Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 68. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono gli impianti solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas. Il presente piano regolamenta la realizzazione dei soli impianti solari termici e fotovoltaici, rinviando la possibilità di poter localizzare anche impianti a biomasse e eolico ad apposita variante al presente Piano nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, Titolo Vi delle presenti norme.

2. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:
in base alla collocazione:

  • - fotovoltaici e solari termici integrati: quando questi sono progettati nel contesto delle progettazione di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti;
  • - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, quando questi vedano collocazione sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
  • - fotovoltaici e solari termici non integrati, nell’ipotesi che siano collocati in arre libere;

in base alle finalità produttive:

  • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto utilizza la maggior parte dell’energia che produce, rinviando la determinazione della percentuale di utilizzo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  • - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l’impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
  • - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

3. Per l’autorizzazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40