivo approfondimento di indagini geognostiche, in corrispondenza dell’impronta di ogni edificio nella misura di n.5 verticali (sondaggi,CPT,DPSH) ogni mq 500 di SUL e successive frazioni (da 501 mq a 1000 mq e così di seguito), sui cui esiti verranno adottate le tecniche di consolidamento necessarie al superamento del rischio. In classe d’uso III/IV il numero di stazioni dovrà essere raddoppiato.
  • b) nelle aree oggetto di indagini di approfondimento pregresse, sulla base della prima ricostruzione del modello geologico del sottosuolo e dei dati disponibili si richiede per ciascun edificio indagini con almeno un sondaggio di m 30 e CPT lungo il perimetro della sagoma di ingombro per la progettazione delle fondazioni alla quota di sicurezza e/o adeguate tecniche di consolidamento che eliminano il rischio nell’intero comparto;
  • c) nelle aree oggetto di indagini di approfondimento pregresse, per le aree a verde, parcheggi e viabilità si richiedono indagini in quantità da assicurare una sufficiente copertura mediante CPT spinte fino a una profondità di 6-8 metri, per accertare la presenza di cavità superficiali e individuare le conseguenti adeguate tecniche di consolidamento per il superamento del rischio, a titolo di esempio ricorrendo a geotessile e doppio strato di rete ellettrosaldata per sottofondi stradali.

2. Nelle aree classificate G3m, per ciascun edificio si richiede la conferma preliminare del modello geologico con esecuzione di un numero sufficiente di di prove penetrometriche statiche in corrispondenza dell’impronta dell’edificio. Per il rilascio dei titoli abilitativi si richiede il rispetto delle norme di settore, al momento DPGR 1R/2022 e NTC 2018. Nel caso fossero riscontrate situazioni di rischio valgono le prescrizioni per G4m.

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree ricadenti in G4m: sono fattibili gli interventi e le opere rientranti nelle categorie di ristrutturazione edilizia e di restauro/risanamento conservativo senza significativo incremento di carico sul terreno (inferiore a 1 KN/mq). Gli interventi edilizi che comportano aumenti di superficie e/o volume sono ammessi dopo accertamenti locali (profili geofisici, prove penetrometriche, sondaggi) che identifichino le soluzioni per il superamento del rischio secondo le modalità collegate con G4m.
Le addizioni funzionali devono essere compatibili con le presenti disposizioni.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree ricadenti in G3m: sono ammessi tutti gli interventi e le opere non compresi nelle categorie della classe precedente a condizione che venga confermata l’assenza di anomalie sotterranee con le modalità collegate con G3m.

5. Nelle aree classificate G2m, per nuovi interventi e per interventi sul patrimonio edilizio esistente si applicano le condizioni riferite alla pericolosità geologica media G2.

6. Ai fini della fattibilità le adeguate e sufficienti conoscenze dirette acquisite nel RUC 2012-18 formano le condizioni prescrittive per i criteri di realizzazione delle opere di fondazione e/o tecniche di consolidamento idonee al superamento dei livelli problematici e alla prevenzione di rischi per la vita umana e per la sicurezza degli edifici e manufatti. Tali criteri prescrittivi sono differenziati nelle dimensioni e profondità di intervento secondo il variare delle condizioni locali e precisati nelle singole schede norma in relazione alle conoscenze acquisite.

Art. 75. Classificazione di pericolosità sismica locale

1. Nelle tavole “GEO8 Carta della Pericolosità Simica Locale”, ai sensi della normativa regionale vigente (DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.3), sono individuate le aree ricadenti nelle seguenti classi di pericolosità sismica, come definite nell’articolato regionale, in relazione alla valutazione degli effetti locali e di sito, con adattamenti relativi a considerazioni sulla casistica locale. Tale valutazione è basata sugli studi di MS di livello 1 e 3 realizzati nel novero dell’attività di Microzonazione Sismica, i cui contenuti vanno a costituire il “quadro conoscitivo” ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020.

