Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 32. Trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo – abitazioni rurali

1. La costruzione di nuovi edifici rurali, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 65/2014, è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

2. Salvo specificazioni di dettaglio relative alle singole zone, per le nuove abitazioni rurali ai sensi dell’articolo 4 del DPGR n. 63/R del 25.08.2016, le superfici fondiarie minime mantenute in produzione per la realizzazione di abitazioni rurali vengono definite dall’articolo 5 del DPGR n.63/R del 25.08.2016.

3. La realizzazione delle nuove abitazioni rurali di cui ai commi precedenti è ammessa esclusivamente, per gli imprenditori agricoli professionali attraverso la presentazione di un Programma aziendale, (ed indipendentemente dalla loro superficie con P.A.P.M.A.A.).

4. Il Programma Aziendale dovrà avere i contenuti di cui all’articolo 7 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e dovrà dimostrare quanto previsto all’articolo 4 commi 3 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

5. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

6. Le dimensioni e parametri edilizi delle abitazioni rurali saranno i seguenti:

  • a) Superficie Utile (SU) massima:150 mq;
  • b) Superficie Utile (SU) massima dei vani accessori (bagni, w.c., ingressi di superficie inferiore ai 9 mq., disimpegni): 40 mq;
  • c) Altezza massima in gronda: 6.50 ml;
  • d) Spazi a parcheggio: Superficie minima spazi a parcheggio mq.10/100 mc. lordo dell’abitazione;
  • e) Superfici di pertinenza: per ogni fabbricato dovrà essere prevista una superficie minima di pertinenza di 2.000 mq;
  • f) Superficie permeabile: minimo il 25% della superficie di pertinenza del fabbricato;

7. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione in aree sprovvisti di fabbricati:

  • a) I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti;
  • b) L’eventuale intonaco esterno deve essere di tipo civile, con possibilità in facciata di utilizzare parti in mattoni o pietra locale a faccia-vista
  • c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l’uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello;
  • d) La copertura deve essere con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 33%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana di recupero o invecchiati. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio;
  • e) gli infissi dovranno essere in legno naturale o verniciato, in alluminio o in pvc, sono ammesse persiane alla fiorentina in legno o in alluminio verniciato con colori tradizionali;
  • f) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità escludendo il ricorso all’uso dell’asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente specie arboree o arbustive autoctone; l’introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • g) i nuovi fabbricati dovranno essere realizzati nei pressi della viabilità pubblica esistente, qualora ciò non sia possibile per la particolare disposizione della proprietà, la localizzazione deve avvenire nei pressi della viabilità interpoderale esistente, limitando la realizzazione di nuovi tracciati viari;
  • h) non è consentita:
    • - la realizzazione di terrazze a tasca e di abbaini;
    • - la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura;
    • - l’uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato.

8. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione o ampliamento in aree edificate:

  • a) la localizzazione delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve rispettare la preminenza dell’edificio o degli edifici storici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti, la localizzazione dei nuovi edifici deve essere comunque in prossimità dei fabbricati esistenti. Non è consentita l'apertura di nuove strade se non strettamente funzionali e di accesso ai fondi agricoli;
  • b) gli orientamenti e/o allineamenti delle nuove costruzioni e degli ampliamenti dovranno essere coerenti con gli edifici esistenti e con le forme del resede, con la viabilità di accesso, secondo modelli storicamente consolidati nella organizzazione degli spazi aperti della casa rurale (a sviluppo lineare, posti parallelamente o ortogonalmente all’edificio principale, a corte attorno all’aia, ecc.);
  • c) le caratteristiche costruttive dei nuovi fabbricati o ampliamenti, dovranno rispettare quanto prescritto ai commi precedenti.

9. Per eventuali piantumazioni per la sistemazione del lotto di pertinenza di dovrà tendere ad evitare l’utilizzo delle principali piante allergeniche;

10. Applicazione dei criteri costruttivi atti a ridurre i consumi, i fabbisogni energetici e l’inquinamento atmosferico derivante dall’uso di biomasse solide.

11. Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto;

12. La realizzazione della residenza rurale di cui al precedente comma 3 è ammessa in tutto il territorio rurale, fermo restando il rispetto dalla normativa dei piani sovraordinati, ad esclusione delle seguenti aree:

  • a) nuclei storici;
  • b) pertinenze di centri e nuclei storici;
  • c) ambiti periurbani;
  • d) sistemazioni agrarie storiche;
  • e) ambiti di protezione storico-ambientale;
  • f) boschi.

13. La realizzazione della residenza rurale non deve, altresì, interrompere la linearità delle:

  • a) formazioni lineari arboree;
  • b) formazioni lineari arbustive;

Laddove si rendesse necessario l’eliminazione di una porzione delle stesse, l’intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l’uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40