Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 28. Criteri di intervento ed ulteriori interventi

28.1. Analisi storico-critica degli edifici in Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va), Classe 3 (E.E.V.) e Classe 6 (E.I.A.)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 138, comma 1, della LR 65/2014, i progetti relativi agli edifici in Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va.), Classe 6 (E.I.A.) e Classe 3 (E.E.V.), qualora in quest’ultimo caso l’intervento riguardi la parte di valore dell’immobile di Classe 3 (E.E.V.), devono essere corredati di una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell’immobile oggetto dell’intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la tutela e la conservazione di tali elementi.

2. I contenuti di detta analisi dovranno essere, di norma, i seguenti:

  • a) notizie storiche sull’edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;
  • b) analisi dell’evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell’immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
  • c) rilievo scientifico quotato dell’intero fabbricato o, quando l’intervento interessi una sola sua parte, oltre alla porzione oggetto di intervento, tutte le parti comuni con l’individuazione degli accessi alle varie unità funzionali e tutte le emergenze architettoniche e decorative;
  • d) analisi dello stato attuale con individuazione:
    • - della natura degli elementi costitutivi dell’edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario e architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell’edificio;
    • - degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
    • - degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all’impianto originario non coerente con l’organismo edilizio originario;
    • - delle destinazioni d'uso dei singoli locali.
  • e) la documentazione fotografica complessiva, anche interna, e dei particolari architettonici, decorativi e tipologici nonché, ove esistente, la documentazione fotografica storica a testimonianza di assetti non più leggibili in tutto o in parte;
  • f) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell’intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell’analisi svolta, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finale dei singoli locali;
  • g) la relazione storico critica dalla quale, coerentemente, emergano l’interpretazione dei caratteri, delle invarianti, degli interventi necessari alla ricostruzione/conservazione dell’assetto e dei materiali e, infine, l’esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.

3. Nel caso di edifici in Classe 3 (E.E.V.) i contenuti dell'analisi storico-critica potranno essere ristretti ai soli valori tutelati dal tipo di classificazione ricorrente.

28.2. Criteri di intervento

1. I criteri di intervento indicano i criteri e metodi per l’esecuzione delle opere di sistemazione, manutenzione, sostituzione o ripristino che riguardano il complesso dell’edificio e della sua pertinenza (dagli elementi di finitura, alle parti strutturali, alla sistemazione degli spazi aperti), e trovano indicazione nel Regolamento Edilizio Comunale.

2. Quanto sarà indicato nel Regolamento Edilizio avrà valore prescrittivo per gli edifici in Classe 1 (E.R.V.), Classe 2 (E.Va) nelle parti non alterate, in Classe 3 (E.E.V.) limitatamente agli elementi di valore individuati e in Classe 6 (E.I.A.), fatte in ogni caso salve le valutazioni che possono essere compiute da parte dell’Autorità competente al bene vincolato, mentre, per tutte le altre classi di valore hanno semplice valore di orientamento per i progetti.

3. Il Piano Operativo, negli elaborati denominati Valutazione del Rischio Sismico, ha stimato la vulnerabilità sismica dell’edificato in base alla suddivisione del patrimonio edilizio nelle classi tipologiche contemplate nella scala di Intensità Macrosismica EMS-98.

4. L’Amministrazione Comunale, entro 120 giorni dall’approvazione del Piano Operativo, provvederà ad approvare un apposito regolamento contenente le premialità derivanti dall’applicazione dei criteri d’intervento definiti nell’elaborato Valutazione del rischio sismico e degli scenari di danno post sisma per gli edifici ordinari e industriali nel Comune di Barberino di Mugello – Nota sui criteri premianti per interventi di miglioramento sismico del Piano Operativo.