2. Pericolosità sismica locale molto elevata (S4F - S4L):
S4F - aree suscettibili di instabilità di versante attiva e relative zone di evoluzione come classificate in P4-G4, che potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici che possono verificarsi in occasione di eventi sismici
S4L - terreni suscettibili di liquefazione dinamica accertata mediante indagini geotecniche oppure notizie storiche specifiche

3. Pericolosità sismica locale elevata (S3 - S3A - S3F - S3G - S3L):
S3 - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri dal piano di campagna, oggetto di studio di MS di livello 1.
S3A - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione calcolato mediante studi di microzonazione in FA0105 > 1.4
S3F - aree interessate da elevata propensione al dissesto o potenzialmente instabili (frane quiescenti) come classificate in P3-G3, suscettibili a subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici che possono verificarsi in occasione di eventi sismici
S3L - zone potenzialmente suscettibili di liquefazione dinamica in corrispondenza di terreni all’interno dei quali le conoscenze geologiche disponibili non possono escludere la presenza di orizzonti a rischio di liquefazione
S3G - zone caratterizzate dalla presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche;

4. Pericolosità sismica locale media (S2):
S2 - zone stabili suscettibili di amplificazione topografica a causa delle pendenze elevate (superiori a 15°)
S2 - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione calcolato mediante studi di microzonazione in FA0105 < 1.4

5. Pericolosità sismica locale bassa (S1):
S1- zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia avente inclinazione inferiore a 15° e dove non si ritengono probabili i fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

75.1. Criteri di fattibilità sismica

1. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale molto elevata S4:

  • a) Nelle zone S4 caratterizzate da instabilità di versante attiva e relative zone di influenza (classe di pericolosità “S4F”), si applicano le condizioni di fattibilità previste per le aree a pericolosità geologica molto elevata G4 (par. 4.1); per tutti gli interventi consentiti devono essere effettuati studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche - commisurati alla tipologia dell’opera e alla rilevanza dell’intervento - per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto dell’azione sismica in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;
  • b) nelle zone individuate come zone suscettibili di liquefazione dinamica (classe di pericolosità “S4L”) sono consentiti interventi di nuova edificazione; la fattibilità è subordinata alla realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica dei terreni in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione”, da progettare in funzione degli esiti delle verifiche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell’Indice del potenziale di liquefazione). In coerenza con gli studi svolti per il quadro conoscitivo del PSI, tali verifiche dovranno essere svolte secondo le modalità descritte in Appendice 2 all’elaborato GEO.01 - Relazione geologica e sismica. Gli esiti di tali verifiche permetteranno di individuare con precisione i livelli suscettibili di liquefazione e valutarne la potenziale influenza a livello delle strutture di progetto, avvalendosi di metodi che stimano i danni per liquefazione in funzione degli spessori degli strati liquefatti e non liquefatti ed in relazione a diversi valori di accellerazione sismica attesa al suolo, come ad esempio quello proposto da Ishihara [Ishihara, K., 1985. Stability of natural deposits during earthquakes. In: Proceedings of the 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering] e Crespellani et al. [Crespellani T., Nardi R., Simoncini C., 1988. La liquefazione del terreno in condizioni sismiche. Zanichelli Ed.]. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi raccomandati di riduzione della pericolosità sismica su edifici sono indicati quali pali drenanti in sabbia, fondazioni profonde, jet-grouting.
  • c) La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata all’esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico (in conformità a NTC 2018 par.8.4). Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici; limitatamente alle aree classificate S4L per suscettibilità alla liquefazione, oltre agli interventi di miglioramento o adeguamento, la fattibilità è subordinata anche ad interventi di riduzione della pericolosità da eseguirsi in funzione dell’esito delle verifiche di cui al punto 2).

2. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale elevata S3:

  • a) Nelle zone potenzialmente soggette a liquefazione dinamica (classe di pericolosità “S3L”), la fattibilità per gli interventi di nuova edificazione è subordinata all’esito di indagini geognostiche e verifiche geotecniche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell’Indice del potenziale di liquefazione) e, in funzione di tale analisi, alla eventuale realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione”; in coerenza con gli studi svolti per il quadro conoscitivo del PSI, tali verifiche dovranno essere svolte secondo le modalità descritte in in Appendice 2 all’elaborato GEO.01 - Relazione geologica e sismica. Gli esiti di tali verifiche permetteranno di individuare con precisione i livelli suscettibili di liquefazione e valutarne la potenziale influenza a livello delle strutture di progetto, avvalendosi di metodi che stimano i danni per liquefazione in funzione degli spessori degli strati liquefatti e non liquefatti ed in relazione a diversi valori di accellerazione sismica attesa al suolo, come ad esempio quello proposto da Ishihara [Ishihara, K., 1985. Stability of natural deposits during earthquakes. In: Proceedings of the 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering] e Crespellani et al. [Crespellani T., Nardi R., Simoncini C., 1988. La liquefazione del terreno in condizioni sismiche. Zanichelli Ed.]. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi raccomandati di riduzione della pericolosità sismica su edifici sono indicati quali pali drenanti in sabbia, fondazioni profonde, jet-grouting.
  • b) Nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità “S3F”), la fattibilità degli interventi di nuova edificazione è subordinata all’esito di specifiche verifiche, se necessario supportati da indagini geognostiche e geofisiche, finalizzate a definire le effettive condizioni di stabilità che tengano conto dell’azione sismica ed in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica. Eventuali opere di messa in sicurezza dovranno essere realizzati preventivamente agli interventi;
  • c) nelle aree di instabilità di versante quiescente (classe di pericolosità “S3F”), per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete, la fattibilità è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, tenendo conto anche dell’azione sismica e in coerenza con quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte” - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;
  • d) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità “S3A”), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 o 3 (FA0105>1,4), ovvero nelle zone suscettibili di amplificazione locale senza valutazione del fattore di amplificazione (classe di pericolosità “S3”), la fattibilità di tutti gli interventi è effettuata una specifica campagna di indagini geofisiche (quali, ad esempio, profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro e, ove risultino significative, profili MASW) e geognostiche (quali ad esempio sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l’entità del (o dei) contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordovalle è opportuna una ricostruzione bidimensionale con prove geofisiche di superficie;
  • e) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti (classe di pericolosità “S3G”), sono effettuate adeguate indagini geognostiche e verifiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  • f) la fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata all’esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico, in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4. Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici; limitatamente alle aree classificate S3L per liquefazione, oltre agli interventi di miglioramento o adeguamento, la fattibilità è subordinata anche ad eventuali interventi di riduzione della pericolosità, da eseguirsi in funzione dell’esito delle verifiche di cui al comma 1);
  • g) nella realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti assegnabili alle classi di indagine 3 e 4 e in generale di tutti gli edifici assegnabili alla classe di indagine 4, come individuati dal DPGR 1R/2022, in fase di progettazione la valutazione dell’azione sismica di progetto deve essere supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale.

3. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale media S2

  • a) Non è necessario indicare condizioni specifiche per la fase attuativa o progettuale;

4. Fattibilità in aree a pericolosità sismica locale bassa S1

  • a) In tali aree non sussistono prescrizioni specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione dei titoli abilitativi all’attività edilizia.

75.2. Indicazioni per la progettazione nelle aree oggetto di studi di MS livello 3

1. Nelle aree interessate dagli studi di microzonazione sismica di livello 3, il soggetto realizzatore dello studio fornisce, per ogni microzona individuata a seguito delle analisi dinamiche di dettaglio, uno spettro di risposta elastico normalizzato e rappresentativo dell’azione sismica prevista per la predetta microzona per due separati tempi di ritorno (475 anni e 50 anni). Tali spettri riportano anche i parametri dipendenti (S, Tb e Tc) ricavati tramite la procedura di normalizzazione: la progettazione di opere ricadenti in classe d’uso II ai sensi delle NTC 2018, caratterizzate da uno stato limite corrispondente ad un medesimo periodo di ritorno dello spettro rappresentativo, può avvalersi direttamente di tale spettro, previa verifica della maggior cautela, stabilita in base al valore di accelerazione spettrale per i periodi di interesse dell’opera, rispetto a quanto ricavabile in termini di spettro di risposta elastico dall’applicazione delle categorie semplificate di sottosuolo. Deve comunque essere sempre verificata la reale corrispondenza delle condizioni geologico-tecniche del sito rispetto al contesto riportato nello studio di MS, mediante criteri di affidabilità, significatività e rappresentatività.

2. Per le medesime opere caratterizzate da differenti periodi di ritorno rispetto a quello utilizzato per lo studio di MS di livello 3, e per le opere ricadenti in classe d’uso I ai sensi delle NTC 2018, il confronto indicato al precedente capoverso è effettuato ricavando lo spettro di risposta elastico in base ai predetti parametri dipendenti associati allo spettro caratteristico, combinandoli con i parametri indipendenti (derivanti dalla localizzazione del sito).

