Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 78. Tutela delle acque di falda

1. Il Piano Strutturale Intercomunale nella Carta della Tutela delle Risorse Idrogeologiche (QC.B04) individua la rete dei pozzi e delle sorgenti destinate all’approvvigionamento del pubblico acquedotto, con le relative zone di rispetto e di tutela assoluta:

  • a) La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere ha un'estensione in caso di acque sotterrane di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad alle relative infrastrutture di servizio.
  • b) La zona di rispetto e costituita da un’area di 200 metri di raggio dal punto di captazione, salvo diversa indicazione, includendo quindi anche la zona di tutela assoluta. In questa zona sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività previste dall’art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", come declinate in parte dalla delibera di giunta regionale n. 872 del 13 luglio 2020.

2. Nella medesima carta sono individuate le classi di permeabilità dei terreni, fornendo pertanto una indicazione preliminare sulla potenziale vulnerabilità delle risorse idriche del sottosuolo. Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali dovranno necessariamente confrontarsi con le condizioni di fragilità idrogeologica eventualmente presenti onde adottare soluzioni progettuali che non introducono fattori di pressione che possano alterare significativamente, lo stato qualitativo della risorsa.

3. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sul sottosuolo e sulle acque sotterranee connesso alla realizzazione di nuove infrastrutture interrate, volumi interrati, opere strutturali e fondali, che possano alterare il locale assetto idrogeologico, le nuove previsioni urbanistiche dovranno essere dotate di un appropriato quadro conoscitivo ante operam, che contenga dati idrogeologici di sito, necessari per delineare la fattibilità dell’intervento, individuando eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell’ottica di una tutela delle risorse idriche sotterranee.

4. Sono ammesse le opere di captazione di risorse idriche sotterranee per usi domestici e destinati al consumo umano, a servizio di insediamenti residenziali e ricettivi, previa dimostrazione circa l’impossibilità tecnico economica di allacciarsi al pubblico acquedotto.

5. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l’eliminazione degli sprechi, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

  • a) all’allaccio con la rete acquedottistica;
  • b) alla preventiva valutazione del fabbisogno idrico ed alla contestuale verifica di sostenibilità con l’Ente Gestore, nei casi di previsione e progettazione delle aree Aree di trasformazione;
  • c) a perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i dei tratti affetti dal problema, sulla base delle indicazioni che potranno essere individuate dall’Ente Gestore nell’ambito della previsione e progettazione delle aree Aree di trasformazione;
  • d) alla raccolta e il reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
  • e) all’utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;
  • f) al recupero ed al riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.

6. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi sono subordinati, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

  • a) garantire ove possibile l’allaccio all’infrastruttura fognaria.; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione a piè d’utenza e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;
  • b) all'adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione, a piè d’utenza, nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o, in alternativa, sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo;
  • c) alla raccolta e il reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
  • d) laddove, al di fuori delle aree di trasformazione, si venga a creare la possibilità di allacciamento per aree non servite da pubblica fognatura, sarà compito dell’Ente gestore valutarne la fattibilità anche in ragione dei nuovi carichi reflui prodotti e delle caratteristiche della rete in loco.

7. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali, con incremento di superficie coperta (Sc), ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi, sistemazioni esterne e loro modifiche, fatto salvo quanto già espressamente indicato all’articolo seguente, devono essere compensate mediante:

  • a) modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • b) opere di autocontenimento, quando non sia verificata l’efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall’intervento.

8. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

9. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

10. La realizzazione di parcheggi e spazi pubblici e privati deve essere attuata con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo, evitando fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza.

78.1. Criteri generali di fattibilità in relazione a problematiche connesse alla risorsa idrica

1. Nelle aree di previsioni urbanistiche di nuova espansione o comunque con aumento dei carichi urbanistici, dove si possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità della risorsa idrica, è necessario rispettare i seguenti criteri generali, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino:

  • a) la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, tenuto conto della natura della trasformazione e delle attività ivi previste
  • b) la fattibilità degli interventi è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento
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Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40