Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 61. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette

1. Il Piano Operativo, in coerenza con il PSIM ed in recepimento dell’articolo 10 del P.T.C.M. di Firenze, individua, nelle tavole QC.1 – Vincoli sovraordinati, gli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale le aree del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta secondo quanto definito dal P.T.C.M. di Firenze.

2. All’interno di tali ambiti sono sempre ammessi interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e vegetazionali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed ambientale, da destinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a funzioni ricreative e culturali.

3. Unicamente tramite approvazione di programma aziendale, sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

4. Le destinazioni d’uso non congruenti con gli obiettivi di tutela di tali ambiti, fatte salve quelle esistenti, sono le seguenti:

  • - Attività industriali e artigianali;
  • - Attività commerciali all’ingrosso e depositi
  • - Attività commerciali al dettaglio ad esclusione degli esercizi di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande;
  • - Attività direzionali e di servizio;
  • - Attività turistico ricettive relativamente alle strutture ricettive alberghiere, ai campeggi e villaggi turistici, ai residenze

5. Sono fatte salve le destinazioni in atto esistenti legittimamente autorizzate.

6. Sugli immobili, nei quali si svolgono funzioni non ritenute congruenti sono ammessi interventi previsti dalla classificazione degli edifici esistenti di cui al precedente articolo 27, fino al TIPO D1 finalizzati a garantirne il loro adeguamento funzionale, e a condizione l’intervento determini una trasformazione edilizia e urbanistica coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambito in questione.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40