Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 34. Manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. I soggetti abilitati all’installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui al presente articolo sono gli operatori dell’agricoltura amatoriale e/o del tempo libero, ovvero privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo.

2. Salvo ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi e/o relative alle singole zone valgono le disposizioni di cui ai punti seguenti:

  • a) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’articolo 12 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;
  • b) E’ ammessa ove previsto all’interno delle singole zone, la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all’articolo 13 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016;

3. La realizzazione di manufatti destinati all’agricoltura amatoriale di cui al presente articolo è consentita ai proprietari di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi o che ne siano provvisti in misura inferiore a quanto ammesso dalle presenti norme. In tal caso è ammesso l’ampliamento dei manufatti esistenti o la riorganizzazione fino al raggiungimento delle dimensioni ammesse dalle presenti norme.

4. In tutte le zone agricole, tranne i casi ove espressamente vietato dalle presenti norme, si ammette l’installazione di manufatti per i quali ai sensi delle vigenti disposizioni normative, non risulta necessario l’obbligo di dichiarazione la catasto fabbricati e precisamente:

  • - manufatti precari con superficie coperta inferiore a 8 mq
  • - vasche di accumulo per l’irrigazione dei terreni

5. La costruzione degli annessi di cui al comma 2 è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • a) nuclei storici;
  • b) pertinenze di centri e nuclei storici;
  • c) ambiti di protezione storico-ambientale.

6. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • a) formazioni lineari arboree;
  • b) formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

7. I nuovi manufatti del presente articolo da realizzare all’interno delle fasce di 150 ml. dalle sponde e dai piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, normati all’art.8 dell’allegato 8b del PIT-PPR, non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Non dovranno inoltre comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componente utilizzate.

34.1. Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente articolo 34 comma 2 lettera a) - manufatti per l’attività agricola amatoriale

1. Per proprietà fondiarie con superficie da 1.000 mq a 2.500 mq le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 15 mq di Superficie Coperta e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 6.

2. Per proprietà fondiarie con superficie compresa tra 2.500 mq e 10.000 mq, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto – oliveto o coltivazioni specializzate di pregio, le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 30 mq di Superficie Coperta;

3. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 40 mq di Superficie Coperta;

4. E’ ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti. L’atto unilaterale d’obbligo stabilirà il divieto di alienazione separata delle superfici computate ai fini dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché il divieto di cambio d’uso dell’immobile;

5. Per tali manufatti, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo, mentre potrà essere realizzato un servizio igienico.

6. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto;
  • - la copertura potrà essere realizzata con i materiali tipici della tradizione locale (coppi e tegole) o in lastre di lamiera verniciata con colori integrabili nell’ambiente circostante. Non sono ammesse coperture piane;
  • - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo;
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali dovrà essere valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone;

8. I fabbricati potranno essere corredati da una tettoia in legno, accorpata all’annesso, della superficie massima pari al 20% della Superficie Coperta;

9. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza del fronte massima mt. 2.40;
  • - non è consentito in tutta la superficie ammessa il posizionamento di ulteriori strutture ancorchè precarie o in legno anche se prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’articolo 137 della LR 65/2014 ad eccezione delle fattispecie di cui ai successivi articoli 34.2 e 34.3.

10. Distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da abitazioni;
  • - metri 10 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

34.2. Caratteristiche dei manufatti di cui al precedente articolo 34 comma 2 lettera b) - manufatti per il ricovero di animali domestici

1. Tali manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - superficie massima dello spazio recintato: 25 mq;
  • - recinzione metallica con paletti in legno o ferro verniciato di altezza max. di mt. 1,80 e con la possibilità di collocare la recinzione anche in copertura;
  • - superficie coperta del manufatto non superiore al 50% dell'area recintata;
  • - mitigazioni con schermature con siepi di piante autoctone per limitare l’impianto visivo dei manufatti
  • - le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
    • - metri 10 da abitazioni;
    • - metri 10 dal confine;
    • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada
  • per i manufatti fino a 15 mq è richiesta la comunicazione tramite CIL mentre per superfici maggiori è richiesto il permesso a costruire contenente una relazione che ne giustifichi le dimensioni.

2. La realizzazione dei ricoveri è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • - nuclei storici;
  • - pertinenze di centri e nuclei storici;
  • - ambiti di protezione storico-ambientale.

3. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • - formazioni lineari arboree;
  • - formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

34.3. Caratteristiche degli annessi per ricovero dei cavalli per finalità amatoriali

1. Gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e, qualora non configurino attività economiche di tipo escursionistico, sono ammesse con le limitazioni di cui ai successivi commi.

2. Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da massimo quattro box, atti ad ospitare ognuno un capo equino. Essi dovranno essere posizionati sul lotto in modo da inserirsi armoniosamente nel paesaggio e dovranno mantenere una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non possono essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall’abitazione del richiedente.

3. Per poter realizzare tali annessi occorrono almeno 1.500 mq di superficie agricola totale (coltivata o boscata) a disposizione, indipendentemente dal numero dei capi equini. Tale area potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata in legno di altezza massima 1.80 m, nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di più capi, i box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto. Nel caso di tre box è necessario prevedere anche una concimaia, realizzata mediante una platea in cemento e comprendente l’aspetto della raccolta dei liquami tramite pozzetto.

4. Le strutture per il ricovero dei cavalli dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:

  • - ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell’animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso;
  • - l’intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 40 mq
  • - la pavimentazione della parte chiusa dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia dovrà essere lasciata in terra battuta.

5. La costruzione degli annessi di cui al presente articolo è ammessa in tutto il territorio rurale fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • - nuclei storici;
  • - pertinenze di centri e nuclei storici;
  • - ambiti periurbani;
  • - sistemazioni agrarie storiche;
  • - ambiti di protezione storico-ambientale.

6. La realizzazione di annessi non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • - formazioni lineari arboree;
  • - formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

7. Nelle aree vincolate per legge ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lettera c) del Codice, come previsto dall’articolo 8 dell’Allegato 8b del PIT-PPR, gli annessi previsti dai commi precedenti non dovranno compromettere la qualità percettiva dei luoghi, l’accessibilità e la fruibilità delle rive, e non dovranno comportare l’impermeabilizzazione del suolo e dovranno prevedere altresì il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40