Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 47. Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all’articolo 2 ed all’articolo 4 punto 5 del D.M. 1444/68.

2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole grafiche del Piano Operativo e si suddividono in:
F1: Zone per l’istruzione prescolastica e d’obbligo
F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi
F3: Zone per servizi di interesse comune e generale
F4: Impianti tecnologici di interesse generale
F5: Ambito fluviale

47.1. Zone per l’istruzione prescolastica e dell’obbligo: F1

1. Sono zone destinate alle attrezzature per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo: sulle tavole del Piano Operativo vengono distinte in zone esistenti (F1.1) e di progetto (F1.2).

2. Esse sono: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Il mutamento della tipologia di scuola non costituisce variante al Piano Operativo.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione Comunale, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Per i nuovi interventi e/o gli adeguamenti ed ampliamenti, si deve tenere conto dell’inserimento architettonico paesaggistico e ambientale dell’opera e delle sistemazioni esterne relative all’area di pertinenza degli edifici.

47.2. Zone a verde pubblico e per impianti sportivi: F2

1. Sono aree destinate a verde e spazio di incontro, per attività spontanee e del tempo libero ivi comprese attrezzature sportive di quartiere: sulle tavole del Piano Operativo vengono distinte in zone esistenti (F2.1), di progetto (F2.2). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.

2. All'interno delle aree a verde pubblico possono essere realizzati:

  • - spazi attrezzati per il gioco e per la pratica sportiva di base;
  • - strutture ed attrezzature per attività didattiche all'aperto e/o per l'osservazione dell'ambiente naturale;
  • - strutture per spettacoli e manifestazioni all'aperto.

3. Nell’ipotesi di impianti sportivi all’aperto è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, se funzionali all'impianto sportivo. I parametri edilizi ed urbanistici saranno definiti nel progetto dell’opera pubblica.

4. Gli interventi previsti saranno attuati da parte dell'Amministrazione Comunale, e programmati attraverso gli atti del bilancio pluriennale del Comune, con possibilità di affidamento a terzi della loro gestione.

5. I servizi potranno essere realizzati e gestiti anche da soggetti privati, proprietari delle aree, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione Comunale che recepisca il progetto e il programma di utilizzazione e definisca modalità, tempi d’attuazione e che obblighi i proprietari al mantenimento delle destinazioni d’uso delle strutture esistenti e di quelle da realizzare per almeno 10 anni dalla stipula della stessa.

6. I servizi sia di iniziativa pubblica che privata, qualora non specificato in dettaglio nelle schede normative di cui all’Allegato B - Schede Norma, sono realizzati previo progetto e programma di utilizzazione approvati dal Consiglio Comunale.

47.3. Zone per servizi di interesse comune e generale: F3

1. Sono zone destinate alla realizzazione di strutture per attività amministrative ed istituzionali, politico/sociali, culturali, religiose, ricreative, socio-sanitarie, per la difesa dell’ordine pubblico, sono individuate negli elaborati grafici del Piano Operativo con apposito simbolo e sono distinte in zone esistenti (F3.1), di progetto (F3.2).

2. L’attuazione potrà essere pubblica o privata, in tale ultima ipotesi il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Pubblica competente, che regolamenterà le modalità di realizzazione delle opere e l’uso delle stesse al fine di garantire l’interesse comune e generale dell’intervento.

3. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, che dovrà tenere conto, oltre che della normativa statale e regionale, dell'inserimento architettonico e paesaggistico dell'opera.

4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi, di cui ai precedenti articoli 25 e 26, sulla base della classificazione di cui al precedente articolo 27.

5. Sono ammessi interventi in ampliamento o di nuova costruzione che dovranno essere oggetto di un progetto di opera pubblica da approvare dall’Amministrazione Comunale.

6. Tutti gli interventi dovranno prevedere, qualora non definite nel piano, adeguate aree a parcheggio commisurate alle caratteristiche del servizio svolto.

47.4. Impianti tecnologici di interesse generale: F4

1. Le zone F4 includono le strutture e gli impianti per i servizi dell’acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento energetico e telecomunicazioni: sulle tavole del Piano Operativo sono individuate le zone esistenti (F4.1) e di progetto (F4.2) con apposito simbolo per le diverse tipologie di impianti.

2. Per queste zone è previsto l'intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da parte dell’Amministrazione Comunale e/o espressione dei pareri richiesti dalla vigente legislazione in materia, con l'osservanza delle normative tecniche statali e regionali vigenti per la realizzazione degli edifici e degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività previste.

4. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi, di cui ai precedenti articoli 25 e 26, sulla base della classificazione di cui al precedente articolo 27, previo adeguamento alle prescrizioni tecniche disposte dalle specifiche normative.

5. I nuovi interventi dovranno tener conto del corretto inserimento architettonico, paesaggistico e ambientale dell'opera.

47.4.1 – Linee guida per nuove linee elettriche, costruzione di nuove cabine elettriche e ricettori di segnale radio-televisivo

1. Il presente Piano Operativo non individua localizzazioni atte a recepire la realizzazione di nuove linee o cabine elettriche, o impianti recettori segnali.

2. La realizzazione degli impianti di cui al comma che precede anche in sostituzione delle esistenti, avverrà in conformità delle procedure previste dalla vigente legislazione in materia, a cura dell’ente competente o suo concessionario.

