Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 74. Classificazione di pericolositĂ  geologica

1. L’elaborato “GEO07 Carta della pericolosità geologica” consente di migliorare la rappresentazione e l’origine delle criticità geomorfologiche e geologiche, descritte e cartografate in maniera dettagliata su tutto il territorio nell’elaborato “GEO06 Carta geomorfologica”. La normativa correlata contiene articolate indicazioni prescrittive da adottare per gli interventi di trasformazione del territorio.

2. Il presente articolo disciplina gli ambiti territoriali soggetti a pericolosità geologica nel rispetto:

  • a) delle norme per prevenzione del rischio idrogeologico di cui alle vigenti norme di attuazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno,
  • b) in applicazione agli areali di mappa ricadenti nelle classi P4 e P3 delle adottate mappe del Piano di Bacino, stralcio “assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

3. Al fine dell’immediata comprensione della recente nomenclatura e classificazione della pericolosità geologica/geomorfologica fra i disposti normativi in vigenza di cui al PAI del bacino dell’Arno (AdB) e il PAI del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale Distrettuale (ADAS), e il DPGR 5/R/2020, si riporta il seguente schema semplificativo relativo alla sintetica identificazione del campo di classificazione della pericolosità (espressa in forma numerica) e della relativa aggettivazione nel tempo e nei vari disposti.

DPGR n. 5/R/2020 PAI AdB Arno PAI Distrettuale App. Sett.
G.4 (molto elevata) P.F.4 (molto elevata) P.4 (molto elevata)
G.3 (elevata) P.F.3 (elevata) P.3a (elevata)
G.2 (media) P.F.2 (media) P.2 (media)
G.1 (bassa) P.F.1 (moderata) P.1 (bassa)

4. Nelle tavole “GEO07 Carta della pericolosità geologica”, ai sensi della normativa regionale vigente (DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.1), con adattamenti relativi a considerazioni sulla casistica locale, sono individuate le aree ricadenti negli ambiti corrispondenti alle seguenti classi di pericolosità geologica:
Pericolosità geologica molto elevata (G4-P4):
Aree in cui sono presenti fenomeni di franosità attiva a dinamica gravitativa e relative aree di evoluzione (frane di scivolamento e colata lenta, di crollo, per erosione di sponda, franosità diffusa di versante), aree con presenza di intensi fenomeni attivi di tipo erosivo dovuti all’azione di acque incanalate o di versante.
Pericolosità geologica elevata (G3-P3a):
Aree potenziale instabilità e relative aree di evoluzione con fenomeni franosi quiescenti di cui non è possibile escludere la riattivazione, con presenza di indicatori geomorfologici diretti quali aree interessate in passato da dissesti e/o segni precursori, comprese le aree individuate come coinvolte da fenomeni di deformazione gravitativa profonda.
Aree con caratteri di elevata propensione al dissesto di tipo gravitativo come litologia e acclività, aree soggette a processi di morfodinamica fluviale, aree soggette a deformazioni superficiali plastiche come soliflussioni, a processi di degrado di carattere antropico, aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche, conoidi pedemontane e corpi detritici su versanti con pendenze superiori a 25%.
Pericolosità geologica media (G2-P2):
Aree in cui sono riconoscibili fenomeni geomorfologici attualmente inattivi per mutate condizioni morfoclimatiche; aree con modesta propensione al dissesto per geomorfologia, litologia e pendenza che tuttavia possono evolvere le loro condizioni di stabilità; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori a 25%.
Viene inoltre introdotta, in continuità con gli studi geomorfologici svolti per il PSI del Mugello, una classe di pericolosità geologica medio-elevata G2pl che accomuna terreni caratterizzati da potenziale instabilità per litologia, acclività o giacitura.
Pericolosità geologica bassa (G1-P1):
Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e di pendenza non costituiscono fattori predisponenti a processi morfoevolutivi.

