Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 26. Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi di tipo F, di tipo G, di tipo H e di tipo I

Interventi edilizi di TIPO F

1. Gli interventi di TIPO F sono quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volumetria, calcolata nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione, comportanti anche modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.

2. Gli interventi di TIPO F devono essere collocati all’interno dell’area di pertinenza di cui al successivo articolo 36.1, nel caso di interventi in zona agricola o all’interno del lotto di riferimento in caso di intervento all’interno del territorio urbanizzato.

Interventi edilizi di TIPO G

3. Gli interventi di TIPO G sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'invertenti edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Interventi edilizi di TIPO H

4. Gli interventi di TIPO H sono quelli rivolti alle addizioni volumetriche, così come definite all’articolo 134, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014, e sono consentiti laddove espressamente indicati nei singoli morfotipi urbani e nel territorio rurale.

5. Gli interventi di addizione volumetrica si attuano "una tantum", con riferimento alla situazione immobiliare legittima alla data di adozione del presente Piano Operativo, con interventi unitari oppure con interventi distinti ma valutati complessivamente nel loro insieme entro i limiti dimensionali stabiliti sia nei singoli morfotipi urbani che nel territorio rurale. Nella realizzazione sulla stessa unità immobiliare, ovvero sullo stesso edificio di riferimento, di più tipologie di interventi configurabili come addizione volumetrica, dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento.

6. Laddove espressamente consentito nei singoli morfotipi urbani e nel territorio rurale, nonché nei limiti eventualmente ivi previsti, sono inoltre realizzabili in addizione volumetrica:

  • a) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, anche con contestuale aumento di unità immobiliari, sempreché l’Altezza Utile media ponderata, senza considerare eventuali tramezzature, non sia inferiore a 1,50 ml e l’Altezza Utile media ponderata di progetto non risulti superiore a 2,40 metri misurata, e comunque non risulti superiore quella degli edifici circostanti;
  • b) cantine o altri locali totalmente o prevalentemente interrati (collocati in prevalenza al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione ), non destinati alla presenza di persone, entro il limite del 20% della Superficie Edificata (SE) dell’unità immobiliare di riferimento, esclusivamente compresi entro la proiezione della Superficie coperta del fabbricato;
  • c) la costruzione di autorimesse qualora, alla data di adozione del Piano Operativo, l’unità immobiliare di riferimento a destinazione residenziale risulti carente delle dotazioni di parcheggi minima prevista di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, considerando anche eventuali autorimesse già esistenti, nella misura massima non superiore alla carenza rispetto alla dotazione minima 1 mq ogni 10 mc di costruzione ed in ogni caso non superiore a 30 mq di superficie interna calpestabile per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale. L’autorimessa potrà essere realizzata in aderenza ovvero in posizione distaccata dal fabbricato principale ma comunque ad esso prossima nonché esclusivamente all’intero del resede di riferimento dell’unità immobiliare e legata con vincolo di pertinenzialità a quest’ultima, e potrà essere interrata, seminterrata o fuori terra. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alle seguenti condizioni:
    • 1. altezza massima della nuova costruzione non superiore a 2,40 ml;
    • 2. localizzazione defilata dal fronte principale e, ove possibile, accorpata a realizzazioni analoghe sui lotti confinanti;
    • 3. localizzazioni interrate o seminterrate potranno essere realizzate solo in presenza di terrapieni o dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi;
    • 4. localizzazioni seminterrate o fuori terra potranno essere realizzate a condizione che l’intervento non determini il superamento del Indice di Copertura massimo del 50 %.

7. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 6 e 7 è consentita nel rispetto delle norme sulle distanze, delle dotazioni di parcheggi, del Regolamento Edilizio, nonché nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice del Beni culturali e del Paesaggio, ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • a) gli edifici siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
  • b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geologica elevata o molto elevata;
  • c) dovrà essere garantita l’organicità del complesso degli interventi di progetto e la compatibilità architettonica con la tipologia edilizia di riferimento in particolare e con il tessuto urbanistico di riferimento in generale. A tal fine dovrà essere presentato un progetto generale esteso all'intera unità edilizia ivi compresa la correlata area di pertinenza urbanistica, nel quale sia documentato lo stato dei diversi manufatti esistenti e la loro consistenza plano-volumetrica, il progetto di riorganizzazione planivolumetrica complessiva delle volumetrie esistenti e delle addizioni ammesse ivi comprese le sistemazioni esterne.

Interventi edilizi di TIPO I

8. Gli interventi di TIPO I sono quelli rivolti alla sola demolizione dell’edificio senza ricostruzione, da attuare nel rispetto della normativa in materia, e nella risistemazione dell’area interessata dalla costruzione, qualora interessi un ambito territoriale agricolo, dovrà essere contestualmente eseguito un intervento di rinaturalizzazione.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40