Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 11. Intervento edilizio diretto
1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l’intervento tramite Piano Attuativo, l’attività edilizia è regolata dall’intervento edilizio diretto (ID) previo rilascio di singolo provvedimento di Permesso di Costruire o previa Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, secondo le disposizioni di legge vigente in materia.