75.3. Fattibilità sismica in aree non comprese negli studi di Microzonazione

  • a) Per tutti gli interventi posti all’esterno del perimetro degli studi di microzonazione, pertanto in zone prive di classificazione di pericolosità sismica locale, quando si verifichino le condizioni di pericolosità G3 e G4 valgono le prescrizioni di cui rispettivamente alle classi S3 e S4;
  • b) in caso di nuove previsioni, si dovranno eseguire indagini per determinare la classe di pericolosità sismica locale con gli stessi criteri adottati per gli studi di microzonazione
  • Art. 76. Classificazione di pericolosità da alluvioni

    1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento la caratterizzazione delle aree a pericolosità da alluvioni è effettuata secondo la seguente classificazione:

    • - Aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3), come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera d) della LR 41/2018
    • - Aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2), come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 41/2018
    • - Aree a pericolosità da alluvioni rare o di estrema intensità (P1), come classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del D.lgs.49/2010

    76.1. Criteri di fattibilità da alluvioni

    1. Per la definizione della fattibilità idraulica di interventi di nuova costruzione, interventi sul patrimonio edilizio esistente e infrastrutture lineari o a rete (compresi i parcheggi), in aree poste all’interno del perimetro del territorio urbanizzato o al di fuori dello stesso, ricadenti in aree soggette a pericolosità da alluvioni frequenti o poco frequenti si fa riferimento a quanto indicato dalla LR 41/2018 e s.m.i.

    Art. 77. Attività estrattive

    1. Le aree estrattive (AE), di cui al precedente articolo 39.1, sono destinate all’escavazione dei materiali dal sottosuolo mediante la coltivazione dei giacimenti e corrispondono all’ambito individuato come prescrizione localizzativa dal vigente Piano Regionale Cave, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale nr. 47 del 21.07.2020 e recepito ex-lege dal PSI del Mugello.

    2. Le AE sono comprensive dell’ubicazione di impianti per la prima lavorazione dei materiali estratti.

    3. Il Comune può autorizzare l’escavazione solo all'interno di tale ambito, sulla base di progetti presentati nel rispetto di norme, obblighi e adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della L.R. 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in materia di cave” e compresa l'attività di risistemazione ambientale.

    4. Nelle aree AE sono ammessi gli interventi necessari al ciclo produttivo in funzione dei contenuti dei piani di coltivazione.

    5. L’elaborato di Piano Operativo GEO01 - “Relazione geologica e sismica” contiene le condizioni di fattibilità dello sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa e della attività estrattiva in termini di tutela del territorio e della sicurezza. Con approfondimento mediante indagini geologiche sono state individuate le opere di mitigazione, messa in sicurezza e modalità di coltivazione.

    Art. 78. Tutela delle acque di falda

    1. Il Piano Strutturale Intercomunale nella Carta della Tutela delle Risorse Idrogeologiche (QC.B04) individua la rete dei pozzi e delle sorgenti destinate all’approvvigionamento del pubblico acquedotto, con le relative zone di rispetto e di tutela assoluta:

    • a) La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere ha un'estensione in caso di acque sotterrane di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad alle relative infrastrutture di servizio.
    • b) La zona di rispetto e costituita da un’area di 200 metri di raggio dal punto di captazione, salvo diversa indicazione, includendo quindi anche la zona di tutela assoluta. In questa zona sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività previste dall’art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", come declinate in parte dalla delibera di giunta regionale n. 872 del 13 luglio 2020.

    2. Nella medesima carta sono individuate le classi di permeabilità dei terreni, fornendo pertanto una indicazione preliminare sulla potenziale vulnerabilità delle risorse idriche del sottosuolo. Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali dovranno necessariamente confrontarsi con le condizioni di fragilità idrogeologica eventualmente presenti onde adottare soluzioni progettuali che non introducono fattori di pressione che possano alterare significativamente, lo stato qualitativo della risorsa.

    3. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sul sottosuolo e sulle acque sotterranee connesso alla realizzazione di nuove infrastrutture interrate, volumi interrati, opere strutturali e fondali, che possano alterare il locale assetto idrogeologico, le nuove previsioni urbanistiche dovranno essere dotate di un appropriato quadro conoscitivo ante operam, che contenga dati idrogeologici di sito, necessari per delineare la fattibilità dell’intervento, individuando eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell’ottica di una tutela delle risorse idriche sotterranee.

