Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 23. Destinazione d’uso attuale

1. La destinazione d’uso attuale è definita con le procedure della L.R. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per destinazione d’uso in atto di un immobile ai sensi dell’art. 99 della L.R. 65/2014, s’intende:

  • - l’utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all’atto del rilascio o da altri atti pubblici;
  • - nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale di primo impianto, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell’entrata in vigore delle presenti norme;

3. La destinazione d’uso degli immobili e delle aree deve essere sempre indicata nei piani attuativi e nei progetti edilizi. Nel caso che l’uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni del presente Piano Operativo sono ammessi, oltre a quelli rivolti al suo adeguamento allo stesso, solo ed esclusivamente interventi di TIPO A e di TIPO B, di cui al successivo articolo 25, salva diversa previsione.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40