Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 38. Disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani, sono aree in fregio al territorio urbanizzato e si tratta generalmente di tessuti agrari incolti o promiscui, di aree dismesse da riqualificare e da boschetti residuali.

2. In queste aree il Piano Operativo persegue:

  • - il riordino e la riqualificazione paesaggistica e ambientale del margine fra gli insediamenti urbani ed il territorio rurale;
  • - la salvaguardia delle permanenze del paesaggio agrario storico sia della pianura che della collina e la tutela delle testimonianze di valore storico documentale (viabilità storica ed opere d'arte connesse, recinzioni e opere di confinamento anche con elementi vegetali, muri a secco, edifici storici e documenti di cultura religiosa e materiale);
  • - la tutela della funzione ecologica che queste aree svolgono anche attraverso la diffusa presenza di elementi di naturalità: frange di bosco, elementi arborei di pregio, siepi e filari, aree aperte, corsi d'acqua e vegetazione ripariale;
  • - il sostegno delle attività agricole e la promozione di un'agricoltura multifunzionale, fortemente integrata con gli insediamenti urbani e finalizzata alla conservazione dei valori paesaggistici, ambientali e sociali di queste aree.

3. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici agricoli ad uso abitativo; i nuovi annessi e manufatti agricoli, devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali di queste aree;
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorchè privo di valore, devono mirare a conservare e, se alterati, a ripristinare i caratteri tipici dell'edilizia rurale;
  • - ogni intervento di trasformazione deve garantire la conservazione del paesaggio agrario storico e delle diffuse testimonianze di valore storico documentale;
  • - sono vietate le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto;
  • - tutti gli interventi di trasformazione debbono essere corredati di un'analisi progettuale che dimostri il rispetto delle caratteristiche dei luoghi o il loro miglioramento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

  • - attività agricole;
  • - residenziale;
  • - industriale e artigianale in contesti produttivi esistenti;
  • - commerciale al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
  • - turistico-ricettive limitatamente alle strutture compatibili con il contesto rurale tipo:
    • - piccoli alberghi e dimore d’epoca, albergo diffuso, agricampeggio e aree di sosta per turismo itinerante, strutture extra-alberghiere per l’accoglienza collettiva;
  • - attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico utili alla permanenza degli insediamenti esistenti, all’esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.

5. Per gli edifici a destinazione d'uso agricola sono ammessi i seguenti interventi:
Nelle nuove costruzioni e manufatti a destinazione d'uso agricola di cui al Titolo IV Capo 2, sono ammessi:

  • - manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori a due anni, di cui all’articolo 33 comma 1 lettera a), da realizzare con le caratteristiche di cui all’articolo 33.1 delle presenti norme;
  • - manufatti aziendali e di serre temporanee per periodi superiore ai due anni di cui all’articolo 33 comma 1 lettera b), da realizzare con le caratteristiche di cui all’articolo 33.2 delle presenti norme.

6. Sugli edifici esistenti a destinazione d'uso agricola, nell’ipotesi di mantenimento della destinazione agricola e nel rispetto della classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 36.2 ad eccezione degli interventi che prevedano trasferimenti di consistenza non riconducibili agli interventi di TIPO F di cui al precedente articolo 26.

7. Per gli edifici a destinazione d'uso non agricola, nel rispetto della classificazione dell’edificio di cui al precedente articolo 27, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 36.3 ad eccezione degli interventi che prevedano trasferimenti di consistenza non riconducibili a interventi di TIPO F, di cui al precedente articolo 26, e opere volte alla realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra.

8. Orti sociali
In queste aree è consentita la realizzazione di orti sociali e strutture simili senza che questo costituisca variante del Piano Operativo. Il progetto delle relative opere e sistemazioni deve essere approvato dalla Giunta Comunale: in detto progetto sono definite le dimensioni e le caratteristiche di piccoli annessi in legno od altri materiali leggeri che possono essere realizzati a servizio di tali aree.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40