    4. Sono ammesse le opere di captazione di risorse idriche sotterranee per usi domestici e destinati al consumo umano, a servizio di insediamenti residenziali e ricettivi, previa dimostrazione circa l’impossibilità tecnico economica di allacciarsi al pubblico acquedotto.

    5. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l’eliminazione degli sprechi, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

    • a) all’allaccio con la rete acquedottistica;
    • b) alla preventiva valutazione del fabbisogno idrico ed alla contestuale verifica di sostenibilità con l’Ente Gestore, nei casi di previsione e progettazione delle aree Aree di trasformazione;
    • c) a perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i dei tratti affetti dal problema, sulla base delle indicazioni che potranno essere individuate dall’Ente Gestore nell’ambito della previsione e progettazione delle aree Aree di trasformazione;
    • d) alla raccolta e il reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • e) all’utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;
    • f) al recupero ed al riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.

    6. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

    • a) garantire ove possibile l’allaccio all’infrastruttura fognaria.; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione a piè d’utenza e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;
    • b) all'adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione, a piè d’utenza, nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o, in alternativa, sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo;
    • c) alla raccolta e il reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • d) laddove, al di fuori delle aree di trasformazione, si venga a creare la possibilità di allacciamento per aree non servite da pubblica fognatura, sarà compito dell’Ente gestore valutarne la fattibilità anche in ragione dei nuovi carichi reflui prodotti e delle caratteristiche della rete in loco.

    7. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali, con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi, sistemazioni esterne e loro modifiche, fatto salvo quanto già espressamente indicato all’articolo seguente, devono essere compensate mediante:

    • a) modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
    • b) opere di autocontenimento, quando non sia verificata l’efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall’intervento.

    8. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

    9. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

    10. La realizzazione di parcheggi e spazi pubblici e privati deve essere attuata con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo, evitando fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza.

    78.1. Criteri generali di fattibilità in relazione a problematiche connesse alla risorsa idrica

    1. Nelle aree di previsioni urbanistiche di nuova espansione o comunque con aumento dei carichi urbanistici, dove si possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità della risorsa idrica, è necessario rispettare i seguenti criteri generali, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino:

    • a) la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, tenuto conto della natura della trasformazione e delle attività ivi previste
    • b) la fattibilità degli interventi è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento

    Art. 79. Gestione delle acque superficiali

    1. Ai fini del mantenimento del buon regime delle acque dovrà essere garantita la corretta gestione delle acque superficiali.

    Art. 80. Fattibilità degli “ambiti di trasformazioneâ€

    1. Le condizioni di fattibilità geologica, idraulica, sismica e correlate a problematiche di natura idrogeologica - per quanto concerne gli ambiti di trasformazione individuati nel presente strumento urbanistico - sono definite nelle “schede di fattibilità” dell’elaborato Allegato F - Fattibilità delle Schede Norma.

    2. Per quanto non specificamente normato nelle “schede di fattibilità” allegate all’elaborato Allegato F - Fattibilità delle Schede Norma, si fa riferimento ai vigenti D.P.G.R. 5R/2020, L.R. 41/2018, D.P.G.R. 1R/2022 e NTC2018.

    Art. 81. Criteri per il rilascio dei titoli edilizi

    1. Ai fini del rilascio dei titoli edilizi, in relazione agli interventi per cui non si sia provveduto con la relativa scheda di fattibilità di P.O. ma comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutare l’effettiva conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso. I criteri/condizioni/prescrizioni di fattibilità ai sensi del DPGR 5R/2020 saranno definiti, in fase di redazione del relativo supporto geologico mediante confronto fra le pericolosità geologica, sismica ed idraulica e l’articolato normativo regionale e sovraregionale (AdB distrettuale) vigente in materia.

    2. Per tali interventi le prescrizioni di fattibilità dovranno essere desunte ed esplicitate dai progettisti tramite l’analisi comparata fra le classificazioni di pericolosità geologica, sismica ed idraulica degli SU vigenti e i riferimenti normativi di cui ai comma 3.2, 3.3 e 3.6 dell’Allegato A al D.P.G.R. 5R/2020, agli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 11,12, 13 e 16 della L.R. n. 41/2018 e sua successiva modifica di cui alla L.R. n. 7/2020 e l’articolato normativo (NTA) del presente P.O..