28.3. Sistemazione e attrezzature di spazi esterni pertinenziali

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione residenziale ovvero a destinazione agricola e funzioni connesse è consentita, salvo quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata, la realizzazione di:

  • a) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque completamente interrate, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili, ivi compresi muri di cinta e recinzioni, ingressi carrabili e pedonali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente;
  • b) aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, quali:
    • a) posa in opera di arredi da giardino quali barbecue prefabbricati di limitate dimensioni, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilabili, ivi compresi barbecue in muratura avente superficie del basamento non superiore a 2 metri quadrati e altezza misurata nel colmo della copertura, ovvero dell’estradosso della canna fumaria, non superiore a 2,50 metri;
    • b) gazebi non stabilmente infissi al suolo avente dimensioni non superiori al 10% della Superficie Edificabile (SE) dell’unità immobiliare;
    • c) giochi per bambini e spazi di gioco in genere;
    • d) pergolati semplicemente infissi al suolo, anche con plinti di sostegno in calcestruzzo, aventi dimensioni non superiori al 20% della Superficie Edificabile (SE) dell’unità immobiliare, anche a copertura di parcheggi pertinenziali all’aperto e/o a supporto di moduli fotovoltaici laddove è consentita l’installazione degli stessi dalle presenti norme, purché sia garantita la permeabilità della copertura;
    • e) ricovero per animali domestici da cortile di dimensioni non superiori a 1,5 mq e altezza non superiore a 1,20 ml, voliere e assimilati;
    • f) sbarre, separatori, dissuasori e simili.
  • c) una tettoia per ricovero per autovetture, libera su tutti i lati e totalmente priva di tamponamenti esterni, semplicemente infissa al suolo, anche mediante plinti di sostegno in calcestruzzo, avente una superficie misurata all’esterno delle strutture verticali non superiore a 12,50 mq per ciascuna singola unità immobiliare, tetto a capanna ovvero ad un’unica falda con altezza in gronda non superiore a 2,20 metri, a condizione che sia garantito un indice di copertura inferiore al 50% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare. Il limite di 12,50 mq è raddoppiato qualora sia dimostrata l’assenza dei requisiti di cui alla L. 122/89 per l’unità immobiliare di riferimento. La tettoia potrà essere utilizzata anche in funzione di supporto di moduli fotovoltaici laddove è consentita l’installazione degli stessi dalle presenti norme;
  • d) manufatti di servizio in legno ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra o con plinti di sostegno in calcestruzzo, quali cassette in legno sprovviste di dotazioni atte a consentire la permanenza anche saltuaria delle persone nonché sprovviste di allaccio ai pubblici servizi (acqua, luce e gas), avente una superficie coperta non superiore a 9 metri quadrati, tetto a capanna con altezza in gronda non superiore a 2,20 metri, realizzate in legno o con altro materiale leggero, diverso dalla muratura;
  • e) piscina scoperta avente una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 80 metri quadrati, purché localizzata nella relativa area di pertinenza esclusiva. È in ogni caso ammissibile una singola piscina per singolo edificio anche se composto da più unità immobiliari o a schiera. Nel caso di area di pertinenza comune a più unità immobiliari, o in presenza di edificio composto da più unità immobiliari anche se a schiera aventi ambiti pertinenziali esclusivi è consentita la realizzazione di un unico impianto, previo assenso di tutti i proprietari facenti parte dell’edificio, o schiera. Nei casi di piscina a comune questa potrà avere una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 120 metri quadrati. La piscina potrà essere completamente interrata ovvero fuoriuscire per un’altezza non superiore a 0,5 metri. Il colore del fondo della piscina dovrà ricordare i colori della terra o del grigio; sono vietate le rifiniture di tutti i toni dal celeste al blu e al verdi accesi. E’ vietata la copertura delle piscine, anche stagionale potendo unicamente essere apposta una la copertura con semplici teli di colore verde. I locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere interrati su tre lati o reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno del patrimonio edilizio esistente. Non è pertanto ammessa la realizzazione di nuovi vani tecnici nelle pertinenze degli edifici per tali finalità. Le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e dovranno essere limitate, per la parte non permeabile, a 2 metri dal bordo della piscina;
  • f) un vano tecnico fuori terra, fatto salvo il divieto di cui alla lettera e), di dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità immobiliare, e comunque di dimensioni non superiori a 4 metri quadrati di superficie coperta e altezza non superiore a 2,20 metri, realizzato in muratura in aderenza all’edificio di riferimento ovvero nell’area di pertinenza dello stesso.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f), è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari nel caso di area di pertinenza esclusiva ovvero dell’edificio o complesso edilizio nel caso di area di pertinenza a comune.

3. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione industriale/artigianale, direzionale e di servizio situati all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato, oltre agli interventi di cui al comma 1, lettera a), è consentita la realizzazione di:

  • a) manufatti di servizio in legno o in acciaio ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra, anche su base in calcestruzzo armato o con plinti di sostegno in calcestruzzo, sprovvisti di dotazioni atte a consentire lo svolgimento di attività produttive e/o di servizio nonché sprovvisti di dotazioni atte a consentire la permanenza anche saltuaria delle persone, sprovvisti altresì di allaccio ai pubblici servizi (acqua, luce e gas), avente una superficie coperta non superiore a 30 metri quadrati, con altezza in gronda non superiore a 3,50 metri;
  • b) tettoie per ricovero per autovetture, semplicemente infisse al suolo, anche mediante plinti di sostegno in calcestruzzo, aventi una superficie misurata all’esterno delle strutture verticali non superiore al 10% della Superficie Edificabile (SE) per ciascuna singola unità immobiliare, e comunque non superiore a 60 metri quadrati per ciascuna singola unità immobiliare. La tettoia potrà essere utilizzata anche in funzione di supporto di moduli fotovoltaici.

4. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 3 è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari. Nel caso di area di pertinenza a comune di più unità immobiliari, fermo restando i limiti dimensionali di cui al comma 3, i manufatti potranno essere realizzati previa autorizzazione di tutti i proprietari dell’area a comune.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi a destinazione turistico-ricettiva, oltre agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) è consentita la realizzazione di:

  • a) una piscina scoperta a supporto dell’attività turistico-ricettive e degli agriturismi per ciascun edificio o complesso edilizio a supporto dell’attività, avente una superficie dello specchio d’acqua non superiore a 140 metri quadrati, localizzata nella relativa area di pertinenza esclusiva. La piscina potrà essere completamente interrata ovvero fuoriuscire per un’altezza non superiore ad 0,5 metri. Il colore del fondo della piscina dovrà ricordare i colori della terra o del grigio; sono vietate le rifiniture di tutti i toni dal celeste al blu e al verdi accesi. E’ vietata la copertura delle piscine, ivi compresa l’installazione di coperture telescopiche e/o stagionali. E’ consentita unicamente la copertura con teli di colore verde. I locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere interrati su tre lati o reperiti preferibilmente nell’ambito dei locali presenti all’interno del patrimonio edilizio esistente. È ammessa la realizzazione di nuovi vani tecnici nelle pertinenze degli edifici per tali finalità, solo nella comprovata impossibilità di utilizzare consistenze esistenti, i nuovi vani tecnici potranno avere una superficie massima di 4 mq e altezza pari a 1,90 ml. Le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e dovranno essere limitate, per la parte non permeabile, a 2 ml. dal bordo della piscina;
  • b) manufatti in legno o in acciaio ad un solo livello, privi di fondazione e semplicemente appoggiati o ancorati a terra o con plinti di sostegno in calcestruzzo, finalizzati allo svolgimento di attività collaterali all’esercizio stesso, quali degustazioni di prodotti tipici, somministrazione di prodotti all’aperto e similari, avente una superficie coperta non superiore a 40 mq, copertura a capanna, altezza massima in gronda non superiore a 2,40 metri;

6. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 5 è comunque subordinata alla dimostrazione dell’assenza o della presenza in quantità minore di quella prevista per i manufatti ad essi equiparabili nell’area di pertinenza delle unità immobiliari nel caso di area di pertinenza esclusiva ovvero dell’edificio o complesso edilizio nel caso di area di pertinenza a comune, ed a condizione che sia comunque garantito, tenuto conto delle preesistenze e dell’intervento di progetto, un indice di copertura inferiore al 40% valutato nell’area di pertinenza urbanistica dell’unità immobiliare.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40