74.1. Pericolosità mineraria

1. La perimetrazione di pericolosità geologica detta “pericolosità mineraria” per presenza di cavità sotterranee originate da attività di estrazione di lignite esercitate nel sottosuolo del territorio comunale di Barberino nel corso della prima metà del XX secolo è rappresentata nell’elaborato “GEO07 Carta della pericolosità geologica” e suddivisa come segue:
Pericolosità geologica mineraria molto elevata G4m
E’ attribuita alle aree ricadenti nei perimetri di concessione mineraria di coltivazione della lignite in sotterraneo e alle nuove aree individuate in epoche recenti in seguito ad accertamenti geognostici. In molte situazioni le indagini geognostiche e geofisiche hanno confermato la presenza di indizi di cavità sotterranee, con dati sulle profondità e andamento.
Pericolosità geologica mineraria elevata G3m
E’ attribuita alla prima fascia (prima zona di buffer) contigua a G4m dove sono necessarie verifiche di esclusione di condizioni stratigrafiche favorevoli alla presenza di livelli lignitiferi.Tali verifiche necessitano di almeno n.1 sondaggio fino alla profondità di m 30.
Pericolosità geologica mineraria media G2m
E’ attribuita alla seconda fascia (seconda zona di buffer) contigua a G3m, oltre che alle aree già ricadenti in G4m ma deperimetrate in seguito ad accertamenti geognostici di assenza di cavità e/o livelli coltivabili.

74.2. Criteri di fattibilità geologica

1. Fattibilità in aree a pericolosità geologica molto elevata G4 (pericolosità da dissesti geomorfologici P4):

  • a) sono consentite le misure di protezione per gli insediamenti esistenti tese alla riduzione della pericolosità o alla riduzione del rischio, a seguito di espressione di parere dell’Autorità di bacino;
  • b) sono consentiti gli interventi riguardanti la coltivazione e il ripristino di aree destinate ad attività estrattiva o mineraria incluse nei piani regionali;
  • c) non sono consentite nuove previsioni residenziali, commerciali, ricettive, produttive; non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche riferite a servizi essenziali nè previsioni di nuove aree destinate ad impianti;
  • d) non sono consentiti nuovi impianti di contenimento delle acque, quali dighe e invasi artificiali;
  • e) sono consentiti gli interventi di “nuova costruzione”, come definiti dalla L.R. 41/2018 art. 2, e le nuove infrastrutture lineari e a rete solo a condizione che venga preventivamente operata una declassificazione dell’area a classe G3 o inferiore mediante studi geomorfologici di dettaglio (comprensivi di rilievi, indagini geognostiche e geofisiche, opportuni sistemi di monitoraggio ecc.) e conseguenti interventi di messa in sicurezza, oltre al contestuale riesame delle mappe di pericolosità da frana del PAI; tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti: non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, non limitare la possibilità di interventi definitivi di stabilizzazione, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è concordata fra comune e struttura regionale competente in relazione alla tipologia del dissesto;
  • f) limitatamente alla realizzazione opere e infrastrutture pubbliche non riferite a servizi essenziali e non altrimenti delocabilizzabili e agli ampliamenti e ristrutturazioni su quelle esistenti, essi possono essere realizzati attraverso la preventiva realizzazione di misure di protezione e consolidamento; le opere pubbliche o di interesse pubblico devono in ogni caso essere realizzate senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini e in modo da consentire la manutenzione delle misure di protezione;
  • g) sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente con le seguenti tipologie: attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e ricostruzione, aumenti di superficie coperta e volume, ampliamenti e adeguamento delle infrastrutture a sviluppo lineare e a rete. Gli interventi sono subordinati alla valutazione che non vi sia peggioramento delle condizioni di instabilità del versante, aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità e che non sia compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento. Tali valutazioni sono definite sulla base di indagini proporzionate alla dimensione delle opere;
  • h) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

