Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 81. Criteri per il rilascio dei titoli edilizi

1. Ai fini del rilascio dei titoli edilizi, in relazione agli interventi per cui non si sia provveduto con la relativa scheda di fattibilità di P.O. ma comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutare l’effettiva conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso. I criteri/condizioni/prescrizioni di fattibilità ai sensi del DPGR 5R/2020 saranno definiti, in fase di redazione del relativo supporto geologico mediante confronto fra le pericolosità geologica, sismica ed idraulica e l’articolato normativo regionale e sovraregionale (AdB distrettuale) vigente in materia.

2. Per tali interventi le prescrizioni di fattibilità dovranno essere desunte ed esplicitate dai progettisti tramite l’analisi comparata fra le classificazioni di pericolosità geologica, sismica ed idraulica degli SU vigenti e i riferimenti normativi di cui ai comma 3.2, 3.3 e 3.6 dell’Allegato A al D.P.G.R. 5R/2020, agli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 11,12, 13 e 16 della L.R. n. 41/2018 e sua successiva modifica di cui alla L.R. n. 7/2020 e l’articolato normativo (NTA) del presente P.O..

3. Eventuali disposizioni regionali e/o sovraregionali in materia di fattibilità geologica, idraulica e sismica emanate dopo l’entrata in vigore del P.O. si intendono automaticamente recepite nel presente articolo, con effetto sostitutivo di ogni eventuale disposizione difforme.

4. Per la progettazione edilizia di qualsiasi intervento si dovranno comunque applicare le indicazioni tecniche di cui alle NTC2018 e D.P.G.R. 1R/2022.

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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40