3. La realizzazione di nuove linee elettriche in sostituzione di linee non più idonee o obsolete dovrà essere seguita dalla demolizione di tutti i manufatti ed elementi costituenti le vecchie linee, dal loro trasporto a discarica o deposito autorizzato e i luoghi dovranno essere perfettamente ripristinati.

4. Il tracciato di nuove linee elettriche dovrà essere attentamente progettato, dovrà possibilmente seguire o allinearsi a elementi e componenti l'organismo del territorio aperto quali: strade, muri a retta, ciglioni, fossi, filari alberati, ecc. ecc..

5. In adiacenza dei nuclei storici, nuclei rurali e complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di edifici in Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va.), Classe 3 (E.E.V.) e in Classe 6 (E.I.A.), di cui al precedente articolo 27, le linee elettriche dovranno essere interrate fino al punto di erogazione.

6. Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale. Non potranno comunque essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche, né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale, né su vedute panoramiche o architettoniche.

7. In considerazione di campi magnetici che si determinano sia lungo le linee elettriche che intorno alle relative cabine, le nuove linee elettriche e cabine elettriche dovranno essere localizzate a debita distanza dagli insediamenti residenziali e comunque da insediamenti dove è previsto soggiornamento per lungo tempo. Dovranno altresì essere ubicate in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale e la visibilità, mettendo eventualmente a dimora specie arboree ed arbustive o altri accorgimenti per mitigare l'invadenza dell'intervento.

8. Le cabine elettriche dovranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie:

  • a) fuori terra: con manufatti prefabbricati di forme estremamente semplici e regolari, tinteggiate utilizzando tutte le gradazioni del verde, delle terre di Siena o delle ocre in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.
  • b) interrate o seminterrate: con manufatti prefabbricati o in muratura tradizionale in pietra a facciavista o mattoni a facciavista. I fronti di accesso e le eventuali porzioni di murature laterali su paramento murario in mattoni a facciavista, dovranno essere realizzate con mattoni con coloriture tendenti alle ocre o alle terre di Siena, escludendo il rosso vivo in modo da ottenere un colore che non risalti sulla vegetazione e sul territorio circostante.

9. La localizzazione degli impianti recettori di segnali è demandata ad uno specifico Piano Comunale degli Impianti.

47.5. Ambito fluviale - F5

1. Gli ambiti fluviali dei corsi d’acqua sono evidenziati con un apposito areale nelle tavole QP_URB - “Disciplina dei suoli nel territorio Urbanizzato” del Piano Operativo: questi rappresentano le fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico.

2. Il Piano Operativo, in recepimento di quanto indicato dal PIT/PPR e dal PSIM, persegue i seguenti obiettivi finalizzati alla tutela dei corsi d’acqua e dei relativi ambiti fluviali:

  • - conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;
  • - salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell’alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;
  • - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;
  • - conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale).

3. Lungo i corsi d’acqua deve essere mantenuta e qualificata la vegetazione igrofila ripariale, accanto all’integrità ambientale e paesaggistica degli ecosistemi fluviali e torrentizi, allo scopo di creare una continuità longitudinale della componente vegetazionale e dare spessore alle fasce tampone, rinaturalizzare le sponde fluviali, mitigare gli impatti di opere trasversali al corso d’acqua.

4. Fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde, gli interventi che interessino i corsi d’acqua devono salvaguardare la vegetazione ripariale garantendo la conservazione degli habitat faunistici presenti e facendo ricorso alle tecniche dell’ingegneria naturalistica.

5. All’interno di tali ambiti è consentita solo la realizzazione di sentieri e piste ciclo-pedonali finalizzati a favorirne la fruizione. Tali percorsi dovranno essere opportunamente accompagnati da elementi verdi allo scopo di costituire una continuità longitudinale lungo l’asse del corso d’acqua, con spessori variabili, e una continuità trasversale con le aree verdi urbane limitrofe, utilizzando specie vegetali arbustive e/o arboree autoctone e, laddove necessario, eliminando specie invasive da sostituire con specie autoctone.

6. Nelle aree di ambito fluviale è vietato:

  • - ogni nuova costruzione anche se di tipo precario;
  • - la realizzazione di depositi all'aperto;
  • - l’esecuzione di intervento che compromettano i caratteri dei paesaggi fluviali, le visuali di valore estetico-percettivo, la qualità delle acque e degli ecosistemi, e di quanto previsto dal P.I.T./P.P.R.

7. Nelle aree di ambito fluviale sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente legittimo, se compatibile con la classificazione di cui al precedente articolo 27 fino al TIPO D1, senza mutamento della destinazione d’uso.

47.6. Casse di espansione e di laminazione - F6

1. Le zone F6 individuano le opere per la mitigazione del rischio idraulico: sulle tavole del Piano Operativo sono indicate le opere esistenti (F6.1) e quelle di progetto (F6.2).

2. Nelle zone F6.1 sono consentiti gli interventi previsti nel quadro normativo Nazionale e Regionale vigente (R.D. n.523 R/1904, R.D. n. 1775 1933, L.R.41/2018) nonché gli interventi sull’opera idraulica esistente.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40