2. Fattibilità in aree a pericolosità geologica elevata G3 (pericolosità da dissesti geomorfologici P3a):

  • a) sono consentiti gli interventi di “nuova costruzione” come definiti dalla LR 41/2018 art.2, le nuove previsioni residenziali, commerciali, ricettive, produttive e di nuove opere pubbliche, gli impianti o le nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete. La fattibilità è subordinata all’esito di studi geologici, rilievi e indagini geognostiche finalizzati a definire le effettive condizioni di stabilità. Se da tali studi emerge la necessità di interventi di messa in sicurezza, essi vengono individuati e dimensionati in sede di piano attuativo o di intervento diretto e sono realizzati preventivamente alle opere. Tali interventi devono rispondere ai seguenti requisiti: non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, non limitare la possibilità di interventi definitivi di stabilizzazione, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza è concordata fra comune e struttura regionale competente in relazione alla tipologia del dissesto. Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza costituisce presupposto per il rilascio di titoli abilitativi. Analoghe condizioni si applicano per tutti i casi non espressamente richiamati nella Disciplina Pai dell’AdB distrettuale;
  • b) ulteriori prescrizioni possono contenere anche la richiesta di verifica dell’assenza di eventuali interferenze fra edifici e opere dello stesso comparto o con manufatti esterni, definendo gli eventuali necessari interventi di consolidamento. Nel caso di realizzazione di più edifici lo studio geologico è corredato da specifico elaborato con planimetrie e sezioni indicanti la sequenza temporale delle fasi di cantiere e finalizzato a garantire la sicurezza delle varie fasi di cantiere;
  • c) sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano la demolizione e ricostruzione, o aumenti di superficie coperta o di volume, e degli interventi di ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; la fattibilità è subordinata alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità;
  • d) sono consentiti gli interventi riguardanti la coltivazione e il ripristino di aree destinate ad attività estrattiva o mineraria incluse nei piani regionali;
  • e) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

3. Fattibilità in aree a pericolosità geologica medio-elevata G2pl:

  • a) in condizioni di pericolosità geologica medio-elevata G2pl per potenziale predisposizione all’instabilità sono consentiti interventi che non determinino condizioni di instabilità e non modifichino negativamente i processi geomorfologici nell’area interessata dagli interventi stessi;
  • b) la fattibilità è subordinata all’esecuzione di specifiche indagini geologiche e geotecniche a livello edificatorio in applicazione delle norme vigenti in materia NTC2018 e DPGR 1R/2020, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area e di evitare che si determinino condizioni di instabilità. Le prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini, compresi gli aspetti riguardanti scavi per fondazioni o per altra attività da affrontare nella relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto;
  • c) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, viene richiesta per manufatti appoggiati sul terreno una relazione geologica semplificata contenente un rilievo geomorfologico ed accompagnata dalla dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera, salvo comunque quanto previsto dalla disciplina di settore.

4. Fattibilità in aree a pericolosità geologica media G2 (pericolosità da dissesti geomorfologici P2):

  • a) sono consentiti tutti gli interventi. La fattibilità è subordinata all’esecuzione di specifiche indagini geologiche e geotecniche a livello edificatorio in applicazione delle norme vigenti in materia NTC2018 e DPGR 1R/2020, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area e di evitare che si determinino condizioni di instabilità. Le prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono specificate alla luce delle risultanze delle indagini, compresi gli aspetti riguardanti scavi per fondazioni o per altra attività da affrontare nella relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto;
  • b) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza o ricadenti in aree senza problematiche di stabilità, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalle discipline di settore. E’ sufficiente la dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera..

5. Fattibilità in aree a pericolosità geologica bassa G1 (pericolosità da dissesti geomorfologici P1):

  • a) sono consentiti tutti gli interventi. Per le nuove costruzioni, come definite dalla LR 41/2018 art.2, la fattibilità è subordinata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche in applicazione delle norme vigenti in materia: NTC2018 e DPGR 1R/2022;
  • b) per gli interventi di modesta o irrilevante consistenza o ricadenti in aree senza problematiche di stabilità, di norma aventi tipologia di casi soggetti a “attività di edilizia libera” e “senza rilevanza edilizia”, non sono indicate particolari prescrizioni, salvo comunque quanto previsto dalle discipline di settore. E’ sufficiente la dichiarazione del Progettista sulla tipologia dell’opera.