    3. Eventuali disposizioni regionali e/o sovraregionali in materia di fattibilità geologica, idraulica e sismica emanate dopo l’entrata in vigore del P.O. si intendono automaticamente recepite nel presente articolo, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.

    4. Per la progettazione edilizia di qualsiasi intervento si dovranno comunque applicare le indicazioni tecniche di cui alle NTC2018 e D.P.G.R. 1R/2022.

    Art. 82. Tipologie particolari di intervento

    1. Ferme restando le disposizioni di cui al D.P.G.R. 1R/2022 e alle NTC 2018, si riportano di seguito alcuni casi particolari di interventi inquadrabili ai sensi della legge urbanistica regionale per i quali non vi è una esplicita attribuzione di condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020.

    2. Verde attrezzato, parchi in genere, area verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde pubblico privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale, senza opere murarie.
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 si prevedano misure di regimazione delle acque di scorrimento superficiale al fine di evitare erosione del terreno e ristagni oltre a verifiche sulla stabilità dei versanti in caso di consistenti movimenti di terra.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

    3. Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse alle aree a verde), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igienico sanitarie.
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

    4. Serre con coperture permanenti
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020.
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018

    5. Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o morfologia)
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018 (oppure ai sensi dell’art. 13 della LR 41/2018). I nuovi parcheggi in superficie, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati nelle aree a pericolosità P2 e P3 a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste misure preventive, quali dispositivi permanenti di informazione del rischio di alluvione e dispositivi di allarme da attivare all’occorrenza, finalizzate a regolarne l’utilizzo in caso di possibilità del verificarsi di eventi alluvionali. Per i nuovi parcheggi in superficie costruiti a raso e ricadenti nelle aree a pericolosità P2 e P3 dovranno altresì prevedersi, per battenti idraulici superiori a 30 cm, sistemi di confinamento dell'area di parcheggio come guard-rail, recinzioni o ulteriori analoghi accorgimenti tecnico-costruttivi, di efficacia comunque comprovata, atti ad impedire il galleggiamento e lo spostamento incontrollato degli automezzi in caso di evento alluvione.

    6. Percorsi e aree di sosta pedonale
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 si prevedano misure di controllo delle acque superficiali al fine di evitare erosione del terreno e ristagni.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

    7. Realizzazione di strutture precarie come tettoie, annessi agricoli, manufatti per ricovero bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con funzione esclusivamente agricola e zootecnica.
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: nessuna condizione

    8. Realizzazione di invasi e/o laghi collinari
    E’ soggetta a norma regionale di settore sovraordinata; opere e manufatti accessori sono da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020
    Condizioni di fattibilità geologica: invasi e laghi collinari non sono consentiti in classe G4.
    Opere e manufatti accessori in classe G3, G2 e G1 i sono da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione ulteriore alle condizioni di fattibilità geologica
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da valutare di concerto all’autorità competente.

    9. Realizzazione di impianti sportivi e piscine all’aperto e relativi locali di servizio
    Condizioni di fattibilità geologica: non consentiti in classe G4. Da trattare come nuove edificazioni ai sensi del D.P.G.R. 5R/2020 se in classe G3, G2 e G1.
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione ulteriore alle condizioni di fattibilità geologica
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018

    10. Depositi all'aperto per materiali vari che non comportino strutture fisse
    Condizioni di fattibilità geologica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità sismica: nessuna condizione
    Condizioni di fattibilità idraulica: occorre garantire il non superamento delle condizioni di rischio R2.

    11. Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq
    La norma non prevede limitazioni o differenziazioni in base alle dimensioni pertanto:
    Condizioni di fattibilità geologica: in classe G3 e G4 gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020. Nessuna condizione in classe G1 e G2.
    Condizioni di fattibilità sismica: gli interventi sono da trattare come nuove edificazioni di cui al D.P.G.R. 5R/2020.
    Condizioni di fattibilità idraulica: interventi da trattare come nuove costruzioni ai sensi dalla L.R. 41/2018.

    Art. 83. Reticolo idrografico

    1. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012 e s.m.i, sono consentiti gli interventi previsti nel quadro normativo Nazionale e Regionale vigente (R.D. n.523 R/1904, R.D. n. 1775 1933, L.R.41/2018 comprese le eventuali successive modificazioni e/o integrazioni degli Enti competenti in materia).

    Ultima modifica
    Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40