Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 49. Zone destinate alla viabilitĂ  veicolare

1. Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di rispetto, i parcheggi pubblici e gli impianti di distribuzione carburanti.

49.1. Strade

1. Negli elaborati grafici del Piano Operativo sono individuati i nuovi tracciati e nodi stradali e quelli esistenti.

2. Per la viabilità di progetto i tracciati sono riportati sulle tavole del Piano Operativo: il tracciato definitivo sarà definito con compiutezza dal progetto esecutivo dell’opera.

3. Tutte le nuove opere stradali e quelle di ristrutturazione dell’esistente, dovranno tendere a minimizzare i movimenti di terra e, in generale, a ridurre l’impatto visivo; le eventuali opere di sostegno e di riporto dovranno essere, ove possibile, realizzate con tecniche di bioingegneria; i muri a retta in cemento armato, dovranno essere rivestiti con pietrame locale.

49.2. Fasce di rispetto stradale

1. Sono le aree adiacenti alla viabilità esistente destinate alla sua tutela: su tali aree non è consentito la costruzione di edifici permanenti ed è ammessa soltanto la realizzazione di attrezzature di servizio delle strade, di stazioni di rifornimento e di impianti di distribuzione di carburante di cui al successivo articolo 49.4.

2. Fuori dei centri abitati, in presenza di viabilità esistente, le nuove costruzioni dovranno osservare la distanza minima prevista dal Codice della Strada.

3. All’interno dei centri abitati valgono le distanze minime indicate al comma 12 dell’articolo 19.

4. Le fasce di rispetto stradale, con destinazione diversa da quella agricola, dovranno per quanto possibile essere sistemate a verde ed alberate: in esse è compatibile la realizzazione di parcheggi, piste pedonali e ciclabili, spazi a verde anche attrezzato.

49.3. Parcheggi pubblici

1. I parcheggi pubblici (esistenti e di progetto) sono individuati con apposito simbolo nelle tavole grafiche del Piano Operativo.

2. Nelle tavole grafiche del Piano Operativo i parcheggi posti all’esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto, sono distinti fra parcheggi pubblici esistenti (PP1) e parcheggi pubblici di progetto (PP2).

3. Nelle aree destinate a parcheggio PP1 e PP2 possono essere realizzati anche parcheggi interrati.

4. In sede di approvazione dei progetti volti alla realizzazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, che debbono preferibilmente interessare nelle aree di rispetto stradale.

5. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui al precedente articolo 20.

6. Nelle nuove aree destinate a parcheggio pubblico (PP2) poste al di fuori dalle aree urbanizzate gli interventi non devono comportare aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e le opere devono essere realizzate con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.

49.4. Impianti di distribuzione carburante

1. La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione è ammessa negli ambiti a destinazione produttiva, industriale e artigianale nonché, all’esterno del territorio urbanizzato, lungo le principali vie di comunicazione, in conformità alla vigente normativa in materia.

2. L’insediamento di tali impianti lungo le suddette vie di comunicazione dovrà comunque risultare compatibile sotto il profilo viabilistico e della sicurezza stradale e non dovrà interessare zone destinate a funzioni residenziali, turistico-ricettive. L’area interessata complessivamente dall’impianto potrà avere una profondità massima di 40 ml dal limite di proprietà dell’ente gestore della strada ed un fronte della lunghezza massima di 180 ml.

3. In tali aree, oltre alle pompe di erogazione inerenti le specifiche tipologie di carburante (compresi installazioni di ricarica elettrica) possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita al dettaglio (entro il limite degli esercizi di vicinato), locali di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto di carburante, con una Superficie Coperta (SC) non superiore al 10% della superficie complessiva dell’impianto stesso, esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione. Gli edifici a servizio degli impianti di distribuzione di carburanti non potranno essere superiori ad un piano fuori terra e dovranno rispettare il limite massimo dell’altezza del fronte (HF) di 4,00 ml. Tali servizi dovranno in ogni caso prevedere idonee misure di separazione con altre attività.

4. L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio debbono essere distinti e separati.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40