74.3. Criteri di fattibilità per pericolosità mineraria

1. Nelle aree classificate G4m la fattibilità è subordinata al raggiungimento di una soddisfacente conoscenza del modello geologico del sottosuolo in termini di effettiva presenza e andamento delle anomalie sotterranee;

  • a) nelle aree comprese nei perimetri di concessione minerarie in assenza di indagini, già in fase di piano attuativo l’intervento è subordinato alla ricostruzione del modello geologico mediante indagini geofisiche e geognostiche spinte fino a m 30 e così definite: minimo n. 4 verticali per ogni cella su una griglia con maglie di m 20 (in cui si suddivide il lotto) con individuazione della quota del substrato non interessato dalle attività minerarie e descritto con opportune sezioni. L’indagine comprenderà anche le aree interessate da opere di urbanizzazione e spazi aperti (verde, parcheggi, viabilità) dove gli eventuali sfornellamenti da cavità superficiali dovranno essere prevenuti con opportuni interventi. Il rilascio dei titoli abilitativi richiede un successivo approfondimento di indagini geognostiche, in corrispondenza dell’impronta di ogni edificio nella misura di n.5 verticali (sondaggi,CPT,DPSH) ogni mq 500 di SUL e successive frazioni (da 501 mq a 1000 mq e così di seguito), sui cui esiti verranno adottate le tecniche di consolidamento necessarie al superamento del rischio. In classe d’uso III/IV il numero di stazioni dovrà essere raddoppiato.
  • b) nelle aree oggetto di indagini di approfondimento pregresse, sulla base della prima ricostruzione del modello geologico del sottosuolo e dei dati disponibili si richiede per ciascun edificio indagini con almeno un sondaggio di m 30 e CPT lungo il perimetro della sagoma di ingombro per la progettazione delle fondazioni alla quota di sicurezza e/o adeguate tecniche di consolidamento che eliminano il rischio nell’intero comparto;
  • c) nelle aree oggetto di indagini di approfondimento pregresse, per le aree a verde, parcheggi e viabilità si richiedono indagini in quantità da assicurare una sufficiente copertura mediante CPT spinte fino a una profondità di 6-8 metri, per accertare la presenza di cavità superficiali e individuare le conseguenti adeguate tecniche di consolidamento per il superamento del rischio, a titolo di esempio ricorrendo a geotessile e doppio strato di rete ellettrosaldata per sottofondi stradali.

2. Nelle aree classificate G3m, per ciascun edificio si richiede la conferma preliminare del modello geologico con esecuzione di un numero sufficiente di di prove penetrometriche statiche in corrispondenza dell’impronta dell’edificio. Per il rilascio dei titoli abilitativi si richiede il rispetto delle norme di settore, al momento DPGR 1R/2022 e NTC 2018. Nel caso fossero riscontrate situazioni di rischio valgono le prescrizioni per G4m.

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree ricadenti in G4m: sono fattibili gli interventi e le opere rientranti nelle categorie di ristrutturazione edilizia e di restauro/risanamento conservativo senza significativo incremento di carico sul terreno (inferiore a 1 KN/mq). Gli interventi edilizi che comportano aumenti di superficie e/o volume sono ammessi dopo accertamenti locali (profili geofisici, prove penetrometriche, sondaggi) che identifichino le soluzioni per il superamento del rischio secondo le modalità collegate con G4m.
Le addizioni funzionali devono essere compatibili con le presenti disposizioni.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle aree ricadenti in G3m: sono ammessi tutti gli interventi e le opere non compresi nelle categorie della classe precedente a condizione che venga confermata l’assenza di anomalie sotterranee con le modalità collegate con G3m.

5. Nelle aree classificate G2m, per nuovi interventi e per interventi sul patrimonio edilizio esistente si applicano le condizioni riferite alla pericolosità geologica media G2.

6. Ai fini della fattibilità le adeguate e sufficienti conoscenze dirette acquisite nel RUC 2012-18 formano le condizioni prescrittive per i criteri di realizzazione delle opere di fondazione e/o tecniche di consolidamento idonee al superamento dei livelli problematici e alla prevenzione di rischi per la vita umana e per la sicurezza degli edifici e manufatti. Tali criteri prescrittivi sono differenziati nelle dimensioni e profondità di intervento secondo il variare delle condizioni locali e precisati nelle singole schede norma in relazione alle conoscenze acquisite.

Ultima modifica
Lunedì, 20 Maggio, 2024 - 12:40